Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/10/2024, n. 28008
CASS
Ordinanza 30 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 30 ottobre 2024, con il numero di registro generale 30640/2020. Le parti in causa hanno presentato richieste di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale avvenuto nel 2007. La ricorrente principale, in qualità di moglie e amministratrice di sostegno del marito, ha chiesto il risarcimento per danni ulteriori, sostenendo che la malattia psichiatrica del marito fosse conseguenza dell'incidente. Dall'altra parte, la compagnia assicurativa ha eccepito l'inammissibilità della domanda, richiamando una transazione già stipulata e la prescrizione del diritto.

Il giudice ha rigettato il ricorso principale, ritenendo che non fosse dimostrato il nesso di causalità tra l'incidente e la patologia psichica del marito, nonostante la c.t.u. avesse accertato la gravità della condizione. La Corte ha sottolineato che la certificazione dell'INPS non vincola il giudice civile nel riconoscimento del nesso causale. Inoltre, il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché non era stato proposto entro i termini previsti. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali, evidenziando l'importanza della tempestività nelle impugnazioni.

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Massime1

In caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall'eventuale accoglimento di quest'ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all'impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili. (Fattispecie relativa ad un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, nel quale erano state proposte domande iure proprio dalla moglie del danneggiato e dalla stessa, nella qualità di amministratrice di sostegno del marito, nei confronti dei danneggianti).

Commentario1

  • 1Malattia psichiatrica da stress post
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 22 novembre 2025

    A distanza di tempo dal sinistro stradale, cui è conseguita una invalidità al 100%, la vittima manifesta sintomi di malattia psichiatrica da stress post-traumatico conseguente all'incidente. La Corte di Cassazione conferma il rigetto delle domande risarcitorie (Corte di Cassazione, III civile, 30 ottobre 2024, n. 28008). Il caso La vittima veniva investita da un autoveicolo riportando gravi lesioni fisiche che venivano risarcite nella misura di euro 50.000,00 attraverso un accordo transattivo. Successivamente, l'uomo, rientrato in Italia aveva manifestato sintomi di una malattia psichiatrica asseritamente derivante dalla sindrome da stress post-traumatico conseguente all'incidente, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/10/2024, n. 28008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28008
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo