Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2020, n. 13721
CASS
Sentenza 3 luglio 2020

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Massime1

L'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione. (nella specie la S.C. ha ritenuto come rinunciata la domanda di protezione umanitaria non riproposta dal ricorrente in appello in un giudizio in cui il giudice di primo grado aveva accolto la sua richiesta di protezione umanitaria, ma la corte territoriale aveva poi riformato la decisione, negando la protezione sussidiaria e non pronunciando in materia di protezione umanitaria).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5267 del 17
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 17/02/2022), n.5267 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3565/2021 R.G. proposto da: NEMES S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. G.L., rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Salvetti e Stefano Di Meo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G. Pisanelli, n. 2; – …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2020, n. 13721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13721
Data del deposito : 3 luglio 2020

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