Sentenza 3 ottobre 2023
Massime • 1
La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.
Commentari • 2
- 1. Cessione del credito da incidente stradale: come e quandoRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 ottobre 2023
Cass. civ, sez. III, sent., 3 ottobre 2023, n. 27892 Presidente Scarano – Relatore Gianniti Fatti di causa 1. Il Consorzio Apulia Car Service ricorre contro la sentenza n. 806/2020 del Tribunale di Brindisi, che – accogliendo l'appello proposto dalla compagnia Allianz s.p.a. in qualità di impresa designata dalla Consap per la Regione Puglia per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada avverso la sentenza n. 614/2014 del Giudice di pace di Fasano – ha rigettato la domanda risarcitoria che era stata proposta in primo grado dal Consorzio Apulia Car Service. 2. Questi in breve i fatti. In data (omissis) si verificava un sinistro stradale in […] in occasione del quale …
Leggi di più… - 2. Michele AllampreseMichele Allamprese · https://www.diritto.it/ · 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2023, n. 27892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27892 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
Testo completo
-ricorrente - contro Allianz Spa;
- intimata - avverso la sentenza n. 806/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 27892 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 03/10/2023 2 FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio Apulia Car Service ricorre contro la sentenza n. 806/2020 del Tribunale di Brindisi, che - accogliendo l’appello proposto dalla compagnia Allianz s.p.a. in qualità di impresa designata dalla Consap per la Regione Puglia per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada avverso la sentenza n. 614/2014 del Giudice di pace di Fasano – ha rigettato la domanda risarcitoria che era stata proposta in primo grado dal Consorzio Apulia Car Service. 2. Questi in breve i fatti. In data 23 aprile 2012 si verificava un sinistro stradale in Fasano in occasione del quale l’autovettura Opel Agila di proprietà di LE RE riportava danni. Con convenzione 8 maggio 2012 la RE cedeva il proprio credito al Consorzio Apulia Car Service. In particolare, in base alla clausola n. 7, espressamente sottoscritta dalle parti, <<il consorzio si impegna a rifondere al danneggiato gli importi conseguiti dai debitori e relativi risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali diversi dal pertinente danno>>. Il Consorzio, quale cessionario del credito della RE, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Fasano KO TO e la compagnia Allianz s.p.a., quale impresa designata dalla Consap per la Regione Puglia per la gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada) per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 1680 a titolo di risarcimento danni subiti dall’autovettura Opel in occasione del sinistro. Si costituiva la compagnia che in via preliminare eccepiva la nullità del contratto di cessione del credito ed il difetto di legittimazione attiva del cessionario, mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea. 3 Il convenuto KO TO rimaneva contumace. Il Giudice di Pace: dapprima, respingeva le eccezioni preliminari della convenuta;
poi, istruiva la causa mediante l’acquisizione delle produzioni documentali effettuate dalle parti nonché mediante assunzione di prove orali;
infine, pronunciava sentenza n. 614/2014 con la quale condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Consorzio attoreo della somma risarcitoria di euro 1.505 (compreso iva), oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la compagnia assicuratrice, nella suddetta qualità, riproponendo le ragioni svolte in primo grado e censurando la erronea interpretazione del materiale probatorio da parte del primo giudice. Il Consorzio si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata, mentre KO TO rimaneva contumace. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza qui impugnata, come sopra rilevato, accoglieva l’appello, e, per l’effetto, rigettava la domanda risarcitoria, proposta in primo grado dal Consorzio, e condannava quest’ultimo alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. 3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso il Consorzio. La compagnia non ha svolto difese. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo. Il Difensore del Consorzio ricorrente ha depositato memoria. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta in primo grado dal Consorzio sul presupposto che l’attività posta in essere dallo stesso, essendo qualificabile come attività di concessione di finanziamenti, rientri tra le attività che, a mente dell’art. 106 TUB, necessitano di speciale autorizzazione, in assenza della quale è integrato il reato previsto e punito dall’art. 132 TUB ed è nullo il contratto di cessione (con conseguente difetto di titolarità della pretesa creditoria in capo al Consorzio). A tale conclusione il giudice di primo grado è pervenuto ritenendo provato e comunque non contestato che il Consorzio: a) anticipi (ovvero prometta di farsi carico) i costi di riparazione dei veicoli incidentati (riparati presso autocarrozzerie convenzionate) con ciò consentendo al danneggiato di fruire immediatamente del servizio di riparazione del proprio veicolo senza quindi corrispondere nella immediatezza alcuna somma per la riparazione;
