Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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N. R.G. 335/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 335/2023, promossa da:
P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Alberto Formica Amori e Anita Esposito, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'Avv. Vittorio Ruggieri, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza di discussione, le parti hanno discusso e concluso come da relativo verbale.
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FATTO E PROCESSO
1. Con “ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” – depositato il 25.10.21 innanzi al
Giudice di Pace di Chieti - dopo aver premesso di avere Controparte_2
ricevuto dalla (di seguito, ), prima la notifica Controparte_1 CP_1
di due ordinanze ingiunzioni (nn. 25065/2017/01 e 27113/2018/01) di pagamento di complessivi €.
1.448,74 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, comminategli da quattro verbali dei 2014 e, successivamente (in particolare, in data 15.12.20), la notifica di un pignoramento di crediti presso terzi per il recupero di detta somma (maggiorata delle spese di recupero) – lamentò: la illegittimità della maggiorazione semestrale del 10% (pari ad €. 787.2) dell'importo delle sanzioni applicategli, la conseguente avvenuta estinzione da parte sua – attraverso il pagamento ante causam della somma di €. 934,23 – dell'importo dovuto delle predette sanzioni;
il conseguente proprio diritto al rimborso della somma di €. 164,38, pagata in eccedenza rispetto all'importo delle sanzioni, come ricalcolate senza la maggiorazione indebitamente applicatagli.
Tanto premesso, l'opponente chiese: la sospensione urgente dell'esecuzione delle ingiunzioni di pagamento;
l'accertamento della inesistenza del diritto della di agire in executivis per la CP_1 somma di €. 787,20; per l'effetto, la declaratoria di inefficacia del pignoramento esperito dalla controparte;
la condanna di quest'ultima a rimborsargli la somma di €. 164,38; la vittoria delle spese di lite.
2. Con decreto del 28.10.11, il Giudice di Pace fissò per la comparizione delle parti la udienza del
7.2.22, assegnando “il termine fino al 10.12.21 per la notifica”; tale decreto venne comunicato dalla
Cancelleria a parte ricorrente con pec del 28.10.21.
3. Alla udienza del 7.2.22: nessuno comparve per l , non costituitasi;
l'opponente, dopo avere CP_1 evidenziato “la palese regolarità della notifica da parte dell'Ufficio del Giudice di Pace”, chiese che la causa fosse trattenuta in decisione;
il Giudice di Pace provvide in conformità, trattenendo la causa in decisione, previa assegnazione di un termine per note.
4. Con sentenza n. 77 del 28.2.22, il Giudice di Pace “accolse il ricorso” – ritenendo illegittima la applicazione alle sanzioni della maggiorazione contestata dall'opponente – e compensò le spese di lite.
5. Con ricorso depositato il 23.2.23 innanzi all'intestato Tribunale, la ha proposto appello CP_1 avverso la summenzionata sentenza, lamentando: “
1. In via preliminare in rito. Inammissibilità dell'impugnazione di primo grado per omessa notifica del ricorso alla resistente. Violazione dell'art.
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615 2 co., c.p.c.”;
2. In via preliminare in rito. Inammissibilità e/o comunque infondatezza dell'impugnazione di primo grado per violazione degli artt. 3 e 4 e 5 R.D. n. 639/1910, dell'art. 32,
D.Lgs. n. 150/2011, e dell'art. 615 c.p.c.”;
3. Preliminarmente in merito. Difetto di legittimazione passiva della Scrivente;
4. Violazione degli artt. 52 D.Lgs. n. 446/97”.
Tanto premesso, l'appellante ha chiesto al Tribunale di: “- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata in ragione dell'inammissibilità dell'impugnazione cosi come dedotto ai punti 1 e
2 del presente appello;
nel merito: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Scrivente in relazione alla domanda posta in primo grado;
- accertare e dichiarare la legittimità delle ingiunzioni di pagamento prodromiche all'impugnato pignoramento, con particolare riferimento alla debenza della maggiorazione semestrale ex art. 27 L. n. 689/1981, e per l'effetto dichiarare nulla/annullare/riformare la sentenza appellata n. 77/2022, emessa in data 28.2.2022 dal
Giudice di Pace di Chieti, Avv. Clementina Settevendemmie e pubblicata il 7.12.2022, confermando la legittimità dell'impugnato pignoramento e delle prodromiche ingiunzioni di pagamento, con particolare riferimento alla debenza maggiorazione semestrale ex art. 27 L. n. 689/1981. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di primo grado, oltre accessori come per legge”.
