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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 358/2022 R.G. promossa da:
(C.F. con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ANTONIO LECIS
parte appellante
CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv.ta FRANCESCA PES e dell'avv. FERNANDO PES
parte appellata
Oggetto: contratti bancari
All'udienza del 21/6/2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “si chiede che la Corte d'Appello previo riesame del giudizio di primo grado, in riforma parziale della sentenza impugnata, ritenuto ammissibile il presente gravame, voglia accogliere le seguenti conclusioni
1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) confermare e dichiarare legittimo il recesso dal rapporto bancario di conto corrente avente n. 27146 esercitato dalla in data 24.7.2017; Parte_1
3) dichiarare ed accertare che la ha diritto di percepire dalla Parte_1 [...]
la complessiva somma di € 238.370,50 risultante a Controparte_1
credito alla data del 31.3.2014, così come dichiarato con sentenza n. 1050/2017 emessa dal Tribunale di Sassari in data 19.7.2017 e passata in giudicato per decorrenza dei termini per l'impugnazione, oltre agli interessi legali dalla data del 31.3.2014 fino all'effettivo pagamento;
4) condannare la a corrispondere alla Controparte_1 [...]
la complessiva somma di € 238.370,50, oltre agli interessi legali dalla Pt_1
data del 31.3.2014 fino all'effettivo pagamento;
5) respingere l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale, proposte da controparte perché infondate in fatto e in diritto;
6) con vittoria di spese e competenze a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nell'interesse di parte appellata: “concludono perché all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia dichiarare:
1. il rigetto del proposto gravame e, per l'effetto la conferma della sentenza n.
205/2022 del 21.2.2022 resa in R.G. 3846/2017 Tribunale di Sassari;
in via subordinata, salvo il gravame
2. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1
pagamento, in via tra loro solidale, della somma di € 1.046.761,42.= o miglior somma da determinarsi, oltre interessi convenzionali dall'8.7.2017 al saldo;
Contr
3. per l'effetto dichiarare la parziale compensazione tra il credito vantato da con quello vantato da Pt_1
Contr
4. condannare al pagamento in favore di della somma di € Pt_1
804.670,38.= o miglior somma da determinarsi in dipendenza della dichiarata compensazione, oltre interessi convenzionali dall'8.7.2017 al saldo;
5. con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Svolgimento del processo
Contr
evocava in giudizio la per accertare la legittimità del recesso Parte_2
dal rapporto di conto corrente n. 27146 e per condannare l'istituto al pagamento della somma risultante a suo credito dopo che, con sentenza n. 1050 del 2017
del Tribunale di Sassari, divenuta definitiva, era stato dichiarato il saldo, a suo favore, alla data del 31.3.2014, dei rapporti di conto corrente n. 27146, n.
280244 e n. 280245 in essere presso la , pari a euro Controparte_1
238.370,50, e che, con lettera del 24.7.2017 ai sensi dell'art. 120 bis T.U.B., era stata chiesta la chiusura del rapporto di conto corrente.
La convenuta, costituitasi in giudizio, rilevava che:
- sin dal 1/4/2014 sul conto corrente n. 27164 l'istituto aveva continuato ad addebitare gli interessi convenzionali dell'apertura di credito di cui la società aveva beneficiato sul conto corrente speciale n. 281076, rimasto estraneo alla causa definita, per complessivi euro 113.454,86 a favore della banca;
- in data 26.6.2017 il conto corrente speciale 281076 era stato volturato a sofferenza, producendo dal 23.6.2017 al 7.7.2017 interessi convenzionali per euro 774,56;
- in data 2.8.2012 aveva definito, ai sensi dell'art. 182 Legge Fallimentare Pt_1
anche con altre banche un accordo di ristrutturazione volto a consolidare le linee di credito accordate alla società debitrice che aveva assunto l'impegno di rimborsare il debito alle cadenze previste nel contratto e comunque entro la data di scadenza del 30.6.2015;
- aveva concesso una linea di credito per euro 932.532,00, gestita attraverso il conto corrente speciale nr. 281076, aperto fin dal 20.12.2012, privo di movimentazioni fino al 28.6.2013, data in cui era stata addebitata la linea di credito consolidata;
- l'accordo di ristrutturazione era stato dichiarato risolto.
