Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1234/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1234/2025, promossa con ricorso depositato il 27/03/2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ), cittadino italiano, C.F._1
nato a [...] il [...],
residente in [...],
e
2) Parte_2
(C.F. ), cittadina italiana, C.F._2
nata a [...] il [...]
residente in [...]; entrambi assistiti dall'Avv. Lisa Besozzi del Foro di Varese,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ad AR SE in data 27 settembre
2003 (anno 2003 atto n. 9 parte II serie A)
con i seguenti figli:
1
10/08/2005;
, minorenne, nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27/03/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
dichiarare la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
ordinare al Comune di AR SE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 9, P. 2,
Serie A dell'anno 2003;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI
la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Azzate (VA), alla Via
Isonzo n. 30, con conseguente assegnazione della casa familiare in favore di quest'ultima, con gli arredi che la compongono.
Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento per i figli la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi) ed assegno di mantenimento per la moglie di €. 200,00; somme che saranno versate in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somme in ogni caso già corrisposte dal padre a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al pagamento della quota del 70% delle spese straordinarie.
Gli assegni familiari saranno attribuiti a ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno.
2 Il maturando credito per le spese di recupero edilizio e risparmio energetico – presente annualmente nel modello 730 della Sig.ra – verrà suddiviso in parti uguali Parte_2
tra i coniugi.
La figlia minore manterrà il più ampio diritto di visita al padre compatibilmente Per_2
con gli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima nonché con gli impegni lavorativi del padre, previa comunicazione tra i coniugi anche verbale.
Per le festività verrà mantenuta la regola dell'alternanza compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun coniuge, mentre le vacanze estive verranno concordate, anche verbalmente, tra i coniugi e la figlia.
L'autoveicolo Toyota targata FG401DT, in comproprietà tra i coniugi, permarrà in uso al figlio maggiorenne . Per_1
Le Parti si danno reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare la minore Per_2
dei documenti validi per l'espatrio.
[...]
I risparmi liquidi familiari sono assegnati per l'intero al Sig. , il quale si Parte_1
impegna, con separato atto notarile, a cedere in favore della Sig.ra il diritto Parte_2
di abitazione vitalizio sui beni immobili di seguito indicati, prevedendo altresì che in caso di vendita degli stessi alla Sig.ra verrà riconosciuto il 50% del prezzo Parte_2
incassato:
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 501, Cat. A2, Classe 4, vani 7, mq 192, rendita €. 650,74, Via Isonzo n. 30, Piano T-1;
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 504, Cat. C2, Classe 8, mq 73, rendita €. 95,85, Via Isonzo n. 30, Piano S1;
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 3, Cat. C6, Classe 7, mq
56, rendita €. 77,47, Via Isonzo n. 30, Piano S1;
Per l'attribuzione di cui al presente punto i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 154/1999 e n.
202/2003 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6444 del 12 marzo 2024.
3 - Le parti danno atto di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno CP_1 chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27.09.2003, in AR SE (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di AR SE (anno 2003 atto n. 9 parte II Serie A ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4 PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
5