Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cessione di azienda.
Fra:
in persona del curatore pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso in giudizio dal Prof. Avv. Danilo
Galletti e dall'Avv. Antonio Peselli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Bologna, Via Marconi, n. 51, come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall Prof. Avv. Nicola Rascio e dall'Avv.
Rachele Vatteroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Carrara, Via Ingolstadt, n. 12, come da mandato in atti;
- Appellata -
Conclusioni delle parti 1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria domanda,
eccezione od istanza disattesa, in accoglimento dei motivi di
impugnazione proposti, riformare la sentenza del Tribunale di Massa
n. 521/2023, pubblicata in data 12.9.2023, Rep. N. 817/2023, emessa
nel procedimento civile R.G. 2134/2014 e notificata in data 12.9.2023
e per l'effetto:
1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il grave
inadempimento della nell'adempimento delle P_
obbligazioni nascenti dal contratto di cessione per notaio Per_1
e dalla scrittura privata integrativa, entrambe redatte in
[...]
data 25.2.2013, per i motivi esposti nei propri scritti difensivi,
e conseguentemente dichiarare risolti e senza effetto alcuno
entrambi gli atti citati;
2) Conseguentemente e per l'effetto condannare la alla P_
restituzione, con trasferimento a favore della Procedura del fallimento della dichiarata fallita con Parte_1
sentenza del Tribunale di Massa n. 2/2015, di tutte le concessioni
sugli agri marmiferi trasferiti, dei beni mobili registrati nonché
del marchio trasferito, e precisamente:
diritti concessori su agri marmiferi distinti nel Catasto terreni
del Comune di Carrara di mq 61.513 totali
1) FG 27 mapp. 107 per la quota di 12/24
2) FG 27 mapp. 114 per la quota di 12/24;
3) FG 35 mapp. 27 per la quota di ½;
4) FG 35 mapp. 22 per la quota di 415/10568;
beni mobili registrati
1) autovettura Chrisler tg AG MB163 numero di matricola CS955BL;
2) autocarro Mitsubishi L200 numero di immatricolazione BR766FW;
2 3) autoveicolo Land Rover LD 110SW targato MS272851;
4) autoveicolo Land Rover LD Defender 90 targato ZA424GX Marchio
marchio “ since 1929” e relativo disegno, nonché Controparte_2
di tutti le attrezzature di cava e ogni bene mobile, anche di arredo,
compreso nell'atto di cessione per notaio del Persona_1
25.2.2013;
3) Conseguentemente e per l'effetto condannare a risarcire alla
Procedura del Fallimento della dichiarata Parte_1
fallita con sentenza del Tribunale di Massa n. 2/2015, tutti i danni
subiti patrimoniali e non patrimoniali subiti, lucro cessante e danno
emergente, conseguenti la risoluzione dei contratti e per questo
motivo condannare la in persona del legale P_
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
1.000.000,00 (dedotto l'acconto già ricevuto di € 350.000) o alla
somma, minore e/o maggiore, che risulterà dimostrata all'esito del
giudizio, oltre alla somma mensile di € 20.000,00 per ogni mese di ritardo dalla riconsegna del ramo di azienda ceduto, o alla somma
minore e/o maggiore che risulterà equa e giusta all'esito
dell'istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria, trattandosi di debito di valore.
4) In subordine, accertato e dichiarato il grave inadempimento della
nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal P_
contratto di cessione per notaio e dalla scrittura Persona_1
privata integrativa entrambe redatte in data 25.2.2013, per i motivi
esposti nei propri scritti difensivi, e conseguentemente dichiarati
risolti e senza effetto alcuno entrambi gli atti citati, in caso di
impossibilità e/o inattuabilità della condanna alla P_
alla restituzione, con trasferimento a favore della Procedura del
fallimento della dichiarata fallita con Parte_1
3 sentenza del Tribunale di Massa n. 2/2015, di tutte le concessioni
sugli agri marmiferi trasferiti, dei beni mobili registrati nonché
del marchio trasferito, per l'effetto condannare la P_
al risarcimento dei danni subiti che si indicano nella somma di €
3.000.000,00 o somma maggiore e/o minore che risulterà dimostrata
all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5) In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di causa per
entrambi i gradi di giudizio oltre alle spese anticipate dallo Stato
per incapienza del . Parte_1
* * *
In via Istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie
formulate in atti ed in particolare nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c.
