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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3179/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SANTORO ROCCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Tanto premesso, il CTU (nominato nella presente fase ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso
1 specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. È infine inconferente rispetto alla fattispecie in esame il precedente di legittimità citato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 28/11/2025 (Cass., Sez. Lav., n.28212/2025), che riguarda innanzitutto un caso in cui il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, seppur con una decorrenza successiva a quella desiderata (mentre nella fattispecie in esame il CTU l'ha esclusa, così come il CTU della precedente fase di ATPO) e, in secondo luogo, perché in quel caso la Suprema Corte ha semplicemente detto che la deambulazione con necessità di supervisione continua è parificata all'impossibilità deambulatoria senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ma nella fattispecie in esame non vi è né l'una né l'altra, giacché il CTU non solo ha escluso il “rischio di caduta” e la “necessità dell'aiuto di terzi”, ma ha altresì aggiunto che la parte ricorrente è capace di deambulare, seppur “lentamente”, “anche senza l'uso del bastone”, essendosi per esempio alzata “autonomamente dalla sedia e senza il dispositivo menzionato”, essendosi “diretta verso la bilancia pesa-persona sulla quale è salita senza necessità dell'ausilio di supporti e di terzi” ed essendo
“autonomamente […] salita sul lettino di visita” (salvo a voler ritenere che il CTU abbia dichiarato il falso in ordine a tali fatti oggettivi accaduti nel corso della visita medica, ma non risulta che contro il suo elaborato sia stata proposta querela di falso ideologico). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche CP_1 della fase di ATP) liquidate con separati decreti. Crotone, 28/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3179/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SANTORO ROCCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Tanto premesso, il CTU (nominato nella presente fase ex art.445 bis, co.6, c.p.c.) ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice ben motivate ed immuni da vizi), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso
1 specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. È infine inconferente rispetto alla fattispecie in esame il precedente di legittimità citato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 28/11/2025 (Cass., Sez. Lav., n.28212/2025), che riguarda innanzitutto un caso in cui il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, seppur con una decorrenza successiva a quella desiderata (mentre nella fattispecie in esame il CTU l'ha esclusa, così come il CTU della precedente fase di ATPO) e, in secondo luogo, perché in quel caso la Suprema Corte ha semplicemente detto che la deambulazione con necessità di supervisione continua è parificata all'impossibilità deambulatoria senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ma nella fattispecie in esame non vi è né l'una né l'altra, giacché il CTU non solo ha escluso il “rischio di caduta” e la “necessità dell'aiuto di terzi”, ma ha altresì aggiunto che la parte ricorrente è capace di deambulare, seppur “lentamente”, “anche senza l'uso del bastone”, essendosi per esempio alzata “autonomamente dalla sedia e senza il dispositivo menzionato”, essendosi “diretta verso la bilancia pesa-persona sulla quale è salita senza necessità dell'ausilio di supporti e di terzi” ed essendo
“autonomamente […] salita sul lettino di visita” (salvo a voler ritenere che il CTU abbia dichiarato il falso in ordine a tali fatti oggettivi accaduti nel corso della visita medica, ma non risulta che contro il suo elaborato sia stata proposta querela di falso ideologico). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche CP_1 della fase di ATP) liquidate con separati decreti. Crotone, 28/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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