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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 8973 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato in data 21.06.2023
da
- (c.f. ), elettivamente domiciliato presso gli Parte_1 C.F._1
avv.ti MATTEO MIATTO (pec: e Marco Seppi Email_1
(pec: i quali lo rappresentano e difendono per procura Email_2 allegata telematicamente all'atto introduttivo;
(attore) contro
, contumace; Controparte_1
(convenuta)
e contro
(c.f. , costituitosi Controparte_2 P.IVA_1 anche per il Fondo art. 43 D.L.36/2022, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (CF: , domiciliata in Venezia, Piazza San C.F._2
Marco, n. 63 (fax: 0415224105; e-mail: ; Email_3
(convenuto)
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
1
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
A. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa Persona_1
e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di , in qualità di legittimo Parte_1
erede di , ad ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti da Persona_1 Per_1
per i fatti di causa;
[...]
ii. per l'effetto, condannare la , in solido con il Controparte_1 CP_1 [...]
, al pagamento in favore di , in qualità di Controparte_2 Parte_1
legittimo erede di , dei seguenti importi: Persona_1
− Euro 20.299,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 168.611,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 188.910,80, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Per parte convenuta: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale rigettare la pretesa attoree perché inammissibili, improponibili, irricevibili, improcedibili e infondate sotto ogni punto di vista e in particolare:
a) Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o la doverosa applicazione alla controversia
Cont del diritto della in forza dell' art.62 della L.218/1995 oppure se confermato dall' art.4-1
Reg.CE-864/2007 (Roma II).
b)Dichiarare la inesistenza e/o nullità della notifica e il difetto di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni dello Stato italiano e/o in assoluto subordine la violazione del contraddittorio e/o la mancata notifica della citazione all' unico eventuale soggetto dotato di legittimazione passiva e/o litisconsorte necessario per le ragioni esposte in comparsa di risposta;
c) In via subordinata, dichiarare il difetto di competenza, sotto plurimi profili, come esplicati
2 nelle difese svolte, del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Roma
(Cass.SS.UU.16435/2023);
d) Nel merito, in via ulteriormente subordinata, rigettare le domande attoree contro le
Amministrazioni dello Stato italiano perché inammissibili, improponibili, irricevibili, improcedibili e infondate per tutte le ragioni già esposte in comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi ed estromettere e dichiarare l' assoluto difetto di legittimazione Cont passiva del in quanto il FONDO risponde intra vires E NEI LIMITI DEL
FINANZIAMENTO DEL , ex DL.nr.36/2022, art.43, comma uno, CP_5
GIACCHÉ IL FONDO È INDICATO DALLA LEGGE COME UNICO SOGGETTO
OBBLIGATO AD EFFETTUARE PAGAMENTI PER I TITOLI DEDOTTI NEL PRESENTE
GIUDIZIO già in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione in capo alle Amministrazioni statali se evocate in giudizio;
d) nel merito, in via ancor più subordinata, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito anche in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, dichiarare che non si può procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, in quanto manca qualsiasi criterio di quantificazione e comunque perché le pretese sono improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili e infondate nel merito secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) nella denegata ipotesi che si ritenga che la detrazione delle somme di cui al co.4b del
DL.36/2022 non possa essere effettuata in sede di accesso al Fondo da parte della parte attrice che si è vista liquidare dal Tribunale il beneficio qui richiesto, in ogni caso, detrarre le somme che sarebbero spettate a parte attrice ai sensi della legislazione speciale indicata nell' art.4b
DL.36/2022 o' in subordine, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato e/o liquidabile alla controparte per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza a norma dell' art.43 comma quarto-b-
DL.36/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1241 e/o 1243 co.1 e/o co.2, e/o 1227, comma
2, cod. civ.
g) Si chiede però anche, in via ulteriormente subordinata, che – in relazione a tale circostanza
3 – codesto Ecc.mo Tribunale ordini alle controparti di esibire la citata documentazione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. Spese vinte.”.
4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha agito in questo giudizio quale erede del padre Parte_1 Persona_1
al fine di vedere accertata e dichiarata la piena responsabilità della Repubblica CP_1 per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni del genitore e,
[...]
conseguentemente, vedere accertato e dichiarato il proprio diritto, quale erede, ad ottenere il risarcimento dei conseguenti danni subiti dal padre. Ha chiesto quindi, condannarsi la in solido con il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 20.299,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di €
168.611,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per un ammontare complessivo di € 188.910,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha riferito che il signor era nato Persona_1
il 1°.10.1915 a Pravisdomini, in allora provincia di Udine. Richiamato alle armi il 3.6.1940, veniva arruolato nel XVII Settore della Guardia alla Frontiera di stanza a Tarvisio.