Si insiste per l'accoglimento dell'istanza ex art. 196 c.p.c. e per
l'effetto Accertare e dichiarare la nullità degli atti relativi alle operazioni peritali (ed in particolare delle operazioni espletate a
partire dal 22 marzo 2017, operazioni verbalizzate in data 19 maggio,
1 giugno, 15 giugno, 4 ottobre e 16 ottobre 2017), e della CTU
depositata; in subordine, disporre la rinnovazione delle operazioni
peritali, nominando all'uopo altro ausiliario;
In ulteriore
subordine: Disporre comunque la rinnovazione delle operazioni
peritali, incaricando all'uopo il dott. In via di estremo Per_2
subordine: Disporre la riconvocazione del CTU dott. al fine Per_2
di rendere i chiarimenti di cui in premessa.”;
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, contrariis rejiectis, per le
causali tutte di cui in premessa, in via pregiudiziale, disporre
4 acquisizione del fascicolo rubricato al n. 2661/2016 – Tribunale di
massa – relativo al giudizio di reclamo;
in via preliminare IN RITO dichiarare l'inammissibilità della
domanda nuova formulata da controparte sub. n. 4 dell'atto di
citazione in appello;
in ogni caso:
- rigettare la richiesta ex art. 196 c.p.c. per tutti i motivi già
espressi e la richiesta di ammissione delle istanze istruttoria ex
art. 183 vi comma c.p.c. perché implicitamente rinunciata nel corso
del giudizio di primo grado;
- rigettare il gravame interposto perché inammissibile,
improcedibile, infondato e comunque del tutto sfornito di prova sia
nell'an che nel quantum;
con vittoria di spese e di compensi professionali.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato l'8/08/2014, Parte_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Massa, , Controparte_1
deducendo che:
- in data 25/02/2013 aveva stipulato con la convenuta un contratto di cessione di ramo d'azienda per il prezzo di Euro 1.500.000,00 e che, con separata scrittura privata sottoscritta in pari data, le parti avevano concordato un'integrazione del prezzo di cessione;
- nello specifico, il contratto di cessione di ramo d'azienda aveva previsto, come corrispettivo della cessione, il pagamento della somma di Euro 1.130.000,00 di cui Euro 350.075,00 erano saldati al momento della cessione, mentre, la somma residua di Euro 779.925,00
era da saldarsi entro il 31/12/2020 mediante accollo interno, da parte di del debito che la cedente aveva nei Controparte_1
5 confronti del a titolo di “tassa marmi”, fino a Controparte_3
concorrenza di tale somma;
- con la scrittura privata integrativa stipulata nello stesso giorno della cessione, le parti avevano stabilito che:
a) l'accollo dei debiti della cedente da parte di Controparte_1
era garantito fino ad Euro 1.500.000,0 comprensivo di del corrispettivo della cessione di ramo d'azienda;
b) era dovuta, a titolo di integrazione del prezzo di cessione, la somma di Euro 1.500.000,00, da corrispondersi in parte in immobili
(Euro 1.200.000,00) e in parte in denaro (Euro 300.000,00) da adempiere entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione all'escavazione da parte del , con la precisazione Controparte_3
che eventuali pagamenti eccedenti la somma di Euro 1.500.000,00
sarebbero stati decurtati dal corrispettivo della cessione;
- pertanto, il corrispettivo totale doveva considerarsi di Euro
3.350.075,00;
- nonostante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'escavazione da parte del Comune di Carrara in data 4/04/2013 (prorogata fino al
31/12/2014), non aveva saldato integralmente il Controparte_1
corrispettivo pattuito, risultando, inoltre, dalla stampa locale,
che la stessa era stata assoggettata ad una procedura di caducazione della concessione per morosità nel pagamento degli oneri concessori.
Tali circostanze, unitamente alla persistente esposizione debitoria residua inerente al prezzo di acquisto del ramo aziendale integravano grave inadempimento contrattuale, legittimante la richiesta di risoluzione del contratto di cessione e dell'annessa scrittura privata integrativa, con restituzione del ramo d'azienda ceduto.
Pertanto, chiedeva: Parte_1
6 - la risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda per grave inadempimento della convenuta, con restituzione del ramo d'azienda ceduto;
- la condanna della convenuta al pagamento di una somma mensile di
Euro 20.000,00 a titolo di penale per ogni mese di ritardo nella riconsegna del compendio aziendale;
- il risarcimento di tutti i danni patiti in ragione dell'inadempimento quantificati in Euro 1.000.000,00.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di
Massa.
Nel merito, la convenuta deduceva che:
- siccome l'accordo integrativo di cui alla scrittura privata era stato sottoposto a condizioni sospensive unilaterali poste nell'esclusivo interesse della cessionaria, lo stesso non era a quest'ultima opponibile, con conseguente efficacia della sola cessione di ramo d'azienda, nella quale si era stabilito un prezzo di Euro 1.130.000,00, di cui Euro 350.075,00 già versati anteriormente alla conclusione del medesimo contratto;
- in data 22/03/2013, aveva prestato, in favore dello stesso CP_3
fideiussione a prima richiesta per l'importo di Euro 944.609.26,
onde poter esercitare l'attività di escavazione, essendo stata ammessa, con determinazione del Dirigente del Settore Marmo del
Comune del 29/03/2013, al pagamento dilazionato mediante 60 rate mensili dell'importo di € 12.974,13 ciascuna;
- aveva provveduto al pagamento delle rate di febbraio e marzo 2013,
essendole stato impedito di onerare le rate successive, per effetto di provvedimenti dell' che avevano temporaneamente impedito Pt_2
7 l'accesso alla cava in conseguenza di una frana ivi verificatasi e che avevano imposto l'adeguamento delle marmette dei mezzi di cava;
- tale situazione, aveva determinato la temporanea impossibilità di svolgere l'attività e l'insorgenza di ingenti oneri economici;
- inoltre, in data 23/04/2014, QU Nord notificato alla cessionaria, in qualità di debitrice dell'esecutata Parte_1
, atto di pignoramento per l'importo di Euro 1.392.853,89,
[...]
