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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2972/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14304/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
NA MA DE RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21 IMU 824 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 989/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU–anno/i 2021- notificato il 26.08.2025, con il quale la società SOGERT Spa – concessionaria del Comune di Palma Campania – ha richiesto la somma di Euro 636,10 a titolo di omesso pagamento dell'Imposta
Municipale Unica (IMU) per l'anno di imposta 2021, chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Parte ricorrente, in breve, ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo con riferimento all'unità immobiliare distinta al NCEU del Comune di Palma Campania, al fg 21, particella 630, sub. 12 – sita alla Indirizzo_1 tassata in quanto titolare, sull'indicato immobile, solo del diritto di abitazione (in virtù di testamento del compianto marito, Nominativo_1), bene da sempre adibito a residenza coniugale, ove aveva sempre risieduto e rappresentava la sua abitazione principale. A corredo la ricorrente depositava, peraltro, sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 2205/25, depositata il 10.02.2025 che, in relazione all'anno di imposta 2020, aveva accolto il ricorso relativamente alla disconosciuta esenzione per abitazione principale.
Si costituiva la SOGERT S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del
Comune di Palma Campania che rivendicava la correttezza del suo operato deducendo che il diritto di abitazione era pacifico presupposto impositivo, richiamato anche dall'art. 5 del Regolamento Comunale applicabile al caso;
ha chiesto, dunque, il
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, all'esito della camera di Consiglio, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto merita accoglimento.
Come è noto l'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI)
e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC).
L'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
tra le tante, sent. n.
10787/2016, sent. 21250/2017 e sent. n. 13395/2018).
Solo laddove si discuta di riduzioni e/o esenzioni l'onere della prova ricade sul contribuente.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 533 del 11-01-2022,
n. 533, nella quale si legge che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in esame vi è la prova della esenzione per l'abitazione principale.
Ed invero dalla documentazione allegata al ricorso emerge incontestabilmente che:
-la ricorrente è titolare, sull'indicato immobile, del diritto di abitazione, in virtù di testamento del compianto marito, Nominativo_1, proprietario del bene;
- il bene è in attuale proprietà di Nominativo_2;
-la ricorrente, in tale bene immobile, identificato al foglio 21 particella 630 sub 12, da sempre adibito a residenza coniugale, ha sempre risieduto;
esso rappresenta la sua abitazione principale.
Ciò posto, non v'è motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è già pervenuto altra sezione di questa Corte con la sentenza n. 2205/25, depositata il 10.02.2025 in relazione all'anno di imposta 2020.
Deve, infatti, convenirsi che, ferma la legittimazione passiva, ai fini dell'IMU, del coniuge superstite che esercita il diritto di abitazione su un immobile non di lusso (non classificato nelle categorie catastali A/1 –
A/8 – A/9) cionondimeno, in caso di immobile che rappresenti la sua abitazione principale e la sua dimora abituale, il titolare del diritto di abitazione è esonerato dal pagamento, in virtù dell'esenzione prima casa.
In definitiva:
-ai fini dell'IMU il coniuge superstite è da considerare a tutti gli effetti soggetto passivo dell'imposta;
-l'IMU non è dovuta sull'immobile adibito ad abitazione principale, laddove non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-Il diritto di abitazione è un diritto strettamente personale che spetta al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, cui sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (articolo 540 c.c.).
Con la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale ha chiarito, ai fini della esenzione IMU per l'abitazione principale, quanto segue: per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; l'esenzione IMU, eliminato ogni riferimento al nucleo familiare, ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Tali elementi sono in atti pienamente documentati (cfr. testamento a sostegno della dimora abituale del coniuge superstite;
cfr. certificazione anagrafica quanto alla residenza).
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, e all'art. 15 D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200 oltre spese generali IVA e cpa se dovuti, con attribuzione delle somme al procuratore antistatario.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14304/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
NA MA DE RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21 IMU 824 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 989/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU–anno/i 2021- notificato il 26.08.2025, con il quale la società SOGERT Spa – concessionaria del Comune di Palma Campania – ha richiesto la somma di Euro 636,10 a titolo di omesso pagamento dell'Imposta
Municipale Unica (IMU) per l'anno di imposta 2021, chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Parte ricorrente, in breve, ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo con riferimento all'unità immobiliare distinta al NCEU del Comune di Palma Campania, al fg 21, particella 630, sub. 12 – sita alla Indirizzo_1 tassata in quanto titolare, sull'indicato immobile, solo del diritto di abitazione (in virtù di testamento del compianto marito, Nominativo_1), bene da sempre adibito a residenza coniugale, ove aveva sempre risieduto e rappresentava la sua abitazione principale. A corredo la ricorrente depositava, peraltro, sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 2205/25, depositata il 10.02.2025 che, in relazione all'anno di imposta 2020, aveva accolto il ricorso relativamente alla disconosciuta esenzione per abitazione principale.
Si costituiva la SOGERT S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del
Comune di Palma Campania che rivendicava la correttezza del suo operato deducendo che il diritto di abitazione era pacifico presupposto impositivo, richiamato anche dall'art. 5 del Regolamento Comunale applicabile al caso;
ha chiesto, dunque, il
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, all'esito della camera di Consiglio, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto merita accoglimento.
Come è noto l'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, dall'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI)
e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC).
L'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
tra le tante, sent. n.
10787/2016, sent. 21250/2017 e sent. n. 13395/2018).
Solo laddove si discuta di riduzioni e/o esenzioni l'onere della prova ricade sul contribuente.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 533 del 11-01-2022,
n. 533, nella quale si legge che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in esame vi è la prova della esenzione per l'abitazione principale.
Ed invero dalla documentazione allegata al ricorso emerge incontestabilmente che:
-la ricorrente è titolare, sull'indicato immobile, del diritto di abitazione, in virtù di testamento del compianto marito, Nominativo_1, proprietario del bene;
- il bene è in attuale proprietà di Nominativo_2;
-la ricorrente, in tale bene immobile, identificato al foglio 21 particella 630 sub 12, da sempre adibito a residenza coniugale, ha sempre risieduto;
esso rappresenta la sua abitazione principale.
Ciò posto, non v'è motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è già pervenuto altra sezione di questa Corte con la sentenza n. 2205/25, depositata il 10.02.2025 in relazione all'anno di imposta 2020.
Deve, infatti, convenirsi che, ferma la legittimazione passiva, ai fini dell'IMU, del coniuge superstite che esercita il diritto di abitazione su un immobile non di lusso (non classificato nelle categorie catastali A/1 –
A/8 – A/9) cionondimeno, in caso di immobile che rappresenti la sua abitazione principale e la sua dimora abituale, il titolare del diritto di abitazione è esonerato dal pagamento, in virtù dell'esenzione prima casa.
In definitiva:
-ai fini dell'IMU il coniuge superstite è da considerare a tutti gli effetti soggetto passivo dell'imposta;
-l'IMU non è dovuta sull'immobile adibito ad abitazione principale, laddove non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-Il diritto di abitazione è un diritto strettamente personale che spetta al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, cui sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (articolo 540 c.c.).
Con la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale ha chiarito, ai fini della esenzione IMU per l'abitazione principale, quanto segue: per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; l'esenzione IMU, eliminato ogni riferimento al nucleo familiare, ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Tali elementi sono in atti pienamente documentati (cfr. testamento a sostegno della dimora abituale del coniuge superstite;
cfr. certificazione anagrafica quanto alla residenza).
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, e all'art. 15 D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200 oltre spese generali IVA e cpa se dovuti, con attribuzione delle somme al procuratore antistatario.