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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 13/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3359/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi - Pal. Arechi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010370075000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17951/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 , difensore di sé stesso, con tempestivo ricorso notificato il dì 24.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 21 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 01720240010370075000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Benevento;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 26.11.2024;
- importo complessivo: € 570,61;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avvisi di accertamento;
-) prescrizione e/o decadenza triennale.
Il 28.2.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
nel merito contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
Il ricorrente non produce memorie di replica.
Il 17.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In atti, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica degli accertamenti prodromici, tutti riferiti all'anno 2017 ed alle autovetture targate Targa_1 e BN214947, indicati alle pagina 5 e 6 della cartella, il che impone l'accoglimento di entrambe le eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento della cartella impugnata e della pretesa tributaria (ruolo n. 2024/001555).
Le spese di lite vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER che si è limitata a notificare il ruolo mentre l'Ente impositore va condannato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese in favore del ricorrente per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3359/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi - Pal. Arechi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010370075000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17951/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 , difensore di sé stesso, con tempestivo ricorso notificato il dì 24.1.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 21 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 01720240010370075000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Benevento;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 26.11.2024;
- importo complessivo: € 570,61;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avvisi di accertamento;
-) prescrizione e/o decadenza triennale.
Il 28.2.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
nel merito contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
Il ricorrente non produce memorie di replica.
Il 17.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In atti, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica degli accertamenti prodromici, tutti riferiti all'anno 2017 ed alle autovetture targate Targa_1 e BN214947, indicati alle pagina 5 e 6 della cartella, il che impone l'accoglimento di entrambe le eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento della cartella impugnata e della pretesa tributaria (ruolo n. 2024/001555).
Le spese di lite vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER che si è limitata a notificare il ruolo mentre l'Ente impositore va condannato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese in favore del ricorrente per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut.