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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Varese II SEZIONE CIVILE
Udienza del 28/01/2025 N. 366 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Bellò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via Giovanni
Bagaini n. 14, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF/P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Monetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via Carrobbio n.15, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09.07.2020 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, formulando le conclusioni che di
[...] seguito si riportano integralmente: “(…) accertato e dichiarato che la ricorrente signora
[...]
è creditrice per le causali in premessa nei confronti della società Parte_1 della complessiva somma di € 8.086,32 di cui € 1.325,63 per Controparte_1
TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali) ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia condannarsi la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede a Varese (VA) piazza Papa Giovanni XXIII n. 15 a pagare in favore della ricorrente sig.a la complessiva somma di € Parte_1
8.086,32 – di cui € 1.325,63 per TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali) - oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo ovvero l'altra che fosse ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
La resistente si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la debenza delle retribuzioni dei mesi di novembre 2019, dicembre 2019 e della tredicesima mensilità 2019, riconoscendo esclusivamente – quanto al credito retributivo ex adverso invocato – il minor importo dovuto per la mensilità di gennaio 2020, per dieci giorni di lavoro relativi al mese di febbraio 2020 e per le spettanze di fine rapporto, da cui riteneva di dover detrarre il quantum dovuto per il mancato preavviso rispetto alle dimissioni rese dalla lavoratrice e “le somme trattenute dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi” notificato nel giugno 2019; con vittoria di spese.
In prima udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della vertenza altresì reiterato in corso di giudizio con il medesimo esito, atteso il disconoscimento ritualmente formalizzato ex art. 214 cpc da parte della ricorrente delle firme apposte in calce alle buste paga versate in atti dalla resistente relative ai mesi di novembre 2019, di dicembre 2019 e della tredicesima mensilità 2019, il procuratore di quest'ultima formulava tempestivamente istanza di verificazione ex art. 216 cpc, indicando – quale scrittura di comparazione – la firma apposta al mandato ad litem di cui al ricorso introduttivo.
Ammessa quindi CTU grafologica sulle firme disconosciute dalla lavoratrice, ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.1.2025 i procuratori discutevano oralmente la causa.
In tale sede, il procuratore di parte ricorrente - sulla scorta delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale dal ctu nominato - dichiarava di ridurre la domanda azionata chiedendo il riconoscimento del minor importo di euro 6.871,12 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Per il resto i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi, contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di seguito illustrati.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che la ricorrente … ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società disimpegnando mansioni di estetista e venendo Controparte_1
2 inquadrata al III livello (CCNL Barbieri Parrucchieri Acconciatori) nel periodo compreso dal 17.01.2019 al 18.02.2020” (doc. 2 ricorrente);
- che “… il rapporto di lavoro cessava in data 18.02.2020 per effetto di dimissioni rassegnate per giusta causa (vedasi modulo dimissioni telematiche doc. 3), in considerazione del protratto inadempimento da parte della società dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni alla lavoratrice ricorrente”;
- che parte resistente ha “… omesso di corrispondere in favore della lavoratrice ricorrente le seguenti spettanze retributive, riportate al lordo delle trattenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali: retribuzione di novembre 2019, pari ad € 1.114,70; retribuzione dicembre 2019, pari ad € 1.273,56; tredicesima mensilità 2019, pari ad € 1.215,20; retribuzione di gennaio 2020, pari ad € 1.385,95; retribuzione di febbraio 2020, pari ad €
1.771,28 (comprensiva di spettanze di fine rapporto: ratei di 13ma mensilità, ferie, festività
e R.O.L. ed indennità sostitutiva preavviso–10 giorni docc. 4-5)”;
- che parte resistente non ha provveduto neppure al pagamento “… della somma di € 1.325,63
a titolo di TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali)”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
La convenuta, ritualmente costituita in giudizio, ha parzialmente contestato i crediti retributivi ex adverso invocati, deducendo, da un lato, che le retribuzioni dei mesi di novembre 2019, di dicembre
2019 e la tredicesima 2019 risultavano già pagate, producendo a sostegno dell'assunto i relativi cedolini sottoscritti per ricevuta;
ritenendo pertanto, dall'altro lato, dovuti i soli importi relativi alla mensilità di gennaio 2020, a dieci giorni lavorati nel mese di febbraio 2020 ed alle spettanze di fine rapporto, importi da cui deve comunque essere sottratto il quantum relativo al mancato preavviso per le dimissioni rese ed alle “…somme trattenute dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi”, attesa l'avvenuta notifica di un atto di pignoramento presso terzi ricevuta nel mese di giugno 2019.