nell'ambito di procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi al
Tribunale di Milano, essendo verosimile che le somme pignorate fossero quelle in relazione alle quali era stata prestata la garanzia fideiussoria a copertura dell'esposizione debitoria a titolo di tassa marmi insoluta;
- a fronte della rappresentazione di tali circostanze, il CP_3
non aveva escusso la fideiussione, né assunto altre
[...]
iniziative nei di , avendo quest'ultima provveduto, Controparte_1
alla data del 16/10/2014, a corrispondere al la somma di Euro CP_3
185.526,20;
- i debiti pregressi diversi da quello sussistente nei confronti del non dovevano essere sostenuti da , Controparte_3 Controparte_1
essendo stati essi espressamente esclusi dall'accordo di cessione.
Secondo la convenuta, la cedente si era impegnata a rimborsare alla cessionaria quanto quest'ultima avesse pagato ai propri creditori ai sensi dell'art. 2560 c.c., avendo vari creditori dell'attrice già
agito nei propri confronti, in sede monitoria e con procedure esecutive, per considerevoli importi.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1
avversarie e, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione di quanto pagato dalla convenuta a titolo di
8 corrispettivo della cessione e al rimborso di tutte le spese sostenute per l'acquisto del ramo d'azienda, per un totale di Euro
1.168.500,00, o diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Il processo era interrotto per fallimento di Parte_1
dichiarato in data 5/02/2015 e riassunto dalla curatela della
[...]
procedura fallimentare.
4. Con ordinanza del 21/10/2016, il Tribunale concedeva autorizzazione al sequestro giudiziario sui beni e sui diritti compresi nel compendio aziendale, in seguito revocata in sede di reclamo con ordinanza del 3/04/2017.
5. Successivamente, il Tribunale licenziava C.T.U. contabile, le cui risultanze erano contestate dal Parte_1
6. Con sentenza n. 521 del 12/09/2023, il Tribunale di Massa:
- rigettava le domande proposte dal Parte_1
di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di cessione di ramo di azienda del 25/02/2014, di restituzione ex art. 1458 c.c. e di risarcimento del danno;
- condannava il al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di ponendo le spese di Controparte_1
C.T.U. a carico dell'attrice.
Il Tribunale, ritenuta la propria competenza e dopo aver preliminarmente rigettato l'istanza dell'attrice volta alla declaratoria di nullità della C.T.U., rilevava che, dai documenti di causa e dal testo del contratto di cessione e della scrittura privata integrativa, non emergeva la debenza di alcun compenso supplementare, rispetto a quello pattuito nell'atto pubblico di cessione.
Secondo il Tribunale, le parti, nell'innalzare ad Euro 1.500.000,00
il prezzo della cessione, avevano concordato la facoltà di estinguere
9 l'obbligo solutorio anche attraverso il trasferimento della proprietà di immobili in favore del cedente, con il meccanismo dell'obbligazione alternativa o in funzione di obligatio cum
facultate esecutionis.
Il Giudice di primo grado riteneva, quindi, destituita di fondamento la pretesa della curatela fallimentare di ricostruire il corrispettivo in 3.350.075,00 euro.
Accogliendo le risultanze della C.T.U., il Tribunale non rilevava alcun inadempimento della convenuta, accertando, altresì, che il contegno della stessa non poteva dirsi negligente nella gestione della cava.
Secondo il Tribunale, il mancato pagamento, da parte della convenuta,
nel corso del 2014, delle somme che questa si era impegnata a versare al per effetto dell'accollo interno pattuito tra Controparte_3
le parti era stato temporaneo e dovuto a circostanze impreviste e non riconducibili a colpa della cessionaria.
Infine, il Tribunale riteneva che, dal rigetto dell'azione ex art. 1453 c.c. dovesse derivare l'assorbimento della pretesa restitutoria accessoria, ritenendo non provata la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice.
7. In data 11/10/2023, il proponeva Parte_1
appello contro la sentenza formulando i seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
La sentenza di primo grado aveva errato nel ritenere che il prezzo della cessione fosse da intendersi entro il limite massimo di Euro
1.500.000,00, anziché in Euro 3.350.075,00 o, quantomeno, in Euro
3.000.000,00, come accertato dal decreto del 21/12/2015 reso dal
Tribunale di Massa all'esito dell'opposizione ex art. 98 l.f.
promossa da o, in ulteriore subordine, in Euro Controparte_1
10 2.630.000,00, come quantificato in sede di C.T.U. e come riconosciuto da . Controparte_1
Ciò in quanto, secondo l'appellante:
- il contratto di cessione aveva previsto un corrispettivo di Euro
1.130.000,00, di cui Euro 350.075,00 già ricevuti ed Euro 779.925,00
da adempiersi mediante accollo del debito di pari importo nei confronti del;
Controparte_3
- la scrittura integrativa aveva previsto un'integrazione del corrispettivo formata da due distinte parti:
I. Un ulteriore obbligo di accollo di debiti aggiuntivo rispetto a quello già previsto nel rogito notarile, di Euro 720.025,00, pari alla differenza tra Euro 1.500.000,00 e l'accollo già pattuito di
Euro 779.925,00. Ciò in quanto, secondo l'appellante, l'ulteriore accollo stabilito non poteva che comprendere quello già stabilito nel rogito;
II. un importo di ulteriori Euro 1.500.000,00, di cui Euro
1.200.000,00 da pagarsi mediante dazione di immobili ed Euro
300.000,00 in denaro.