6. Il nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 13.4.23 – ha riconosciuto CP_2 che il ricorso di I grado non era stato notificato alla né da lui, “involontariamente”, né dalla CP_1
Cancelleria del Giudice di Pace, il quale – alla prima udienza del 7.2.22 – avrebbe dovuto assegnargli nuovo termine per la notifica della vocatio in ius. Egli ha quindi chiesto al Tribunale di
“rimettere la causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 cpc per tutte le ragioni sopra rimarcate, cui deve necessariamente essere demandata anche ogni decisione in merito alle spese di lite”
7. Il processo, dopo la fase di trattazione, è stato rinviato per la decisione alla odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Deve essere dichiarata la nullità della sentenza appellata, perché emessa in difetto assoluto di contraddittorio con la , con conseguente rimessione della causa al Giudice di Pace, ai sensi e CP_1 per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.
9. E' infatti pacifico, perché documentale e perchè non contestato, che il on provvide CP_2
alla notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione della udienza, nonostante detto
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decreto - debitamente comunicatogli con pec del 28.10.21 (cfr. la ricevuta telematica della pec, in atti) – gli avesse assegnato il termine fino al 10.12.21 per la relativa notifica.
10. È parimenti pacifico che il Giudice di Pace non si avvide di tale omissione di notifica e che – nonostante il palese difetto di contraddittorio – trattenne la causa in decisione, successivamente pronunciando la sentenza n. 77/22.
11. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nelle controversie soggette al rito del lavoro (come nella specie: ndr), il giudice d'appello che rilevi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione e il perfezionamento della fase dell'editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase instaurato il contraddittorio per mancata attuazione della vocatio in ius;
e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, da eseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti, come quello del lavoro, introdotti con ricorso (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20757 del 01/10/2014; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 12353 del 03/06/2014; Cass. n. 18081/04; in senso analogo, Cass. nn. 5358/04 e 10782/03; cfr.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3861 del 08/02/2019).
Si è altresì precisato che, “benché riferito ad un rito diverso, tale indirizzo appare senz'altro estensibile al procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, essendo identica in esso la scissione fra editio actionis e vocatio in ius su cui si basa la giurisprudenza citata […]”, sicchè, “in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere
l'instaurazione del contraddittorio con la controparte “(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20757 del
01/10/2014; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12353 del 03/06/2014).
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12. Pertanto, nella specie il Giudice di gravame deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di
I grado ed a rimettere la causa al Giudice di Pace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c., diversamente da quanto pretenderebbe la appellante (cfr. la comparsa conclusionale) per cui, “previo rigetto dell'opposta domanda di rimessione della causa al Giudice di primo grado”, il Tribunale dovrebbe dichiarare la “inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione” (per mancato rispetto del termine perentorio assegnato all'opponente per la notifica della vocatio in ius di I grado), ovvero pronunciarsi sulle ulteriori eccezioni di rito e di merito sollevate nell'atto di gravame. Si tratta, infatti e come detto, di domande ed eccezioni che dovranno essere decise nel nuovo giudizio di I grado.
13. Per quel che riguarda la disciplina delle spese di lite del presente giudizio, è noto che “il giudice
d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021).
14. Nella specie, la necessità, in capo alla , della instaurazione del presente giudizio non può CP_1
che ritenersi imputabile al comportamento processuale tenuto nel giudizio di I cure dal il quale – prima – ha omesso di procedere alla notifica alla controparte del ricorso e CP_2 del decreto di fissazione della udienza del 7.2.22 (non ottemperando all'onere ivi assegnatogli dal
Giudice e – a dire dello stesso – “per una incolpevole disattenzione e svista dello studio dello scrivente, addebitabile anche all'errata convinzione che a ciò dovesse provvedere la Cancelleria”: cfr. la comparsa conclusionale depositata il 7.2.25) e – alla citata udienza - ha perentoriamente ed
“inspiegabilmente” sostenuto “la palese regolarità della notifica da parte dell'Ufficio del Giudice di
Pace” (nonostante non esistesse alcuna notifica) e richiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
15. Tali spese, tuttavia, si compensano per metà, essendosi l'appellante infondatamente opposto alla rimessione della causa al Giudice di I grado, infondatamente pretendendo che la opposizione all'esecuzione fosse decisa dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 335/23, così decide:
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Pt_1
la sentenza di primo grado appellata, per le causali di cui in motivazione e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.
Per l'effetto
RIMETTE le parti al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione.
Per l'effetto
ASSEGNA alle parti interessate il termine perentorio di legge per la riassunzione della causa di I grado al
Giudice di Pace, in diversa composizione.
CONDANNA
l'appellato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellante, che – previa compensazione di ½ - liquida nel residuo e quindi in € 87,25 per esborsi, € 331,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite ed ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 24.3.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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