***
Nel caso di specie è pacifico, in quanto documentale, che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta con mansioni di estetista, inquadramento al III livello (CCNL Barbieri
Parrucchieri Acconciatori) nel periodo compreso dal 17.01.2019 al 18.02.2020 e che il rapporto di lavoro si sia risolto per dimissioni ritualmente formalizzate in data 18.2.2020 per giusta causa, proprio per la mancata corresponsione delle retribuzioni (docc. 2 e 3 ricorrente).
3 Ciò premesso, atteso il disconoscimento ex art. 214 cpc delle firme apposte ai cedolini prodotti dalla resistente in giudizio formulato dalla lavoratrice, occorre innanzitutto richiamare le conclusioni della disposta CTU grafologica - risultate logiche e congrue ad esito di un'attività peritale molto approfondita e ben illustrata - che vengono pienamente condivise da questo
Giudicante.
Il ctu nominato, in risposta al quesito formulato, ha così concluso: “… la firma apposta in calce alla busta paga relativa al mese di novembre 2019 (X1) non è riconducibile alla mano della SI.ra
; la firma apposta in calce alla busta paga relativa al mese di dicembre 2019 (X3) Parte_1
non è riconducibile alla mano della SI.ra ; la firma apposta in calce alla busta paga Parte_1 relativa alla tredicesima 2019 (X2) è riconducibile alla mano della SI.ra ” (pag. 31 Parte_1
elaborato peritale).
Ciò chiarito quanto alla disposta CTU, ritiene quindi questo giudicante che, considerata l'integrale produzione documentale versata in atti, i conteggi costituiscano prova idonea in un giudizio di merito a quantificare il credito in questa sede invocato e non corrisposto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso - pacificamente dovuta alla lavoratrice attesa la natura delle dismissioni rese per giusta causa per omesso pagamento delle spettanze retributive - di TFR, di competenze di fine rapporto e dei dieci giorni lavorati per il mese di febbraio 2020.
I predetti conteggi, infatti, sono stati elaborati sulla scorta delle risultanze indicate nei cedolini relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019 - documenti di provenienza datoriale - e con riguardo al CCNL di settore applicato.
L'onere di dimostrare circostanze fattuali differenti e contrarie gravava sulla resistente, che tuttavia
– ad esito della CTU grafologica disposta – tale onere non ha integralmente assolto.
A completezza, va altresì detto che nulla è stato prodotto in giudizio dalla resistente con specifico riferimento agli importi relativi al pignoramento presso terzi richiamato in memoria (si veda relativo verbale udienza del 21.11.2019, procedimento RGE 656/2019, allegato alla memoria di costituzione).
Per ciò solo, la domanda di cui al ricorso va accolta nei limiti rappresentati dal procuratore della ricorrente all'udienza di discussione, ossia con riguardo al minor importo di € 6.871,12, calcolato sottraendo al credito originario di € 8.086,32 quello relativo al cedolino della tredicesima mensilità dell'anno 2019, risultato già pagato attesa la riconducibilità alla ricorrente della firma apposta in calce al relativo cedolino prodotto in giudizio dalla resistente.
Di conseguenza, eve essere condannata a corrispondere Controparte_1 ad l'importo di € 6.871,12 a titolo di retribuzione dei Parte_1
4 mesi di novembre e dicembre 2019, di gennaio e febbraio 2020, spettanze di fine rapporto, ratei di tredicesima mensilità, ferie, festività e R.O., indennità sostitutiva del preavviso e TFR, il tutto aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, detratti gli importi eventualmente trattenuti per effetto del pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva incardinata innanzi all'intestato Tribunale RGE 656/2019.
Quanto alle spese di lite, quantificate complessivamente nell'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge, richiamato, da un lato, il principio della soccombenza, dall'altro, comunque, in parte qua,
l'esito della ctu grafologica, questo Giudice ritiene congruo disporne la compensazione per un terzo, ponendo pertanto i restanti due terzi, quantificati nell'importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge, in capo alla resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Stante il principio della soccombenza, le spese di CTU già liquidate vengono poste definitivamente a carico di ome da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: Con
- condanna a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 6.871,12 a titolo di retribuzione dei mesi di novembre e
[...]
dicembre 2019, di gennaio e febbraio 2020, spettanze di fine rapporto, ratei di tredicesima mensilità, ferie, festività e R.O., indennità sostitutiva del preavviso e TFR, il tutto aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, detratti gli importi eventualmente trattenuti per effetto del pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva incardinata innanzi all'intestato Tribunale RGE 656/2019;
- condanna rifondere ad Controparte_1 Pt_1 Parte_1 le spese di lite, quantificate nell'importo di € 2.000,00 per compensi professionali
[...]
oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge, compensandole per il resto, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu già Controparte_1
liquidate.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 28/01/2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo
5
Udienza del 28/01/2025 N. 366 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Bellò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via Giovanni
Bagaini n. 14, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF/P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Monetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via Carrobbio n.15, come da procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09.07.2020 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, formulando le conclusioni che di
[...] seguito si riportano integralmente: “(…) accertato e dichiarato che la ricorrente signora
[...]
