Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 464.
(Restituzione dei frutti).
L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
(Restituzione dei frutti).
L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
Commentari • 12
- 1. Art. 464 c.c. “Restituzione di frutti”: commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 7 novembre 2023 · 53.20225
L'articolo 464 del Codice Civile, rubricato “Restituzione di frutti”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo III – Dell'indegnità. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 464 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 464 del Codice Civile: “L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione”. […]
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Giurisprudenza • 82
- 1. Trib. Nuoro, sentenza 13/10/2025, n. 449Provvedimento: […] eredi di CP non hanno alcun titolo per possedere e detenere i beni di A_ , condannare i medesimi a rilasciare immediatamente in favore degli attori, eredi legittimi di A_ , tutti i beni di A_ e a pagare ex art. 464 c.c. i frutti percepiti da loro e, in precedenza, da CP sui beni di A_ , a far data dall'11 ottobre 2011 quando si è aperta la successione legittima del Per_1 ; […]Leggi di più...
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