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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/12/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 411/2017
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 411/2017, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via M. C.F._1
Cianciulli, n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco DRAGONE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 dell'atto di citazione in opposizione a precetto;
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Pescopagano (PZ), alla via E. C.F._3
Gianturco, presso lo studio dell'avv. Camillo NABORRE, c.f.: , C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura depositata nel fascicolo di parte;
- opposto -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
1 Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in Parte_1 data 13.01.2017 dal sig. con cui è stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 14.239,01, a titolo di risarcimento danni e spese processuali liquidate nella sentenza n. 745/2007 del 20.11.2007 del Tribunale di FI nel procedimento penale iscritto al n. 277/2005 R.G.T. ed al n. 262/2003 RGNR, oltre spese successive e interessi.
Ha eccepito la nullità dell'atto di precetto e della relativa notifica per difetto di ius postulandi del difensore conseguente all'assenza della procura alle liti.
Ha contestato, altresì, la mancata notifica del titolo esecutivo personalmente alle parti e, quindi, l'impossibilità di verificare la corrispondenza della data della presunta notifica con quella riportata nell'atto di precetto.
Rispetto alla somma precettata, inoltre, ha rilevato la presenza di errori nella redazione del precetto causati dalla mancata applicazione di tariffe professionali forensi vigenti al momento della relativa notifica, con conseguente indicazione di voci ormai abrogate e richiesta di somme non dovute per l'importo di € 383,00, quale importo risultante dalla differenza di quanto chiesto e quanto effettivamente dovuto.
Ha eccepito l'illegittimità del calcolo degli interessi, in assenza di un conteggio analitico degli stessi e di indicazione chiare sui termini iniziali e finali presi in considerazione ai fini dell'individuazione del periodo di decorrenza, e dell'applicazione degli interessi in termini di danno a partire dal 45° giorno della messa in mora.
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto e, in via gradata, il ricalcolo dell'importo dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2017, si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna Controparte_1 alle spese ed al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni formulate dall'opponente sulla asserita assenza di procura alle liti e sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto.
In particolare, oltre a richiamare il mandato già conferito al proprio difensore ai fini della costituzione di parte civile, anche per conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla eventuale condanna, ha precisato di aver rilasciato ulteriore procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto notificato unitamente alla sentenza n. 745/2007 del 20.11.2007 del Tribunale di FI in data 28.10.2010.
Ha prodotto in giudizio, quindi, la documentazione attestante l'avvenuta notifica per compiuta giacenza del precedente precetto e del titolo esecutivo, nonché copia degli atti
2 relativi alle conseguenti procedure esecutive attivate in danno dell'opponente, a dimostrazione della regolarità della notifica attestata dagli Ufficiali Giudiziari.
Per quanto riguarda le doglianze sui presunti errori di determinazione dell'importo precettato, ha evidenziato di aver erroneamente inserito gli stessi importi riportati nel precedente atto di precetto, quindi intimando una somma inferiore a causa del mancato calcolo aggiornato degli interessi.
Per questo motivo, fermo restando il contenuto precettivo strettamente legato al titolo esecutivo, ha espresso la volontà di rinunciare alle somme erroneamente indicate nel precetto, in quanto non aggiornate, ed ha fornito il prospetto degli importi effettivamente dovuti dall'opponente, chiedendone in questa sede l'accertamento con definitiva indicazione della somma precettata.
L'opposto, infatti, ha precisato che la somma di € 1.948,77, indicata nel precetto, è nettamente inferiore rispetto al calcolo effettivo degli interessi legali dovuti rispetto al capitale rivalutato, il cui importo risulterebbe pari ad € 5.541,71 (con decorrenza dal
6.02.2003 al 31.03.2017), per un totale di € 15.541,71 (capitale rivalutato e interessi).
La parziale modifica dell'importo intimato non avrebbe alcuna conseguenza pregiudizievole sulla validità dell'atto.
