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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4004/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4004 nell'anno 2020, vertente tra
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), quali eredi di (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 PE
), rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Sellitti. C.F._4
-APPELLANTI PRINCIPALI-
e
(c.f. ), (c.f. ), Parte_4 C.F._5 Parte_5 C.F._6
(c.f. ), c.f. ), Parte_6 C.F._7 Parte_6 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo de Divitiis.
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Formica. Controparte_1 C.F._9
CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Grezio. Parte_7 C.F._10
[...]
, tutte in persona Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
pagina 1 di 25 del procuratore speciale (c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Luca Controparte_7 C.F._11
Moscardino
-APPELLATE – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE-
(c.f. Controparte_8 C.F._12
– contumace – CP_2
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
-INTERVENUTA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.7.2020, in tema di impugnazione di testamento olografo”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
31.1.2025 dalla difesa delle società , , e , il Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
19.2.2025 dalla difesa di , il 20.2.2025 sia dalla difesa di , , Parte_7 Parte_4 Parte_5
e che dalla difesa di , e il 24.2.2025 dalla difesa di Parte_6 Parte_6 Controparte_1
, e , tutte quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 PE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , , PE Parte_4 Parte_5
, , , , la Parte_6 Parte_6 Parte_7 Controparte_1 Controparte_8 [...]
, la , la e la , proponendo appello avverso la sentenza CP_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
n. 5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.7.2020 nel giudizio n.31792/2015 RG. Controparte Con la tale sentenza il Tribunale di Napoli ha così statuito: “1) dichiara la contumacia della convenuta nonché Controparte delle convenute società “ , “ ”, “ E “ , in persona dei rispettivi l.r.p.t.; 2) dichiara che Controparte_3 Controparte_5 CP_4 il testamento apparentemente olografo datato 18 giugno 1996 e pubblicato per atto del Notaio del 14 dicembre 2010 (rep. 17776, Persona_2 racc. 10232, registrato il 29 dicembre 2010, n. IT/5466) che figura sottoscritto da , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_3
16/11/2010, non è integralmente riferibile alla mano della de cuius;
dichiara, inoltre, che il testamento apparentemente olografo apparentemente olografo datato 28 giugno 2010 e pubblicato per atto del Notaio , in data 11 aprile 2011 (rep.2186, racc.1570, registrato presso l'agenzia delle Persona_4 entrate il 5 maggio 2011 al n. 11238/IT) che figura sottoscritto da , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 16/11/2010, non è Persona_3 riferibile alla mano della de cuius;
3) dichiara ex artt. 226 comma II c.p.c. e 537 c.p.p. la falsità dei predetti testamenti;
4) per l'effetto dichiara la nullità di detti testamenti ai sensi dell'art.606 c.c.; 5) manda la cancelleria di provvedere, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, alla menzione della falsità a margine delle schede testamentarie olografe oggetto di tale giudizio nonché alla restituzione delle medesime, attualmente custodite nella cassaforte del Tribunale, al Notaio ed al Notaio;
6) per l'effetto, dichiara aperta la successione Persona_2 Persona_4 legittima di alla data del 16 novembre 2010; 7) accoglie la domanda proposta dagli attori e per l'effetto dichiara il convenuto Persona_3 Per_1
indegno a succedere alla de cuius sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 16/11/2010 a norma dell'art. 463 n.6
[...] Persona_3
c.c., con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di accettazione espressa dell'eredità posto in essere in data 14 dicembre 2010 a mezzo del Pt_ notaio;
8) per l'effetto, accerta e dichiara eredi legittimi di i signori , , , , Persona_2 Persona_3 Pt_7 Parte_4 Parte_6 Controparte e , ciascuno nella quota di un 1/7 di tutti i beni costituenti l'asse ereditario di , nonché chiamata all'eredità Pt_6 Persona_3 pagina 2 di 25 nella quota di 1/7 la convenuta contumace;
9) condanna il convenuto alla restituzione ed al rilascio, in favore degli Persona_3 PE attori e delle convenute ed , degli immobili acquistati in virtù dei testamenti oggetto del giudizio e di cui risulta essere ancora CP_1 Parte_7 proprietario, come individuati in parte motiva;
10) accerta e dichiara l'inefficacia degli atti di trasferimento degli immobili compiuti in favore delle convenute società , , e , in persona dei rispettivi l.r.p.t., rogati in data 3/8/2011 dal Controparte_3 Controparte_5 CP_6 CP_4 notaio e trascritti il 5/8/2011, con cui il sig. ha trasferito la proprietà degli immobili acquisiti iure hereditatis, come Persona_4 PE Controparte individuati in parte motiva, alle società “ (atto rep. 2537/racc. 1858, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn.
24011 / 16802), “ (atto rep. 2538 / racc. 1859, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24012 / 16803), Controparte_3
“ (atto rep. 2539 / racc. 1860, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24013 /16804 e presso la Conservatoria dei CP_4
RR.II. di Napoli 2 con i nn. 36190 / 25377) e “ (atto rep. 2540 / racc. 1861, trascritto con i nn. 24014 / 16805 presso la Controparte_5
Conservatoria dei Rr.II. di Napoli 1). 11) per l'effetto condanna le società , , e , in Controparte_3 Controparte_5 CP_6 CP_4 persona dei rispettivi l.r.p.t., alla restituzione ed al rilascio in favore degli attori e delle convenute ed degli immobili loro trasferiti CP_1 Parte_7 dal convenuto , come individuati alle pagine 6,7 ed 8 dell'atto di citazione;
12) ordina l'annotazione a norma dell'art.2655 c.c. della PE presente sentenza a margine delle trascrizioni delle domande giudiziali proposte nell'ambito del presente procedimento presso la Conservatoria dei
RR.II.; 13) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto , con condanna a rivalere le
PE altre parti delle somme a tale titolo anticipate ai nominati consulenti;
14) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in
PE Pt_ favore degli attori, , , , , che si liquidano in euro 3.500,00 (ivi inclusi euro 1.500,00 per spese di ctp Parte_4 Parte_6 Parte_6 quantificate equitativamente) per spese ed euro 30.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge;
15) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che
PE Parte_7 si liquidano in euro 7.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai costituti avvocati Conte e Grezio dichiaratisi antistatari;
16) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in
PE Controparte favore della convenuta che si liquidano in euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge;
17) condanna ciascuna società convenuta ( , , e Controparte_3 Controparte_5 CP_6 Pt_
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.) alla refusione delle spese di lite in favore degli attori , , , CP_4 Parte_4 Parte_6 Parte_6 che si liquidano in euro 7.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
18) condanna ciascuna società convenuta ( , , e , in persona dei rispettivi l.r.p.t.) alla refusione Controparte_3 Controparte_5 CP_6 CP_4 Controparte delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
19) condanna ciascuna società convenuta ( , , e Controparte_3 Controparte_5 CP_6 Controparte
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.) alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 1.500,00 CP_4 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione ai costituti avvocati Conte e
Grezio dichiaratisi antistatari;
20) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in merito alle ulteriori domande proposte.”.
In particolare, nel primo grado di giudizio , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 quali nipoti di , deceduta a Napoli il 16.11.2010 (sorella di , madre
[...] Persona_3 Parte_8 degli attori ed unica ipotetica erede legittima di ), avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Persona_3
Tribunale di Napoli, , , , (anch'essi figli di PE Parte_7 Controparte_1 Controparte_8
), la , la , la e la , Parte_8 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 sostenendo che fossero falsi e, quindi, nulli, i testamenti olografi del 18.6.1996 e del 28.6.2010, con i quali aveva istituito quale unico erede il convenuto , il quale aveva conferito, con Persona_3 PE atti del 3.8.2011, trascritti il 5.8.2011, la proprietà della maggior parte degli immobili facenti parte dell'asse ereditario (composto da numerosi beni immobili) alle 4 neocostituite società inglesi (la , la Controparte_3
, la e la ). Controparte_5 Controparte_6 CP_4
pagina 3 di 25 E il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle domande di parte attrice, ha, in sintesi: 1) dichiarato la falsità e la nullità di tali testamenti;
2) accertato e dichiarato , , , , Pt_7 Parte_4 Pt_5 Parte_6 Pt_6 CP_1
, eredi legittimi di , ciascuno nella quota di un 1/7 di tutti i beni costituenti l'asse ereditario
[...] Persona_3 di , nonché chiamata all'eredità, nella quota di 1/7, la convenuta contumace ; 3) Persona_3 Persona_3 condannato il convenuto alla restituzione ed al rilascio, in favore degli attori e delle convenute PE
ed , degli immobili acquistati in virtù dei testamenti oggetto del giudizio e di cui risultava CP_1 Parte_7 essere ancora proprietario, come individuati in parte motiva;
4) accertato e dichiarato l'inefficacia degli atti di trasferimento degli immobili compiuti in favore delle convenute società , Controparte_3 Controparte_5
[...
, e , in persona dei rispettivi l.r.p.t., rogati in data 3/8/2011 e trascritti il 5/8/2011, con CP_6 CP_4 cui aveva trasferito la proprietà degli immobili acquisiti iure hereditatis, come individuati in parte PE motiva, alle dette società; 5) per l'effetto, condannato le società , , Controparte_3 Controparte_5 [...]
e , in persona dei rispettivi l.r.p.t., alla restituzione ed al rilascio in favore degli attori e delle CP_6 CP_4 convenute ed degli immobili loro trasferiti dal convenuto , come CP_1 Parte_7 PE individuati alle pagine 6, 7 ed 8 dell'atto di citazione.
****
ha censurato la sentenza n.5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei PE seguenti motivi.
1. SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA QUERELA DI FALSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 83 C.P.C.; VIOLAZIONE DELL'ART. 221 C.P.C.
Con il primo motivo ha ritenuto che il primo giudice avesse, erroneamente, ritenuto validamente proposta la querela di falso, da parte degli attori, avverso i due testamenti in questione, ritenendo che la procura ad litem rilasciata in calce all'atto di citazione fosse una procura generale e non speciale.
In particolare l'appellante ha dedotto che, nel caso di specie, la procura rilasciata in calce all'atto di citazione, seppure conferita per tutta una serie di domande (ma tutte attinenti ad unica vicenda) - talune, peraltro, subordinate e/o conseguenti rispetto alle domande principali- fosse, in senso contrario rispetto a quanto reputato dal Tribunale di Napoli, una procura speciale, con la conseguenza che, non essendo la querela di falso stata riproposta alla prima udienza (e neppure nel prosieguo del giudizio) nei termini stabiliti dall'art. 99 disp. att. c.p.c., ovverosia dalla parte personalmente ovvero dal procuratore munito di procura speciale, dovesse essere ritenuta inammissibile (contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure).
2. SULLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA QUERELA DI FALSO. Violazione dell'art. 116 c.p.c.; in relazione all'art. 2697 c.c. 1) Sulla validità e rilevanza degli accertamenti svolti dai periti di parte ed in sede penale.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha sostenuto, innanzitutto, che il Tribunale di Napoli avesse errato nel ritenere provata la non autenticità dei due testamenti olografi di sulla base degli accertamenti Persona_3 compiuti dai consulenti tecnici di parte attrice e dai consulenti incaricati dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli nell'ambito dei richiamati procedimenti penali. pagina 4 di 25 In particolare ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, sul punto, sostenendo che le consulenze di parte dovessero essere considerate come mere allegazioni difensive (anziché come fonti di prova) e che gli accertamenti peritali dei consulenti del P.M. espletati nel corso delle indagini svolte in sede penale non fossero utilizzabili in sede civile.
ha anche lamentato la decisione del Tribunale di Napoli di fondare il proprio convincimento PE sulla consulenza grafologica disposta ed espletata anche nel giudizio civile all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata in questa sede, pur essendo gli ausiliari del Tribunale incorsi in macroscopici errori, ampiamente e chiaramente evidenziati dal proprio (di , si intende) consulente, avv. Valentina PE
Marra, nelle note alla bozza della relazione peritale (e riportati nell'atto di appello).
Secondo gli appellanti, inoltre, tali errori sarebbero stati confermati nel parere reso dallo stesso prof. ER
, citato dai consulenti di ufficio nel loro elaborato, e al quale si erano rivolti gli attori ricevendo una
[...] valutazione di autenticità del testamento.
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, essendo stato provato che ebbe a redigere il Persona_3 testamento, completo in tutte le sue parti, e a consegnarlo al notaio che ne verificò la completezza e _6 provvide a custodirlo, sino alla consegna al notaio , che ne curò la pubblicazione, il Tribunale, Persona_2 viste anche le risultanze delle dichiarazioni rese, nella fase cautelare, dai testi/informatori, avrebbe dovuto disporre (come da lui richiesto) la rinnovazione della perizia, con la nomina di un consulente (o di un collegio di consulenti) diverso.
L'appellante, inoltre, ha criticato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui – seppure ad altri fini – ha ritenuto che l'istruttoria compiuta nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2016 nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa n.5505/2016 (audizione degli informatori notaio dott. notaio dott.ssa Persona_7
ed avv. Vincenzo Pagnano), incentrata essenzialmente sulle modalità di pubblicazione del Persona_2 primo testamento, avesse fatto emergere significative e consistenti incongruenze tra quanto riferito dal notaio e dall'avv.to Pagnano, da un lato, e dal notaio dall'altro. _6 Per_2
Il Giudice di prime cure, in definitiva, secondo l'appellante, avrebbe, di fatto, invertito l'onere della prova, ritenendo che, stante talune incongruenze, non sarebbe stata raggiunta la prova che il testamento consegnato al notaio fosse quello nella mani del notaio da questi personalmente custodito e da questi consegnato per la _6 pubblicazione.
3. SULLA NECESSITA' DI INGRESSO DELLE ULTERIORI PROVE ORALI ARTICOLATE. Violazione dell'art. 116 c.p.c.; omessa pronunzia su di un punto essenziale.
Con il terzo motivo di gravame ha criticato la decisione impugnata per avere il giudice di PE prime cure fondato il proprio convincimento soltanto sugli accertamenti peritali, senza ammettere le prove orali da lui (dall'attore/appellante, si intende) articolate con la II memoria disciplinata dall'art. 183, VI comma, c.p.c., e neanche valutando le prove assunte, seppur nella fase cautelare, dai testi/informatori addotti ed escussi, da cui pagina 5 di 25 sarebbe emersa, ad avviso dell'appellante, la provenienza del primo testamento certamente da , Persona_3 avendolo quest'ultima consegnato al notaio affinché lo custodisse a titolo fiduciario. Persona_7
A tal fine ha riproposto comunque la prova testimoniale articolata in primo grado ritenendo che, dall'audizione dei testi, sarebbe stato confermato “che il testamento non lasciò mai lo studio del notaio fu da questi _6 sempre custodito, sino alla pubblicazione avvenuta nello studio del medesimo notaio , alla presenza delle _6 sue collaboratici di studio (che predisposero pure l'atto) e dello stesso notaio ”. _6
4. SULLA PRESUNTA INDEGNITA' A SUCCEDERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 463 VI CO C.C.
, con il quarto motivo, ha poi criticato la sentenza n.5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli PE anche nella parte in cui è stata dichiarata la sua (dell'appellante, si intende) indegnità a succedere rispetto all'eredità di , criticando gli elementi presuntivi posti dal giudice di prime cure a fondamento di Parte_9 tale statuizione.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare sospendere ex art. 283 c.p.c.
l'esecutività della sentenza N. 5170/2020 , ricorrendo gravissimi motivi. B) Nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata (previa, alla occorrenza, rinnovazione delle operazioni peritali e/o ammissione delle prove orali invocate e non ammesse dal Giudice di prime cure e previa revoca della ordinanza del 18/11/2019 che tali mezzi istruttori ha, seppur tacitamente, denegato); B/1) rigettare la domanda formulata dai sigg.ri , Parte_4 Controparte
, , , e , accertando e dichiarando che il testamento del Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7
18/6/1996 pubblicato per atto notar in data 14/12/2010 (Rep. 17776; Racc. 10232) è autentico ed attribuibile alla sig.ra Persona_2 [...]
; B/2) accertare e dichiarare che il testamento del 18/6/1996 pubblicato per atto notar in data 14/12/2010 (Rep. 17776; Per_3 Persona_2
Racc. 10232) è pertanto pienamente valido ed efficace;
B/3) accertare e dichiarare, in via gradata e salvo gravame, che non è stata data comunque prova della falsità del testamento del 18/6/1996 pubblicato per atto notar in data 14/12/2010 (Rep. 17776; Racc. 10232) B/4) Persona_2
Rigettare, pertanto, anche tutte le domande conseguenziali. Emettere le necessarie e conseguenti pronunzie, anche di condanna. Con vittoria di spese, anche generali, di entrambi i gradi di giudizio,.”.
