Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/2015, n. 7457
CASS
Sentenza 14 aprile 2015

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L'appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/2015, n. 7457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7457
Data del deposito : 14 aprile 2015

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