Infine, ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni sull'applicazione degli interessi moratori in quanto dovuti a partire dal momento della liquidazione del compenso nella sentenza, in termini di ristoro del danno per ritardo nell'adempimento.
Pertanto, il sig. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna CP_1 dell'opponente al pagamento di € 15.537,85 (capitale, spese, interessi e rivalutazione), a cui aggiungere l'importo complessivo di € 2.093,21 per spese processuali liquidate in sentenza, accessori e competenze per redazione del precetto, nonché interessi moratori fino al soddisfo e spese del presente giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.05.2017, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie ribadendo le argomentazioni già esposte, oltre alla richiesta da parte dell'opponente di ammissione dell'interrogatorio formale del sig. . CP_1
All'udienza dell'8.06.2018, il Giudice non ha ammesso le richieste istruttorie e la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per esigenze legate alla razionale gestione dei ruoli ed in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal programma di gestione, mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3 23.10.2025 con la concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nei rispettivi atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto proposta dal sig. è parzialmente fondata Parte_1 limitatamente alle motivazioni riguardanti la determinazione dell'importo precettato.
Ed invero, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto, vanno rigettate sia le eccezioni di carenza di procura alle liti e di nullità dell'atto di precetto, sia le argomentazioni difensive relative alla asserita mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente.
Le contestazioni in merito al difetto di ius postulandi ed alla conseguente nullità del procedimento di notificazione del precetto risultano infondate giacché l'opposto ha depositato il mandato già conferito e apposto in calce all'atto di precetto notificato unitamente alla sentenza n. 745/2007 del 20.11.2007 del Tribunale di FI in data
28.10.2010, pur segnalando anche la presenza di procura alle liti rilasciata ai fini della costituzione di parte civile.
Ha prodotto in giudizio la documentazione relativa alla notifica del titolo esecutivo e del precetto e, unitamente alla memoria 2° termine ex art. 183 c.p.c., VI comma, ha depositato l'avviso di ricevimento contenente annotazione di compiuta giacenza.
Ulteriore conferma dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo è rilevabile da quanto attestato dall'Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento mobiliare del 1.12.2012.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alle generiche contestazioni e richieste di deposito degli atti originali formulate dall'opponente in corso di causa, in assenza di formale disconoscimento di atti indicati in maniera analitica.
Per quanto riguarda i compensi per la redazione del precetto e le spese successive, anche l'opposto ha dichiarato di aver commesso errori di calcolo, ritenendo corretta la riduzione degli importi dovuti.
Risultano documentate le spese di notifica per l'importo di € 7,70, mentre va ricalcolato il compenso per il precetto nel rispetto delle tabelle applicabili al momento della relativa notifica che ammonta, in base allo scaglione di riferimento, ad € 225,00, oltre accessori di legge.
4 Per quanto riguarda gli interessi richiesti, va detto, innanzitutto, che il sig. ha CP_1 dichiarato di aver erroneamente inserito gli importi riportati nel precedente atto di precetto.
Si ritiene opportuno, ai fini della disamina, partire da quanto stabilito nel titolo esecutivo.
La sentenza n. 745/2007 del Tribunale di FI ha previsto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni morali liquidandoli in € 10.000,00, oltre alla Parte_1 condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile per l'importo di € 1.200,00, oltre accessori.
Va evidenziato, sul punto, che, nel caso in cui la sentenza di condanna non indichi espressamente la natura moratoria degli interessi che possono essere richiesti alla parte soccombente, si deve ritenere applicabile il comma 1 dell'art. 1284 c.c., non altre ipotesi di natura speciale previste dalla legge (Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.07.2022).
Ai fini del presente giudizio di opposizione, la sentenza n. 745/2007 del Tribunale di
FI non ha previsto interessi speciali da applicare e, quindi, risulta illegittima la richiesta da parte dell'opposto di versamento degli interessi moratori.
