Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 65 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Roberta CP_1 C.F._1
Bizzarri, parte elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Sabina Rossi, CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM), C.so Umberto I, n. 418, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 14.01.2025, ha chiesto la CP_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con in Civitanova Marche CP_2
(MC), il 01.10.2018, esponendo che dall'unione non sono nati figli.
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17.05.2023 dal Tribunale di Fermo e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto richiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in Via preliminare:
1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Civitanova Marche (MC) il 01/10/2018 tra i Sigg.ri e trascritto CP_1 CP_2 presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto comune all'atto n. 50 parte I Ufficio I anno 2018 il 07/08/2010, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitanova Marche (MC) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Civitanova Marche
(MC).
...
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La resistente, costituitasi in giudizio in data 11.04.2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“(…) aderendo alla domanda del di scioglimento del matrimonio, alle condizioni ivi CP_1 indicate, con spese del giudizio compensate, non sussistendo motivi per addebito delle spese alla parte resistente come richiesto da parte ricorrente”.
All'udienza del 15.05.2025 il Giudice istruttore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione personale delle parti, ha omesso l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice istruttore ha quindi rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
2 Rileva il Collegio, infatti, che, in base alla documentazione prodotta, i coniugi risultano separati legalmente in virtù di sentenza n. 416/2023, emessa in data 17.05.2023 dal Tribunale di
Fermo passata in giudicato.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
La richiesta congiunta delle parti relativa alla pronuncia sul solo status e l'assenza di controversia in ordine alle condizioni del divorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 65/2025, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in Civitanova Marche (MC), in data 01.10.2018;
[...]
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Civitanova Marche, numero 50, parte I, ufficio 1, anno 2018;
❖ compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 06.06.2025
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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