Iscritta la causa al n. 4004/2020 del Ruolo Generale, si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il
9.9.2021, la , la , la e la , aderendo in toto al Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 gravame proposto dall'appellante principale e proponendo, a loro volta, appello incidentale avverso la sentenza n.
5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, sulla base dei seguenti motivi:
1. INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE INTRODUTTIVO DELLA PRECEDENTE FASE.
Con il primo motivo hanno sostenuto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fosse inesistente ovvero nullo, non avendo ricevuto alcuna valida notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Ragion per cui hanno lamentato l'erroneità della declaratoria di contumacia pronunciata, nei loro confronti, dal
Tribunale di Napoli, e la conseguente nullità della sentenza di primo grado, chiedendo, quindi, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al giudice di primo grado.
2. ERRONEITA' DELLA IMPUGNATA SENTENZA.
Con il secondo motivo hanno sostenuto che la pronunzia di accoglimento della domanda proposta nei loro confronti, ex art. 534 c.c., fosse frutto di una inammissibile ricostruzione operata dal giudice di prime cure, avendo evidentemente ed erroneamente modificato la domanda formalmente proposta dalla parte attrice, così violando il pagina 6 di 25 disposto di cui all'art. 112 c.p.c., e non corrispondendo al vero che avesse il perdurante PE controllo di esse società, non essendo neanche socio (essendo la proprietà in capo alla Sisa International INC).
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare: 1) sospendere ex art. 283 c.p.c. l'esecutività della sentenza N. 5170/2020, ricorrendo gravissimi motivi;
2) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per evidente nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo della precedente fase, emettendo tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti, ovvero per violazione dell'art. 112 c.p.c.; B) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, (previa rinnovazione delle operazioni peritali ed ammissione delle prove orali invocate dall'appellante): 1) rigettare la domanda formulata dai signori , Parte_4 [...] Controparte
, , , e , e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertare Pt_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7
e dichiarare la validità/opponibilità trasferimenti degli immobili di cui agli atti rogati il 3/8/2011 dal notaio n. 2537 / racc. 1858, trascritto Persona_4 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24011/16802, rep. 2538 racc. 1859, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24012/16803, rep. 2539 racc. 1860, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24013/16804 e presso la Conservatoria dei
RR.II. di Napoli 2 con i nn. 36190/25377, rep. 2540 racc. 1861, trascritto con i nn. 24014/16805 presso la Conservatoria dei Rr.II. di Napoli 1; 2) rigettare Controparte la domanda formulata dai signori , , , , e , in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7 accoglimento dell'appello proposto dal signor e da quello incidentale adesivo oggi svolto, accertando e dichiarando che il testamento PE del 18 giugno 1996 pubblicato per atto notar in data 14 dicembre 2010 (Rep. 17776 Racc. 10232) è autentico ed attribuibile alla Persona_2 signora ed è pertanto pienamente valido ed efficace;
Emettere le necessarie e conseguenti pronunzie, nessuna esclusa. Con vittoria di Persona_3 spese;
ivi comprese quelle generali e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 27.9.2021, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno contestato l'ammissibilità (ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.) e la
[...] Parte_6 fondatezza del gravame proposto da , rassegnando le seguenti conclusioni: “…perché l'Ecc.ma Corte PE di Appello voglia rigettare l'appello proposto dal sig. con atto di citazione notificato l'11/11/2020, perché inammissibile, non provato Controparte_10 ed infondato (in fatto ed in diritto), con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5170/2020 del 21/7/2020 e delle statuizioni con essa Pt_ rese (eventualmente anche previa integrazione e/o correzione della motivazione), condannando al pagamento in favore dei sigg.ri , , Parte_4
e delle spese e delle competenze del secondo grado del giudizio. In via istruttoria, all'occorrenza, i sigg.ri , Parte_6 Parte_6 Parte_4 Pt_
, e ripropongono la loro richiesta di ammissione della prova testimoniale diretta formulata nella memoria ex art. Parte_6 Parte_6
183, 6° comma, n. 2, c.p.c., depositata il 13/3/2017 e la subordinata richiesta di essere abilitati alla prova contraria sui capi che dovessero essere ammessi, anche con i testimoni da essi indicati.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 28.9.2021, ha contestato la fondatezza del Controparte_1 gravame proposto da , rassegnando le seguenti conclusioni: “… perché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia PE rigettare l'appello proposto dal sig. con atto di citazione notificato l'11/11/2020, perché inammissibile, non provato ed infondato (in Controparte_10 fatto ed in diritto), con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5170/2020 del 21/7/2020 e delle statuizioni con essa rese, Controparte eventualmente anche previa integrazione e/o correzione della motivazione), condannando al pagamento in favore della sig.ra delle spese e delle competenze del secondo grado del giudizio.”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 1.10.2021, , contestando anch'ella la Parte_7 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello proposto dal sig. Per_1
siccome inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto per i motivi tutti sopra esposti, con l'integrale conferma della impugnata sentenza
[...] emessa dal Tribunale di Napoli. 2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati anticipatari.”.
Non si è costituita in giudizio . Controparte_8
All'udienza del 5.10.2021 è stata autorizzata la notifica della comparsa, contenente appello incidentale, delle società , , e , alla contumace Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 Per_1
pagina 7 di 25 , rinviando la causa all'8.3.2022 (notifica effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionatasi il Per_3
18.10.2021 per la destinataria, come documentato dalle appellanti in via incidentale il 23.10.2021).
Con ordinanza del 23.3.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e dalle appellanti incidentali e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.11.2022.
Con comparsa depositata il 19.12.2022 ai sensi dell'art. 302 c.p.c., si sono costituiti in giudizio
[...]
, , e , quali eredi di (essendo quest'ultimo Parte_1 Parte_2 Parte_3 PE deceduto il 20.9.2022), riportandosi integralmente alle domande, eccezioni, richieste e conclusioni già rassegnate dal loro dante causa.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 5.6.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 2.7.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 7.6.2024 dalla difesa di , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, il 14.6.2024 dalla difesa di , , e CP_6 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6
e dalla difesa di , il 28.6.2024 dalla difesa di e dalla difesa di
[...] Controparte_1 Parte_7 [...]
, , , quali eredi di ), la causa è stata trattenuta Parte_1 Parte_2 Parte_3 PE in decisione con ordinanza depositata il 3.7.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
In data 11.9.2024 è stato poi acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo di ufficio, in parte cartaceo, di primo grado.
Con ordinanza del 4.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendo che la cancelleria provvedesse alla comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., al Procuratore generale presso questa Corte d'Appello, al fine di consentirgli di intervenire (il che è avvenuto, telematicamente, con l'apposizione del “visto” in data
9/13.12.2024), rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni, al 25.2.2025.
Con decreto presidenziale del 29.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 25.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le note di trattazione scritta (il 31.1.2025 dalla difesa delle società , , Controparte_3 CP_4
e , il 19.2.2025 dalla difesa di , il 20.2.2025 sia dalla difesa di Controparte_5 CP_6 Parte_7
, , e che dalla difesa di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 CP_1
, e il 24.2.2025 dalla difesa di , e , tutte quali
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 8 di 25 eredi di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 26.2.2025, con la PE concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini (ridotti) di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica (essendo stati già concessi prima della rimessione della causa sul ruolo, ed avendone le parti già usufruito, senza, però, che la difesa delle società
, , e avesse rinunciato alla concessione degli Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 ulteriori termini;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/08/2024, n. 23380).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la contumacia di , non essendosi costituita in giudizio nonostante la Controparte_8 notifica dell'atto di appello nei suoi confronti (effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionatasi, per compiuta giacenza, il 5.12.2020, come documentato dall'appellante, telematicamente, il 30.9.2021).
****
Ancora in via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dagli appellati , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali
è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del
19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
pagina 9 di 25 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello principale invocata dagli appellati
, , e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, ad avviso della Corte l'appello proposto da – poi proseguito dai suoi eredi PE [...]
, , e – è parzialmente fondato. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nello specifico è fondato limitatamente al quarto motivo di gravame, per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo.
Va precisato che, come rilevato dal Tribunale di Napoli, con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, , , e avevano chiesto Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 espressamente che fossero dichiarati nulli i testamenti del 18.6.1996 e del 28.6.2010 per cui è causa, proponendo, a tal fine, sia (come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.12307/2015) un'azione di accertamento negativo (della provenienza delle schede testamentarie dal testatore)
pagina 10 di 25 sia la querela di falso (cfr. tale atto, ridepositato dagli appellati in allegato alla comparsa di risposta di questo grado di giudizio).
E ciò era ammissibile (al fine di ottenere l'efficacia erga omnes della pronuncia;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
06/03/2024, n. 6030).
Fatta questa precisazione, va detto che è corretto quanto reputato dal Tribunale circa l'ammissibilità della querela di falso anche in virtù della procura alle liti (sebbene impropriamente definita “generale” dal giudice di prime cure in un passaggio della motivazione contenuto a pagina 16 della sentenza impugnata) rilasciata dagli attori al proprio difensore in calce all'atto di citazione.
Al riguardo va infatti richiamato il principio, enucleato dalla Suprema Corte, secondo cui l'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura "ad litem" rilasciata in calce o a margine dell'atto, perché la procura speciale "ad litem" è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura "ad litem"
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 20/09/2006, n. 20415; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 21/01/2021, n. 1058; Sez. II,
19/08/2015, n. 16919; Sez. II, 25/09/2013, n. 21941).
E non vi è dubbio che vi fosse stata la volontà degli attori di proporre (anche) la querela di falso per ottenere la declaratoria di nullità dei due testamenti olografi impugnati, come si desume non solo dalle conclusioni espresse nell'atto di citazione (cfr. il punto n.1) ma anche dal corpo di tale atto (cfr., in particolare, il riferimento anche alla querela di falso contenuto a pagina 18 e la citazione “ai sensi e per gli effetti degli artt. 70 e 221, 3° comma, c.p.c.” del “Pubblico Ministero presso il Tribunale circondariale di Napoli…”, riportata a pagina 30).
Quanto, poi, alla necessità della conferma di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c., evidenziata dall'appellante principale, va rilevato che, come dedotto dagli appellati , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
essi avevano depositato telematicamente, in primo grado, in data 28.10.2017 (come rilevabile Parte_6 anche dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado di giudizio), copia della procura speciale rilasciata il 26/10/2017, autenticata con atto del notaio rep. 18377, con cui essi avevano Persona_8 comunque conferito al loro difensore tutti i poteri di cui all'art. 221, 2° comma, c.p.c., anche allo specifico fine di coltivare la querela di falso, così ratificando e convalidando tutte le attività processuali già espletate in forza della procura speciale alle liti originariamente rilasciata in calce all'atto introduttivo del processo.
Ragion per cui anche l'adempimento della conferma di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c. poteva dirsi rispettato, se è vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte,
pagina 11 di 25 non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
16/05/2025, n. 13118 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
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Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame.
Premesso, in ogni caso, che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione (attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice;
cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/09/2023, n. 25593) e che anche la consulenza tecnica svolta su incarico del pubblico ministero in sede penale è utilizzabile (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale) nel giudizio civile, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2023, n. 30298; Sez. III, Ord., 28/02/2023, n. 5947), la Corte rileva che il Tribunale non ha fondato il proprio convincimento circa la fondatezza della querela di falso proposta dagli attori (con riferimento ad entrambi i testamenti, ritenendoli nulli, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.), solo sulla base di quanto reputato dai consulenti di parte attrice e dai consulenti incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Ed infatti il primo giudice, nel richiamare – in merito alla non riconducibilità, in tutto o in parte, all'apparente testatrice ( )- gli accertamenti svolti dai consulenti di parte attrice e dai consulenti incaricati dalla Parte_9
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha espressamente ritenuto che tali accertamenti avessero trovato ampio riscontro nella consulenza grafologica disposta dallo stesso tribunale (con incarico conferito ad un collegio di periti), che aveva accertato, per l'appunto, che il testamento del 1996, sebbene riconducibile alla mano di nella parte del testo (comprensivo di luogo e data), fosse apocrifo nella sottoscrizione, e che il Parte_9 testamento del 28.6.2010 fosse completamente apocrifo.
Ciò correttamente.
Ed invero il Tribunale ha dato atto delle scritture di comparazione prodotte dalle parti (e riferibili alla de cuius relativamente ad un arco temporale decorrente dal 1993 al 2004) utilizzate dai consulenti di ufficio (avv.ti Sabrina
Turrà e Federico Maria Guglielmi e dott.ssa , nonché della metodologìa e della tipologìa Persona_9 degli accertamenti eseguiti da questi ultimi, nonché delle relative conclusioni – ritenendole immuni da vizi logici e giuridici- tenendo anche conto che i consulenti di ufficio avevano anche confutato le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte convenuta.
In particolare, come si desume dall'elaborato peritale depositato il 16.7.2018 (ed esaminabile dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado) i consulenti di ufficio (avv.ti Sabrina Turrà e Federico Maria Guglielmi
pagina 12 di 25 e dott.ssa , avevano ritenuto che l'esame della copiosa documentazione di comparazione PE0 disponibile avesse permesso di identificare le caratteristiche proprie della grafia della de cuius ( ), Persona_3 dal punto di vista grafico ed extra-grafico, e che: 1) il testamento del 18/06/1996 non fosse interamente riconducibile alla mano di , essendo apocrifa la relativa sottoscrizione;
2) il testamento datato Persona_3
28/06/2010 fosse interamente apocrifo e non riconducibile al grafismo di . Persona_3
Nel fare ciò, dopo aver analiticamente esposto la metodologìa utilizzata e gli strumenti adoperati, i consulenti avevano dato atto di avere considerato analiticamente i vari elementi necessari per la valutazione o meno dell'autenticità delle schede testamentarie in questione (in particolare il “Ductus”, ossia la conduzione del grafismo, le forme, l'allineamento, la direzione/inclinazione, lo spazio, la pressione e il tratto, la continuità, i gesti fuggitivi) giungendo alla conclusione (ed indicando puntualmente le singole scritture di comparazione utilizzate) che, alla luce degli accertamenti svolti e dei rilievi peritali esposti:
1) il testamento del 18.6.1996 non fosse olografo, data la sussistenza, all'interno del documento, inteso nella sua totalità (data, parte dispositiva e sottoscrizione), pur nell'ambito di una apparente omografia, di differenze tra testo (data e parte dispositiva) e firma in calce, legate in particolar modo alla modalità di erogazione della energia scrittoria, (pressione), al rapporto tra gli assi letterali (direzione/inclinazione), alla variabilità con la quale erano stati tracciati gli occhielli (per forma e dimensione) e le asole inferiori (per ampiezze);
2) il testamento del 2010 fosse frutto di evidente processo imitativo/falsificatorio.
I consulenti avevano poi risposto anche adeguatamente, e in modo particolarmente analitico e convincente (cfr. pgg. 40-45 dell'elaborato peritale), ai rilievi mossi dalla dott.ssa Valentina Marra, consulente nominato da Per_1
(così come a quelli svolti dalla dott.ssa nell'interesse di ).
[...] Per_11 Parte_4
Si riportano, di seguito, i punti della relazione peritale con cui i consulenti di ufficio hanno risposto puntualmente alle osservazioni del consulente di : PE
1) La Dott.ssa Marra si duole che questo Collegio avrebbe eseguito, quale primo esame, quello afferente la eventuale riconducibilità dell'intero testamento in verificazione ad una stessa mano scrivente, affermando che così facendo si sarebbe pervenuti “sin da subito ad una conclusione di falsità della sottoscrizione”. Tale rilievo è infondato ed agevolmente smentibile. In primo luogo si evidenzia che, correttamente, questo Collegio ha ispezionato il documento al fine di verificare se sussistesse il carattere della olografia, presente solo ed esclusivamente quando il testamento, in ogni sua parte, è riconducibile al grafismo di un unico soggetto. Tale primo approfondimento tecnico ha portato ad una conclusione preliminare di “non olografia”, (cfr pag.
