Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 17/04/2025 alle ore 10,40 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 1397/2024 promossa da c.f. (avv.ti Roberto Valettini ed Parte_1 C.F._1
Emanuele Buttini) contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
Sono presenti:
l'avv. Buttini e l'avv. Sanguineti.
L'avv. Buttini discute riportandosi alle note.
L'avv. Sanguineti contesta le note depositate dalla controparte, si riporta agli atti e discute la causa.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Su domanda del 4.6.2019 si è visto riconoscere dall' Parte_1 CP_1
l'indennità NASpI per 606 giorni.
Il 19.8.2019 ha chiesto la liquidazione anticipata dell'indennità ai sensi Pt_1 dell'art. 8 D. Lgs. 22/15 al fine di iniziare un'attività autonoma.
Con note del 21.11.2023 e del 5.12.2023 l gli ha chiesto la restituzione delle CP_1 somme corrisposte pari a € 10.011,48 ed € 1.067,68 rispettivamente.
Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha chiesto che fosse accertata Pt_1
l'irripetibilità totale o parziale delle somme.
Ha esposto di aver effettivamente iniziato un'attività di lavoro autonomo il
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30.4.2020; ha richiamato la pronuncia 194/2021 della Corte costituzionale e ha dato atto che la vicenda si era svolta nel corso della pandemia di CoViD-19 e delle conseguenti restrizioni.
L' resiste, evidenziando che nella domanda del 19.8.2019 aveva CP_1 Pt_1 dichiarato di aver già iniziato un'attività imprenditoriale e precisando che la richiesta di ripetizione della somma di € 1.067,68 si riferiva a una duplicazione di pagamenti dovuta al fatto che al ricorrente era stata liquidata anticipatamente l'indennità del periodo 19.8.2019-13.3.2021 ma nelle more gli erano stati pagati i ratei dell'intero mese di agosto 2019 e del mese di settembre.
2. Con riferimento alla somma di € 1.067,68 il ricorrente non ha replicato nulla e la domanda si deve ritenere infondata.
3. Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 22/15 “1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' , a pena CP_1 di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Con sentenza 194/21 la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 8 comma 4 alla stregua dell'art. 3, Cost., osservando fra l'altro:
“l'obbligo restitutorio è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in
2 via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa. Se da una parte il disegno del legislatore è stato quello di favorire il reimpiego del lavoratore
'disoccupato' in attività diversa da quella di lavoro subordinato, ossia in attività di lavoro autonomo o d'impresa, dall'altra la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa. L'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica”. La Corte ha ritenuto la questione infondata anche “sotto il profilo del difetto di proporzionalità dell'obbligo di restituzione per intero del contributo da parte del lavoratore che ne ha ottenuto l'erogazione in via anticipata, anche nell'ipotesi in cui abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato tale, per la sua limitata durata, da non incidere negativamente sulla prosecuzione dell'attività autonoma o di impresa dello stesso”, evidenziando la limitata durata temporale della limitazione.
4. Con successiva sentenza 90/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'art. 8 comma 4 illegittimo “nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della per l'impiego (NASpI) nella Controparte_2 misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile,
l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”, osservando:
“Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sia tenuto a restituire 'per
3 intero' l'anticipazione ottenuta, benché l'attività imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà. In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci
'mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa' (sentenza n. 194 del 2021). Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile. A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza,
'vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore' (sentenza n. 8 del 2023). In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso”.
5. Il ricorrente ha poi da ultimo richiamato la recente Cass., 31.3.2025 n. 8422.
Questa sentenza – in concreto favorevole all' – ha cassato con rinvio la CP_1 pronuncia di irripetibilità della NASpI liquidata in anticipo a un percettore che aveva effettivamente intrapreso un'attività di lavoro autonomo ma alcuni mesi dopo aveva prestato una sporadica attività di lavoro intermittente: “La sentenza impugnata va dunque cassata nella parte in cui non ha considerato, a fronte di
4 un'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 8, comma 4, d.lgs.
n. 22/2015, la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete
(rimaste inesplorate nel giudizio di merito) di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa, per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato” (la Corte, quindi, ricollega la tutela del percettore alla esistenza di circostanze concrete di impossibilità od oggettiva difficoltà nella prosecuzione dell'attività imprenditoriale).
