Articolo 464 del Codice civile
Articolo 427Articolo 411
Versione
19 aprile 1942
Art. 464.

(Restituzione dei frutti).

L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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