Inoltre, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui si era discostata dalla valutazione del prezzo compiuta dalla C.T.U. in quanto, anche dalla stessa, emergeva comunque un inadempimento grave a carico di Controparte_1
Secondo motivo di appello.
La sentenza di primo grado sarebbe errata per non aver valutato gli elementi di prova dedotti dal Fallimento decisivi per accertare il grave inadempimento di non avendo considerato le Controparte_1
risultanze del giudizio di opposizione ex art. 98 l.f., nel quale era stato accertato, con effetti di giudicato, sia il quantum del
11 corrispettivo della cessione pari ad Euro 3.000.000,00, sia l'inadempimento di Controparte_1
Inoltre, il Tribunale nel non considerare che aveva Controparte_1
ammesso in giudizio che il corrispettivo della cessione fosse almeno pari ad Euro 2.630.000,00, secondo l'accertamento compiuto dalla
C.T.U. e che tale importo era stato confermato dalla sentenza della
Corte d'Appello di Genova del 25/05/2022 resa tra le stesse parti nel giudizio (R.G. 1147/2019), avente ad oggetto l'inefficacia dell'atto di cessione, e che tale statuizione non era stata impugnata da Controparte_1
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nell'aver condiviso le risultanze della
C.T.U. senza considerare le contestazioni ad essa mosse dal in ordine all'oscurità dei calcoli effettuati per Parte_1
determinare gli importi effettivamente accollati da Controparte_1
e i relativi presupposti.
Nello specifico, l'appellante lamentava l'erroneità della decisione di prime cure per aver rilevato l'insussistenza dell'inadempimento,
accertando che aveva complessivamente sostenuto Controparte_1
l'importo di Euro 1.507.397,98 quale somma degli importi di Euro
924.496,42 (tassa marmi) e di Euro 147.299,79, la cui somma,
tuttavia, sarebbe pari ad Euro 1.071.796,21.
Inoltre, secondo l'appellante, il C.T.U. aveva errato nell'individuare gli importi accollati, in quanto: alcuni soggetti considerati non risultavano essere creditori della cedente;
alcuni pagamenti non potevano rilevare, essendo stati effettuati dopo la sentenza di fallimento e per altri vi era carenza di prova;
erano stati considerati dal consulente dei documenti non ritualmente prodotti in giudizio;
il C.T.U., nella ricostruzione del prezzo
12 effettivamente dovuto per la cessione, avrebbe scomputato erroneamente due voci di costo relative a beni asseritamente non appartenenti al compendio aziendale ceduto.
Quanto al pagamento del debito nei confronti del , Controparte_3
l'appellante lamentava che non era possibile affermare l'avvenuto saldo da parte dell'appellata, in quanto quest'ultima non aveva rispettato il piano di rateizzazione del 2013 e che, dopo l'accollo
(da considerarsi non liberatorio), la stessa aveva ottenuto, nel
2017, un nuovo piano con importi maggiorati da interessi più alti e sanzioni che non potevano essere scomputati dal C.T.U., siccome dovuti in ragione del mancato rispetto del piano originario.
Quarto motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'inadempimento di
[...]
al contratto di cessione di ramo d'azienda e il diritto P_
del al risarcimento dei danni subiti in ragione di tale Parte_1
inadempimento, ritenendo che il mancato pagamento delle somme dovute al fosse solo temporaneo e dovuto a circostanze Controparte_3
impreviste e non riconducibili a colpa della cessionaria, in particolare, causato dall'instaurazione del procedimento esecutivo da parte di QU.
Secondo l'appellante, l'istaurazione di tale procedura esecutiva non poteva avere alcun rilievo giustificativo, in quanto aveva ad oggetto proprio le rate insolute inerenti alla “tassa marmi”.
Pertanto, l'appellante affermava di aver diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto,
quantificati nella somma di Euro 1.000.000,00, detratta la somma di
Euro 350.075.00,00 già versata da controparte in sede di cessione.
Infine, il Tribunale avrebbe errato a rigettare la domanda risarcitoria svolta in via subordinata nel caso di impossibilità di
13 ottenere la restituzione del ramo d'azienda, rilevando che le concessioni sugli agri marmiferi non facevano parte del ramo d'azienda ceduto, a differenza dell'originaria autorizzazione all'escavazione, poi rinnovata all'appellata.
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva confuso i diritti concessori con l'autorizzazione all'escavazione, in quanto i primi
– equiparabili a diritti reali – sono trasmissibili e quindi sarebbero retrocedibili.
Inoltre, l'appellante assumeva che la tempestività della propria domanda risarcitoria, in quanto formulata con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.