In particolare, la Corte ha affermato che “la disposizione normativa non sembra lasciare dubbi di sorta sull'obbligo restitutorio dell'anticipazione in conseguenza della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (qualunque ne sia la forma, anche intermittente, per una prestazione a chiamata, su disposizione del datore di lavoro)”, ma, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale, ha precisato: “La soluzione adeguatrice, nel solco della più recente pronuncia della
Corte Costituzionale sul tema, consente di mitigare l'accoglimento delle ragioni del ricorrente…”.
6. Il caso di specie, tuttavia, non riguarda un soggetto che aveva effettivamente iniziato un'attività imprenditoriale e che in seguito, per impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguirla, sia stato costretto a cessarla per instaurare un rapporto di lavoro subordinato o ad affiancare ad essa un rapporto di lavoro subordinato, ma un soggetto che, ottenuta la liquidazione anticipata il 18.10.2019 (doc.ti 1-2
), ha iniziato un'attività imprenditoriale solamente il 13.7.2020 e nelle more CP_1 ha prestato attività di lavoro subordinato per un mese.
È evidente che la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione, quando valorizzano la impossibilità o l'oggettiva difficoltà di proseguire un'attività di impresa, si riferiscono all'intervento di un fattore esterno e non imputabile.
Si legge infatti nella sentenza 90/2024 della Corte costituzionale: “Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione
5 della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve 'mettere in conto' il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza”. Nel dispositivo di questa pronuncia, come si è visto, si fa espresso riferimento a una causa “sopravvenuta” e “non imputabile”.
6.1. Nel caso di specie ha sostenuto di non aver potuto aprire prima la Pt_1 propria attività in conseguenza delle restrizioni introdotte per contrastare la pandemia di CoViD-19.
Come lo stesso ricorrente ricorda, però, il primo provvedimento che ha introdotto limitazioni alle attività commerciali sull'intero territorio nazionale risale all'11.3.2020; in precedenza erano state assunte misure di efficacia territoriale limitata che non avevano interessato la provincia della Spezia.
D'altra parte, solamente con il DL 23.2.2020 n. 6 era stata prevista la possibilità di adottare misure di contenimento.
Il ricorrente non ha mai chiarito con precisione quale fattore esterno sopravvenuto e non imputabile gli abbia impedito di iniziare la propria attività imprenditoriale fra il 19.8.2019 (data della domanda amministrativa, in cui, come ricordato dall' , CP_1 egli stesso aveva dichiarato di averla già iniziata l'8.8.2019) o, quanto meno, il
18.10.2019 (data della percezione delle somme) e l'11.3.2020, o quanto meno la fine di febbraio del 2020.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente per spiegare questo ritardo si è infatti riferito a una causa che appare però del tutto normale e prevedibile (“…dovevo avere prima la disponibilità di un fondo perché se no non mi davano il codice
ATECO…”).
Da questo punto di vista, quindi, non si rinviene una meritevolezza del ricorrente che lo differenzi dal soggetto che ha dovuto chiudere la propria attività perché ha avuto esito negativo che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, non
è tutelabile.
6.2. Da un altro punto di vista, poi, la notevole cesura temporale fra la liquidazione anticipata (18.10.2019) e l'inizio dell'attività (13.7.2020) rende anche meramente affermato che le somme percepite siano state effettivamente utilizzate per lo scopo per cui sono state erogate.
6 7. Il ricorso, quindi, si rigetta.
La novità della questione specifica impone tuttavia la compensazione delle spese.
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definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco Viani
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