è creditrice per le causali in premessa nei confronti della società Parte_1 della complessiva somma di € 8.086,32 di cui € 1.325,63 per Controparte_1
TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali) ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia condannarsi la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede a Varese (VA) piazza Papa Giovanni XXIII n. 15 a pagare in favore della ricorrente sig.a la complessiva somma di € Parte_1
8.086,32 – di cui € 1.325,63 per TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali) - oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo ovvero l'altra che fosse ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
La resistente si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la debenza delle retribuzioni dei mesi di novembre 2019, dicembre 2019 e della tredicesima mensilità 2019, riconoscendo esclusivamente – quanto al credito retributivo ex adverso invocato – il minor importo dovuto per la mensilità di gennaio 2020, per dieci giorni di lavoro relativi al mese di febbraio 2020 e per le spettanze di fine rapporto, da cui riteneva di dover detrarre il quantum dovuto per il mancato preavviso rispetto alle dimissioni rese dalla lavoratrice e “le somme trattenute dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi” notificato nel giugno 2019; con vittoria di spese.
In prima udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della vertenza altresì reiterato in corso di giudizio con il medesimo esito, atteso il disconoscimento ritualmente formalizzato ex art. 214 cpc da parte della ricorrente delle firme apposte in calce alle buste paga versate in atti dalla resistente relative ai mesi di novembre 2019, di dicembre 2019 e della tredicesima mensilità 2019, il procuratore di quest'ultima formulava tempestivamente istanza di verificazione ex art. 216 cpc, indicando – quale scrittura di comparazione – la firma apposta al mandato ad litem di cui al ricorso introduttivo.
Ammessa quindi CTU grafologica sulle firme disconosciute dalla lavoratrice, ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.1.2025 i procuratori discutevano oralmente la causa.
In tale sede, il procuratore di parte ricorrente - sulla scorta delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale dal ctu nominato - dichiarava di ridurre la domanda azionata chiedendo il riconoscimento del minor importo di euro 6.871,12 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Per il resto i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi, contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di seguito illustrati.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che la ricorrente … ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società disimpegnando mansioni di estetista e venendo Controparte_1
2 inquadrata al III livello (CCNL Barbieri Parrucchieri Acconciatori) nel periodo compreso dal 17.01.2019 al 18.02.2020” (doc. 2 ricorrente);
- che “… il rapporto di lavoro cessava in data 18.02.2020 per effetto di dimissioni rassegnate per giusta causa (vedasi modulo dimissioni telematiche doc. 3), in considerazione del protratto inadempimento da parte della società dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni alla lavoratrice ricorrente”;
- che parte resistente ha “… omesso di corrispondere in favore della lavoratrice ricorrente le seguenti spettanze retributive, riportate al lordo delle trattenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali: retribuzione di novembre 2019, pari ad € 1.114,70; retribuzione dicembre 2019, pari ad € 1.273,56; tredicesima mensilità 2019, pari ad € 1.215,20; retribuzione di gennaio 2020, pari ad € 1.385,95; retribuzione di febbraio 2020, pari ad €
1.771,28 (comprensiva di spettanze di fine rapporto: ratei di 13ma mensilità, ferie, festività
e R.O.L. ed indennità sostitutiva preavviso–10 giorni docc. 4-5)”;
- che parte resistente non ha provveduto neppure al pagamento “… della somma di € 1.325,63
a titolo di TFR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali)”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
La convenuta, ritualmente costituita in giudizio, ha parzialmente contestato i crediti retributivi ex adverso invocati, deducendo, da un lato, che le retribuzioni dei mesi di novembre 2019, di dicembre
2019 e la tredicesima 2019 risultavano già pagate, producendo a sostegno dell'assunto i relativi cedolini sottoscritti per ricevuta;
ritenendo pertanto, dall'altro lato, dovuti i soli importi relativi alla mensilità di gennaio 2020, a dieci giorni lavorati nel mese di febbraio 2020 ed alle spettanze di fine rapporto, importi da cui deve comunque essere sottratto il quantum relativo al mancato preavviso per le dimissioni rese ed alle “…somme trattenute dal datore di lavoro per effetto del pignoramento presso terzi”, attesa l'avvenuta notifica di un atto di pignoramento presso terzi ricevuta nel mese di giugno 2019.