14 della bozza di elaborato inviata alle parti), e non di apocrifia, (falsità), del testamento anche se, ovviamente, laddove non vi sia olografia, se ne deduce che una parte del documento in verificazione sia apocrifa. 2) La Dott.ssa Marra contesta la valutazione relativa alla maggior sicurezza che è emersa nel tracciato relativo alla sottoscrizione in calce al testamento del 96, rispetto a quella ricavabile dalla parte dispositiva del medesimo documento, affermando che tale risultanza sarebbe una scontata conseguenza del maggior automatismo sotteso al gesto grafico della firma. Ebbene, ciò che questo Collegio ha voluto evidenziare, è il maggior grado, nella firma in calce al testamento, di accuratezza grafica e di precisione nel tracciare i grafemi;
caratteristiche queste che si scontrano invece con il collaudato automatismo con il quale viene abitualmente rilasciata una sottoscrizione. E' questa infatti la ragione per la quale si rivendica la bontà della valutazione, contestata invece dalla C.t.p., che riveste particolare importanza ai fini della non spontaneità grafica della firma in parola. 3) La Dott.ssa Marra continua rilevando che altre firme di comparazione manifesterebbero la medesima curvilineità dei grafemi che compongono la firma in contestazione proponendo però una rappresentazione fotografica della comparativa “C8” dalla quale invece emerge la considerazione opposta che conferma, una volta di più, la maggior angolosità delle comparative rispetto alla verificanda, come pagina 13 di 25 osservato da questo Collegio. 4) La Dott.ssa Marra contesta la l'analisi della asola della “g” di “ ” descritta dal Collegio come “ampia” ed “aperta” Per_3 ed offrendo, anche in questo caso, una rappresentazione fotografica della comparativa “C3V” che, se da un lato mostra una asola della medesima lettera assai ampia, dall'altro però evidenzia come la stessa sia perfettamente chiusa e, ancora una volta, caratterizzata da maggior angolosità. La caratteristica della ampiezza, riferita dal Collegio, è in connessione con la mancata chiusura della asola e non può essere equiparata a quanto richiamato dalla C.T.P. 5) A pag. 6 del proprio elaborato la C.t.p. contesta che anche nelle firme di comparazione, così come nella firma in verificazione, Per sarebbero ravvisabili moti coattivi (cd. tali da personalizzare i grafemi e ciò andrebbe, a suo dire, in contraddizione con quanto affermato dal
Collegio con riferimento alla mancanza di elementi di abbellimento nelle maiuscole “T“ ed “S” della firma rispetto a quanto invece riscontrabile nella “F” di
La valutazione di “eleganza” e di ricercatezza estetica del soggetto scrivente non è in automatica connessione con la presenza o meno di ricci. Pt_10
Non sono i ricci, o i moti coattivi, a rendere una grafia elegante o maggiormente ricercata sotto il profilo estetico, bensì la modalità con la quale eventuali ricci e/o paraffe o intere lettere vengono tracciate. Nel caso che ci occupa, il contrasto tra l'essenzialità nell'esecuzione delle maiuscole “T” ed “S” della firma in verificazione, stridono fortemente con quanto emerge nella maiuscola “F” di ove dunque è legittimo ritenere che l'autore della firma dia Pt_10 libero sfogo al proprio grafismo autentico. 6) In risposta ad altra osservazione della Dott.ssa Marra si evidenzia che la maggiore omogeneità di grandezze dei caratteri nella firma in calce al testamento del 96, è da rapportarsi all'intero testo del documento in verificazione. Così procedendo non si potrà non rilevare come la firma in contestazione abbia si delle oscillazioni in termini di calibro, ma non evidenti e frequenti come nella parte dispositiva del documento. 7) In merito al posizionamento sul rigo, la Dott.ssa Marra contesta l'affermazione di questo Collegio secondo la quale “Non si evidenziano scatti improvvisi di lettere all'interno della stessa parola.” La Collega allega poi la seguente rappresentazione fotografica, nella quale peraltro la firma appare evidentemente ruotata in senso antiorario e dunque con inclinazione difforme rispetto all'originale come può agevolmente ricavarsi ponendo a confronto la detta riproduzione fotografica, con quella dell'intero testamento, per comodità di seguito inserita. In ogni caso è evidente come non vi siano qui scatti di lettere, come correttamente affermato da questo Collegio, bensì una progressiva ascesa sul rigo di base ed una convessità complessiva della firma. 8) La Dott.ssa Marra, a pag. 11 del proprio elaborato critica la valutazione del Collegio di un diverso rapporto inter- letterale tra parte dispositiva del testamento e sottoscrizione in calce, ritenendola non in linea con quanto emerso dai rilievi fotografici. In primo luogo si evidenzia che l'interlettera nella parte testuale del documento in verificazione è stato definito come stretto, sia pure con diverse gradazioni, mentre è lo spazio tra parole ad essere stato definito oscillante tra “stretto e giusto”. E' dunque evidente la non pertinenza dell'osservazione. La Collega definisce come: “Inutile” il rilievo effettuato dal collegio che riferisce un maggiore spazio all'interno del cognome “ non presente nel testo. Giova precisare Pt_10 che gli spazi tra parole della sottoscrizione evidenziano variazioni aritmiche delle larghezze che appaiono anomale, poco spontanee e poco equilibrate Per_ tra loro. Nella firma si osserva, uno spazio completamente annullato tra “ ” e “ ”, tanto che il tratto finale del nome si sovrappone a quello Per_3 del cognome, o uno spazio dilatato come quello tra la prima parte della firma e “ved. . E' tecnicamente plausibile che, pur riproducendo le forme Pt_10 esteriori della grafia di un'altra persona, il sottoscrittore non sia riuscito a riprodurre la ritmica spaziale della de cuius. 9) A pag 12 delle osservazioni prodotte la C.t.p. Marra afferma: “In rapporto alla pressione ed al tratto si contesta quanto affermato a pag 12 relativamente alla firma, in cui non si rilevano a detta del Collegio, -alternanze pressorie- nè per quanto attiene al solco, nè per quanto attiene all'inchiostrazione”. A dimostrazione di ciò la
Collega riporta l'immagine della bozza di C.T.U. riferendo: “anche l'esimio Giudice con i suoi occhi può rilevare la fondatezza di quanto affermato.”
Anche tale osservazione non è condivisibile in quanto l'allegazione fotografica utilizzata dalla fa riferimento, non alla firma o parte di essa, bensì Pt_11 alla parola “Napoli” contenuta nella parte testuale del documento in verificazione. Con riferimento alla parte testuale, questo Collegio ha correttamente affermato che: “si riscontrano improvvisi aumenti di peso e altrettanto improvvisi alleggerimenti tipici del segno intozzata II modo”. Anche in questo caso la critica non è condivisibile. 10) La C.t.p. a pag. 14, ritiene “Del tutto impropria, la comparazione tra la sottoscrizione e il testo in rapporto alle slegature”.
Anche in questo caso la Ctp non esprime una critica compiuta limitandosi a riportare una rappresentazione fotografica di una delle molteplici comparative, asserendo una presunta corrispondenza in termini di “slegature”. Con la medesima modalità apodittica la Ctp afferma a pag. 17-18 che sussisterebbero tra la firma in verificazione e le comparative “perfette compatibilità”. Non fornisce però la Dott.ssa Marra alcun elemento tecnico, né indicazione segnica utile a comprendere la eventuale fondatezza dei suoi rilievi con ciò vanificandone la portata ed il presunto contenuto. Ad ogni modo nei propri raffronti, la C.t.p. indica, per ciascun segno di volta in volta preso in “esame”, solo ed unicamente una firma di comparazione senza tener conto che per rendere rilevante un elemento grafico è necessaria la sua importanza in termini, oltre che qualitativi, anche quantitativi. 11)
Contrariamente a quanto individuato dalla Collega Marra a pag. 21 dell'elaborato critico, nell'esame delle inclinazioni assiali utilizzate all'interno del testo
e nella sottoscrizione, sono risultate chiare “le differenti modalità esplicative”: all'interno del testo infatti i prolungamenti degli assi vanno ad incontrarsi senza variazioni improvvise, così come invece avviene nella sottoscrizione. 12) In relazione alle osservazioni a pag. 23 delle note critiche con le quali il
pagina 14 di 25 Ctp identifica medesima legatura “nell'occhiello successivo”, tale rilievo non è condivisibile non solo per l'assenza di adeguata rappresentazione fotografia utile a comprendere il rilievo, ma anche perché non corrispondente all'immagine riportata “non essendovi un reale collegamento tra la s e la a successiva”. 13) Con riferimento alla pag. 24 non risulta presente nella parte basale della “T” della firma del testamento del 96 in verifica il fenomeno del
“rabbrividito” richiamato dal C.t.p..”.
Aderendo alle conclusioni dei consulenti di ufficio (che, a loro volta, avevano risposto ai rilievi del consulente di
), il Tribunale di Napoli ha anche adeguatamente motivato il proprio convincimento. PE
Al riguardo va, infatti, considerato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/02/2024, n. 3740;
Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; Sez. II, Ord., 17/04/2019, n. 10747; Sez. II, 27/12/2017, n. 30953; cfr., con specifico riferimento a consulenza grafologica per l'accertamento dell'autenticità del testamento olografo, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 02/03/2023, n. 6229).
Inoltre, non coglie l'effettiva ratio decidendi sottesa alla declaratoria, da parte del Tribunale di Napoli, di falsità
(e, conseguentemente, di nullità) dei testamenti in questione, l'ulteriore doglianza, sollevata dall'appellante nell'ambito del terzo motivo di gravame, con cui ha criticato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto che l'istruttoria compiuta nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2016 nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa n.5505/2016 (audizione degli informatori notaio dott. notaio dott.ssa Persona_7
ed Avv.to Vincenzo Pagnano), incentrata essenzialmente sulle modalità di pubblicazione del Persona_2 primo testamento, avesse fatto emergere significative e consistenti incongruenze tra quanto riferito dal notaio e dall'Avv.to Pagnano, da un lato, e dal notaio , dall'altro. _6 Per_2
Come dedotto dallo stesso appellante principale, infatti, tale valutazione era stata, infatti, compiuta dal giudice di prime cure “ad altri fini” e, in particolare, (cfr. pgg. 21-23 della sentenza impugnata) a fondamento (unitamente ad altri elementi di natura presuntiva) dell'accoglimento della domanda degli attori - distinta da quella volta ad ottenere l'accertamento della falsità/nullità delle schede testamentarie del 1996 e del 2010- concernente l'asserita declaratoria della sua (dello stesso , si intende) indegnità a succedere. PE
****
Parimenti infondato è il terzo motivo dell'appello principale.
Il Tribunale di Napoli, infatti, ha correttamente reputato nulli i testamenti olografi in questione (essendo quello del
1996 stato ritenuto apocrifo nella sottoscrizione e quello del 2010, confermativo del primo, interamente apocrifo) sulla base delle analitiche valutazioni tecniche compiute dal collegio peritale, che hanno suffragato – come rilevato dal primo giudice, si ribadisce- anche quelle dei consulenti tecnici di parte attrice e dei consulenti incaricati dalla
Procura della Repubblica.
pagina 15 di 25 E, attesa la completezza e l'analiticità di tali accertamenti tecnici, giustamente il Tribunale di Napoli non ha ammesso le prove orali articolate dall'appellante in primo grado e reiterate con l'atto di appello, volte a dimostrare, secondo , la provenienza del primo testamento certamente da , avendolo PE Persona_3 quest'ultima consegnato al notaio affinché lo custodisse a titolo fiduciario. Persona_7
Ragion per cui non va disposta neanche la prova testimoniale formulata in primo grado dagli attori
[...]
, , e essendo stata ribadita, con la comparsa di risposta in appello, Parte_4 Pt_5 Parte_6 Pt_6 soltanto in via subordinata rispetto all'ammissione della prova testimoniale articolata da . PE
Ed infatti, a parte la considerazione che la consegna del testamento al notaio da parte della testatrice non avrebbe potuto dimostrare, di per sé, che l'avesse anche sottoscritto (il che rende infondato l'assunto dell'appellante secondo cui dalle dichiarazioni dei testi/informatori escussi nella fase cautelare sarebbe emersa la provenienza del primo testamento certamente da ), va detto, in ogni caso, quanto segue. Persona_3
E' vero quanto sostenuto dall'appellante principale secondo cui, in presenza di una contestazione sulla autenticità di un testamento olografo, il giudice del merito, ancorchè abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia del testamento, ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.
Tuttavia il principio non significa che il giudice, una volta espletata la consulenza tecnica, sia tenuto, ad esempio, a dar corso ad una istanza di ammissione di prova per testimoni.
Egli, infatti, in base ai principi generali, potrà negare l'ammissione della prova ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/11/2020, n. 27304).
In sostanza, il principio del libero convincimento, in correlazione con l'assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in presenza di un convincimento già raggiunto e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente motivazione.
Non è invece possibile, in forza di tale principio, giustificare a priori un giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro quando entrambi i mezzi siano in astratto idonei rispetto al fatto da provare (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/03/2021, n. 7873).
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura, allora, se il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la citata violazione deve avere giudicato o pagina 16 di 25 contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
(fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove" ( Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/03/2024, n. 6030).
Va aggiunto che, contrariamente a quanto asserito da , dalle dichiarazioni dei testi/informatori PE escussi nella fase cautelare non era emersa, in modo convincente, la provenienza del primo testamento certamente da , avendo il Tribunale di Napoli rilevato - sebbene esaminando la domanda Persona_3 concernente l'invocata indegnità a succedere di – che l'istruttoria compiuta nel corso PE dell'udienza dell'11 maggio 2016 nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa n.5505/2016 (audizione degli informatori notaio dott. notaio dott.ssa ed Avv.to Vincenzo Pagnano), Persona_7 Persona_2 incentrata essenzialmente sulle modalità di pubblicazione del primo testamento, avesse invece fatto emergere significative e consistenti incongruenze tra quanto riferito dal notaio e dall'Avv.to Pagnano, da un lato, e _6 quanto riferito dal notaio , dall'altro. Per_2
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L'appello principale proposto da – e poi proseguito dai suoi eredi , PE Parte_1 [...]
, e – è fondato, invece, con riferimento al quarto e ultimo motivo, avendo il Parte_2 Parte_3
Tribunale di Napoli erroneamente dichiarato l'indegnità a succedere di , ai sensi dell'art. 463, PE
n.6, c.c. rispetto all'eredità di . Parte_9
Prima di passare, però, all'esame, nel merito, di tale motivo di gravame, occorre preliminarmente precisare che
è infondato quanto dedotto da , , e (nell'ambito delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 note di trattazione scritta depositate il 24.2.2025) secondo cui con la morte di l'eventuale PE impossibilità di questi a partecipare alla successione della zia ( ) sarebbe divenuta irrilevante, Parte_9 essendo oramai pacificamente ammessa la rappresentazione anche in caso di indegnità.
Ed infatti, se è vero, da un lato, che, effettivamente, in generale, la diseredazione, al parti della indegnità a succedere, non esclude l'operatività della rappresentazione in favore dei discendenti del diseredato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/12/1996, n. 11195; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 17/10/2018, n. 26062; Sez. II, 29/11/2016, n.
24252), è altrettanto vero, dall'altro, che, nel caso di specie, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
non succederebbero nell'eredità di per rappresentazione di , bensì
[...] Parte_9 PE quali semplici eredi di quest'ultimo, deceduto nel corso del giudizio di appello.
pagina 17 di 25 Al riguardo va, infatti, detto che la sentenza che dichiara l'indegnità ha natura costitutiva e anche carattere retroattivo, com'è testimoniato dal fatto che l'erede indegno che abbia di fatto goduto dell'eredità del de cuius debba restituire non solo l'eredità, ma anche i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione (art. 464 c.c.).
La circostanza che la sentenza operi ex tunc, escludendo l'indegno dalla successione, impedisce che il patrimonio del de cuius possa essere ritenuto nel patrimonio dell'indegno, per cui, salvi i casi di successione per rappresentazione, non può l'indegno lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio: è possibile, pertanto, procedere all'accertamento delle condizioni per applicare la sanzione dell'indegnità a succedere anche quando il soggetto asseritamente indegno non sia più in vita (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/02/2005, n. 3096).
Fatta questa premessa in punto di ammissibilità, la Corte ritiene, si ribadisce, che il Tribunale di Napoli abbia erroneamente dichiarato l'indegnità a succedere di , ai sensi dell'art. 463, n.6, c.c., rispetto PE all'eredità di . Parte_9
Precisato, invero, che, ai sensi dell'art. 463, n.6, c.c., è escluso dalla successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”, il Tribunale, una volta escluso espressamente (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) che fosse stata raggiunta una prova adeguata circa la falsificazione, da parte di
, delle due schede testamentarie (con statuizione che non è stata impugnata, sul punto, così PE formandosi il giudicato interno, ex art. 329 c.c.), ha errato, esaminando l'ulteriore ipotesi prevista dal detto articolo
– rappresentata dall'uso consapevole di un testamento falso – nel ritenere che fosse stata raggiunta la prova, attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, del fatto che fosse a conoscenza PE della falsità quantomeno del testamento del 28.6.2010, facendone scientemente uso.