8.Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, deducendo,
in particolare, che:
- gli accordi scritti tra le parti dovevano essere interpretati nel senso che, con la scrittura integrativa, il corrispettivo per la cessione era stato aumentato fino a Euro 1.500.000,00 e che la garanzia per i debiti della cedente, costituente accollo, era anch'essa aumentata fino al medesimo importo;
- di conseguenza, anche accogliendo le risultanze della C.T.U. in ordine al prezzo della cessione, doveva affermarsi l'insussistenza dell'inadempimento ex adverso lamentato, siccome la C.T.U. aveva correttamente calcolato gli importi accollati e pagati da P_
per un totale di Euro 1.507.397,98;
[...]
- inoltre, doveva considerarsi che aveva sostenuto Controparte_1
la complessiva somma di Euro 203.000,00 per l'ottenimento di due veicoli che, successivamente alla stipula del contratto, non erano risultati essere di proprietà della cedente, nonché la complessiva
14 somma di Euro 3.503.635,00, per manutenzione, messa in sicurezza e investimenti sulla cava;
- in ogni caso, il mancato pagamento dei debiti della cedente era stato temporaneo e non colpevole, in quanto dovuto alla notifica,
in data 23/04/2014, del pignoramento presso terzi da parte di
QU a carico dell'appellata, quale terzo debitor debitoris,
per la somma di Euro 1.392.853,89, intervenuta a 20 giorni dalla scadenza del termine a partire dal quale avrebbe potuto aver luogo l'adempimento agli obblighi di cui alla scrittura integrativa.
Secondo l'appellata, tale notifica aveva reso impossibile l'adempimento dell'obbligazione assunta con l'accordo di cessione fino alla dichiarazione di improcedibilità del pignoramento intervenuta il 7/05/2015, ossia in pendenza del giudizio di primo grado. Inoltre, doveva considerarsi che la notifica della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento interveniva l'8/08/2014, ossia dopo la notifica del citato pignoramento, e che la notifica di tale domanda rendeva incolpevole il mancato adempimento durante la pendenza del giudizio per considerato che, come affermato dalla Controparte_1
giurisprudenza di legittimità, è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e sino alla sentenza. Tale ultima circostanza era stata valorizzata dalla sentenza di primo grado e non censurata dall'appellante;
- quanto all'asserito valore di giudicato del decreto del 21/12/2015
del Tribunale di Massa circa la sussistenza del credito vantato dal
, tale circostanza era stata allegata, per la prima volta, Parte_1
solo in sede di osservazioni alla C.T.U., quindi, tardivamente.
Inoltre, tale provvedimento si limitava ad accertare l'esistenza di un controcredito del nei confronti di Parte_1 Controparte_1
15 pari ad Euro 1.500.000,00. e, in ogni caso, non poteva avere effetti di giudicato, siccome tale tipologia di provvedimento produce effetti soltanto ai fini del concorso ex art. 96 L.F. A ciò doveva aggiungersi l'inidoneità della sentenza della Corte d'Appello di
Genova (R.G. 1147/2019) a produrre effetti di giudicato sul punto,
essendo pendente il giudizio di legittimità sulla stessa;
- quanto alle critiche mosse dall'appellante alla C.T.U., doveva rilevarsi che:
--a) gli unici crediti sorti dopo l'apertura del fallimento erano quelli di e di (CTP del , Controparte_4 CP_5 Parte_1
i quali erano stati saldati dall'appellata in forza di un provvedimento avente clausola di provvisoria esecuzione, come anche il credito dell'Avv. Peselli, attuale difensore del Parte_1
-- b) il C.T.U. non aveva utilizzato documenti prodotti tardivamente e che, in ogni caso, come sancito dalle Sezioni Unite, il C.T.U.
contabile ha il potere di acquisire nuovi documenti per la dimostrazione di fatti rilevabili d'ufficio;
--c) quanto ai crediti del il C.T.U. aveva Controparte_3
correttamente rilevato la regolarità dei pagamenti di P_
, in ragione della dichiarazione in tal senso rilasciata
[...]
dall'Ente locale;
- in ogni caso, la domanda di restituzione del compendio aziendale ricevuto con la cessione non era accoglibile, in quanto l'autorizzazione all'escavazione del 4/04/2013 ceduta con il ramo d'azienda era scaduta per decorso del termine naturale di scadenza il 31/12/2014, mentre aveva esercitato l'attività Controparte_1
nel periodo successivo in forza di una nuova e diversa autorizzazione concessale dal il 17/03/2015; Controparte_3
16 - infine, la domanda di risarcimento del danno proposta dal in via alternativa alla richiesta di restituzione dei Parte_1
beni era tardiva, perché formulata con la memoria ex art. 183, c.
6, n. 1 c.p.c. in violazione dei principi che regolano l'emendatio
libelli, e, comunque, infondata, in ragione del carattere incolpevole del mancato pagamento temporaneo dei debiti di
[...]
Parte_1
9.All'udienza del 5/12/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
10.Il primo motivo di appello ed il secondo motivo di appello sono parzialmente fondati.
Non è possibile invocare l'efficacia di giudicato dell'esito del giudizio di opposizione all'ammissione di un credito allo stato passivo in quanto pacificamente l'ammissione (o il rigetto) di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti fuori del fallimento.
