Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3149/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3149/2018 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA D'ANNA 40 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. TOSCANO GIANFRANCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in via R De Pascale 11 84012 Angri, presso lo studio dell'Avv. MAURI MARIA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 4750/2017 depositata il
21.11.2017.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il GdP aveva accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della somma di euro 1151,75, oltre interessi, a titolo di oneri condominiali insoluti.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva considerato il controcredito dell'opponente quale emergente da una sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore prodotta in sede di espletamento della ctu.
Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza di I grado di dichiarare la compensazione giudiziale tra il credito del e quello dell'opponente. CP_1
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
dell'atto di appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 e
352 cpc..
***
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, correttamente il GdP ha ritenuto di non poter valutare la documentazione prodotta dall'opponente in sede di espletamento della ctu (sentenza n. 403/2009), in virtù del deposito tardivo della stessa.
La S.C. infatti, ha statuito che “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 26144/2023).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza n. 403/2009 era diretta a provare la fondatezza di un'eccezione, quella di compensazione, che non è rilevabile d'ufficio ma va eccepita e provata dalla parte (opponente) che la fa valere.
Nel caso di specie, l'opponente avrebbe dovuto produrre la sentenza entro l'udienza ex art. 320 cpc, in quanto diretta a provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di compensazione non rilevabile d'ufficio.
Pagina 2 di 3 Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in Parte_1
favore dell'avv. Maria Mauri, difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. for. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 29/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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