Ad avviso della Corte, in particolare, sebbene, in generale, non vi siano motivi per escludere la dimostrazione mediante presunzioni dell'uso sciente di un testamento falso agli effetti dell'art. 463, n.6, c.c. (cfr. Cass. civ.,
28/09/1954, n. 3152, inForo It., 1955, 1, 1187; cfr. anche, in motivazione, Cass. civ., Sez. II, 05/11/1992, n.
11979), in concreto gli elementi valorizzati dal Tribunale non erano connotati dai caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti, invece, dall'art. 2729 c.c.
In particolare da nessun elemento poteva trarsi il convincimento che , nell' “usare” i detti PE testamenti (evidentemente per conferire alle 4 neocostituite società inglesi la maggior parte degli immobili facenti parte della massa ereditaria di ) fosse consapevole della relativa falsità. Parte_9
Ciò, si ribadisce, una volta escluso espressamente che fosse stato lui a falsificarli (quindi, evidentemente, essendo stati falsificati da terzi).
In particolare, non risultava in alcun modo dimostrato che, al momento del conferimento (avvenuto il 3.8.2011) dei beni immobili alla neocostituite società inglesi (e, quindi, dell'uso di tali testamenti), potesse PE quantomeno avere il sospetto che tali testamenti fossero apocrifi, posto che in tale momento non era stata pagina 18 di 25 neanche presentata la denuncia (fondata sulla falsità delle schede testamentarie in questione), in sede penale, da parte dei suoi fratelli , , , e Parte_6 Pt_7 Parte_4 Pt_5 Pt_6
Tale denuncia era stata presentata, infatti, come rilevato dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata (cfr. pag. 8) successivamente e, precisamente, il 3.10.2011.
Ragion per cui è illogico, oltre che contraddittorio, innanzitutto, uno degli elementi che il giudice di prime cure ha, invece, valorizzato (e indicato a pag. 21, sub. c)), proprio ai fini della dimostrazione dell'uso dei testamenti in questione da parte di nella consapevolezza della relativa falsità, rappresentato dalla PE
“complessiva attività negoziale posta in essere dal convenuto secondo le modalità e la PE tempistica puntualmente descritta dagli attori nei capi da 7) a 10) dell'atto di citazione, posta in essere a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione di entrambi i testamenti e prima che si avviassero le indagini penali a seguito della querela proposta dagli attori”.
In altri termini, escluso, si ribadisce, che fosse stato a falsificare i detti testamenti, proprio il PE fatto che l'attività negoziale posta in essere dallo stesso fosse stata compiuta prima che si avviassero le indagini penali a seguito della querela proposta dagli attori, avrebbe dovuto indurre il Tribunale – in assenza di altri elementi (anche di natura tecnica come, ad esempio, l'espletamento, all'epoca, di consulenze grafologiche) idonei a dimostrare la conoscibilità della non autenticità di tali testamenti – a decidere per il rigetto della domanda di indegnità a succedere, ossia in senso contrario rispetto a quanto, invece, ha fatto.
Ad avviso della Corte, poi, non avevano i requisiti delle gravità, della precisione e della concordanza neanche gli ulteriori elementi presuntivi valorizzati, al riguardo, dal Tribunale di Napoli (da pag. 19 a pagina 23, sub. a), b) e d)).
In particolare, le circostanze (riportate in sentenza sub. “a” e “b”) che , in occasione PE dell'interrogatorio (del 3 luglio 2012, ovvero a distanza di oltre un anno dalla data -11 aprile 2011- di pubblicazione del secondo testamento recante la data del 28 giugno 2010) - cui era stato sottoposto presso la Procura della
Repubblica di Napoli in qualità di persona sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art.491 c.p. (falsità in testamento olografo, avuto riguardo alla scheda testamentaria del 18 giugno 1996) - sebbene espressamente invitato “ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa”, avesse totalmente omesso di far riferimento a tale secondo testamento, così come la genericità e la lacunosità dell'attività di allegazione in merito alla data ed alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il rinvenimento del testamento recante la data del 28 giugno 2010, non potevano evidentemente costituire indizi gravi, precisi e concordanti della eventuale conoscenza della relativa falsità
(evidentemente posta in essere da terzi, essendo stato escluso, si ripete ancora una volta, che fosse stato lui a falsificare le schede testamentarie per cui è causa).
Così come risultava inidonea a dimostrare la conoscenza, da parte di , della falsità di tali PE testamenti, l'ulteriore elemento, valorizzato invece dal Tribunale (e riportato in sentenza preceduto dalla lettera pagina 19 di 25 “d”), rappresentato dalle incongruenze ravvisate nelle dichiarazioni rese dagli informatori in sede cautelare e, in particolare, “dalla palese inidoneità delle dichiarazioni rese dal notaio e dall'Avvocato Pagnano a fornire la _6 prova” – secondo il giudice di prime cure - che il convenuto non avesse mai avuto l'autonoma PE disponibilità materiale del testamento (poi concretamente pubblicato) e che, pertanto, il testamento pubblicato fosse effettivamente quello asseritamente consegnato dalla testatrice al notaio e contenente, a suo dire, le sue volontà testamentarie.
Si trattava, in sostanza, di elementi più che altro volti alla dimostrazione dell'eventuale disponibilità, in capo a
, dei testamenti in questione, ma non anche della conoscenza, da parte sua, della loro falsità e, PE quindi, del conseguente uso nella relativa consapevolezza.
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All'accoglimento parziale dell'appello proposto da – e poi proseguito dai suoi eredi PE [...]
, , e segue, in parziale riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 Parte_2 Parte_3 rigetto della domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di indegnità a succedere del detto convenuto/appellante principale.
E da ciò consegue pure che, in virtù della confermata statuizione di falsità/nullità delle schede testamentarie, venga dichiarata aperta la successione legittima di (deceduta a Napoli 16.11.2010) ma non Parte_9 anche, come invece disposto dal Tribunale (al capo n. 8 del relativo dispositivo), dichiarando suoi eredi legittimi, ciascuno nella misura di 1/7, solo i sette fratelli (anch'essi figli di , sorella della de cuius) di Parte_8
, bensì anche quest'ultimo (e, dunque, i suoi eredi, essendo deceduto nel corso del processo); PE ciascuno (o, meglio, ciascuna stirpe) nella misura di 1/8.
Va infatti, detto, al riguardo, che gli attori avevano proposto, per l'appunto, in primo grado, in via subordinata rispetto al rigetto della richiesta di indegnità a succedere di , l'accertamento, in capo ad ognuno PE degli eredi legittimi di , della comproprietà, ciascuno per la quota di 1/8, dei beni facenti parte del Persona_3 relativo asse ereditario (cfr. punto n. 6 delle conclusioni dell'atto di citazione).
E, sul punto, il Tribunale non si è logicamente pronunciato avendo accolto la domanda attorea concernente l'indegnità a succedere di . PE
Tale domanda va, quindi, esaminata (e, alla luce di quanto detto sino ad ora, è fondata), avendo
[...]
, , e con la comparsa di costituzione Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 depositata (il 27.9.2021) nel presente grado di giudizio, espressamente dichiarato (cfr. pag. 59 di tale comparsa) di volersi riportare – confermandole - a tutte le domande, richieste, istanze e conclusioni formulate nel corso del primo grado del giudizio, espressamente riproponendole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c..
Va detto, invero, al riguardo, che l'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. a pagina 20 di 25 riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. I,
03/07/2020, n. 13721; Sez. II, 14/04/2015, n. 7457).
Ragion per cui, ove sia ritualmente proposta in via subordinata una domanda giudiziale ritenuta assorbita in primo grado, e la stessa sia riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dinanzi al giudice d'appello, quest'ultimo è tenuto a prenderla in considerazione a pena di incorrere in omessa pronuncia nella sentenza di secondo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/11/2023, n. 32737).
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Va anche precisato che la circostanza che il Tribunale di Napoli abbia emesso – durante la pendenza di questo giudizio di appello- la sentenza “definitiva” n. 458/2024, conclusiva del giudizio nel corso del quale era stata pronunciata la sentenza parziale n. 5170/2020 impugnata in questa sede, non preclude l'esame del gravame proposto da e proseguito dai suoi eredi, come correttamente dedotto dagli stessi nell'ambito PE della memoria di replica depositata il 15.4.2025.
Ed infatti, ove la riforma (parziale) della sentenza impugnata in questa sede dovesse incidere – in virtù di un nesso di dipendenza- sulla successiva sentenza emessa nell'ambito dello stesso giudizio, opererà, eventualmente, il c.d. effetto espansivo esterno previsto espressamente dall'art. 336, co.2, c.p.c.
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L'accoglimento parziale dell'appello principale e la conseguente riforma (parziale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere – con riferimento al rapporto tra la parte appellante principale e gli appellati costituiti (fatta eccezione per le società appellanti in via incidentale, che non hanno assunto una posizione difensiva contrapposta a quella di e, dopo il decesso di PE quest'ultimo, dei suoi eredi)- ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite la Corte ritiene giustificato, ex art. 92, co.2, c.p.c., in considerazione della soccombenza reciproca (essendo la domanda attorea, articolata in più capi, stata accolta solo parzialmente, in virtù del rigetto della domanda di indegnità a succedere di;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, PE
31/10/2022, n. 32061; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11/05/2025, n. 12508; Sez. lavoro, Ord., 03/07/2024, n. 18207), compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le dette parti, lasciando, però, le spese della consulenza grafologica espletata in primo grado (spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr.
pagina 21 di 25 Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) ad esclusivo carico di (e, dunque, dei suoi PE eredi) – come ritenuto dal primo giudice- essendo tale consulenza stata necessaria per verificare la non autenticità dei detti testamenti (in relazione alla querela di falso rispetto alla quale il detto convenuto/appellante principale è risultato soccombente).
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Passando, dunque, all'esame dell'appello incidentale proposto, con comparsa depositata il 9.9.2021, dalle società , , e , va detto, innanzitutto, che, Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 contrariamente a quanto sostenuto dalle stesse, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato correttamente notificato nei loro confronti.
Ed invero, come provato (ridepositando la relativa documentazione in allegato alla propria comparsa di risposta) dagli appellati , , e (attori nel primo Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 grado di giudizio), l'atto di citazione era stato ad esse notificato:
1) una prima volta in data 1.12.2015, ex art. 145 c.p.c. in persona di e , PE CP_11 nella loro qualità di legali rappresentanti delle quattro società, presso la loro residenza/domicilio personale di
Napoli, Piazza Sannazaro n. 200, ove aveva personalmente ricevuto ed accettato la notifica sia PE personalmente, “nella qualità”, sia a nome di (quale suo genero); CP_11
2) una seconda volta in data 22.12.2015, evidentemente ad abundantiam, nelle forme previste dall'art. 7 del
Regolamento CE n. 1393/2007, con consegna di copie dell'atto (anche tradotto in inglese) presso la loro sede legale nelle mani di tale “Mr. ”, qualificatosi come impiegato dell'amministrazione delle società. Per_13
Ciò premesso, è allora fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalle dette società inglesi, sollevata, con riferimento all'art. 334 c.p.c., dagli appellati , , Parte_4 Parte_5 [...]
e Parte_6 Parte_6
Ed infatti, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 21.7.2020, il termine c.d. lungo (di sei mesi, ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n.69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo il primo grado stato introdotto dopo il 4.7.2009) sarebbe scaduto (calcolando anche il periodo di sospensione feriale di 31 giorni, a seguito della modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l.
n. 162 del 2014, applicabile anche al caso di specie, in mancanza di una disciplina transitoria, cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 2, Ord., 17/03/2022, n. 8722; Sez. VI - 1, Ord., 31/12/2020, n. 30053), il 21.2.2021, mentre l'appello incidentale è stato proposto soltanto con comparsa depositata il 9.9.2021, in vista della prima udienza del
30.9.2021.
Ragion per cui, pur se proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., è inammissibile, non rientrando in una delle ipotesi in cui è consentito l'appello incidentale c.d. tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., posto che non si tratta di una impugnazione incidentale proposta da litisconsorti necessari, ex art. 331 c.p.c., oppure dai destinatari pagina 22 di 25 (che, nel caso di specie, sono i germani di ) dell'impugnazione principale contro gli appellanti PE principali o, ancora, contro parti diverse dall'impugnante principale laddove, però, l'accoglimento dell'impugnazione principale fosse stato suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse delle appellanti incidentali.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
L'impugnazione incidentale tardiva disciplinata dall'art. 334 c.p.c. è consentita:
a) ai litisconsorti ex art. 331 c.p.c., sia contro l'impugnate principale che contro altre parti;
b) al destinatario dell'impugnazione principale, contro l'impugnante principale;
c) al destinatario dell'impugnazione principale, contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnante incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20935; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/02/2025, n. 5290).
Ragion per cui non può neanche ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio, affermato di recente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334
c.p.c. è ammissibile nelle cause scindibili ex art. 332 c.p.c. anche se proposta dalla parte che non è destinataria di altra impugnazione e anche se di contenuto meramente adesivo rispetto all'impugnazione principale di altro litisconsorte, a condizione, però, che l'accoglimento di quest'ultima valga ad incidere sull'assetto di interessi risultante dalla sentenza impugnata e a determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante per l'impugnante in via tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28/03/2024, n. 8486).
Nell'ambito del litisconsorzio facoltativo originato da ragioni di connessione non rientranti (come nel caso di specie) nelle obbligazioni solidali, l'impugnazione incidentale tardiva è, invero, inammissibile se proposta da una parte che (come nel caso in esame) non sia destinataria dell'impugnazione principale, conformemente all'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008).
In altri termini è evidente che le Sezioni Unite abbiano limitato il loro dictum (con la detta pronuncia n.
8486/2024) esclusivamente all'ipotesi della connessione riconducibile alla figura delle obbligazioni solidali, mentre in una situazione di litisconsorzio facoltativo derivante (come nel caso in esame, si ribadisce) da ragioni di connessione non riconducibili nell'ambito della figura della solidarietà, resta pienamente vigente il disposto dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., secondo cui il soggetto la cui posizione sia riconducibile all'art. 332 c.p.c. e, naturalmente, non sia destinatario dell'impugnazione principale, non può svolgere impugnazione incidentale tardiva (a seguito della notifica dell'impugnazione principale fattagli solo per notiziarlo dell'impugnazione; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008 cit.).
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Al rigetto dell'appello incidentale proposto dalle società , , la Controparte_3 Controparte_5 [...]
e segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle stesse, in solido tra loro, ex art. 97 CP_6 CP_4
pagina 23 di 25 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti (per quanto concerne l'appellata , in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.). Parte_7
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, per la quale risulta equo applicare i parametri minimi, non essendo stata espletata in appello, ma dovendo comunque essere considerata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore
(indeterminabile, ex art. 5, co.6, dello stesso decreto) della controversia.
****
Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4004/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_8
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da (e proseguito dai suoi eredi , PE Parte_1
e ) avverso la sentenza n. 5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_2 Parte_3 pubblicata il 21.7.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a. Rigetta la domanda formulata in primo grado da , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e volta ad ottenere la declaratoria di indegnità a succedere di rispetto Parte_6 PE all'eredità di (deceduta a Napoli 16.11.2010); Parte_9
b. dichiara eredi legittimi di (deceduta a Napoli 16.11.2010) - ciascuno nella misura di 1/8 Parte_9 dell'intero asse ereditario - , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6
, , e (e, per quest'ultimo, i suoi eredi Controparte_1 Parte_7 Controparte_8 PE [...]
, e ). Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 24 di 25 3. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra , , Parte_4 Parte_5
, , e , Parte_6 Parte_6 Controparte_1 Parte_7 Parte_1 [...]
e (gli ultimi tre quali eredi di ). Parte_2 Parte_3 PE
4. Pone le spese della ctu grafologica espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di Per_1
(e, per quest'ultimo, dei suoi eredi , e ).
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
5. Dichiara inammissibile l'appello proposto, con comparsa depositata il 9.9.2021, dalle società Controparte_3
[...
, , e , avverso la sentenza n. 5170/2020 emessa dal Tribunale Controparte_5 Controparte_6 CP_4 di Napoli, pubblicata il 21.7.2020.
6. Dichiara tenute e condanna le società , , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
[...
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore di
[...]
, , e dei compensi professionali del secondo Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.8.468,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
7. Dichiara tenute e condanna le società , , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
[...
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore di CP_1
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.8.468,5, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
8. Dichiara tenute e condanna le società , , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
[...
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. Carlo
Grezio, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo Parte_7 grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.8.468,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
9. Dà atto, quanto all'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 4.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4004 nell'anno 2020, vertente tra
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), quali eredi di (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 PE
), rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Sellitti. C.F._4
-APPELLANTI PRINCIPALI-
e
(c.f. ), (c.f. ), Parte_4 C.F._5 Parte_5 C.F._6
(c.f. ), c.f. ), Parte_6 C.F._7 Parte_6 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo de Divitiis.
