TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n 525 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
, promossa Parte_1
da nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_2 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Flaviana Vicari
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pagina 1 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/1970, convertito in l. n. 83/1970, in ordine alla domanda principale:
essa è fondata.
Stabilisce il menzionato art. 22 che “i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può
proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Preliminarmente, va evidenziato tale previsione di legge sia riferibile alla prestazione per cui è causa, in quanto il menzionato d.l. n. 7/1970 reca norme in materia di atti di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, ivi inclusi l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero la cancellazione dagli elenchi stessi, costituenti presupposto dell'erogazione dell'indennità
di disoccupazione agricola.
Anche la Suprema Corte ha stabilito che, “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può
essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970,
conv. con modif. in l. n. 83 del 1970” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/03/2019, n.
6229).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la natura di decadenza sostanziale del predetto termine di 120 giorni previsto per la proposizione del ricorso giudiziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del 1973 ( Cass. 1 ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n.
5942; 8 novembre 2003, n. 16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n.
10393).
Pagina 2 Quanto alla decorrenza del termine decadenziale: esso fa riferimento ai “provvedimenti definitivi”; la definitività dell'atto impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il riferimento contenuto nel d.l. n. 7 del
1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass. civ.,
sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2898).
L'art. 11 d.lgs. n. 375/1993 ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Il comma secondo dello stesso articolo stabilisce, poi, che, contro le decisioni della commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Ne deriva che con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di
120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai invalso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, sez. lav., 21 marzo 2017, n.
Pagina 3 7180) è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo (Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass. 27.12.2011, n. 29070;
Cass. 16.1.2007, n. 813).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interessato non si sia attivato nel prescritto termine di trenta giorni per proporre tempestivo ricorso amministrativo, come nel caso in oggetto,
avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il provvedimento medesimo diverrà “definitivo” e l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo di 30 giorni, stabilito per la presentazione del primo dei due ricorsi amministrativi, dovendosi escludere, invece, che alla presentazione di un ricorso tardivo consegua la possibilità di uno spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (cfr. Cass. civ., 29 maggio 2007,
n. 12603).
CP_ Nel caso in esame ha dato prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate in favore del ricorrente nell'anno 2011 e 2012, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco nominativo trimestrale di variazione del Comune di Vittoria del
2020, effettuata dal 1 giugno 2020 al 15 giugno 2020 con effetto di notifica ai lavoratori interessati (cfr. doc. in atti).
Tale modalità di notificazione è conforme al dettato di cui all'art. 38, comma 7, del d.l. 6
luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con
Pagina 4 modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la
CP_ pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo
12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione…”.
Nel caso di specie, l'elenco nominativo di variazione è stato pubblicato dal 1 al 15
giugno 2020; nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993,
n. 375, il ricorrente non ha, tuttavia, proposto ricorso amministrativo avverso il superiore provvedimento di cancellazione dagli elenchi, per cui lo stesso è divenuto definitivo.
Il ricorso giudiziario, poi, è stato depositato in data 16.3.2021, quindi oltre lo spirare del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. del 1970, n. 7, decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Ciò posto, il ricorrente è decaduto ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 dalla possibilità
di muovere qualsivoglia contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 e 2012.
Poiché è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, è legittimo il
CP_ provvedimento comunicato al ricorrente da e la domanda non può trovare accoglimento.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, natura sostanziale e, quindi, la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande successive.
Per la ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc vista la dichiarazione reddituale agli atti
Pagina 5 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 5.6.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n 525 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
, promossa Parte_1
da nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_2 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Flaviana Vicari
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pagina 1 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/1970, convertito in l. n. 83/1970, in ordine alla domanda principale:
essa è fondata.
Stabilisce il menzionato art. 22 che “i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può
proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Preliminarmente, va evidenziato tale previsione di legge sia riferibile alla prestazione per cui è causa, in quanto il menzionato d.l. n. 7/1970 reca norme in materia di atti di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, ivi inclusi l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero la cancellazione dagli elenchi stessi, costituenti presupposto dell'erogazione dell'indennità
di disoccupazione agricola.
Anche la Suprema Corte ha stabilito che, “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può
essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970,
conv. con modif. in l. n. 83 del 1970” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/03/2019, n.
6229).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la natura di decadenza sostanziale del predetto termine di 120 giorni previsto per la proposizione del ricorso giudiziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del 1973 ( Cass. 1 ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n.
5942; 8 novembre 2003, n. 16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n.
10393).
Pagina 2 Quanto alla decorrenza del termine decadenziale: esso fa riferimento ai “provvedimenti definitivi”; la definitività dell'atto impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il riferimento contenuto nel d.l. n. 7 del
1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass. civ.,
sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2898).
L'art. 11 d.lgs. n. 375/1993 ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Il comma secondo dello stesso articolo stabilisce, poi, che, contro le decisioni della commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Ne deriva che con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di
120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai invalso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, sez. lav., 21 marzo 2017, n.
Pagina 3 7180) è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo (Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass. 27.12.2011, n. 29070;
Cass. 16.1.2007, n. 813).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interessato non si sia attivato nel prescritto termine di trenta giorni per proporre tempestivo ricorso amministrativo, come nel caso in oggetto,
avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il provvedimento medesimo diverrà “definitivo” e l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo di 30 giorni, stabilito per la presentazione del primo dei due ricorsi amministrativi, dovendosi escludere, invece, che alla presentazione di un ricorso tardivo consegua la possibilità di uno spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (cfr. Cass. civ., 29 maggio 2007,
n. 12603).
CP_ Nel caso in esame ha dato prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate in favore del ricorrente nell'anno 2011 e 2012, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco nominativo trimestrale di variazione del Comune di Vittoria del
2020, effettuata dal 1 giugno 2020 al 15 giugno 2020 con effetto di notifica ai lavoratori interessati (cfr. doc. in atti).
Tale modalità di notificazione è conforme al dettato di cui all'art. 38, comma 7, del d.l. 6
luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con
Pagina 4 modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la
CP_ pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo
12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione…”.
Nel caso di specie, l'elenco nominativo di variazione è stato pubblicato dal 1 al 15
giugno 2020; nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993,
n. 375, il ricorrente non ha, tuttavia, proposto ricorso amministrativo avverso il superiore provvedimento di cancellazione dagli elenchi, per cui lo stesso è divenuto definitivo.
Il ricorso giudiziario, poi, è stato depositato in data 16.3.2021, quindi oltre lo spirare del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. del 1970, n. 7, decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Ciò posto, il ricorrente è decaduto ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 dalla possibilità
di muovere qualsivoglia contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 e 2012.
Poiché è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, è legittimo il
CP_ provvedimento comunicato al ricorrente da e la domanda non può trovare accoglimento.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, natura sostanziale e, quindi, la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande successive.
Per la ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc vista la dichiarazione reddituale agli atti
Pagina 5 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 5.6.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 6