“I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono
adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato
oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata,
ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura
fallimentare. In particolare l'efficacia preclusiva attribuibile al
decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al
riesame delle sottostanti questioni inerenti alla esistenza alla
natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non
ha una efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni
17 ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertendo
sul medesimo rapporto giuridico. In altre parole, l'ammissione di
un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti, fuori dal
fallimento, poiché il cosiddetto giudicato endofallimentare - ai
sensi dell' art. 96, 6° comma della legge fallimentare copre solo
la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di
ammissione, precludendone il riesame.” (cfr.Cassazione civile sez.
I, 11/03/2022, n.8010).
Occorre pertanto accertare in questa sede in via autonoma le pattuizioni intercorse fra le parti.
Nel rogito notarile di cessione di ramo di azienda del 23 febbraio
2013 si legge all'articolo 4 che il prezzo della cessione ammonta ad Euro 1.130.000.
Di questo prezzo 350.075,00 vengono dichiarati come già pagati dalla
CMV.
Per quanto riguardava la residua somma di Euro 779.925,00 questa doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2020.
In relazione a tale residuo prezzo era pattuito che la CMV si accollasse fino a tale importo la tassa marmi verso il comune di
Carrara:
18 Nello stesso giorno le due parti sottoscrissero una scrittura privata intitolata integrazione ad atto di cessione di ramo di azienda.
All'articolo 2 si legge:
Questo articolo prevede una garanzia fino a 1.500.000 dei debiti della cedente che include anche la garanzia indicata come modalità
di pagamento del corrispettivo.
Questo articolo non prevede invece una integrazione del prezzo, in quanto, a differenza del successivo articolo tre, le parti si guardano bene dal dire che c'è una integrazione del prezzo ma affermano solo di una estensione della garanzia che va oltre quella indicata come modalità di pagamento del residuo prezzo.
19 Una integrazione del prezzo si realizza invece nell'articolo 3:
Il Tribunale ha interpretato questa integrazione del prezzo come una elevazione del prezzo da 1.130.000 a 1.500.000 Euro probabilmente perché si riconferma che la parte da pagare in contanti è già stata versata.
Ma tale ricostruzione contrasta con il fatto che non viene revocata la modalità di pagamento del prezzo a mezzo del pagamento della tassa marmi al Comune di Carrara previsto con il primo atto mentre si introduce un pagamento non alternativo ma in aggiunta di 1.200.000
Euro a mezzo di vendita di immobili.
Tenendo conto che rogito e scrittura privata sono dello stesso giorno ad avviso della Corte non siamo in presenza di una correzione di una svista in atto ma dell'aggiunta di una parte di prezzo ulteriore non indicata nell'atto di cessione, importo da pagarsi in qualche modo mediante una cessione immobiliare.
Bisogna anche tenere conto del comportamento delle parti sia sostanziale sia processuale.
La come emergere dalla consulenza tecnica di ufficio Controparte_1
verserà complessivamente alla parte appellante 1.857.472,43 Euro,
ben oltre il prezzo pattuito ricostruito dal Tribunale.
20 Dal punto di vista processuale la difesa della Controparte_1
scrive con evidente approvazione a pagina 10 della sua comparsa conclusionale:
“ La doglianza è stata smentita nel corso del giudizio dove, in primo
luogo, è stata raggiunta la prova, piena e completa che la volontà
delle parti fossequella di attribuire al ramo di azienda ceduto, il
valore di € 2.630.000,00 ( e non di € 3.000.000,00) , così come
dimostrato da:
- rogito Notaio e scrittura privata integrativa, entrambi Per_1
sottoscritti in data 25 febbraio 2013;
- bilancio 2013 e nota integrativa depositate dalla in Parte_1
bonis nel registro imprese;
- relazione ex art. 33 firmata dallo stesso Dr. (curatore Per_3
del fallimento) che indica il prezzo della cessione in €
2.630.000,00;
- relazione depositata dai Custodi Giudiziari (Dr. e Dr. Per_4
), in data 10 maggio 2017, durante l'esecuzione del Per_5
sequestro giudiziario civile (RG. 2134-1/2014);
- Consulenza Tecnica d'Ufficio del Dr. datata 29 marzo Per_2
2018ed in particolare la risposta al primo quesito ”.
Se il prezzo stabilito fosse stato quello indicato dal Tribunale,
la avrebbe contestato le risultanze della consulenza P_
tecnica di ufficio e non la avrebbe approvate e sostenute.
Si deve concludere pertanto che sulla base dei testi degli accordi scritti fra le parti il prezzo complessivo della cessione era
2.630.000 Euro (1.130.000,00 Euro + 1.500.000,00 Euro).
Il terzo motivo di appello è infondato.
21 La consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado risulta molto dettagliata, attenta a tutti gli elementi e precisa;
pertanto la
Corte la condivide.
Non sussiste l'errore di calcolo lamentato dall'appellante con riferimento agli importi complessivamente accollati e pagati da
[...]
P_
Infatti, il C.T.U. specifica in dettaglio e somma in modo corretto le diverse voci che riconduce al pagamento del prezzo.