Tutto ciò premesso, la banca eccepiva in compensazione il credito dalla medesima vantato nei confronti di e dei suoi garanti per la complessiva Pt_1
somma di euro 1.046.761,42, di cui euro 932.532,00 per capitale per il saldo passivo del conto speciale nr. 281076 ed euro 114.229,42 per interessi convenzionali maturati fino al 7.7.2017, oltre ulteriori interessi al tasso convenzionale di cui all'accordo di ristrutturazione e chiedeva il pagamento del credito residuo in suo favore.
La causa, istruita con produzioni documentali e ctu, veniva decisa con sentenza n. 205/2022 con cui il Tribunale di Sassari dichiarava la legittimità del recesso del 24.7.2017 dal rapporto di conto corrente n. 27146 e, operata la compensazione con il credito della correntista, accertava il maggior credito dell'istituto bancario che quantificava in euro 791.080,80 e condannava la Pt_1
e i suoi garanti al pagamento di detta somma.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la deducendone Pt_1
l'erroneità con un unico articolato motivo di doglianza: i) il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto dell'identità tra l'esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 27146 (alla data del 30.6.2013) a quella relativa al conto corrente speciale n. 281076 (sempre in data 30.6.2013), con conseguente inesistenza del credito vantato dalla banca per essere stato rideterminato a favore del correntista il saldo del conto 27146 con sentenza passata in giudicato a definizione della causa 242/2015, nella quale la parte convenuta avrebbe dovuto opporre la propria pretesa in compensazione, coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile.
Contr La i è costituita in giudizio, eccependo la decadenza dell'appellante da tutte le deduzioni ed argomentazioni non riproposte specificamente in atto di appello e nel merito ha resistito all'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
Motivi della decisione
1. Il motivo d'appello sub i)
Con la doglianza in disamina, parte appellante si è doluta dell'erroneità della pronuncia impugnata per non avere il primo giudice accolto l'eccezione di compensazione parziale e la domanda riconvenzionale senza essersi avveduto della assoluta identità tra l'esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 27146 (alla data del 30.6.2013) a quella relativa al conto corrente speciale n.
281076 (sempre in data 30.6.2013).
A sostegno di tale censura ha ripercorso le vicende a suo dire di rilievo nella fattispecie in oggetto.
In data 2.8.2012 aveva stipulato con il ceto bancario un accordo di Pt_1
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. omologato in data 26.9.2012 dal
Tribunale di Sassari, con cui aveva riconosciuto anche il proprio debito nei Pt_1
Contr confronti della Le linee di debito erano state cristallizzate in nuovi conti correnti, distinti per ognuna delle banche aderenti, su ciascuno dei quali erano stati conteggiati gli interessi via via maturati sulla posta debitoria oggetto di riconoscimento. In attuazione di tale piano, il conto corrente ordinario n. 27146, in data 31.3.2013 – 30.6.2013, recava un saldo debitore pari ad € 947.443,12, di cui € 490.000,00 per effetti insoluti e protestati ed € 457.426,03 per scoperto di conto corrente. E da quel momento il conto corrente n. 27146 aveva registrato solo gli interessi debitori maturati sulla “linea di credito” per consolidamento dell'esposizione debitoria di € 932.532,00.
Contr Secondo la prospettazione dell'appellante, il credito di pari ad € 932.532,00 riportato in accordo di ristrutturazione agli allegati A e F (prodotti in primo grado dalla convenuta odierna appellata) altro non sarebbe stato che l'importo pari all'esposizione rinveniente sul conto corrente il cui saldo era stato rettificato con la sentenza n. 1050/2017 del Tribunale di Sassari.
Anche il credito di € 113.454,86 maturato dal 2.7.2014 fino alla data del passaggio a sofferenza del conto speciale n. 281076 sarebbe derivato pur sempre dalla contabilizzazione di interessi debitori a valere sull'esposizione di € 932.532,00.
