Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 marzo 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 luglio 2016 |
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PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DEL CREDITORE PARTICOLARE SUL BENE IN COMUNIONE LEGALE: LA META' DEL RICAVATO VA AL CONIUGE NON ESECUTATO La comunione legale tra i coniugi costituisce una comunion... Leggi tutto... Il notaio è tenuto a compiere le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti con la stipulazione del contratto, tra cui effettuare le visure catastali ed ipotec... Leggi tutto... Si ringrazia per la segnalazione della sentenza l'avv. Francesco Namio del Foro di Palermo Il titolare di una carta di credito è obbligato a provvedere alla sua custodia, sia in funzione del... Leggi tutto... E' esente da censure, sotto il profilo del difetto di motivazione, la …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 26542 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 30/09/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 30/09/2021), n.26542 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SESTINI Danilo – Presidente – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere – Dott. GORGONI Marilena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21392/2019 R.G. proposto da: B.A.I. – Brescia Antincendi International S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Emilio Faà di Bruno, n. 4; – ricorrente – contro …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1131Provvedimento: N. 184/2025 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore All'esito della camera di consiglio del 5 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 184/2025 promossa da: (C.F. con sede in Milano, viale Scarampo 15, rappresentata e difesa, in virtù della Parte_1 P.IVA_1 procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c, dall'avv. Giuseppe Campi (C.F.: ) con C.F._1 studio in Milano, via Besana 11 in cui la …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1509Provvedimento: N. R.G. 3153/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: Serena BACCOLINI Presidente Beatrice SICCARDI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3153/2022 R.G. promossa in grado d'appello DA (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ) Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINI, 4 MILANO presso lo studio dell'avv. CALABRESE GIULIO APPELLANTE CONTRO C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA SAN. VITTORE N. 40 MILANO presso lo studio dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO APPELLATA E CONTRO Controparte_2 …Leggi di più...
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- 5. Trib. Catania, sentenza 26/11/2024, n. 5663Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Quinta Civile Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17242/19 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 maggio 2024; promossa da (già ), in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, p.iva elettivamente domiciliata in , Via P.IVA_1 Pt_1 Prefettura n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Ortoleva, che …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Ambito di applicazione 1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) il cedente e' un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa ((o un soggetto, costituito in forma di societa' di capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)) .
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo. - Art. 3. Cessione di crediti futuri e di crediti in massa 1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La cessione in massa dei crediti futuri puo' avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se e' indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.