Articolo 2 della Legge 28 giugno 1956, n. 595
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 luglio 1956
Art. 2.
Agli effetti di quanto stabilito nel precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato o i profitti di spettanza dello Stato medesimo sono costituiti dalle differenze:
a) tra l'effettivo tasso di cambio praticato per i finanziamenti del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti e il tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347 , e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632 ;
b) tra i costi comprese le spese sostenute dagli enti incaricati della importazione fino alla cessione delle merci alle condizioni di vendita stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, nonche' gli oneri di carattere generale ed il compenso agli enti medesimi - ed il ricavato ottenuto dalla vendita.
Entrata in vigore il 20 luglio 1956