Quanto alla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni morali, pari ad € 10.000,00, invece, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data in cui si è verificato il fatto illecito.
Infatti, le “obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, e pertanto solo da tale momento restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 cod. civ. per le obbligazioni di valuta, con la conseguenza che con decorrenza da tale momento vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi nonché il risarcimento del danno per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro rappresentante l'equivalente del bene perduto o danneggiato, qualora sia fornita, anche con presunzioni semplici, la prova del danno subito. Pertanto la sentenza che nel processo penale liquidi il danno a favore della P.C. senza interessi e maggior danno in quanto non richiesti sino alla pubblicazione della sentenza medesima, non preclude al danneggiato la possibilità di conseguire in sede civile, sul credito di valuta scaturito dalla liquidazione, per il periodo successivo ad essa, quanto stabilito dal disposto dell'art. 1224 cod. civ.” (Cassazione
Civile, Sez. III, Sent. 28.01/08.03.05, n. 5008).
Per quanto esposto, dunque, occorre procedere alla rideterminazione della somma precettata con applicazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a partire dal passaggio in giudicato della sentenza.
5 Ovviamente, per quanto risultino errori di calcolo della somma precettata, ciò non porta a ritenere che il precetto stesso sia nullo, potendone accertare la parziale nullità con conseguente riformulazione del relativo importo.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2160 del
30.01.2013).
In ordine alle spese di causa, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene corretto procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- Accoglie, in parte, l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 annulla parzialmente l'atto di precetto notificato in data 13.01.2017, rideterminando l'importo dovuto nei termini di seguito indicati: € 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni morali come da sentenza n. 745/2007 del Tribunale di FI, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal passaggio in giudicato della sentenza;
€ 1.200,00 per competenze liquidate in sentenza, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti;
€
7,70 per spese successive esenti;
€ 225,00 per compensi per redazione del precetto, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti, oltre al pagamento degli interessi legali;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 411/2017, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via M. C.F._1
Cianciulli, n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco DRAGONE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._2 dell'atto di citazione in opposizione a precetto;
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Pescopagano (PZ), alla via E. C.F._3
Gianturco, presso lo studio dell'avv. Camillo NABORRE, c.f.: , C.F._4 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura depositata nel fascicolo di parte;
- opposto -
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Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
FATTO
1 Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in Parte_1 data 13.01.2017 dal sig. con cui è stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 14.239,01, a titolo di risarcimento danni e spese processuali liquidate nella sentenza n. 745/2007 del 20.11.2007 del Tribunale di FI nel procedimento penale iscritto al n. 277/2005 R.G.T. ed al n. 262/2003 RGNR, oltre spese successive e interessi.
Ha eccepito la nullità dell'atto di precetto e della relativa notifica per difetto di ius postulandi del difensore conseguente all'assenza della procura alle liti.
Ha contestato, altresì, la mancata notifica del titolo esecutivo personalmente alle parti e, quindi, l'impossibilità di verificare la corrispondenza della data della presunta notifica con quella riportata nell'atto di precetto.
Rispetto alla somma precettata, inoltre, ha rilevato la presenza di errori nella redazione del precetto causati dalla mancata applicazione di tariffe professionali forensi vigenti al momento della relativa notifica, con conseguente indicazione di voci ormai abrogate e richiesta di somme non dovute per l'importo di € 383,00, quale importo risultante dalla differenza di quanto chiesto e quanto effettivamente dovuto.
Ha eccepito l'illegittimità del calcolo degli interessi, in assenza di un conteggio analitico degli stessi e di indicazione chiare sui termini iniziali e finali presi in considerazione ai fini dell'individuazione del periodo di decorrenza, e dell'applicazione degli interessi in termini di danno a partire dal 45° giorno della messa in mora.
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto e, in via gradata, il ricalcolo dell'importo dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2017, si è costituito in giudizio il sig. chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna Controparte_1 alle spese ed al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni formulate dall'opponente sulla asserita assenza di procura alle liti e sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto.
