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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2057 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TRAVERSA EUGENIO in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice opponente
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CIANCETTA
GABRIELLA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
In punto: contratti bancari;
Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 13.3.2025, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. (aggiunto dal d.lgs n. 149/2022) – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti ed osservato:
che con decreto ingiuntivo n. 131/2024 emesso in data 22.1.2024 su ricorso di , il Tribunale di Verona ha ingiunto a Controparte_1 Parte_1
(debitrice principale) e (fideiussore), in solido tra loro, di
[...] Parte_2 pagare alla parte ricorrente la somma di euro 159.949,82 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 3328/71 – aperto dalla predetta in data Parte_1
28.3.2022 e sul quale la banca aveva concesso un castelletto anticipo contratti ex
Decreto Rilancio con carattere rotativo di euro 150.000,00 dal giorno 28.3.2022 al
1.4.2023 – oltre interessi e spese della procedura monitoria;
che avverso tale decreto ha proposto opposizione la sola Parte_1
[...]
che costituendosi in giudizio, la ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto;
che il motivo di opposizione relativo all'asserita improcedibilità della domanda proposta dalla banca convenuta opposta per omessa mediazione è infondato perché:
i) ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010 nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, non si ha improcedibilità fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
ii) la mediazione è stata espletata con esito negativo (si veda il verbale depositato da parte convenuta opposta in data 9.10.2024); che per il resto l'opposizione è palesemente infondata e addirittura temeraria perché alcuni dei motivi di opposizione non sono pertinenti alla fattispecie concreta
(nella parte in cui l'opponente, società di capitali, fa riferimento alla pretesa violazione di norme a tutela del consumatore) mentre altri sono del tutto generici (nella parte in cui l'opponente lamenta genericamente la violazione del dovere di buona fede nella fase delle trattative precontrattuali con riferimento alla non meglio precisata situazione economica della società e la vessatorietà di clausole contrattuali neanche specificamente indicate);
che pertanto l'opposizione va respinta e la società opponente va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla banca convenuta opposta le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014;
che in ragione della palese infondatezza dei motivi di opposizione sussistono altresì i presupposti per la condanna d'ufficio della parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte di una somma di denaro equitativamente liquidata in misura pari alla metà delle spese processuali;
che alla condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. consegue, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo (aggiunto dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 30.6.2023), la condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma di euro
2.500,00 (così determinata tra il minimo di euro 500,00 e il massimo di euro 5.000,00 previsti dalla norma predetta) in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 131/2024, emesso da questo Tribunale in data 22.1.2024;
b) condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
c) condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
l'ulteriore somma di euro 5.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
d) condanna al versamento della somma di euro 2.500,00 Parte_1 in favore della Cassa delle ammende.
e) Così deciso in Verona, il 29.3.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)