Articolo 1559 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1559. (Nomina) 1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:
a) presentano apposita domanda;
b) hanno prestato almeno ((due)) anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 SETTEMBRE 2025, N. 140)) .
Entrata in vigore il 3 ottobre 2025
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