In particolare, oltre a richiamare il mandato già conferito al proprio difensore ai fini della costituzione di parte civile, anche per conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla eventuale condanna, ha precisato di aver rilasciato ulteriore procura alle liti apposta in calce all'atto di precetto notificato unitamente alla sentenza n. 745/2007 del 20.11.2007 del Tribunale di FI in data 28.10.2010.
Ha prodotto in giudizio, quindi, la documentazione attestante l'avvenuta notifica per compiuta giacenza del precedente precetto e del titolo esecutivo, nonché copia degli atti
2 relativi alle conseguenti procedure esecutive attivate in danno dell'opponente, a dimostrazione della regolarità della notifica attestata dagli Ufficiali Giudiziari.
Per quanto riguarda le doglianze sui presunti errori di determinazione dell'importo precettato, ha evidenziato di aver erroneamente inserito gli stessi importi riportati nel precedente atto di precetto, quindi intimando una somma inferiore a causa del mancato calcolo aggiornato degli interessi.
Per questo motivo, fermo restando il contenuto precettivo strettamente legato al titolo esecutivo, ha espresso la volontà di rinunciare alle somme erroneamente indicate nel precetto, in quanto non aggiornate, ed ha fornito il prospetto degli importi effettivamente dovuti dall'opponente, chiedendone in questa sede l'accertamento con definitiva indicazione della somma precettata.
L'opposto, infatti, ha precisato che la somma di € 1.948,77, indicata nel precetto, è nettamente inferiore rispetto al calcolo effettivo degli interessi legali dovuti rispetto al capitale rivalutato, il cui importo risulterebbe pari ad € 5.541,71 (con decorrenza dal
6.02.2003 al 31.03.2017), per un totale di € 15.541,71 (capitale rivalutato e interessi).
La parziale modifica dell'importo intimato non avrebbe alcuna conseguenza pregiudizievole sulla validità dell'atto.
Infine, ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni sull'applicazione degli interessi moratori in quanto dovuti a partire dal momento della liquidazione del compenso nella sentenza, in termini di ristoro del danno per ritardo nell'adempimento.
Pertanto, il sig. ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna CP_1 dell'opponente al pagamento di € 15.537,85 (capitale, spese, interessi e rivalutazione), a cui aggiungere l'importo complessivo di € 2.093,21 per spese processuali liquidate in sentenza, accessori e competenze per redazione del precetto, nonché interessi moratori fino al soddisfo e spese del presente giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.05.2017, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie ribadendo le argomentazioni già esposte, oltre alla richiesta da parte dell'opponente di ammissione dell'interrogatorio formale del sig. . CP_1
All'udienza dell'8.06.2018, il Giudice non ha ammesso le richieste istruttorie e la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per esigenze legate alla razionale gestione dei ruoli ed in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal programma di gestione, mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3 23.10.2025 con la concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nei rispettivi atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto proposta dal sig. è parzialmente fondata Parte_1 limitatamente alle motivazioni riguardanti la determinazione dell'importo precettato.
Ed invero, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto, vanno rigettate sia le eccezioni di carenza di procura alle liti e di nullità dell'atto di precetto, sia le argomentazioni difensive relative alla asserita mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente.
Le contestazioni in merito al difetto di ius postulandi ed alla conseguente nullità del procedimento di notificazione del precetto risultano infondate giacché l'opposto ha depositato il mandato già conferito e apposto in calce all'atto di precetto notificato unitamente alla sentenza n. 745/2007 del 20.11.2007 del Tribunale di FI in data
28.10.2010, pur segnalando anche la presenza di procura alle liti rilasciata ai fini della costituzione di parte civile.
Ha prodotto in giudizio la documentazione relativa alla notifica del titolo esecutivo e del precetto e, unitamente alla memoria 2° termine ex art. 183 c.p.c., VI comma, ha depositato l'avviso di ricevimento contenente annotazione di compiuta giacenza.
