(Nozione).
Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.
La cessione del contratto è istituto disciplinato dall'art. 1406 c.c., laddove si stabilisce che “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”. […] Il quesito nasce, evidentemente, dalla locuzione “purché l'altra parte vi consenta” di cui all'ultima parte del I comma dell'art 1406 c.c. […]
Leggi di più…[…] Con l'entrata in vigore del nuovo codice civile è stato introdotto l'articolo 1406 codice civile e ss., il quale ha fatto sì che venisse creato un istituto autonomo inteso come negozio unitario di disposizione del contratto nel suo complesso, non parlandosi più di duplicità di figure. […] Tuttavia, oggi secondo la dottrina (Messineo, Carresi, Mirabelli) e la giurisprudenza prevalente (Cass. n. 6157/2007; Cass. n. 5439/2006; Cass. n. 5122/2006) intendono la cessione del contratto come un negozio a struttura trilaterale, adducendo a favore di tale tesi gli articoli 1406 e 1407 codice civile, che richiedono il consenso del contraente ceduto affinché si perfezioni la cessione del contratto. […]
Leggi di più…[…] accertato, con pronunzia passata in giudicato, che non sussistono le condizioni per applicare l'art. 2112 c.c. e che il dipendente non ha manifestato il proprio consenso alla cessione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1406 c.c.; che, quindi, il rapporto di lavoro instauratosi, […]
Leggi di più…[…] Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto l'esistenza di un trasferimento d'azienda da Italsider ad ILVA ed aveva prodotto un atto di assunzione da parte dell'ILVA, qualificabile come cessione di contratto di lavoro ex art. 1406 c.c.. […]
Leggi di più…[…] 2) in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1406 c.c., “nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra il lavoratore e il cessionario del ramo d'azienda siano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore ed il cessionario del ramo un distinto rapporto di lavoro rispetto a quello ricostituito per ordine del giudice con Telecom Italia S.p.A., in conseguenza dell'accertamento compiuto sulla nullità della cessione”; […]
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