Ha dedotto, altresì, che pur non essendo stato il conto corrente speciale 281076 oggetto di impugnazione, il debito per capitale ed interessi appostato sul “conto
Contr speciale per consolidamento” deriverebbe dal conto corrente ordinario e la alla data (23.1.2015) del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui era stato introdotto il giudizio R.G. 242/2015, sarebbe già stata titolare del credito
(accettato e riconosciuto da con l'accordo di ristrutturazione) e lo avrebbe Pt_1
potuto opporre in compensazione.
Contr Invece, nella causa R.G. 242/2015, la si era limitata a sostenere che “….. ha riconosciuto il proprio debito rinveniente dal c/c nr. 27146 nei Parte_1
confronti della , nell'ambito dell'accordo di Controparte_1
ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. al cui contenuto si fa integrale riferimento.
Nell'ambito di quell'accordo è dunque ricompresa anche l'esposizione del c/c
27146 come ne emerge dagli allegati A, F e 7 del contratto ...”.
Il debito riconosciuto da di € 932.532,00 (che sarebbe stato identico a Pt_1
quello portato dall'estratto del conto corrente del rapporto n. 27146 al 30.6.2013
trasfuso poi per consolidamento nel conto corrente avente n. 281076) sarebbe stato rivisto e corretto all'esito dell'accertamento peritale espletato nella causa
R.G. 242/2015, definita con la rettifica del saldo del conto corrente 27146 portante un credito a favore del correntista.
Conseguentemente, stante l'inesistenza di qualsivoglia debito, neppure potevano essere opposti in compensazione gli interessi debitori per l'importo di
€ 113.454,86 asseritamente maturati sulla somma di € 932.532,00 dall'apertura del conto speciale fino al 2017 e anzi erano dovuti gli interessi creditori (come quantificati nella ctu esperita nel presente giudizio in primo grado) sul saldo positivo di € 238.370,50.
Contr L'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposte da sarebbero inammissibili, poiché potevano essere dedotte nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. 242/2015 nel quale erano stati rideterminati i rapporti dare/avere tra le parti, coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile.
*
Deve darsi atto che nessuna impugnazione è stata proposta con riferimento all'accertamento della legittimità del recesso, di talché la relativa statuizione deve ritenersi ormai cosa giudicata.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Correttamente il tribunale dava atto della necessità di porre a fondamento dell'accertamento anche le somme addebitate sul conto corrente n. 21746 in data successiva alla sentenza definitiva n. 1050/2017 sul presupposto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non anche gli eventi e, dunque, i rapporti di dare e avere venuti ad esistenza successivamente in forza di ulteriori conti che non erano stati già oggetto di quella sentenza.
Valgano, altresì, le seguenti considerazioni, a integrazione della motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
1. A) Eccepita identità dell'esposizione debitoria
Con riferimento all'eccepita identità tra l'esposizione debitoria del conto corrente ordinario 27146 (il cui saldo era stato rettificato alla data del 31/3/2014 con l'individuazione dell'importo di euro 238.370,50 a credito della correntista con sentenza 1050/2017) e quella del conto speciale 281076 alla data del 30/6/2013, rileva la corte che la disamina delle singole annotazioni contabili conduce, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, a escludere l'eccepita identità a quella data.
Contr
Invero, è incontroverso in giudizio che la linea di credito concessa dalla nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 L. F. omologato dal tribunale e individuata nell'accordo agli allegati A e F, pari a € 932.532,00, era governata attraverso il c/speciale nr. 281076, aperto dal 20/12/2012.
Risulta, inoltre, per tabulas, che, il 27/28.6.2013, sul conto speciale (sino ad allora privo di movimentazioni se non l'addebito dell'imposta di bollo), era stata addebitata la linea di credito consolidata, con contestuale accredito del medesimo importo, sul c/ordinario nr. 27146 (vd. estratto conto del n. 281076 doc. 5, produzioni della convenuta in primo grado pag. 13).