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Formica. Controparte_1 C.F._9
CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Grezio. Parte_7 C.F._10
[...]
, tutte in persona Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
pagina 1 di 25 del procuratore speciale (c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Luca Controparte_7 C.F._11
Moscardino
-APPELLATE – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE-
(c.f. Controparte_8 C.F._12
– contumace – CP_2
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
-INTERVENUTA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.7.2020, in tema di impugnazione di testamento olografo”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
31.1.2025 dalla difesa delle società , , e , il Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
19.2.2025 dalla difesa di , il 20.2.2025 sia dalla difesa di , , Parte_7 Parte_4 Parte_5
e che dalla difesa di , e il 24.2.2025 dalla difesa di Parte_6 Parte_6 Controparte_1
, e , tutte quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 PE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , , PE Parte_4 Parte_5
, , , , la Parte_6 Parte_6 Parte_7 Controparte_1 Controparte_8 [...]
, la , la e la , proponendo appello avverso la sentenza CP_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
n. 5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 21.7.2020 nel giudizio n.31792/2015 RG. Controparte Con la tale sentenza il Tribunale di Napoli ha così statuito: “1) dichiara la contumacia della convenuta nonché Controparte delle convenute società “ , “ ”, “ E “ , in persona dei rispettivi l.r.p.t.; 2) dichiara che Controparte_3 Controparte_5 CP_4 il testamento apparentemente olografo datato 18 giugno 1996 e pubblicato per atto del Notaio del 14 dicembre 2010 (rep. 17776, Persona_2 racc. 10232, registrato il 29 dicembre 2010, n. IT/5466) che figura sottoscritto da , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_3
16/11/2010, non è integralmente riferibile alla mano della de cuius;
dichiara, inoltre, che il testamento apparentemente olografo apparentemente olografo datato 28 giugno 2010 e pubblicato per atto del Notaio , in data 11 aprile 2011 (rep.2186, racc.1570, registrato presso l'agenzia delle Persona_4 entrate il 5 maggio 2011 al n. 11238/IT) che figura sottoscritto da , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 16/11/2010, non è Persona_3 riferibile alla mano della de cuius;
3) dichiara ex artt. 226 comma II c.p.c. e 537 c.p.p. la falsità dei predetti testamenti;
4) per l'effetto dichiara la nullità di detti testamenti ai sensi dell'art.606 c.c.; 5) manda la cancelleria di provvedere, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, alla menzione della falsità a margine delle schede testamentarie olografe oggetto di tale giudizio nonché alla restituzione delle medesime, attualmente custodite nella cassaforte del Tribunale, al Notaio ed al Notaio;
6) per l'effetto, dichiara aperta la successione Persona_2 Persona_4 legittima di alla data del 16 novembre 2010; 7) accoglie la domanda proposta dagli attori e per l'effetto dichiara il convenuto Persona_3 Per_1
indegno a succedere alla de cuius sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 16/11/2010 a norma dell'art. 463 n.6
[...] Persona_3
c.c., con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di accettazione espressa dell'eredità posto in essere in data 14 dicembre 2010 a mezzo del Pt_ notaio;
8) per l'effetto, accerta e dichiara eredi legittimi di i signori , , , , Persona_2 Persona_3 Pt_7 Parte_4 Parte_6 Controparte e , ciascuno nella quota di un 1/7 di tutti i beni costituenti l'asse ereditario di , nonché chiamata all'eredità Pt_6 Persona_3 pagina 2 di 25 nella quota di 1/7 la convenuta contumace;
9) condanna il convenuto alla restituzione ed al rilascio, in favore degli Persona_3 PE attori e delle convenute ed , degli immobili acquistati in virtù dei testamenti oggetto del giudizio e di cui risulta essere ancora CP_1 Parte_7 proprietario, come individuati in parte motiva;
10) accerta e dichiara l'inefficacia degli atti di trasferimento degli immobili compiuti in favore delle convenute società , , e , in persona dei rispettivi l.r.p.t., rogati in data 3/8/2011 dal Controparte_3 Controparte_5 CP_6 CP_4 notaio e trascritti il 5/8/2011, con cui il sig. ha trasferito la proprietà degli immobili acquisiti iure hereditatis, come Persona_4 PE Controparte individuati in parte motiva, alle società “ (atto rep. 2537/racc. 1858, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn.
24011 / 16802), “ (atto rep. 2538 / racc. 1859, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24012 / 16803), Controparte_3
“ (atto rep. 2539 / racc. 1860, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24013 /16804 e presso la Conservatoria dei CP_4
RR.II. di Napoli 2 con i nn. 36190 / 25377) e “ (atto rep. 2540 / racc. 1861, trascritto con i nn. 24014 / 16805 presso la Controparte_5
Conservatoria dei Rr.II. di Napoli 1). 11) per l'effetto condanna le società , , e , in Controparte_3 Controparte_5 CP_6 CP_4 persona dei rispettivi l.r.p.t., alla restituzione ed al rilascio in favore degli attori e delle convenute ed degli immobili loro trasferiti CP_1 Parte_7 dal convenuto , come individuati alle pagine 6,7 ed 8 dell'atto di citazione;
12) ordina l'annotazione a norma dell'art.2655 c.c. della PE presente sentenza a margine delle trascrizioni delle domande giudiziali proposte nell'ambito del presente procedimento presso la Conservatoria dei
RR.II.; 13) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto , con condanna a rivalere le
PE altre parti delle somme a tale titolo anticipate ai nominati consulenti;
14) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in
PE Pt_ favore degli attori, , , , , che si liquidano in euro 3.500,00 (ivi inclusi euro 1.500,00 per spese di ctp Parte_4 Parte_6 Parte_6 quantificate equitativamente) per spese ed euro 30.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge;
15) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che
PE Parte_7 si liquidano in euro 7.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai costituti avvocati Conte e Grezio dichiaratisi antistatari;
16) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in
PE Controparte favore della convenuta che si liquidano in euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa come per legge;
17) condanna ciascuna società convenuta ( , , e Controparte_3 Controparte_5 CP_6 Pt_
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.) alla refusione delle spese di lite in favore degli attori , , , CP_4 Parte_4 Parte_6 Parte_6 che si liquidano in euro 7.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
18) condanna ciascuna società convenuta ( , , e , in persona dei rispettivi l.r.p.t.) alla refusione Controparte_3 Controparte_5 CP_6 CP_4 Controparte delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 2.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
19) condanna ciascuna società convenuta ( , , e Controparte_3 Controparte_5 CP_6 Controparte
, in persona dei rispettivi l.r.p.t.) alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 1.500,00 CP_4 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione ai costituti avvocati Conte e
Grezio dichiaratisi antistatari;
20) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in merito alle ulteriori domande proposte.”.
In particolare, nel primo grado di giudizio , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 quali nipoti di , deceduta a Napoli il 16.11.2010 (sorella di , madre
[...] Persona_3 Parte_8 degli attori ed unica ipotetica erede legittima di ), avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Persona_3
Tribunale di Napoli, , , , (anch'essi figli di PE Parte_7 Controparte_1 Controparte_8
), la , la , la e la , Parte_8 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 sostenendo che fossero falsi e, quindi, nulli, i testamenti olografi del 18.6.1996 e del 28.6.2010, con i quali aveva istituito quale unico erede il convenuto , il quale aveva conferito, con Persona_3 PE atti del 3.8.2011, trascritti il 5.8.2011, la proprietà della maggior parte degli immobili facenti parte dell'asse ereditario (composto da numerosi beni immobili) alle 4 neocostituite società inglesi (la , la Controparte_3
, la e la ). Controparte_5 Controparte_6 CP_4
pagina 3 di 25 E il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle domande di parte attrice, ha, in sintesi: 1) dichiarato la falsità e la nullità di tali testamenti;
2) accertato e dichiarato , , , , Pt_7 Parte_4 Pt_5 Parte_6 Pt_6 CP_1
, eredi legittimi di , ciascuno nella quota di un 1/7 di tutti i beni costituenti l'asse ereditario
[...] Persona_3 di , nonché chiamata all'eredità, nella quota di 1/7, la convenuta contumace ; 3) Persona_3 Persona_3 condannato il convenuto alla restituzione ed al rilascio, in favore degli attori e delle convenute PE
ed , degli immobili acquistati in virtù dei testamenti oggetto del giudizio e di cui risultava CP_1 Parte_7 essere ancora proprietario, come individuati in parte motiva;
4) accertato e dichiarato l'inefficacia degli atti di trasferimento degli immobili compiuti in favore delle convenute società , Controparte_3 Controparte_5
[...
, e , in persona dei rispettivi l.r.p.t., rogati in data 3/8/2011 e trascritti il 5/8/2011, con CP_6 CP_4 cui aveva trasferito la proprietà degli immobili acquisiti iure hereditatis, come individuati in parte PE motiva, alle dette società; 5) per l'effetto, condannato le società , , Controparte_3 Controparte_5 [...]
e , in persona dei rispettivi l.r.p.t., alla restituzione ed al rilascio in favore degli attori e delle CP_6 CP_4 convenute ed degli immobili loro trasferiti dal convenuto , come CP_1 Parte_7 PE individuati alle pagine 6, 7 ed 8 dell'atto di citazione.
****
ha censurato la sentenza n.5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei PE seguenti motivi.
1. SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA QUERELA DI FALSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 83 C.P.C.; VIOLAZIONE DELL'ART. 221 C.P.C.
Con il primo motivo ha ritenuto che il primo giudice avesse, erroneamente, ritenuto validamente proposta la querela di falso, da parte degli attori, avverso i due testamenti in questione, ritenendo che la procura ad litem rilasciata in calce all'atto di citazione fosse una procura generale e non speciale.
In particolare l'appellante ha dedotto che, nel caso di specie, la procura rilasciata in calce all'atto di citazione, seppure conferita per tutta una serie di domande (ma tutte attinenti ad unica vicenda) - talune, peraltro, subordinate e/o conseguenti rispetto alle domande principali- fosse, in senso contrario rispetto a quanto reputato dal Tribunale di Napoli, una procura speciale, con la conseguenza che, non essendo la querela di falso stata riproposta alla prima udienza (e neppure nel prosieguo del giudizio) nei termini stabiliti dall'art. 99 disp. att. c.p.c., ovverosia dalla parte personalmente ovvero dal procuratore munito di procura speciale, dovesse essere ritenuta inammissibile (contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure).
2. SULLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA QUERELA DI FALSO. Violazione dell'art. 116 c.p.c.; in relazione all'art. 2697 c.c. 1) Sulla validità e rilevanza degli accertamenti svolti dai periti di parte ed in sede penale.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha sostenuto, innanzitutto, che il Tribunale di Napoli avesse errato nel ritenere provata la non autenticità dei due testamenti olografi di sulla base degli accertamenti Persona_3 compiuti dai consulenti tecnici di parte attrice e dai consulenti incaricati dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli nell'ambito dei richiamati procedimenti penali. pagina 4 di 25 In particolare ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, sul punto, sostenendo che le consulenze di parte dovessero essere considerate come mere allegazioni difensive (anziché come fonti di prova) e che gli accertamenti peritali dei consulenti del P.M. espletati nel corso delle indagini svolte in sede penale non fossero utilizzabili in sede civile.
ha anche lamentato la decisione del Tribunale di Napoli di fondare il proprio convincimento PE sulla consulenza grafologica disposta ed espletata anche nel giudizio civile all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata in questa sede, pur essendo gli ausiliari del Tribunale incorsi in macroscopici errori, ampiamente e chiaramente evidenziati dal proprio (di , si intende) consulente, avv. Valentina PE
Marra, nelle note alla bozza della relazione peritale (e riportati nell'atto di appello).
Secondo gli appellanti, inoltre, tali errori sarebbero stati confermati nel parere reso dallo stesso prof. ER
, citato dai consulenti di ufficio nel loro elaborato, e al quale si erano rivolti gli attori ricevendo una
[...] valutazione di autenticità del testamento.
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, essendo stato provato che ebbe a redigere il Persona_3 testamento, completo in tutte le sue parti, e a consegnarlo al notaio che ne verificò la completezza e _6 provvide a custodirlo, sino alla consegna al notaio , che ne curò la pubblicazione, il Tribunale, Persona_2 viste anche le risultanze delle dichiarazioni rese, nella fase cautelare, dai testi/informatori, avrebbe dovuto disporre (come da lui richiesto) la rinnovazione della perizia, con la nomina di un consulente (o di un collegio di consulenti) diverso.
L'appellante, inoltre, ha criticato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui – seppure ad altri fini – ha ritenuto che l'istruttoria compiuta nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2016 nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa n.5505/2016 (audizione degli informatori notaio dott. notaio dott.ssa Persona_7
ed avv. Vincenzo Pagnano), incentrata essenzialmente sulle modalità di pubblicazione del Persona_2 primo testamento, avesse fatto emergere significative e consistenti incongruenze tra quanto riferito dal notaio e dall'avv.to Pagnano, da un lato, e dal notaio dall'altro. _6 Per_2
Il Giudice di prime cure, in definitiva, secondo l'appellante, avrebbe, di fatto, invertito l'onere della prova, ritenendo che, stante talune incongruenze, non sarebbe stata raggiunta la prova che il testamento consegnato al notaio fosse quello nella mani del notaio da questi personalmente custodito e da questi consegnato per la _6 pubblicazione.
3. SULLA NECESSITA' DI INGRESSO DELLE ULTERIORI PROVE ORALI ARTICOLATE. Violazione dell'art. 116 c.p.c.; omessa pronunzia su di un punto essenziale.
Con il terzo motivo di gravame ha criticato la decisione impugnata per avere il giudice di PE prime cure fondato il proprio convincimento soltanto sugli accertamenti peritali, senza ammettere le prove orali da lui (dall'attore/appellante, si intende) articolate con la II memoria disciplinata dall'art. 183, VI comma, c.p.c., e neanche valutando le prove assunte, seppur nella fase cautelare, dai testi/informatori addotti ed escussi, da cui pagina 5 di 25 sarebbe emersa, ad avviso dell'appellante, la provenienza del primo testamento certamente da , Persona_3 avendolo quest'ultima consegnato al notaio affinché lo custodisse a titolo fiduciario. Persona_7
A tal fine ha riproposto comunque la prova testimoniale articolata in primo grado ritenendo che, dall'audizione dei testi, sarebbe stato confermato “che il testamento non lasciò mai lo studio del notaio fu da questi _6 sempre custodito, sino alla pubblicazione avvenuta nello studio del medesimo notaio , alla presenza delle _6 sue collaboratici di studio (che predisposero pure l'atto) e dello stesso notaio ”. _6
4. SULLA PRESUNTA INDEGNITA' A SUCCEDERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 463 VI CO C.C.
, con il quarto motivo, ha poi criticato la sentenza n.5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli PE anche nella parte in cui è stata dichiarata la sua (dell'appellante, si intende) indegnità a succedere rispetto all'eredità di , criticando gli elementi presuntivi posti dal giudice di prime cure a fondamento di Parte_9 tale statuizione.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare sospendere ex art. 283 c.p.c.
l'esecutività della sentenza N. 5170/2020 , ricorrendo gravissimi motivi. B) Nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata (previa, alla occorrenza, rinnovazione delle operazioni peritali e/o ammissione delle prove orali invocate e non ammesse dal Giudice di prime cure e previa revoca della ordinanza del 18/11/2019 che tali mezzi istruttori ha, seppur tacitamente, denegato); B/1) rigettare la domanda formulata dai sigg.ri , Parte_4 Controparte
, , , e , accertando e dichiarando che il testamento del Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7
18/6/1996 pubblicato per atto notar in data 14/12/2010 (Rep. 17776; Racc. 10232) è autentico ed attribuibile alla sig.ra Persona_2 [...]
; B/2) accertare e dichiarare che il testamento del 18/6/1996 pubblicato per atto notar in data 14/12/2010 (Rep. 17776; Per_3 Persona_2
Racc. 10232) è pertanto pienamente valido ed efficace;
B/3) accertare e dichiarare, in via gradata e salvo gravame, che non è stata data comunque prova della falsità del testamento del 18/6/1996 pubblicato per atto notar in data 14/12/2010 (Rep. 17776; Racc. 10232) B/4) Persona_2
Rigettare, pertanto, anche tutte le domande conseguenziali. Emettere le necessarie e conseguenti pronunzie, anche di condanna. Con vittoria di spese, anche generali, di entrambi i gradi di giudizio,.”.