Ulteriore conferma dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo è rilevabile da quanto attestato dall'Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento mobiliare del 1.12.2012.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alle generiche contestazioni e richieste di deposito degli atti originali formulate dall'opponente in corso di causa, in assenza di formale disconoscimento di atti indicati in maniera analitica.
Per quanto riguarda i compensi per la redazione del precetto e le spese successive, anche l'opposto ha dichiarato di aver commesso errori di calcolo, ritenendo corretta la riduzione degli importi dovuti.
Risultano documentate le spese di notifica per l'importo di € 7,70, mentre va ricalcolato il compenso per il precetto nel rispetto delle tabelle applicabili al momento della relativa notifica che ammonta, in base allo scaglione di riferimento, ad € 225,00, oltre accessori di legge.
4 Per quanto riguarda gli interessi richiesti, va detto, innanzitutto, che il sig. ha CP_1 dichiarato di aver erroneamente inserito gli importi riportati nel precedente atto di precetto.
Si ritiene opportuno, ai fini della disamina, partire da quanto stabilito nel titolo esecutivo.
La sentenza n. 745/2007 del Tribunale di FI ha previsto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni morali liquidandoli in € 10.000,00, oltre alla Parte_1 condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile per l'importo di € 1.200,00, oltre accessori.
Va evidenziato, sul punto, che, nel caso in cui la sentenza di condanna non indichi espressamente la natura moratoria degli interessi che possono essere richiesti alla parte soccombente, si deve ritenere applicabile il comma 1 dell'art. 1284 c.c., non altre ipotesi di natura speciale previste dalla legge (Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.07.2022).
Ai fini del presente giudizio di opposizione, la sentenza n. 745/2007 del Tribunale di
FI non ha previsto interessi speciali da applicare e, quindi, risulta illegittima la richiesta da parte dell'opposto di versamento degli interessi moratori.
Quanto alla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni morali, pari ad € 10.000,00, invece, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data in cui si è verificato il fatto illecito.
Infatti, le “obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, e pertanto solo da tale momento restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 cod. civ. per le obbligazioni di valuta, con la conseguenza che con decorrenza da tale momento vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi nonché il risarcimento del danno per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro rappresentante l'equivalente del bene perduto o danneggiato, qualora sia fornita, anche con presunzioni semplici, la prova del danno subito. Pertanto la sentenza che nel processo penale liquidi il danno a favore della P.C. senza interessi e maggior danno in quanto non richiesti sino alla pubblicazione della sentenza medesima, non preclude al danneggiato la possibilità di conseguire in sede civile, sul credito di valuta scaturito dalla liquidazione, per il periodo successivo ad essa, quanto stabilito dal disposto dell'art. 1224 cod. civ.” (Cassazione
Civile, Sez. III, Sent. 28.01/08.03.05, n. 5008).
Per quanto esposto, dunque, occorre procedere alla rideterminazione della somma precettata con applicazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a partire dal passaggio in giudicato della sentenza.
5 Ovviamente, per quanto risultino errori di calcolo della somma precettata, ciò non porta a ritenere che il precetto stesso sia nullo, potendone accertare la parziale nullità con conseguente riformulazione del relativo importo.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2160 del
30.01.2013).
In ordine alle spese di causa, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene corretto procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- Accoglie, in parte, l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 annulla parzialmente l'atto di precetto notificato in data 13.01.2017, rideterminando l'importo dovuto nei termini di seguito indicati: € 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni morali come da sentenza n. 745/2007 del Tribunale di FI, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal passaggio in giudicato della sentenza;
€ 1.200,00 per competenze liquidate in sentenza, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti;
€
7,70 per spese successive esenti;
€ 225,00 per compensi per redazione del precetto, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti, oltre al pagamento degli interessi legali;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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