Articolo 556 del Codice di procedura penale
Articolo 598Articolo 571
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24 ottobre 1989
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2 gennaio 2000
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Versione
8 giugno 2001
Art. 556. (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) 1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. ((Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio)) .
Entrata in vigore il 8 giugno 2001
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