Iscritta la causa al n. 4004/2020 del Ruolo Generale, si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il
9.9.2021, la , la , la e la , aderendo in toto al Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 gravame proposto dall'appellante principale e proponendo, a loro volta, appello incidentale avverso la sentenza n.
5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, sulla base dei seguenti motivi:
1. INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE INTRODUTTIVO DELLA PRECEDENTE FASE.
Con il primo motivo hanno sostenuto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fosse inesistente ovvero nullo, non avendo ricevuto alcuna valida notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Ragion per cui hanno lamentato l'erroneità della declaratoria di contumacia pronunciata, nei loro confronti, dal
Tribunale di Napoli, e la conseguente nullità della sentenza di primo grado, chiedendo, quindi, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al giudice di primo grado.
2. ERRONEITA' DELLA IMPUGNATA SENTENZA.
Con il secondo motivo hanno sostenuto che la pronunzia di accoglimento della domanda proposta nei loro confronti, ex art. 534 c.c., fosse frutto di una inammissibile ricostruzione operata dal giudice di prime cure, avendo evidentemente ed erroneamente modificato la domanda formalmente proposta dalla parte attrice, così violando il pagina 6 di 25 disposto di cui all'art. 112 c.p.c., e non corrispondendo al vero che avesse il perdurante PE controllo di esse società, non essendo neanche socio (essendo la proprietà in capo alla Sisa International INC).
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare: 1) sospendere ex art. 283 c.p.c. l'esecutività della sentenza N. 5170/2020, ricorrendo gravissimi motivi;
2) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per evidente nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo della precedente fase, emettendo tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti, ovvero per violazione dell'art. 112 c.p.c.; B) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, (previa rinnovazione delle operazioni peritali ed ammissione delle prove orali invocate dall'appellante): 1) rigettare la domanda formulata dai signori , Parte_4 [...] Controparte
, , , e , e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertare Pt_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7
e dichiarare la validità/opponibilità trasferimenti degli immobili di cui agli atti rogati il 3/8/2011 dal notaio n. 2537 / racc. 1858, trascritto Persona_4 presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24011/16802, rep. 2538 racc. 1859, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24012/16803, rep. 2539 racc. 1860, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 con i nn. 24013/16804 e presso la Conservatoria dei
RR.II. di Napoli 2 con i nn. 36190/25377, rep. 2540 racc. 1861, trascritto con i nn. 24014/16805 presso la Conservatoria dei Rr.II. di Napoli 1; 2) rigettare Controparte la domanda formulata dai signori , , , , e , in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 Parte_7 accoglimento dell'appello proposto dal signor e da quello incidentale adesivo oggi svolto, accertando e dichiarando che il testamento PE del 18 giugno 1996 pubblicato per atto notar in data 14 dicembre 2010 (Rep. 17776 Racc. 10232) è autentico ed attribuibile alla Persona_2 signora ed è pertanto pienamente valido ed efficace;
Emettere le necessarie e conseguenti pronunzie, nessuna esclusa. Con vittoria di Persona_3 spese;
ivi comprese quelle generali e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 27.9.2021, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno contestato l'ammissibilità (ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.) e la
[...] Parte_6 fondatezza del gravame proposto da , rassegnando le seguenti conclusioni: “…perché l'Ecc.ma Corte PE di Appello voglia rigettare l'appello proposto dal sig. con atto di citazione notificato l'11/11/2020, perché inammissibile, non provato Controparte_10 ed infondato (in fatto ed in diritto), con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5170/2020 del 21/7/2020 e delle statuizioni con essa Pt_ rese (eventualmente anche previa integrazione e/o correzione della motivazione), condannando al pagamento in favore dei sigg.ri , , Parte_4
e delle spese e delle competenze del secondo grado del giudizio. In via istruttoria, all'occorrenza, i sigg.ri , Parte_6 Parte_6 Parte_4 Pt_
, e ripropongono la loro richiesta di ammissione della prova testimoniale diretta formulata nella memoria ex art. Parte_6 Parte_6
183, 6° comma, n. 2, c.p.c., depositata il 13/3/2017 e la subordinata richiesta di essere abilitati alla prova contraria sui capi che dovessero essere ammessi, anche con i testimoni da essi indicati.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 28.9.2021, ha contestato la fondatezza del Controparte_1 gravame proposto da , rassegnando le seguenti conclusioni: “… perché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia PE rigettare l'appello proposto dal sig. con atto di citazione notificato l'11/11/2020, perché inammissibile, non provato ed infondato (in Controparte_10 fatto ed in diritto), con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5170/2020 del 21/7/2020 e delle statuizioni con essa rese, Controparte eventualmente anche previa integrazione e/o correzione della motivazione), condannando al pagamento in favore della sig.ra delle spese e delle competenze del secondo grado del giudizio.”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 1.10.2021, , contestando anch'ella la Parte_7 fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello proposto dal sig. Per_1
siccome inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto per i motivi tutti sopra esposti, con l'integrale conferma della impugnata sentenza
[...] emessa dal Tribunale di Napoli. 2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati anticipatari.”.
Non si è costituita in giudizio . Controparte_8
All'udienza del 5.10.2021 è stata autorizzata la notifica della comparsa, contenente appello incidentale, delle società , , e , alla contumace Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 Per_1
pagina 7 di 25 , rinviando la causa all'8.3.2022 (notifica effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionatasi il Per_3
18.10.2021 per la destinataria, come documentato dalle appellanti in via incidentale il 23.10.2021).
Con ordinanza del 23.3.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e dalle appellanti incidentali e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.11.2022.
Con comparsa depositata il 19.12.2022 ai sensi dell'art. 302 c.p.c., si sono costituiti in giudizio
[...]
, , e , quali eredi di (essendo quest'ultimo Parte_1 Parte_2 Parte_3 PE deceduto il 20.9.2022), riportandosi integralmente alle domande, eccezioni, richieste e conclusioni già rassegnate dal loro dante causa.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 5.6.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 2.7.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 7.6.2024 dalla difesa di , , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, il 14.6.2024 dalla difesa di , , e CP_6 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6
e dalla difesa di , il 28.6.2024 dalla difesa di e dalla difesa di
[...] Controparte_1 Parte_7 [...]
, , , quali eredi di ), la causa è stata trattenuta Parte_1 Parte_2 Parte_3 PE in decisione con ordinanza depositata il 3.7.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
In data 11.9.2024 è stato poi acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il fascicolo di ufficio, in parte cartaceo, di primo grado.
Con ordinanza del 4.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendo che la cancelleria provvedesse alla comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., al Procuratore generale presso questa Corte d'Appello, al fine di consentirgli di intervenire (il che è avvenuto, telematicamente, con l'apposizione del “visto” in data
9/13.12.2024), rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni, al 25.2.2025.
Con decreto presidenziale del 29.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 25.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le note di trattazione scritta (il 31.1.2025 dalla difesa delle società , , Controparte_3 CP_4
e , il 19.2.2025 dalla difesa di , il 20.2.2025 sia dalla difesa di Controparte_5 CP_6 Parte_7
, , e che dalla difesa di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 CP_1
, e il 24.2.2025 dalla difesa di , e , tutte quali
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 8 di 25 eredi di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 26.2.2025, con la PE concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini (ridotti) di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica (essendo stati già concessi prima della rimessione della causa sul ruolo, ed avendone le parti già usufruito, senza, però, che la difesa delle società
, , e avesse rinunciato alla concessione degli Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 ulteriori termini;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/08/2024, n. 23380).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la contumacia di , non essendosi costituita in giudizio nonostante la Controparte_8 notifica dell'atto di appello nei suoi confronti (effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionatasi, per compiuta giacenza, il 5.12.2020, come documentato dall'appellante, telematicamente, il 30.9.2021).
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Ancora in via preliminare la Corte ritiene che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dagli appellati , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali
è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del
19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
pagina 9 di 25 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello principale invocata dagli appellati
, , e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto, ad avviso della Corte l'appello proposto da – poi proseguito dai suoi eredi PE [...]
, , e – è parzialmente fondato. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nello specifico è fondato limitatamente al quarto motivo di gravame, per le ragioni di seguito esposte.
****
Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo.
Va precisato che, come rilevato dal Tribunale di Napoli, con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, , , e avevano chiesto Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 espressamente che fossero dichiarati nulli i testamenti del 18.6.1996 e del 28.6.2010 per cui è causa, proponendo, a tal fine, sia (come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.12307/2015) un'azione di accertamento negativo (della provenienza delle schede testamentarie dal testatore)
pagina 10 di 25 sia la querela di falso (cfr. tale atto, ridepositato dagli appellati in allegato alla comparsa di risposta di questo grado di giudizio).
E ciò era ammissibile (al fine di ottenere l'efficacia erga omnes della pronuncia;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
06/03/2024, n. 6030).
Fatta questa precisazione, va detto che è corretto quanto reputato dal Tribunale circa l'ammissibilità della querela di falso anche in virtù della procura alle liti (sebbene impropriamente definita “generale” dal giudice di prime cure in un passaggio della motivazione contenuto a pagina 16 della sentenza impugnata) rilasciata dagli attori al proprio difensore in calce all'atto di citazione.
Al riguardo va infatti richiamato il principio, enucleato dalla Suprema Corte, secondo cui l'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura "ad litem" rilasciata in calce o a margine dell'atto, perché la procura speciale "ad litem" è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura "ad litem"
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 20/09/2006, n. 20415; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 21/01/2021, n. 1058; Sez. II,
19/08/2015, n. 16919; Sez. II, 25/09/2013, n. 21941).
E non vi è dubbio che vi fosse stata la volontà degli attori di proporre (anche) la querela di falso per ottenere la declaratoria di nullità dei due testamenti olografi impugnati, come si desume non solo dalle conclusioni espresse nell'atto di citazione (cfr. il punto n.1) ma anche dal corpo di tale atto (cfr., in particolare, il riferimento anche alla querela di falso contenuto a pagina 18 e la citazione “ai sensi e per gli effetti degli artt. 70 e 221, 3° comma, c.p.c.” del “Pubblico Ministero presso il Tribunale circondariale di Napoli…”, riportata a pagina 30).
Quanto, poi, alla necessità della conferma di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c., evidenziata dall'appellante principale, va rilevato che, come dedotto dagli appellati , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
essi avevano depositato telematicamente, in primo grado, in data 28.10.2017 (come rilevabile Parte_6 anche dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado di giudizio), copia della procura speciale rilasciata il 26/10/2017, autenticata con atto del notaio rep. 18377, con cui essi avevano Persona_8 comunque conferito al loro difensore tutti i poteri di cui all'art. 221, 2° comma, c.p.c., anche allo specifico fine di coltivare la querela di falso, così ratificando e convalidando tutte le attività processuali già espletate in forza della procura speciale alle liti originariamente rilasciata in calce all'atto introduttivo del processo.
Ragion per cui anche l'adempimento della conferma di cui all'art. 99 disp. att. c.p.c. poteva dirsi rispettato, se è vero che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte,
pagina 11 di 25 non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
16/05/2025, n. 13118 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
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Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame.
Premesso, in ogni caso, che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione (attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice;
cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/09/2023, n. 25593) e che anche la consulenza tecnica svolta su incarico del pubblico ministero in sede penale è utilizzabile (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale) nel giudizio civile, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2023, n. 30298; Sez. III, Ord., 28/02/2023, n. 5947), la Corte rileva che il Tribunale non ha fondato il proprio convincimento circa la fondatezza della querela di falso proposta dagli attori (con riferimento ad entrambi i testamenti, ritenendoli nulli, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.), solo sulla base di quanto reputato dai consulenti di parte attrice e dai consulenti incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Ed infatti il primo giudice, nel richiamare – in merito alla non riconducibilità, in tutto o in parte, all'apparente testatrice ( )- gli accertamenti svolti dai consulenti di parte attrice e dai consulenti incaricati dalla Parte_9
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha espressamente ritenuto che tali accertamenti avessero trovato ampio riscontro nella consulenza grafologica disposta dallo stesso tribunale (con incarico conferito ad un collegio di periti), che aveva accertato, per l'appunto, che il testamento del 1996, sebbene riconducibile alla mano di nella parte del testo (comprensivo di luogo e data), fosse apocrifo nella sottoscrizione, e che il Parte_9 testamento del 28.6.2010 fosse completamente apocrifo.
Ciò correttamente.
Ed invero il Tribunale ha dato atto delle scritture di comparazione prodotte dalle parti (e riferibili alla de cuius relativamente ad un arco temporale decorrente dal 1993 al 2004) utilizzate dai consulenti di ufficio (avv.ti Sabrina
Turrà e Federico Maria Guglielmi e dott.ssa , nonché della metodologìa e della tipologìa Persona_9 degli accertamenti eseguiti da questi ultimi, nonché delle relative conclusioni – ritenendole immuni da vizi logici e giuridici- tenendo anche conto che i consulenti di ufficio avevano anche confutato le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte convenuta.
In particolare, come si desume dall'elaborato peritale depositato il 16.7.2018 (ed esaminabile dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado) i consulenti di ufficio (avv.ti Sabrina Turrà e Federico Maria Guglielmi
pagina 12 di 25 e dott.ssa , avevano ritenuto che l'esame della copiosa documentazione di comparazione PE0 disponibile avesse permesso di identificare le caratteristiche proprie della grafia della de cuius ( ), Persona_3 dal punto di vista grafico ed extra-grafico, e che: 1) il testamento del 18/06/1996 non fosse interamente riconducibile alla mano di , essendo apocrifa la relativa sottoscrizione;
2) il testamento datato Persona_3
28/06/2010 fosse interamente apocrifo e non riconducibile al grafismo di . Persona_3
Nel fare ciò, dopo aver analiticamente esposto la metodologìa utilizzata e gli strumenti adoperati, i consulenti avevano dato atto di avere considerato analiticamente i vari elementi necessari per la valutazione o meno dell'autenticità delle schede testamentarie in questione (in particolare il “Ductus”, ossia la conduzione del grafismo, le forme, l'allineamento, la direzione/inclinazione, lo spazio, la pressione e il tratto, la continuità, i gesti fuggitivi) giungendo alla conclusione (ed indicando puntualmente le singole scritture di comparazione utilizzate) che, alla luce degli accertamenti svolti e dei rilievi peritali esposti:
1) il testamento del 18.6.1996 non fosse olografo, data la sussistenza, all'interno del documento, inteso nella sua totalità (data, parte dispositiva e sottoscrizione), pur nell'ambito di una apparente omografia, di differenze tra testo (data e parte dispositiva) e firma in calce, legate in particolar modo alla modalità di erogazione della energia scrittoria, (pressione), al rapporto tra gli assi letterali (direzione/inclinazione), alla variabilità con la quale erano stati tracciati gli occhielli (per forma e dimensione) e le asole inferiori (per ampiezze);
2) il testamento del 2010 fosse frutto di evidente processo imitativo/falsificatorio.
I consulenti avevano poi risposto anche adeguatamente, e in modo particolarmente analitico e convincente (cfr. pgg. 40-45 dell'elaborato peritale), ai rilievi mossi dalla dott.ssa Valentina Marra, consulente nominato da Per_1
(così come a quelli svolti dalla dott.ssa nell'interesse di ).
[...] Per_11 Parte_4
Si riportano, di seguito, i punti della relazione peritale con cui i consulenti di ufficio hanno risposto puntualmente alle osservazioni del consulente di : PE
1) La Dott.ssa Marra si duole che questo Collegio avrebbe eseguito, quale primo esame, quello afferente la eventuale riconducibilità dell'intero testamento in verificazione ad una stessa mano scrivente, affermando che così facendo si sarebbe pervenuti “sin da subito ad una conclusione di falsità della sottoscrizione”. Tale rilievo è infondato ed agevolmente smentibile. In primo luogo si evidenzia che, correttamente, questo Collegio ha ispezionato il documento al fine di verificare se sussistesse il carattere della olografia, presente solo ed esclusivamente quando il testamento, in ogni sua parte, è riconducibile al grafismo di un unico soggetto. Tale primo approfondimento tecnico ha portato ad una conclusione preliminare di “non olografia”, (cfr pag.
