Articolo 34 della Legge 13 maggio 1999, n. 133
Articolo 33Articolo 35
Versione
18 maggio 1999
Art. 34. (Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 8 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 11, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 10.

2. Agli oneri recati dall'articolo 10, comma 13, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 16, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 16, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.
Entrata in vigore il 18 maggio 1999