Dalla lettura della C.T.U. è possibile ricostruire, con chiarezza,
i calcoli effettuati dal C.T.U., il quale ha diviso i pagamenti e gli accolli effettuati da in categorie ed ha Controparte_1
fatto riferimento alla documentazione prodotta.
Esaminando la consulenza tecnica di ufficio viene fatto il seguente calcolo
Corrispettivo pattuito 2.630.000,00 €
Da tale importo devono essere detratti i valori di due beni ceduti fra i beni aziendali ma in realtà non presenti:
€ 80.000,00 Parte_3
Pala Volvo € 123.000,00
Corrispettivo in realtà dovuto 2.427.000,00
Da tale importo devono essere detratti i pagamenti effettuati nelle varie forme che possono rientrare in queste categorie:
-importi corrisposti con risorse proprie : € 435.151,77;
-debiti accollati per tassa € 924.946,42; Parte_4
-transazioni/riduzioni di debiti € 147.299,79
-somma quietanzate nel rogito notarile € 350.075,00.
A seguito dei calcoli di cui sopra l'importo ancora dovuto ammonta ad €. 569.527,02.
22 Esisterebbe in base ai dati contabili una ulteriore somma di Euro
112.597,02 che risultano essere stati corrisposti da Controparte_1
ai dipendenti.
Tali somme però non possono essere portate in detrazione in quanto tutte le quietanze in atti riportavano la dicitura “Il Sig. … omissis… dichiara di aver ricevuto, alla data di sottoscrizione della
presente quietanza, dalla l'intera somma di € Parte_5
…. Omissis…. , da quest'ultima concessagli a titolo di mutuo.”.
Errata è poi la tesi dell'appellante secondo cui la C.T.U. sarebbe viziata per aver il consulente acquisito ed esaminato documentazione non ritualmente prodotta in giudizio.
Ciò in quanto, in materia di C.T.U. contabile, le Sezioni Unite hanno chiarito che “ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente
nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e
nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi
prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario
acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se
essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a
fondamento della domanda e delle eccezioni.” (Cass. Civ., S.U.,
1/02/2022, n. 3086).
Passando ad esaminare i singoli pagamenti contestati, l'appellante contesta la correttezza della C.T.U. con particolare riferimento alla ricostruzione dei pagamenti e accolli effettuati da P_
nei confronti dei creditori del
[...] Parte_6
, , , ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_4
, Antonio Peselli, e il
[...] CP_5 CP_9 [...]
. CP_3
23 Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio ed esaminata dalla C.T.U., emerge che:
- con riferimento al credito vantato da , questo Parte_6
derivava dalla risoluzione del contratto di somministrazione di materiale lapideo del 3/03/2011 con compiuta Parte_1
con atto negoziale del 14/02/2012; con scrittura privata del
25/10/2013, e si accordavano Controparte_1 Parte_6
per una riduzione del debito di quest'ultima nei confronti di
[...]
stabilendo che “ rinuncia Parte_1 Parte_6
alla solidarietà di , per i debiti di , P_ Parte_1
per la parte eventualmente eccedente la somma convenzionalmente
determinata in € 118.000,00” (All. Q3 alla C.T.U.), così liberando dai debiti sussistenti nei confronti di Parte_1
; Pt_6 P_
- quanto al credito vantato da ha CP_6 Controparte_1
pagato, con risorse proprie, la somma di Euro 28.000,00 mediante bonifici bancari, la maggior parte dei quali effettuati prima della dichiarazione di fallimento della società appellante (All. Q4 alla
C.T.U.); in ogni caso, la contestazione dell'appellante non è
rilevante, in quanto il credito di nei confronti di CP_6 [...]
è sorto nel 2012, ossia prima della dichiarazione Parte_1
di fallimento;
- con riferimento al credito vantato da quale Controparte_7
Pa co-concessionaria della cava n. “ in Località Parte_1
Miseglia, Carrara, l'esistenza dello stesso è provata dai documenti prodotti in giudizio (docc. 24, 25 e 26) e il relativo saldo ad opera di è attestato dalla quietanza liberatoria Controparte_1
rilasciata dalla creditrice anche in favore di Parte_1
(All. Q10 alla C.T.U.);
24 - quanto al credito di , in data 23/12/2014, Controparte_8 P_
stipulava con il creditore una transazione con cui otteneva
[...]
una riduzione del debito di ad Euro 70.000,00, Parte_1
con liberazione di quest'ultima condizionata al pagamento da parte dell'odierna appellata dell'importo di Euro 8.000,00 mediante assegno e della restante somma di Euro 62.000,00 in 21 rate mensili;
l'appellata provvedeva al pagamento del primo importo mediante assegno e del secondo importo con bonifici periodici (All. Q5 alla
C.T.U.).;
-quanto alla questione dell'insinuazione al passivo di _8
, al di là del problema della tardività della sua produzione
[...]
in giudizio, la stessa non rileva, in quanto: a) pur risultando un periodo di assenza di pagamenti dal 30/11/2015 al 6/05/2016, sommando tutti i pagamenti periodici effettuati da si Controparte_1
perviene all'importo di Euro 62.000,00 (v. All. R alla C.T.U.); b)
rappresenta un'iniziativa individuale del creditore, la cui legittimità non è verificabile e da cui non è possibile inferire l'inadempimento di in mancanza di ulteriori Controparte_1
elementi, non risultando, peraltro, che il creditore sia stato ammesso al passivo;
- quanto ai crediti vantati da e Controparte_4 CP_5
Antonio Peselli, dagli allegati Q8, Q9 e Q11 alla C.T.U., risultano essere stati saldati da a nulla rilevando la Controparte_1
possibile ripetizione degli stessi in forza di un'eventuale riforma del titolo su cui si fondano, trattandosi di circostanza solo potenziale;
- quanto al credito vantato da la stessa stipulava CP_9
una scrittura privata in data 2/02/2015 (ossia, prima della dichiarazione di fallimento, occorsa il 5/02/2015) con P_0
[...]