Dalle annotazioni riportate, rispettivamente, nello scalare del conto ordinario all. 5, produzioni di parte ricorrente in primo grado pag. 7 e nell'estratto conto del n. 281076 doc. 5, produzioni della convenuta in primo grado pag. 13, si ricava che gli importi di € 490.000,00 e di € 457.426,03 erano stati solo per un giorno addebitati sul conto ordinario per poi essere addebitati sul conto tecnico oggetto della domanda riconvenzionale. Tali importi, invero, risultano annotati sia nella colonna dare che nella colonna avere del conto ordinario, a riprova del fatto che essi, per effetto dell'annullamento con la descritta operazione algebrica, non avessero inciso in alcun modo nella rideterminazione del saldo del conto ordinario oggetto del giudizio definito (vd. le annotazioni dello scalare nel doc. 5 di parte ricorrente, pag.7). Sempre in data 28/6/2013 nel conto ordinario 27146 risulta annotata a credito l'ulteriore somma di € 442.499,03, con la conseguenza che il saldo negativo di quel conto risulta pari, alla data del 30/6/2013, a € 35.239,67.
Sulla scorta di quanto precede, non è condivisibile l'affermazione di parte
Contr appellante allorquando sostiene che il credito di pari ad € 932.532,00 altro non sarebbe stato che l'importo pari all'esposizione rinveniente sul conto corrente il cui saldo era stato rettificato con la sentenza n. 1050/2017 del
Tribunale di Sassari: tale affermazione, infatti, non tiene conto dell'annotazione sul conto speciale, per effetto delle operazioni di giroconto, degli importi a debito del cliente corrispondenti agli accrediti sul conto ordinario.
A riprova di ciò si consideri che, invero, come si è visto, il saldo finale del conto ordinario (che partiva dagli iniziali – 477.721,61 al 31/5/2013) al 30/6/2013 era divenuto pari a – 35.239,67 per effetto dell'accredito delle somme di cui sopra, mentre, alla stessa data, il saldo del conto speciale (sul quale non vi erano movimentazioni, salvo gli addebiti di euro € 8,32+24,65 per imposte) era pari a
– 932.532,00.
Con l'ulteriore conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, risulta, per tabulas, l'assenza di qualsivoglia identità tra i due saldi, al 30/6/2013.
A ulteriore riprova del ragionamento che precede, rileva la corte che la somma di € 947.443,12, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, individua non già il saldo del conto ordinario al 30/6/2013 (che si è visto essere di gran lunga inferiore e pari a – 35.239,67) bensì il totale delle uscite per il periodo di riferimento (come si desume dalla lettura del doc. 5 di parte ricorrente in primo grado più volte citato, annotazioni a pag. 5).
Sull'importo in linea capitale di euro 932.532,00, oggetto di riconoscimento nell'accordo di ristrutturazione e del pagamento del quale è mancata qualsivoglia dimostrazione e prova, erano, inoltre, indubbiamente dovuti gli interessi convenzionali come da art. 4 dell'accordo (doc. 3, produzioni di parte convenuta in primo grado) che, pertanto, correttamente, venivano computati dal giudice di primo grado.
1. B) Eccezione di giudicato
Quanto all'eccezione di giudicato, condivisibilmente il tribunale non vi aderiva in considerazione delle seguenti considerazioni, con cui si integra la motivazione della sentenza impugnata.
Il giudizio n.242/2015 definito con sentenza n. 1050/2017, divenuta cosa giudicata, aveva per oggetto l'accertamento dell'illegittima applicazione, in difetto di apposita pattuizione, di interessi ultralegali e di interessi anatocistici, nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) e delle spese di gestione del conto e della parimenti non convenuta antergazione e/o postergazione delle valute con riferimento al conto corrente ordinario 27146 aperto nel 1995, unitamente all'accertamento, con riguardo a due conti speciali, aperti nel 2004, per aperture di credito garantite da ipoteca (i nn. 280244 e 280245), dell'illegittima applicazione, perché non convenute, della CMS e delle spese di gestione del conto;
per tutti e tre i conti era stato, poi, invocato l'accertamento dell'inosservanza della disciplina di cui alla legge 108/1996 (cfr. ricorso 702 bis introduttivo del giudizio 242/2015, all. 10 prima memoria 183 co. 6 cpc di parte convenuta). Il conto speciale 281076 non aveva costituito oggetto di alcuna impugnazione né verifica in quel giudizio (come desumibile oltre che dal ricorso appena citato anche dalla sentenza 1050/2017, all. 1 al ricorso 702 bis cpc).