***
Nel caso di specie è pacifico, in quanto documentale, che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta con mansioni di estetista, inquadramento al III livello (CCNL Barbieri
Parrucchieri Acconciatori) nel periodo compreso dal 17.01.2019 al 18.02.2020 e che il rapporto di lavoro si sia risolto per dimissioni ritualmente formalizzate in data 18.2.2020 per giusta causa, proprio per la mancata corresponsione delle retribuzioni (docc. 2 e 3 ricorrente).
3 Ciò premesso, atteso il disconoscimento ex art. 214 cpc delle firme apposte ai cedolini prodotti dalla resistente in giudizio formulato dalla lavoratrice, occorre innanzitutto richiamare le conclusioni della disposta CTU grafologica - risultate logiche e congrue ad esito di un'attività peritale molto approfondita e ben illustrata - che vengono pienamente condivise da questo
Giudicante.
Il ctu nominato, in risposta al quesito formulato, ha così concluso: “… la firma apposta in calce alla busta paga relativa al mese di novembre 2019 (X1) non è riconducibile alla mano della SI.ra
; la firma apposta in calce alla busta paga relativa al mese di dicembre 2019 (X3) Parte_1
non è riconducibile alla mano della SI.ra ; la firma apposta in calce alla busta paga Parte_1 relativa alla tredicesima 2019 (X2) è riconducibile alla mano della SI.ra ” (pag. 31 Parte_1
elaborato peritale).
Ciò chiarito quanto alla disposta CTU, ritiene quindi questo giudicante che, considerata l'integrale produzione documentale versata in atti, i conteggi costituiscano prova idonea in un giudizio di merito a quantificare il credito in questa sede invocato e non corrisposto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso - pacificamente dovuta alla lavoratrice attesa la natura delle dismissioni rese per giusta causa per omesso pagamento delle spettanze retributive - di TFR, di competenze di fine rapporto e dei dieci giorni lavorati per il mese di febbraio 2020.
I predetti conteggi, infatti, sono stati elaborati sulla scorta delle risultanze indicate nei cedolini relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019 - documenti di provenienza datoriale - e con riguardo al CCNL di settore applicato.
L'onere di dimostrare circostanze fattuali differenti e contrarie gravava sulla resistente, che tuttavia
– ad esito della CTU grafologica disposta – tale onere non ha integralmente assolto.
A completezza, va altresì detto che nulla è stato prodotto in giudizio dalla resistente con specifico riferimento agli importi relativi al pignoramento presso terzi richiamato in memoria (si veda relativo verbale udienza del 21.11.2019, procedimento RGE 656/2019, allegato alla memoria di costituzione).
Per ciò solo, la domanda di cui al ricorso va accolta nei limiti rappresentati dal procuratore della ricorrente all'udienza di discussione, ossia con riguardo al minor importo di € 6.871,12, calcolato sottraendo al credito originario di € 8.086,32 quello relativo al cedolino della tredicesima mensilità dell'anno 2019, risultato già pagato attesa la riconducibilità alla ricorrente della firma apposta in calce al relativo cedolino prodotto in giudizio dalla resistente.
Di conseguenza, eve essere condannata a corrispondere Controparte_1 ad l'importo di € 6.871,12 a titolo di retribuzione dei Parte_1
4 mesi di novembre e dicembre 2019, di gennaio e febbraio 2020, spettanze di fine rapporto, ratei di tredicesima mensilità, ferie, festività e R.O., indennità sostitutiva del preavviso e TFR, il tutto aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, detratti gli importi eventualmente trattenuti per effetto del pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva incardinata innanzi all'intestato Tribunale RGE 656/2019.
Quanto alle spese di lite, quantificate complessivamente nell'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge, richiamato, da un lato, il principio della soccombenza, dall'altro, comunque, in parte qua,
l'esito della ctu grafologica, questo Giudice ritiene congruo disporne la compensazione per un terzo, ponendo pertanto i restanti due terzi, quantificati nell'importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge, in capo alla resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Stante il principio della soccombenza, le spese di CTU già liquidate vengono poste definitivamente a carico di ome da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: Con
- condanna a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 6.871,12 a titolo di retribuzione dei mesi di novembre e
[...]
dicembre 2019, di gennaio e febbraio 2020, spettanze di fine rapporto, ratei di tredicesima mensilità, ferie, festività e R.O., indennità sostitutiva del preavviso e TFR, il tutto aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, detratti gli importi eventualmente trattenuti per effetto del pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva incardinata innanzi all'intestato Tribunale RGE 656/2019;
- condanna rifondere ad Controparte_1 Pt_1 Parte_1 le spese di lite, quantificate nell'importo di € 2.000,00 per compensi professionali
[...]
oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge, compensandole per il resto, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu già Controparte_1
liquidate.
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 28/01/2025
Il Giudice
Giorgiana Manzo
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