Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 925
Articolo 1
Versione
17 gennaio 1987
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 3.200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro parzialmente utilizzando l'accantonamento "piano nazionale per l'informatica" e, quanto al triennio 1987-1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale per lo stesso periodo, al medesimo capitolo per l'anno 1987, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 gennaio 1987