14 della bozza di elaborato inviata alle parti), e non di apocrifia, (falsità), del testamento anche se, ovviamente, laddove non vi sia olografia, se ne deduce che una parte del documento in verificazione sia apocrifa. 2) La Dott.ssa Marra contesta la valutazione relativa alla maggior sicurezza che è emersa nel tracciato relativo alla sottoscrizione in calce al testamento del 96, rispetto a quella ricavabile dalla parte dispositiva del medesimo documento, affermando che tale risultanza sarebbe una scontata conseguenza del maggior automatismo sotteso al gesto grafico della firma. Ebbene, ciò che questo Collegio ha voluto evidenziare, è il maggior grado, nella firma in calce al testamento, di accuratezza grafica e di precisione nel tracciare i grafemi;
caratteristiche queste che si scontrano invece con il collaudato automatismo con il quale viene abitualmente rilasciata una sottoscrizione. E' questa infatti la ragione per la quale si rivendica la bontà della valutazione, contestata invece dalla C.t.p., che riveste particolare importanza ai fini della non spontaneità grafica della firma in parola. 3) La Dott.ssa Marra continua rilevando che altre firme di comparazione manifesterebbero la medesima curvilineità dei grafemi che compongono la firma in contestazione proponendo però una rappresentazione fotografica della comparativa “C8” dalla quale invece emerge la considerazione opposta che conferma, una volta di più, la maggior angolosità delle comparative rispetto alla verificanda, come pagina 13 di 25 osservato da questo Collegio. 4) La Dott.ssa Marra contesta la l'analisi della asola della “g” di “ ” descritta dal Collegio come “ampia” ed “aperta” Per_3 ed offrendo, anche in questo caso, una rappresentazione fotografica della comparativa “C3V” che, se da un lato mostra una asola della medesima lettera assai ampia, dall'altro però evidenzia come la stessa sia perfettamente chiusa e, ancora una volta, caratterizzata da maggior angolosità. La caratteristica della ampiezza, riferita dal Collegio, è in connessione con la mancata chiusura della asola e non può essere equiparata a quanto richiamato dalla C.T.P. 5) A pag. 6 del proprio elaborato la C.t.p. contesta che anche nelle firme di comparazione, così come nella firma in verificazione, Per sarebbero ravvisabili moti coattivi (cd. tali da personalizzare i grafemi e ciò andrebbe, a suo dire, in contraddizione con quanto affermato dal
Collegio con riferimento alla mancanza di elementi di abbellimento nelle maiuscole “T“ ed “S” della firma rispetto a quanto invece riscontrabile nella “F” di
La valutazione di “eleganza” e di ricercatezza estetica del soggetto scrivente non è in automatica connessione con la presenza o meno di ricci. Pt_10
Non sono i ricci, o i moti coattivi, a rendere una grafia elegante o maggiormente ricercata sotto il profilo estetico, bensì la modalità con la quale eventuali ricci e/o paraffe o intere lettere vengono tracciate. Nel caso che ci occupa, il contrasto tra l'essenzialità nell'esecuzione delle maiuscole “T” ed “S” della firma in verificazione, stridono fortemente con quanto emerge nella maiuscola “F” di ove dunque è legittimo ritenere che l'autore della firma dia Pt_10 libero sfogo al proprio grafismo autentico. 6) In risposta ad altra osservazione della Dott.ssa Marra si evidenzia che la maggiore omogeneità di grandezze dei caratteri nella firma in calce al testamento del 96, è da rapportarsi all'intero testo del documento in verificazione. Così procedendo non si potrà non rilevare come la firma in contestazione abbia si delle oscillazioni in termini di calibro, ma non evidenti e frequenti come nella parte dispositiva del documento. 7) In merito al posizionamento sul rigo, la Dott.ssa Marra contesta l'affermazione di questo Collegio secondo la quale “Non si evidenziano scatti improvvisi di lettere all'interno della stessa parola.” La Collega allega poi la seguente rappresentazione fotografica, nella quale peraltro la firma appare evidentemente ruotata in senso antiorario e dunque con inclinazione difforme rispetto all'originale come può agevolmente ricavarsi ponendo a confronto la detta riproduzione fotografica, con quella dell'intero testamento, per comodità di seguito inserita. In ogni caso è evidente come non vi siano qui scatti di lettere, come correttamente affermato da questo Collegio, bensì una progressiva ascesa sul rigo di base ed una convessità complessiva della firma. 8) La Dott.ssa Marra, a pag. 11 del proprio elaborato critica la valutazione del Collegio di un diverso rapporto inter- letterale tra parte dispositiva del testamento e sottoscrizione in calce, ritenendola non in linea con quanto emerso dai rilievi fotografici. In primo luogo si evidenzia che l'interlettera nella parte testuale del documento in verificazione è stato definito come stretto, sia pure con diverse gradazioni, mentre è lo spazio tra parole ad essere stato definito oscillante tra “stretto e giusto”. E' dunque evidente la non pertinenza dell'osservazione. La Collega definisce come: “Inutile” il rilievo effettuato dal collegio che riferisce un maggiore spazio all'interno del cognome “ non presente nel testo. Giova precisare Pt_10 che gli spazi tra parole della sottoscrizione evidenziano variazioni aritmiche delle larghezze che appaiono anomale, poco spontanee e poco equilibrate Per_ tra loro. Nella firma si osserva, uno spazio completamente annullato tra “ ” e “ ”, tanto che il tratto finale del nome si sovrappone a quello Per_3 del cognome, o uno spazio dilatato come quello tra la prima parte della firma e “ved. . E' tecnicamente plausibile che, pur riproducendo le forme Pt_10 esteriori della grafia di un'altra persona, il sottoscrittore non sia riuscito a riprodurre la ritmica spaziale della de cuius. 9) A pag 12 delle osservazioni prodotte la C.t.p. Marra afferma: “In rapporto alla pressione ed al tratto si contesta quanto affermato a pag 12 relativamente alla firma, in cui non si rilevano a detta del Collegio, -alternanze pressorie- nè per quanto attiene al solco, nè per quanto attiene all'inchiostrazione”. A dimostrazione di ciò la
Collega riporta l'immagine della bozza di C.T.U. riferendo: “anche l'esimio Giudice con i suoi occhi può rilevare la fondatezza di quanto affermato.”
Anche tale osservazione non è condivisibile in quanto l'allegazione fotografica utilizzata dalla fa riferimento, non alla firma o parte di essa, bensì Pt_11 alla parola “Napoli” contenuta nella parte testuale del documento in verificazione. Con riferimento alla parte testuale, questo Collegio ha correttamente affermato che: “si riscontrano improvvisi aumenti di peso e altrettanto improvvisi alleggerimenti tipici del segno intozzata II modo”. Anche in questo caso la critica non è condivisibile. 10) La C.t.p. a pag. 14, ritiene “Del tutto impropria, la comparazione tra la sottoscrizione e il testo in rapporto alle slegature”.
Anche in questo caso la Ctp non esprime una critica compiuta limitandosi a riportare una rappresentazione fotografica di una delle molteplici comparative, asserendo una presunta corrispondenza in termini di “slegature”. Con la medesima modalità apodittica la Ctp afferma a pag. 17-18 che sussisterebbero tra la firma in verificazione e le comparative “perfette compatibilità”. Non fornisce però la Dott.ssa Marra alcun elemento tecnico, né indicazione segnica utile a comprendere la eventuale fondatezza dei suoi rilievi con ciò vanificandone la portata ed il presunto contenuto. Ad ogni modo nei propri raffronti, la C.t.p. indica, per ciascun segno di volta in volta preso in “esame”, solo ed unicamente una firma di comparazione senza tener conto che per rendere rilevante un elemento grafico è necessaria la sua importanza in termini, oltre che qualitativi, anche quantitativi. 11)
Contrariamente a quanto individuato dalla Collega Marra a pag. 21 dell'elaborato critico, nell'esame delle inclinazioni assiali utilizzate all'interno del testo
e nella sottoscrizione, sono risultate chiare “le differenti modalità esplicative”: all'interno del testo infatti i prolungamenti degli assi vanno ad incontrarsi senza variazioni improvvise, così come invece avviene nella sottoscrizione. 12) In relazione alle osservazioni a pag. 23 delle note critiche con le quali il
pagina 14 di 25 Ctp identifica medesima legatura “nell'occhiello successivo”, tale rilievo non è condivisibile non solo per l'assenza di adeguata rappresentazione fotografia utile a comprendere il rilievo, ma anche perché non corrispondente all'immagine riportata “non essendovi un reale collegamento tra la s e la a successiva”. 13) Con riferimento alla pag. 24 non risulta presente nella parte basale della “T” della firma del testamento del 96 in verifica il fenomeno del
“rabbrividito” richiamato dal C.t.p..”.
Aderendo alle conclusioni dei consulenti di ufficio (che, a loro volta, avevano risposto ai rilievi del consulente di
), il Tribunale di Napoli ha anche adeguatamente motivato il proprio convincimento. PE
Al riguardo va, infatti, considerato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/02/2024, n. 3740;
Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; Sez. II, Ord., 17/04/2019, n. 10747; Sez. II, 27/12/2017, n. 30953; cfr., con specifico riferimento a consulenza grafologica per l'accertamento dell'autenticità del testamento olografo, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 02/03/2023, n. 6229).
Inoltre, non coglie l'effettiva ratio decidendi sottesa alla declaratoria, da parte del Tribunale di Napoli, di falsità
(e, conseguentemente, di nullità) dei testamenti in questione, l'ulteriore doglianza, sollevata dall'appellante nell'ambito del terzo motivo di gravame, con cui ha criticato la decisione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto che l'istruttoria compiuta nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2016 nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa n.5505/2016 (audizione degli informatori notaio dott. notaio dott.ssa Persona_7
ed Avv.to Vincenzo Pagnano), incentrata essenzialmente sulle modalità di pubblicazione del Persona_2 primo testamento, avesse fatto emergere significative e consistenti incongruenze tra quanto riferito dal notaio e dall'Avv.to Pagnano, da un lato, e dal notaio , dall'altro. _6 Per_2
Come dedotto dallo stesso appellante principale, infatti, tale valutazione era stata, infatti, compiuta dal giudice di prime cure “ad altri fini” e, in particolare, (cfr. pgg. 21-23 della sentenza impugnata) a fondamento (unitamente ad altri elementi di natura presuntiva) dell'accoglimento della domanda degli attori - distinta da quella volta ad ottenere l'accertamento della falsità/nullità delle schede testamentarie del 1996 e del 2010- concernente l'asserita declaratoria della sua (dello stesso , si intende) indegnità a succedere. PE
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Parimenti infondato è il terzo motivo dell'appello principale.
Il Tribunale di Napoli, infatti, ha correttamente reputato nulli i testamenti olografi in questione (essendo quello del
1996 stato ritenuto apocrifo nella sottoscrizione e quello del 2010, confermativo del primo, interamente apocrifo) sulla base delle analitiche valutazioni tecniche compiute dal collegio peritale, che hanno suffragato – come rilevato dal primo giudice, si ribadisce- anche quelle dei consulenti tecnici di parte attrice e dei consulenti incaricati dalla
Procura della Repubblica.
pagina 15 di 25 E, attesa la completezza e l'analiticità di tali accertamenti tecnici, giustamente il Tribunale di Napoli non ha ammesso le prove orali articolate dall'appellante in primo grado e reiterate con l'atto di appello, volte a dimostrare, secondo , la provenienza del primo testamento certamente da , avendolo PE Persona_3 quest'ultima consegnato al notaio affinché lo custodisse a titolo fiduciario. Persona_7
Ragion per cui non va disposta neanche la prova testimoniale formulata in primo grado dagli attori
[...]
, , e essendo stata ribadita, con la comparsa di risposta in appello, Parte_4 Pt_5 Parte_6 Pt_6 soltanto in via subordinata rispetto all'ammissione della prova testimoniale articolata da . PE
Ed infatti, a parte la considerazione che la consegna del testamento al notaio da parte della testatrice non avrebbe potuto dimostrare, di per sé, che l'avesse anche sottoscritto (il che rende infondato l'assunto dell'appellante secondo cui dalle dichiarazioni dei testi/informatori escussi nella fase cautelare sarebbe emersa la provenienza del primo testamento certamente da ), va detto, in ogni caso, quanto segue. Persona_3
E' vero quanto sostenuto dall'appellante principale secondo cui, in presenza di una contestazione sulla autenticità di un testamento olografo, il giudice del merito, ancorchè abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia del testamento, ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.
Tuttavia il principio non significa che il giudice, una volta espletata la consulenza tecnica, sia tenuto, ad esempio, a dar corso ad una istanza di ammissione di prova per testimoni.
Egli, infatti, in base ai principi generali, potrà negare l'ammissione della prova ogni qual volta ritenga di aver raggiunto la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/11/2020, n. 27304).
In sostanza, il principio del libero convincimento, in correlazione con l'assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in presenza di un convincimento già raggiunto e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente motivazione.
Non è invece possibile, in forza di tale principio, giustificare a priori un giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro quando entrambi i mezzi siano in astratto idonei rispetto al fatto da provare (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/03/2021, n. 7873).
La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura, allora, se il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la citata violazione deve avere giudicato o pagina 16 di 25 contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
(fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove" ( Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/03/2024, n. 6030).
Va aggiunto che, contrariamente a quanto asserito da , dalle dichiarazioni dei testi/informatori PE escussi nella fase cautelare non era emersa, in modo convincente, la provenienza del primo testamento certamente da , avendo il Tribunale di Napoli rilevato - sebbene esaminando la domanda Persona_3 concernente l'invocata indegnità a succedere di – che l'istruttoria compiuta nel corso PE dell'udienza dell'11 maggio 2016 nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa n.5505/2016 (audizione degli informatori notaio dott. notaio dott.ssa ed Avv.to Vincenzo Pagnano), Persona_7 Persona_2 incentrata essenzialmente sulle modalità di pubblicazione del primo testamento, avesse invece fatto emergere significative e consistenti incongruenze tra quanto riferito dal notaio e dall'Avv.to Pagnano, da un lato, e _6 quanto riferito dal notaio , dall'altro. Per_2
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L'appello principale proposto da – e poi proseguito dai suoi eredi , PE Parte_1 [...]
, e – è fondato, invece, con riferimento al quarto e ultimo motivo, avendo il Parte_2 Parte_3
Tribunale di Napoli erroneamente dichiarato l'indegnità a succedere di , ai sensi dell'art. 463, PE
n.6, c.c. rispetto all'eredità di . Parte_9
Prima di passare, però, all'esame, nel merito, di tale motivo di gravame, occorre preliminarmente precisare che
è infondato quanto dedotto da , , e (nell'ambito delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 note di trattazione scritta depositate il 24.2.2025) secondo cui con la morte di l'eventuale PE impossibilità di questi a partecipare alla successione della zia ( ) sarebbe divenuta irrilevante, Parte_9 essendo oramai pacificamente ammessa la rappresentazione anche in caso di indegnità.
Ed infatti, se è vero, da un lato, che, effettivamente, in generale, la diseredazione, al parti della indegnità a succedere, non esclude l'operatività della rappresentazione in favore dei discendenti del diseredato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14/12/1996, n. 11195; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 17/10/2018, n. 26062; Sez. II, 29/11/2016, n.
24252), è altrettanto vero, dall'altro, che, nel caso di specie, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
non succederebbero nell'eredità di per rappresentazione di , bensì
[...] Parte_9 PE quali semplici eredi di quest'ultimo, deceduto nel corso del giudizio di appello.
pagina 17 di 25 Al riguardo va, infatti, detto che la sentenza che dichiara l'indegnità ha natura costitutiva e anche carattere retroattivo, com'è testimoniato dal fatto che l'erede indegno che abbia di fatto goduto dell'eredità del de cuius debba restituire non solo l'eredità, ma anche i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione (art. 464 c.c.).
La circostanza che la sentenza operi ex tunc, escludendo l'indegno dalla successione, impedisce che il patrimonio del de cuius possa essere ritenuto nel patrimonio dell'indegno, per cui, salvi i casi di successione per rappresentazione, non può l'indegno lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio: è possibile, pertanto, procedere all'accertamento delle condizioni per applicare la sanzione dell'indegnità a succedere anche quando il soggetto asseritamente indegno non sia più in vita (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/02/2005, n. 3096).
Fatta questa premessa in punto di ammissibilità, la Corte ritiene, si ribadisce, che il Tribunale di Napoli abbia erroneamente dichiarato l'indegnità a succedere di , ai sensi dell'art. 463, n.6, c.c., rispetto PE all'eredità di . Parte_9
Precisato, invero, che, ai sensi dell'art. 463, n.6, c.c., è escluso dalla successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”, il Tribunale, una volta escluso espressamente (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) che fosse stata raggiunta una prova adeguata circa la falsificazione, da parte di
, delle due schede testamentarie (con statuizione che non è stata impugnata, sul punto, così PE formandosi il giudicato interno, ex art. 329 c.c.), ha errato, esaminando l'ulteriore ipotesi prevista dal detto articolo
– rappresentata dall'uso consapevole di un testamento falso – nel ritenere che fosse stata raggiunta la prova, attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, del fatto che fosse a conoscenza PE della falsità quantomeno del testamento del 28.6.2010, facendone scientemente uso.