Nei giorni immediatamente successivi al proclama Badoglio e, precisamente, in data 9.9.1943, le truppe tedesche – al termine della c.d. “Battaglia di TA (storicamente nota come il primo episodio della Resistenza italiana) – catturavano , rendendolo prigioniero. Persona_1
Il trattamento riservato ai prigionieri italiani – considerati “traditori badogliani” e dunque degradati allo status di meri internati (Italienische MilitärInternierte-IMI: all. B, p. 3-4-5-7-8)
– era purtroppo tristemente noto, ed al medesimo trattamento veniva sottoposto anche il padre dell'attore.
Lo stesso giorno della cattura, i soldati della Wehrmacht caricavano – insieme Persona_1
a circa sessanta altri commilitoni catturati – su un vagone ferroviario adibito al trasporto di bestiame, con porte sbarrate e filo spinato nelle feritoie (all. B, p. 9), per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato cinque giorni, egli veniva deportato in ed internato – CP_1
con matricola n. 154443 – presso lo Stammlager XI-B di Fallingbostel (cfr. corrispondenza di prigionia: doc. 2; piastrina identificativa a Fallingbostel: doc. 3; scheda notizie: doc. 4; questionario: doc. 5).
era reclutato in un distaccamento di lavoro (Arbeitskommando) e costretto Persona_2
ai lavori forzati presso una fabbrica di Walsrode, ove veniva impiegato nella produzione di armamenti;
costituiva fatto notorio, del resto, che gli IMI – non a caso denominati “schiavi di
– erano coattivamente prestati alle aziende tedesche (all. B, p. 4-11-12). Per_3
L'attore ha, quindi, ricostruito le condizioni di vita e di lavoro a cui era stato costretto in quegli anni, richiamando anche ampia bibliografia al riguardo, sino a quanto, il 16.04.1945, veniva
5 liberato per mano degli alleati. Il livello di denutrizione in cui versava, tuttavia, era tale da rendere pressoché impossibile il suo immediato rimpatrio: egli, dunque, veniva sottoposto alle cure ed alla riabilitazione dell'esercito alleato sino al 24.8.1945 allorquando, raggiunta una accettabile condizione fisica, veniva rimpatriato in Italia.
L'attore ha, poi, riferito che i quasi due anni di prigionia avevano lasciato un segno indelebile sul padre, condizionandone l'intera vita. Egli, al ritorno a casa, iniziava a soffrire di disturbo da stress post traumatico (PTSD): assai frequenti erano infatti le notti che trascorreva insonni a causa degli incubi raffiguranti le immagini delle sevizie e dei crimini perpetrati ai prigionieri dalle guardie del campo.
Il signor moriva, infine, ab intestato il 18.10.1964 ed a lui succedevano, essendo Persona_1
in allora previsto il mero legato di usufrutto uxorio in favore della moglie, i due figli
[...]
e , quest'ultimo odierno attore. CP_6 Parte_1
In punto di diritto, nel richiamare l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche dalla
L. 29.6.2022 n. 79, con cui è stato istituito presso il Ministero il Controparte_2
«Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1943 e l'8 maggio
1945», stanziando una dotazione di Euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di Euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice italiano richiamando la sentenza 22.10.2014, n. 238, con cui la Corte Costituzionale, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto agli artt. 2 e 24 Cost., dell' art. 3 della L. 14 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui prevede «l'obbligo del Giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano» e dell'art. 1 della L. 17 agosto 1957, n. 848, «limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il Giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona».
Ha riferito che, a seguito di tale declaratoria, la Suprema Corte ha quindi affermato costantemente il principio per il quale «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito
6 della sentenza della Corte cost. n. 238/2014, per i delicta imperii, per quei crimini cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (così Cass., Sez. Un., 28.9.2020, n.
20442; in senso conforme v., ex plurimis, Cass., 3.9.2019, n. 21996; Cass., Sez. Un., 13.1.2017,
n. 762; Cass., 29.7.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946).
