(Nozione).
Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.
[…] specificamente sul diniego di rinnovo del...» Consulenza legale Q202231333 (Articolo 1406 Codice Civile - Nozione) «La presente risposta sarà corredata da un format di lettera da sottoporre a ciascuno degli Inserzionisti ed alla Cedente per loro sottoscrizione. […]
Leggi di più…Consulenza legale Q202545366 (Articolo 3 Legge locazioni abitative - Disdetta del contratto da parte del locatore) «Per dare una risposta esaustiva al quesito proposto è necessario analizzare la normativa in materia di locazione abitativa, specificamente sul diniego di rinnovo del...» Consulenza legale Q202231333 (Articolo 1406 Codice Civile - Nozione) «La presente risposta sarà corredata da un format di lettera da sottoporre a ciascuno degli Inserzionisti ed alla Cedente per loro sottoscrizione. […]
Leggi di più…Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. […] Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione La società Alfa si rivolgeva alla Cassazione, lamentando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1406 c.c. […]
Leggi di più…La cessione del contratto è istituto disciplinato dall'art. 1406 c.c., laddove si stabilisce che “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”. […] Il quesito nasce, evidentemente, dalla locuzione “purché l'altra parte vi consenta” di cui all'ultima parte del I comma dell'art 1406 c.c. […]
Leggi di più…[…] 2) in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1406 c.c., “nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra il lavoratore e il cessionario del ramo d'azienda siano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore ed il cessionario del ramo un distinto rapporto di lavoro rispetto a quello ricostituito per ordine del giudice con Telecom Italia S.p.A., in conseguenza dell'accertamento compiuto sulla nullità della cessione”; […]
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