b) si renda cessionario del credito vantato dal danneggiato nei confronti del danneggiante e, in particolare, si renda cessionario di unc redito che comprende voci ulteriori (fermo tecnico e custodia) rispetto a quelle afferenti la mera riparazione del mezzo, in tal modo lucrando sulla differenza tra i costi di riparazione e l’ammontare del credito risarcitorio vantato dal cedente;
c) svolga una simile attività su larga scala come comprovato dai numerosi giudizi risarcitori promossi dal Consorzio appellante. 2. Il ricorso del Consorzio è affidato a due motivi 2.1. Con il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 c.c., 106 e 132 d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 3 del d.m. n. 29 del 2009 nella 5 parte in cui il giudice di appello ha confuso la cessione del credito con una attività di finanziamento ai sensi del d. lgs. n. 385/1993. Sottolinea che esso non aveva versato alla RE nessuna somma di denaro, con obbligo di restituzione dello stesso a scadenze pattuite e dietro corrispettivo di interessi, ma si era obbligato a fornire alla RE una serie di servizi (quali curare le riparazioni della sua autovettura ed attivare l’eventuale azione risarcitoria nei confronti del responsabile). 2.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d. minimo costituzionale, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello non ha indicato le ragioni di fatto e di diritto che giustificavano la riforma della sentenza di primo grado. 3. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto all' e ss.. Tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo ostativo, è stato affermato: sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto è stato posto in rilievo che, essendo esso di natura non strettamente personale, non sussiste specifico divieto normativo al riguardo (Cass. n. 21765 del 2019; n. del 2009; n. del 2004 e, tra le più risalenti, n. del 1986) e non rimane in tal caso integrata ipotesi di cessione di crediti litigiosi vietata ex (Cass. n. e n. 52 del 2012); sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità 6 iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos (Cass. n. 22601 del 2013). Pertanto, il cessionario è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (Cass. n. del 2009;n. , n. e n. del 2012). Di tale principio di diritto ha preso atto di recente il legislatore che, con l’art. 1 comma 24 della legge n. 124 del 2017, ha introdotto nel Codice della assicurazioni private l’art. 149 bis, in base al quale <<in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, la somma da corrispondere titolo rimborso delle spese riparazione danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa autoriparazione abilitata ai sensi legge 5 febbraio 1992 n. 122, che ha eseguito le riparazioni”. per ragioni precedono, occorre qui ribadire quanto anche recente affermato questa sezione in fattispecie analoga (cass. 4300 2019); cioè danno sinistro stradale costituisce (non già un'operazione finanziamento, bensì) il mero mezzo pagamento parte cedente prestazione professionale carrozziere. all’applicazione tale principio non osta fatto nel specie vi stata interposizione un soggetto terzo tra danneggiato imprese (il consorzio apulia car service, l’appunto, costituito dieci officine artigiane con scopo fondamentalmente mutualistico senza fini 7 lucro: art. 3 primo comma relativo statuto): invero, ricevuto vettura, quale cambio ceduto proprio credito. l’unica particolarità cessionario formalmente terzo, agito nell’interesse consorziate, secondo logica propria (art. 2602 c.c.). senonché, considerazione funzione essenzialmente rappresentativa ed organizzativa svolta consorzio, ricorre una situazione tutto quella ordinaria direttamente favore dell’impresa riparazione. anzi, specie, cui sopra trova applicazione maggior ragione. considerare l’art. 6 tub (d.lgs. 385 93) si riferisce all’“esercizio nei confronti pubblico dell'attività concessione finanziamenti sotto qualsiasi forma”. trattandosi norma stabilisce limiti vincoli (prevedendo l’autorizzazione l’iscrizione), essa va interpretata senso restrittivo, ragion soltanto presenza concreta erogazione prestiti aiuti economici, contraddistinti corresponsione “interessi” corrispettivi mora carico finanziato finanziatore. orbene, detti elementi alcun modo ricorrono quale: a) eroga alcuna provvidenza economica dietro pattuizione “interessi”, ma impegna esclusivamente gestire carrozzerie consorziate eventuali controversie (ottenendo quid pluris vantaggio potere recuperare l’intera posta risarcitoria comprensiva voci ulteriori rispetto semplice costo veicolo); b) 8 l’anticipazione finanziaria viene fatta sola impresa consorziata (che riceve corrispettivo resa rimette compito provvedere recupero risarcitorio ceduto) “nei pubblico”, come richiesto dall’art. 106 tub, erroneamente evocato nella sentenza impugnata. definitiva, ricorso deciso alla stregua seguente diritto:<
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brindisi in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023, nella camera di consiglio