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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4182/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARESE CHIARA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ZANCAN VIOLETTA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in BORGARO TORINESE il 17/02/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGARO TORINESE (atto n. 1parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20.10.2008. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 02.12.2013.
Con ricorso depositato il 15/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGARO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza presso la madre.
DISPONE che il padre abbia facoltà di vedere la figlia e tenerla con sé prendendo direttamente accordi con quest'ultima che in considerazione della sua età potrà esprimere i suoi desiderata. Resta inteso che nelle occasioni in cui la figlia pernotterà presso il padre quest'ultimo dovrà garantire la sua presenza nell'abitazione.
DISPONE che il padre possa trascorrere inoltre con la figlia dei periodi di vacanza prendendo direttamente accordi con quest'ultima.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione della figlia quando l'ha con sé.
DISPONE che, in considerazione del tempo prevalente che la minore trascorre con la madre il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, somma che sarà rivalutata in base agli indici ISTAT ogni anno.; le parti concordano che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori con i criteri indicati nel protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Torino del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere e che qui si deve intendere trascritto. Le parti concordano inoltre sin d'ora che, oltre a quanto previsto dal suddetto protocollo, divideranno al 50% anche tutte le spese inerenti a corsi di recupero ed alle lezioni private, nonché ai viaggi studio della figlia (sia le gite con pernottamento, sia un soggiorno studio all'estero all'anno) a cui Per_1 prestano sin d'ora il consenso in virtù del percorso di studi che la ragazza sta svolgendo (Liceo linguistico), con obbligo della sig.ra a darne comunque preventiva informativa al sig. CP_1
Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano inoltre sin d'ora di dare il consenso per un eventuale percorso psicologico per la figlia (se quest'ultima dovesse sentirne la necessità) e di dividere al 50% Per_1 la relativa spesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale. Rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
DÀ ATTO che i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio e autorizzano il rilascio del passaporto personale per la minore.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4182/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARESE CHIARA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ZANCAN VIOLETTA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in BORGARO TORINESE il 17/02/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BORGARO TORINESE (atto n. 1parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20.10.2008. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 02.12.2013.
Con ricorso depositato il 15/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGARO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza presso la madre.
DISPONE che il padre abbia facoltà di vedere la figlia e tenerla con sé prendendo direttamente accordi con quest'ultima che in considerazione della sua età potrà esprimere i suoi desiderata. Resta inteso che nelle occasioni in cui la figlia pernotterà presso il padre quest'ultimo dovrà garantire la sua presenza nell'abitazione.
DISPONE che il padre possa trascorrere inoltre con la figlia dei periodi di vacanza prendendo direttamente accordi con quest'ultima.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione della figlia quando l'ha con sé.
DISPONE che, in considerazione del tempo prevalente che la minore trascorre con la madre il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, somma che sarà rivalutata in base agli indici ISTAT ogni anno.; le parti concordano che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori con i criteri indicati nel protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Torino del 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere e che qui si deve intendere trascritto. Le parti concordano inoltre sin d'ora che, oltre a quanto previsto dal suddetto protocollo, divideranno al 50% anche tutte le spese inerenti a corsi di recupero ed alle lezioni private, nonché ai viaggi studio della figlia (sia le gite con pernottamento, sia un soggiorno studio all'estero all'anno) a cui Per_1 prestano sin d'ora il consenso in virtù del percorso di studi che la ragazza sta svolgendo (Liceo linguistico), con obbligo della sig.ra a darne comunque preventiva informativa al sig. CP_1
Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano inoltre sin d'ora di dare il consenso per un eventuale percorso psicologico per la figlia (se quest'ultima dovesse sentirne la necessità) e di dividere al 50% Per_1 la relativa spesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale. Rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
DÀ ATTO che i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio e autorizzano il rilascio del passaporto personale per la minore.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.