Né può sostenersi che, coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, l'istituto di credito avrebbe dovuto opporre l'eccezione di compensazione e proporre la riconvenzionale nel giudizio 242/2015. Difatti, se è pienamente condivisibile il principio richiamato dalla difesa dell'appellante, secondo cui “l'efficacia del giudicato si estende oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre;
secondo tale impostazione, il giudicato implicito si fonda sulle ragioni non dedotte che si pongano come antecedente logico
necessario rispetto alla pronuncia e preclude alle parti di proporre, in un diverso giudizio, qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni giuridiche soggettive incompatibili con il diritto accertato”, non è meno vero che non ricorrono, in concreto, i presupposti per la sua operatività, per le seguenti ragioni, che si vanno a esporre.
È stato, invero, chiarito dalla Suprema Corte che “l'ambito di operatività del
giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti
ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone (così, Cass. Civ.
1614/2025; id. n. 33021/2022). Ebbene, nessuno degli elementi oggettivi delle due azioni esercitate, tramite i quali deve verificarsi l'efficacia preclusiva del giudicato, coincide: diversi sono i titoli (il contratto di conto corrente nel giudizio definito, il contratto di apertura di credito nel presente giudizio) e diverso l'oggetto (la dichiarazione di nullità e la consequenziale rideterminazione del saldo all'esito dell'espunzione degli addebiti per poste nulle nel giudizio definito e la condanna all'adempimento del credito residuo nel presente). Integrando, quindi, l'eccezione di compensazione odierna un fatto estintivo tale da comportare un diverso petitum e causa petendi,
a essa (e alla domanda riconvenzionale di pagamento del residuo) non si estende il giudicato.
Oltre a ciò, si consideri che l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposte nel presente giudizio si fondano su fatti successivi al giudicato: nella causa definita era stato, infatti, accertato il saldo del conto
27146 alla data del 31.3.2014 e, tuttavia, a quella data erano ancora in essere le linee di credito del conto speciale 281076, che avevano costituito oggetto di revoca solamente in epoca posteriore a quella coperta dal giudicato e in particolare con raccomandata del 28.4.2015, solo a far data dalla quale era divenuto attuale l'obbligo di restituzione.
Inoltre, l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposte nel primo grado del presente giudizio non riguardano un fatto che si atteggia a premessa logica della decisione passata in giudicato.
A quest'ultimo proposito, corre l'obbligo di ribadire che l'oggetto della causa definita era l'accertamento della nullità di una serie di poste passive illegittimamente addebitate sul conto 27146, accertamento rispetto al quale la rettifica del saldo costituiva non già un diritto autonomo bensì la rappresentazione contabile del diritto di far valere la nullità del titolo che era alla base dell'annotazione stessa, con la conseguenza che non ogni questione (quale la compensazione eccepita dall'appellata) idonea a incidere sulla rideterminazione del saldo del conto 27146 assume rilievo al fine di delineare i confini del giudicato, bensì esclusivamente quelle questioni tali da influire su esistenza e ammontare delle poste passive che si assumevano illegittime siccome nulle. Ebbene, sotto tale profilo, la corte non può che escludere la deducibilità in quel giudizio, sul piano logico e giuridico, della compensazione con il controcredito vantato dalla banca, atteso che, come si è visto, per effetto delle operazioni di giroconto con cui erano state accreditate sul conto ordinario le somme oggetto dei corrispondenti addebiti sul conto speciale, l'apertura di credito regolata nel conto speciale non aveva influito in alcun modo sulla formazione del saldo del conto ordinario oggetto dell'azione di rettifica.
Contr
Né vale obiettare in contrario che il credito di deriverebbe dal consolidamento dell'esposizione debitoria derivante dal conto corrente ordinario n. 27146 confluita nel conto corrente speciale avente n. 281076 aperto in funzione della procedura di ristrutturazione dei debiti, giacché l'affermazione, per la sua genericità, non consente di individuare in quali termini tale derivazione integrerebbe quel rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che dovrebbe ricorrere rispetto all'accertamento delle nullità oggetto del primo giudizio.
