Articolo 68 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 67Articolo 69
Versione
1 giugno 1983
Art. 68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall' articolo 269, primo comma, del codice civile ".
Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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