Ad avviso della Corte, in particolare, sebbene, in generale, non vi siano motivi per escludere la dimostrazione mediante presunzioni dell'uso sciente di un testamento falso agli effetti dell'art. 463, n.6, c.c. (cfr. Cass. civ.,
28/09/1954, n. 3152, inForo It., 1955, 1, 1187; cfr. anche, in motivazione, Cass. civ., Sez. II, 05/11/1992, n.
11979), in concreto gli elementi valorizzati dal Tribunale non erano connotati dai caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti, invece, dall'art. 2729 c.c.
In particolare da nessun elemento poteva trarsi il convincimento che , nell' “usare” i detti PE testamenti (evidentemente per conferire alle 4 neocostituite società inglesi la maggior parte degli immobili facenti parte della massa ereditaria di ) fosse consapevole della relativa falsità. Parte_9
Ciò, si ribadisce, una volta escluso espressamente che fosse stato lui a falsificarli (quindi, evidentemente, essendo stati falsificati da terzi).
In particolare, non risultava in alcun modo dimostrato che, al momento del conferimento (avvenuto il 3.8.2011) dei beni immobili alla neocostituite società inglesi (e, quindi, dell'uso di tali testamenti), potesse PE quantomeno avere il sospetto che tali testamenti fossero apocrifi, posto che in tale momento non era stata pagina 18 di 25 neanche presentata la denuncia (fondata sulla falsità delle schede testamentarie in questione), in sede penale, da parte dei suoi fratelli , , , e Parte_6 Pt_7 Parte_4 Pt_5 Pt_6
Tale denuncia era stata presentata, infatti, come rilevato dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata (cfr. pag. 8) successivamente e, precisamente, il 3.10.2011.
Ragion per cui è illogico, oltre che contraddittorio, innanzitutto, uno degli elementi che il giudice di prime cure ha, invece, valorizzato (e indicato a pag. 21, sub. c)), proprio ai fini della dimostrazione dell'uso dei testamenti in questione da parte di nella consapevolezza della relativa falsità, rappresentato dalla PE
“complessiva attività negoziale posta in essere dal convenuto secondo le modalità e la PE tempistica puntualmente descritta dagli attori nei capi da 7) a 10) dell'atto di citazione, posta in essere a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione di entrambi i testamenti e prima che si avviassero le indagini penali a seguito della querela proposta dagli attori”.
In altri termini, escluso, si ribadisce, che fosse stato a falsificare i detti testamenti, proprio il PE fatto che l'attività negoziale posta in essere dallo stesso fosse stata compiuta prima che si avviassero le indagini penali a seguito della querela proposta dagli attori, avrebbe dovuto indurre il Tribunale – in assenza di altri elementi (anche di natura tecnica come, ad esempio, l'espletamento, all'epoca, di consulenze grafologiche) idonei a dimostrare la conoscibilità della non autenticità di tali testamenti – a decidere per il rigetto della domanda di indegnità a succedere, ossia in senso contrario rispetto a quanto, invece, ha fatto.
Ad avviso della Corte, poi, non avevano i requisiti delle gravità, della precisione e della concordanza neanche gli ulteriori elementi presuntivi valorizzati, al riguardo, dal Tribunale di Napoli (da pag. 19 a pagina 23, sub. a), b) e d)).
In particolare, le circostanze (riportate in sentenza sub. “a” e “b”) che , in occasione PE dell'interrogatorio (del 3 luglio 2012, ovvero a distanza di oltre un anno dalla data -11 aprile 2011- di pubblicazione del secondo testamento recante la data del 28 giugno 2010) - cui era stato sottoposto presso la Procura della
Repubblica di Napoli in qualità di persona sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art.491 c.p. (falsità in testamento olografo, avuto riguardo alla scheda testamentaria del 18 giugno 1996) - sebbene espressamente invitato “ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa”, avesse totalmente omesso di far riferimento a tale secondo testamento, così come la genericità e la lacunosità dell'attività di allegazione in merito alla data ed alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il rinvenimento del testamento recante la data del 28 giugno 2010, non potevano evidentemente costituire indizi gravi, precisi e concordanti della eventuale conoscenza della relativa falsità
(evidentemente posta in essere da terzi, essendo stato escluso, si ripete ancora una volta, che fosse stato lui a falsificare le schede testamentarie per cui è causa).
Così come risultava inidonea a dimostrare la conoscenza, da parte di , della falsità di tali PE testamenti, l'ulteriore elemento, valorizzato invece dal Tribunale (e riportato in sentenza preceduto dalla lettera pagina 19 di 25 “d”), rappresentato dalle incongruenze ravvisate nelle dichiarazioni rese dagli informatori in sede cautelare e, in particolare, “dalla palese inidoneità delle dichiarazioni rese dal notaio e dall'Avvocato Pagnano a fornire la _6 prova” – secondo il giudice di prime cure - che il convenuto non avesse mai avuto l'autonoma PE disponibilità materiale del testamento (poi concretamente pubblicato) e che, pertanto, il testamento pubblicato fosse effettivamente quello asseritamente consegnato dalla testatrice al notaio e contenente, a suo dire, le sue volontà testamentarie.
Si trattava, in sostanza, di elementi più che altro volti alla dimostrazione dell'eventuale disponibilità, in capo a
, dei testamenti in questione, ma non anche della conoscenza, da parte sua, della loro falsità e, PE quindi, del conseguente uso nella relativa consapevolezza.
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All'accoglimento parziale dell'appello proposto da – e poi proseguito dai suoi eredi PE [...]
, , e segue, in parziale riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 Parte_2 Parte_3 rigetto della domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di indegnità a succedere del detto convenuto/appellante principale.
E da ciò consegue pure che, in virtù della confermata statuizione di falsità/nullità delle schede testamentarie, venga dichiarata aperta la successione legittima di (deceduta a Napoli 16.11.2010) ma non Parte_9 anche, come invece disposto dal Tribunale (al capo n. 8 del relativo dispositivo), dichiarando suoi eredi legittimi, ciascuno nella misura di 1/7, solo i sette fratelli (anch'essi figli di , sorella della de cuius) di Parte_8
, bensì anche quest'ultimo (e, dunque, i suoi eredi, essendo deceduto nel corso del processo); PE ciascuno (o, meglio, ciascuna stirpe) nella misura di 1/8.
Va infatti, detto, al riguardo, che gli attori avevano proposto, per l'appunto, in primo grado, in via subordinata rispetto al rigetto della richiesta di indegnità a succedere di , l'accertamento, in capo ad ognuno PE degli eredi legittimi di , della comproprietà, ciascuno per la quota di 1/8, dei beni facenti parte del Persona_3 relativo asse ereditario (cfr. punto n. 6 delle conclusioni dell'atto di citazione).
E, sul punto, il Tribunale non si è logicamente pronunciato avendo accolto la domanda attorea concernente l'indegnità a succedere di . PE
Tale domanda va, quindi, esaminata (e, alla luce di quanto detto sino ad ora, è fondata), avendo
[...]
, , e con la comparsa di costituzione Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 depositata (il 27.9.2021) nel presente grado di giudizio, espressamente dichiarato (cfr. pag. 59 di tale comparsa) di volersi riportare – confermandole - a tutte le domande, richieste, istanze e conclusioni formulate nel corso del primo grado del giudizio, espressamente riproponendole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c..
Va detto, invero, al riguardo, che l'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. a pagina 20 di 25 riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. I,
03/07/2020, n. 13721; Sez. II, 14/04/2015, n. 7457).
Ragion per cui, ove sia ritualmente proposta in via subordinata una domanda giudiziale ritenuta assorbita in primo grado, e la stessa sia riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dinanzi al giudice d'appello, quest'ultimo è tenuto a prenderla in considerazione a pena di incorrere in omessa pronuncia nella sentenza di secondo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/11/2023, n. 32737).
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Va anche precisato che la circostanza che il Tribunale di Napoli abbia emesso – durante la pendenza di questo giudizio di appello- la sentenza “definitiva” n. 458/2024, conclusiva del giudizio nel corso del quale era stata pronunciata la sentenza parziale n. 5170/2020 impugnata in questa sede, non preclude l'esame del gravame proposto da e proseguito dai suoi eredi, come correttamente dedotto dagli stessi nell'ambito PE della memoria di replica depositata il 15.4.2025.
Ed infatti, ove la riforma (parziale) della sentenza impugnata in questa sede dovesse incidere – in virtù di un nesso di dipendenza- sulla successiva sentenza emessa nell'ambito dello stesso giudizio, opererà, eventualmente, il c.d. effetto espansivo esterno previsto espressamente dall'art. 336, co.2, c.p.c.
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L'accoglimento parziale dell'appello principale e la conseguente riforma (parziale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere – con riferimento al rapporto tra la parte appellante principale e gli appellati costituiti (fatta eccezione per le società appellanti in via incidentale, che non hanno assunto una posizione difensiva contrapposta a quella di e, dopo il decesso di PE quest'ultimo, dei suoi eredi)- ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite la Corte ritiene giustificato, ex art. 92, co.2, c.p.c., in considerazione della soccombenza reciproca (essendo la domanda attorea, articolata in più capi, stata accolta solo parzialmente, in virtù del rigetto della domanda di indegnità a succedere di;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, PE
31/10/2022, n. 32061; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11/05/2025, n. 12508; Sez. lavoro, Ord., 03/07/2024, n. 18207), compensare integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le dette parti, lasciando, però, le spese della consulenza grafologica espletata in primo grado (spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr.
pagina 21 di 25 Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) ad esclusivo carico di (e, dunque, dei suoi PE eredi) – come ritenuto dal primo giudice- essendo tale consulenza stata necessaria per verificare la non autenticità dei detti testamenti (in relazione alla querela di falso rispetto alla quale il detto convenuto/appellante principale è risultato soccombente).
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Passando, dunque, all'esame dell'appello incidentale proposto, con comparsa depositata il 9.9.2021, dalle società , , e , va detto, innanzitutto, che, Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4 contrariamente a quanto sostenuto dalle stesse, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato correttamente notificato nei loro confronti.
Ed invero, come provato (ridepositando la relativa documentazione in allegato alla propria comparsa di risposta) dagli appellati , , e (attori nel primo Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 grado di giudizio), l'atto di citazione era stato ad esse notificato:
1) una prima volta in data 1.12.2015, ex art. 145 c.p.c. in persona di e , PE CP_11 nella loro qualità di legali rappresentanti delle quattro società, presso la loro residenza/domicilio personale di
Napoli, Piazza Sannazaro n. 200, ove aveva personalmente ricevuto ed accettato la notifica sia PE personalmente, “nella qualità”, sia a nome di (quale suo genero); CP_11
2) una seconda volta in data 22.12.2015, evidentemente ad abundantiam, nelle forme previste dall'art. 7 del
Regolamento CE n. 1393/2007, con consegna di copie dell'atto (anche tradotto in inglese) presso la loro sede legale nelle mani di tale “Mr. ”, qualificatosi come impiegato dell'amministrazione delle società. Per_13
Ciò premesso, è allora fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalle dette società inglesi, sollevata, con riferimento all'art. 334 c.p.c., dagli appellati , , Parte_4 Parte_5 [...]
e Parte_6 Parte_6
Ed infatti, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 21.7.2020, il termine c.d. lungo (di sei mesi, ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n.69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo il primo grado stato introdotto dopo il 4.7.2009) sarebbe scaduto (calcolando anche il periodo di sospensione feriale di 31 giorni, a seguito della modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l.
n. 162 del 2014, applicabile anche al caso di specie, in mancanza di una disciplina transitoria, cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 2, Ord., 17/03/2022, n. 8722; Sez. VI - 1, Ord., 31/12/2020, n. 30053), il 21.2.2021, mentre l'appello incidentale è stato proposto soltanto con comparsa depositata il 9.9.2021, in vista della prima udienza del
30.9.2021.
Ragion per cui, pur se proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., è inammissibile, non rientrando in una delle ipotesi in cui è consentito l'appello incidentale c.d. tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., posto che non si tratta di una impugnazione incidentale proposta da litisconsorti necessari, ex art. 331 c.p.c., oppure dai destinatari pagina 22 di 25 (che, nel caso di specie, sono i germani di ) dell'impugnazione principale contro gli appellanti PE principali o, ancora, contro parti diverse dall'impugnante principale laddove, però, l'accoglimento dell'impugnazione principale fosse stato suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse delle appellanti incidentali.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
L'impugnazione incidentale tardiva disciplinata dall'art. 334 c.p.c. è consentita:
a) ai litisconsorti ex art. 331 c.p.c., sia contro l'impugnate principale che contro altre parti;
b) al destinatario dell'impugnazione principale, contro l'impugnante principale;
c) al destinatario dell'impugnazione principale, contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnante incidentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20935; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/02/2025, n. 5290).
Ragion per cui non può neanche ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio, affermato di recente dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva a norma dell'art. 334
c.p.c. è ammissibile nelle cause scindibili ex art. 332 c.p.c. anche se proposta dalla parte che non è destinataria di altra impugnazione e anche se di contenuto meramente adesivo rispetto all'impugnazione principale di altro litisconsorte, a condizione, però, che l'accoglimento di quest'ultima valga ad incidere sull'assetto di interessi risultante dalla sentenza impugnata e a determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante per l'impugnante in via tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28/03/2024, n. 8486).
Nell'ambito del litisconsorzio facoltativo originato da ragioni di connessione non rientranti (come nel caso di specie) nelle obbligazioni solidali, l'impugnazione incidentale tardiva è, invero, inammissibile se proposta da una parte che (come nel caso in esame) non sia destinataria dell'impugnazione principale, conformemente all'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008).
In altri termini è evidente che le Sezioni Unite abbiano limitato il loro dictum (con la detta pronuncia n.
8486/2024) esclusivamente all'ipotesi della connessione riconducibile alla figura delle obbligazioni solidali, mentre in una situazione di litisconsorzio facoltativo derivante (come nel caso in esame, si ribadisce) da ragioni di connessione non riconducibili nell'ambito della figura della solidarietà, resta pienamente vigente il disposto dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., secondo cui il soggetto la cui posizione sia riconducibile all'art. 332 c.p.c. e, naturalmente, non sia destinatario dell'impugnazione principale, non può svolgere impugnazione incidentale tardiva (a seguito della notifica dell'impugnazione principale fattagli solo per notiziarlo dell'impugnazione; cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/10/2024, n. 28008 cit.).
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Al rigetto dell'appello incidentale proposto dalle società , , la Controparte_3 Controparte_5 [...]
e segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle stesse, in solido tra loro, ex art. 97 CP_6 CP_4
pagina 23 di 25 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti (per quanto concerne l'appellata , in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.). Parte_7
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, per la quale risulta equo applicare i parametri minimi, non essendo stata espletata in appello, ma dovendo comunque essere considerata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore
(indeterminabile, ex art. 5, co.6, dello stesso decreto) della controversia.
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Sussistono, infine, quanto all'appello incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4004/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_8
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da (e proseguito dai suoi eredi , PE Parte_1
e ) avverso la sentenza n. 5170/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_2 Parte_3 pubblicata il 21.7.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a. Rigetta la domanda formulata in primo grado da , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e volta ad ottenere la declaratoria di indegnità a succedere di rispetto Parte_6 PE all'eredità di (deceduta a Napoli 16.11.2010); Parte_9
b. dichiara eredi legittimi di (deceduta a Napoli 16.11.2010) - ciascuno nella misura di 1/8 Parte_9 dell'intero asse ereditario - , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6
, , e (e, per quest'ultimo, i suoi eredi Controparte_1 Parte_7 Controparte_8 PE [...]
, e ). Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 24 di 25 3. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra , , Parte_4 Parte_5
, , e , Parte_6 Parte_6 Controparte_1 Parte_7 Parte_1 [...]
e (gli ultimi tre quali eredi di ). Parte_2 Parte_3 PE
4. Pone le spese della ctu grafologica espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di Per_1
(e, per quest'ultimo, dei suoi eredi , e ).
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
5. Dichiara inammissibile l'appello proposto, con comparsa depositata il 9.9.2021, dalle società Controparte_3
[...
, , e , avverso la sentenza n. 5170/2020 emessa dal Tribunale Controparte_5 Controparte_6 CP_4 di Napoli, pubblicata il 21.7.2020.
6. Dichiara tenute e condanna le società , , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
[...
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore di
[...]
, , e dei compensi professionali del secondo Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_6 grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.8.468,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
7. Dichiara tenute e condanna le società , , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
[...
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore di CP_1
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.8.468,5, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
8. Dichiara tenute e condanna le società , , e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_4
[...
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. Carlo
Grezio, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo Parte_7 grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.8.468,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
9. Dà atto, quanto all'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico delle appellanti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 4.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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