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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1958/2023 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cammarata ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via A. Lincoln, 13.
- RICORRENTE –
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
) in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso- ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal funzionario dell , dott.ssa Daniela Bruno e Controparte_3
domiciliato presso la sede del predetto , in Controparte_3
Palermo, via San Lorenzo n. 312/G;
Controparte_4
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore; in persona Controparte_5
del Dirigente pro-tempore, con sede in AG (Pa);
- RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.06.2023 conveniva in giudizio Parte_1
il , l' , l Controparte_1 Controparte_4 [...]
e la Controparte_4 Controparte_5
di AG (Pa) chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto del
[...]
ricorrente ad avere riconosciuto, anche ai fini giuridici, tutto il servizio prestato presso gli enti di formazione professionale , in quanto istituzione scolastica pubblica;
Conseguentemente, convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica;
3)
Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi in via equitativa. 4)
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Al riguardo, il ricorrente esponeva:
- di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021 – 2024, per i profili di Assistente
Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
- di aver indicato, tra l'altro, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, i titoli di servizio maturati presso gli Enti di formazione professionale
Parte_2
) dal 1998 al 2021;
[...]
2 - che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria d'istituto III fascia per il personale ATA, pubblicata dalla scuola capofila, il servizio prestato presso i suddetti centri di formazione professionale non era stato valutato ai fini giuridici.
Deduceva che erroneamente l'amministrazione scolastica non aveva valutato il possesso dei suddetti titoli di servizio, atteso che, il servizio da egli prestato presso tali
Istituti di Formazione Professionale era inquadrabile, ai sensi del DM 50/2021, nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'istituto scolastico e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' e l non si costituivano Controparte_4 Controparte_6
in giudizio, sebbene regolarmente citati, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell Controparte_4
e della di AG
[...] Controparte_5
(Pa), in quanto unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il
[...]
, – succeduto, ai sensi dell'art 4 comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con Controparte_1
modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai CP_7
sensi dell'art.111 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del Giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839,
3 25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre
2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che il ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocato nella graduatoria, nella posizione a lui spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attore non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
4 Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni e Val d'Aosta, delle province CP_4
5 autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (quali sono quelli indicati in ricorso). Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività lo ha fatto espressamente, come CP_1
nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
6 Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi.
Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello
EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo.
Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali
Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.
Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali.
Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti
7 ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l' . Controparte_4
Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che, se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione.
D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il
“sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale
(Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole (statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra
8 docenti e personale ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
- e della Controparte_4 [...]
di AG (PA); Controparte_5
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 17.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1958/2023 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cammarata ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via A. Lincoln, 13.
- RICORRENTE –
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
) in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso- ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal funzionario dell , dott.ssa Daniela Bruno e Controparte_3
domiciliato presso la sede del predetto , in Controparte_3
Palermo, via San Lorenzo n. 312/G;
Controparte_4
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore; in persona Controparte_5
del Dirigente pro-tempore, con sede in AG (Pa);
- RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.06.2023 conveniva in giudizio Parte_1
il , l' , l Controparte_1 Controparte_4 [...]
e la Controparte_4 Controparte_5
di AG (Pa) chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto del
[...]
ricorrente ad avere riconosciuto, anche ai fini giuridici, tutto il servizio prestato presso gli enti di formazione professionale , in quanto istituzione scolastica pubblica;
Conseguentemente, convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica;
3)
Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi in via equitativa. 4)
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Al riguardo, il ricorrente esponeva:
- di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021 – 2024, per i profili di Assistente
Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
- di aver indicato, tra l'altro, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, i titoli di servizio maturati presso gli Enti di formazione professionale
Parte_2
) dal 1998 al 2021;
[...]
2 - che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria d'istituto III fascia per il personale ATA, pubblicata dalla scuola capofila, il servizio prestato presso i suddetti centri di formazione professionale non era stato valutato ai fini giuridici.
Deduceva che erroneamente l'amministrazione scolastica non aveva valutato il possesso dei suddetti titoli di servizio, atteso che, il servizio da egli prestato presso tali
Istituti di Formazione Professionale era inquadrabile, ai sensi del DM 50/2021, nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'istituto scolastico e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' e l non si costituivano Controparte_4 Controparte_6
in giudizio, sebbene regolarmente citati, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell Controparte_4
e della di AG
[...] Controparte_5
(Pa), in quanto unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il
[...]
, – succeduto, ai sensi dell'art 4 comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con Controparte_1
modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai CP_7
sensi dell'art.111 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del Giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839,
3 25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre
2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che il ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocato nella graduatoria, nella posizione a lui spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attore non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
4 Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni e Val d'Aosta, delle province CP_4
5 autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (quali sono quelli indicati in ricorso). Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività lo ha fatto espressamente, come CP_1
nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
6 Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi.
Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello
EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo.
Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali
Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.
Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali.
Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti
7 ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l' . Controparte_4
Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che, se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione.
D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il
“sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale
(Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole (statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra
8 docenti e personale ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
- e della Controparte_4 [...]
di AG (PA); Controparte_5
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 17.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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