Quanto alla competenza territoriale, ha precisato che il presente giudizio – contemplando quale convenuta un'Amministrazione dello Stato – è stato incardinato ex art. 25, 2^ parte, c.p.c., avanti al Tribunale di Venezia quale Giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione: luogo, quest'ultimo, individuato secondo le norme di contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 278, lett. d), R.D. 23.5.1924 n. 827) in quello ove il creditore
è domiciliato (cfr., ex multis, Cass., 17.9.2015, n. 18287).
Ha poi ribadito la propria legittimazione attiva quale erede del padre, deceduto ab intestato, nel proporre domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal genitore per i crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati a suo danno dall'esercito tedesco durante i
715 giorni di prigionia.
Tali crimini di guerra e contro l'umanità, secondo la giurisprudenza richiamata, integrano sul piano civilistico un illecito ex art. 2043 c.c.
Sotto il profilo dell'an, ha richiamato giurisprudenza di merito che ha ritenuto essere sufficiente la prova che l'attore, cittadino italiano, sia stato internato in o nei territori allora CP_1 occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943 senza altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano, dovendosi per il resto ritenere che sia cosa notoria che il trattamento ricevuto dai militari internati sia stato contrario alle norme convenzionali e consuetudinarie, come peraltro documentato da svariate pubblicazioni e documenti filmati.
L'attore ha quindi chiesto in primo luogo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal padre per il fatto che il medesimo – nel corso dei quasi due anni di prigionia, è stato costretto a prestare forzatamente la propria manodopera presso una fabbrica, ove veniva impiegato nella produzione di armamenti: a fronte di tale estorsione di manodopera, nessun salario gli veniva corrisposto, in frontale spregio al diritto internazionale umanitario in allora vigente.
L'art. 6 del Regolamento allegato alla «Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra», siglata all'Aja il 18.10.1907 ed applicabile ratione temporis ai fatti di causa, nel consentire agli Stati l'impiego come lavoratori dei prigionieri di guerra (ad eccezione degli ufficiali), stabiliva infatti che «tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni di guerra». La medesima disposizione, inoltre, stabiliva che, «i lavori fatti per
7 lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguiscono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti. Qualora i lavori siano fatti per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d'accordo coll'autorità militare. Il salario dei prigionieri contribuirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro pagato al momento della liberazione, salvo a defalcare le spese di mantenimento» (così l'art. 6 del Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aja del 18.10.1907).
Ancora, l'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, parimenti applicabile ratione temporis ai fatti di causa, prevedeva che, «i prigionieri non percepiranno salario per lavori concernenti l'amministrazione e la manutenzione dei campi.
Se adibiti ad altri lavori avranno diritto ad un salario da fissarsi mediante accordi tra belligeranti.
Tali accordi specificheranno la parte che l'amministrazione del campo potrà trattenere, la somma spettante al prigioniero e il modo con cui questa somma sarà messa a disposizione. Alla fine della prigionia, ogni prigioniero riceverà il relativo saldo. In caso di morte sarà rimesso per via diplomatica agli eredi».
Invece, il Terzo Reich aveva degradato i prigionieri di guerra italiani allo status di meri internati, privandoli delle garanzie (tra cui quelle surriportate in tema di salario) previste dal diritto umanitario internazionale in allora vigente.
In ordine al quantum debeatur, ha osservato come – nel periodo di riferimento (9.9.1943 -
16.4.1945) – il salario medio giornaliero di un lavoratore tedesco si aggirasse attorno ai 10,20
Reichsmark (all. C, p. 6) corrispondenti – giusta il tasso di conversione del 7.604 al settembre
1943, poi innalzato a 1:10 per ordine di – a circa Lire 102 giornaliere. Per_3
Il che corrispondeva (secondo il coefficiente di rivalutazione ISTAT per l'anno 1943: 658,733)
a Lire 67.190,83 attualizzate al 2020, pari ad Euro 34,70/giorno (v., per un calcolo simile, Trib.
Torino, 19.5.2010, in DeJure).
L'attore ha chiesto, pertanto, condannarsi la , in solido con il Controparte_1
, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € Controparte_2
20.299,50 (34,70 x 585 giorni) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da Per_1
importo da maggiorarsi del danno da ritardo nell'adempimento pari agli interessi che,
[...]
in via equitativa, si chiede vengano liquidati al tasso del 4% a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Quanto ai danni non patrimoniali, ha ribadito che i crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai danni di (e consistiti nella sua cattura, deportazione ed internamento Persona_1
con sottoposizione a lavori forzati e non retribuiti, unitamente al trattamento disumano,
8 umiliante e privativo della dignità che veniva a lui riservato quale IMI), abbiano provocato in quest'ultimo inimmaginabili sofferenze che lo hanno accompagnato per tutta la vita.
