Articolo 329 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 329.

(Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale).

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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