Infine, neppure è condivisibile la tesi dell'appellante allorché sostiene che, essendo incontroverso che nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione era ricompresa anche l'esposizione debitoria del c/c 27146, detto accordo e le sue vicende costituirebbero antecedente logico ed indefettibile già invocato dalla banca nell'originario giudizio (nel quale aveva omesso di proporre l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale), giacché, trovando i crediti reciproci e omogenei la propria causa petendi in un unico rapporto obbligatorio,
il giudicato di accertamento del credito impedirebbe, pro cuncurrenti quantitate, al soccombente di far valere nell'ambito di un secondo giudizio la voce di credito che ben avrebbe potuto far valere nel primo.
Intanto, non è chiaro quale sarebbe il rapporto obbligatorio unitario alla quale parte appellante ha inteso fare riferimento e comunque, ove il richiamo fosse da intendersi all'accordo di ristrutturazione dei debiti, l'assunto dell'appellante, a ogni modo, non coglierebbe nel segno.
Invero, l'accordo di ristrutturazione dei debiti è un istituto di diritto concorsuale che, ove omologato, crea un vincolo in ordine alla riduzione dei crediti, nella loro totalità o rispetto agli aderenti, in corrispondenza della percentuale offerta o stabilita ma non determina alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti, da accertarsi altrove (cfr. Cass. Civ. 12965/2018). Tanto ciò è vero che nel giudizio 242/2015 la difesa della stessa odierna appellante (all. 12, Pt_1
produzioni di parte convenuta in primo grado), ebbe a evidenziare che la ricognizione del debito derivante dal rapporto di conto corrente 27146, contenuta nell'accordo di ristrutturazione del debito, non aveva carattere novativo, non costituendo dunque fonte autonoma di obbligazioni ma comportando esclusivamente un'inversione sul piano dell'onere probatorio e in
Contr questi termini la questione era stata prospettata anche dalla difesa di n quel giudizio (vd. seconda memoria 183 co. 6 cpc, all. 13, produzioni di parte convenuta) con una valutazione recepita anche dal tribunale (vd. sentenza
1050/2017, allegato 15 già citato, nella quale è dato leggere: “Deve preliminarmente ribadirsi che l'accordo di ristrutturazione del debito non ha carattere novativo, e che pertanto incombe sull'attore dimostrare, contro quanto
ammesso in sede di accordo di ristrutturazione, e cioè mediante atto avente valore di riconoscimento di debito, ma non di novazione, che il debito, risultante dal saldo sul conto corrente non sussiste, per essere il frutto di indebiti appostamenti di voci, per interessi, commissioni e spese, privi tutti di causa giustificatrice”).
Ebbene, se ciò è vero, se cioè l'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche ove omologato, non determina alcun giudicato su esistenza, ammontare o rango dei crediti, tanto che esso conteneva in concreto una mera ricognizione di debito ossia un atto meramente confermativo di un preesistente rapporto, neppure può sostenersi che i crediti reciproci derivino dal medesimo rapporto obbligatorio
(che l'appellante parrebbe individuare nell'accordo di ristrutturazione dei debiti), dovendo invece rinvenirsi la fonte di essi nei contratti, autonomi e distinti, di conto corrente (il conto ordinario n. 27146 dedotto a fondamento del giudizio ormai definito con pronuncia passata in giudicato) e di apertura di credito
(regolata sul conto speciale n. 281076) su cui si fondano le odierne eccezione di compensazione e riconvenzionale di CP_2
L'appello deve, pertanto, essere rigettato e, per l'effetto, dev'essere confermata la sentenza 205/2022 del Tribunale di Sassari.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria delle cause entro 1.000.000,00 e minimi per la fase di trattazione e istruttoria stante l'assenza di elementi istruttori nuovi rispetto al precedente grado.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 205/2022 del Pt_1
Tribunale di Sassari;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 22.333,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
- dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Sassari, il 27/2/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi