Versione
24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
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8 giugno 2001
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Art. 556. (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) 1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. ((Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio)) .
2. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. ((Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio)) .
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- 1. Cassazione penale, sez. II, sentenza 29/10/2008 n° 40443Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2009 · 22.951561
Giurisprudenza • 41
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1863Provvedimento: […] Con il secondo motivo si deduce violazione della legge processuale, in relazione all'art. 556 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto applicabile la norma dell'art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen. anche nel giudizio abbreviato richiesto dopo la citazione diretta a giudizio (e non in sede di udienza preliminare), […]Leggi di più...
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