[...] , nella quale la creditrice dichiarava “di accettare, così
[...]
come con la sottoscrizione del presente atto accetta, la somma
omnicomprensiva di € 7.500 (settemilacinquecento) a saldo e stralcio
di ogni sua pretesa”, pagata dall'odierna appellata (All. Q6 alla
C.T.U.);
- quanto al debito della cedente nei confronti del Controparte_3
a titolo di tassa marmi, con nota del 17/10/2017 (All. U alla C.T.U.)
l'Ente Locale ha comunicato la regolarità dei pagamenti compiuti da fino a tale data e il C.T.U. ha accertato l'avvenuto P_
accollo di tale debito, da parte dell'odierna appellata, per la somma di Euro 924.946,42.
Il quarto motivo di appello è infondato..
Non solo la ha versato buona parte del prezzo ma Controparte_1
il pagamento finale è stato impedito da fatti a lei non imputabili.
Risulta pacifico dagli atti di causa che in data 23/04/2014 è
intervenuto a carico di quale terzo debitore di Controparte_1
– la notifica del pignoramento presso terzi Parte_1
effettuata da QU Centro.
La sentenza di primo grado ha accertato che tale notifica è
intervenuta prima del termine di scadenza per adempiere agli accordi di cessione e tale statuizione non risulta essere stata censurata dall'appellante.
La notifica di tale pignoramento ha determinato l'impossibilità
oggettiva e temporanea di di adempiere alle Controparte_1
obbligazioni assunte nei confronti della cedente, considerato che,
in ragione tale notifica, l'appellata non ha potuto disporre della somma di Euro 2.089.280,35 (pari all'importo del credito intimato aumentato della metà), almeno fino alla declaratoria di improcedibilità del pignoramento occorsa il 15/05/2015.
26 Per tale ragione, i mancati pagamenti risultati in tale periodo non possono costituire inadempimento grave e imputabile a carico di
[...]
come anche non possono essere considerati tali i P_
mancati pagamenti occorsi dopo la notifica, da parte di
[...]
dell'atto di citazione introduttivo della Parte_1
presente controversia (12/08/2014, ossia ben 6 anni prima del termine contrattualmente stabilito per il versamento del saldo prezzo del
31 dicembre 2020) e per tutta la durata del presente giudizio, non essendo abilitato il convenuto nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento ad adempiere spontaneamente dopo la sua instaurazione.
Si devono rigettare le domande di restituzione del ramo d'azienda ceduto e di risarcimento del danno, essendo subordinate in ogni caso all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di cessione.
Arrivando alle conclusioni di questa complessa causa la Corte :
-dichiara che il prezzo pattuito era di 2.630.00 Euro da ridursi per la non presenza di due beni ad € 2.427.000,00 Euro;
-accerta che risulta pagato una parte del prezzo pari ad €
1.511.033,51 ;
-accerta che l'importo ancora dovuto è pari ad €. 569.527,02;
-accerta che il mancato versamento del saldo prezzo non è imputabile alla e respinge la domanda di risoluzione per Controparte_1
inadempimento, restituzione dell'azienda e risarcimento dei danni avanzate dal . Parte_1
Si auspica che tale statuizione possa costituire per le parti un punto fermo per raggiungere un accordo che permetta di concludere questo decennale contenzioso e chiudere in tempi brevi la procedura fallimentare.
27 Si compensano le spese legali dei due gradi di giudizio data la reciproca soccombenza con divisione a metà delle spese di consulenza tecnica di ufficio di primo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 521 del 12/09/2023 del Tribunale di Massa
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:
-dichiara che il prezzo pattuito era di 2.630.000 €;
-dichiara che tale prezzo pattuito deve ridursi per l'assenza di
due beni fra i beni aziendali ad € 2.427.000,00;
-dichiara che risulta pagato una parte del prezzo pari ad €
1.511.033,51;
-dichiara che l'importo ancora dovuto da a Controparte_1
a quale residuo prezzo è pari Parte_1
ad €. 569.527,02.
Dichiara che non sussistono i presupposti per la risoluzione del
contratto per inadempimento e respinge le domande di parte
appellante circa la risoluzione del contratto di cessione del ramo
di azienda per inadempimento, di restituzione dell'azienda e di
risarcimento dei danno,
Spese dei due gradi di giudizio compensate e spese di consulenza
tecnica di ufficio al 50% a carico di ciascuna delle parti.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
28
Genova, lì 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
29