Ha ricordato come , dopo aver fatto ritorno a casa, sia stato costretto a sottoporsi Persona_1
a cure psichiatriche per il disturbo da stress post traumatico di cui soffriva a causa degli orrori vissuti in prima persona nel campo di prigionia.
In merito ai criteri di liquidazione di tale voce di danno, ha richiamato pronuncia del Tribunale di Treviso in vertenza pressoché identica a quella oggetto del presente giudizio ove, nel premettere che «non esistono parametri oggettivi ai quali ancorare la quantificazione del risarcimento del danno» ed «al fine di evitare che l'equo apprezzamento del Giudice possa sfociare in un quantum arbitrario» – ha ritenuto «opportuno individuare un criterio che, in via analogica, sia il più possibile coerente con la situazione patita dallo [internato], individuabile in quella che il nostro ordinamento definisce ingiusta detenzione, per la quale la legge n. 476/99 prevede un equo ristoro calcolato in via giurisprudenziale in Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione» (v. Trib. Treviso, 9.11.2018, n. 2208).
Nel caso di specie, tenuto conto che è stato catturato il 9.9.1943 e rimpatriato Persona_1
solo il 24.8.1945, il periodo di prigionia da lui scontato ammonta a complessivi 715 giorni i quali, moltiplicati per Euro 235,82, generano un importo risarcibile di Euro 168.611,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno (si v., in tal senso, Trib. Treviso cit.; v. App. Firenze cit., Trib. Firenze,
22.2.2016 e 6.7.2015, tutte in DeJure).
Di qui il diritto dell'attore, in qualità di erede di , ad ottenere il pagamento di: Persona_1
− Euro 20.299,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 168.611,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 188.910,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso sopra indicato.
***
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il e per il Controparte_2
ex art. 43 D.L.36/2022 rilevando in via preliminare come la citazione contro il CP_5 CP_2 sia stata notificata presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia in forza di non meglio chiarito rapporto con il CP_5
Quest'ultimo, per contro, risponde solo al Parlamento che lo ha istituito, che lo finanzia, che ne ha disposto la assoluta separazione dalle Amministrazioni statali, delegando il MEF alla mera istruttoria delle richieste di pagamento secondo le norme della legge nr.36/2022, art. 43, mentre
9 il soggetto obbligato a pagare è solamente il medesimo nei limiti dei fondi stanziati. CP_5
Sin dalla costituzione, è stato peraltro precisato come il abbia inteso in ogni caso CP_5
costituirsi in giudizio, al fine di evitare inutili aggravi di difese.
Sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di competenza territoriale del giudice adito in quanto, stante il richiamo all'art. 144 cpc previsto al comma 6 dell'art. 43, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso l'avvocatura dello Stato competente per territorio, vale a dire la sede del Fondo, a Roma, mentre la residenza attuale e/o passata di chi notifica la citazione è irrilevante, perché il preteso danno, e/o la condotta causativa, fonte del diritto pecuniario, si è verificato all'estero, e la cattura non è avvenuta in Veneto, sicchè non sarebbe competente alcun Tribunale italiano e tutt' al più in denegata ipotesi, quello di Roma a norma dell' art. 25 cpc e 6 RD.1611/1933.
Inoltre, la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale indicata nel decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (il Fondo) discende da un accordo internazionale: ciò significa che il Fondo indicato nel DL. 36/2022 non
è il responsabile dei fatti da cui sarebbero derivate le pretese azionate in questa sede da chi ha notificato la citazione;
poiché l' accordo è stato stipulato da un'amministrazione centrale a
Roma per tutto il territorio nazionale, l'obbligazione del Fondo indicato nel DL.36/2022 Cont discende da un obbligo assunto per tenere indenne la dalle conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda di condanna formulata da parte attorea: si tratta quindi del foro generale delle persone giuridiche (art.19 cpc.), che nel caso di specie è Roma (sede del CP_5 ed è Roma a norma dell'art. 20 cpc. il luogo dove è sorta l'obbligazione (istituzione del Fondo in attuazione dell' accordo) e/o dove deve eseguirsi.
Inoltre, visto che nel caso di specie la domanda è rivolta in via principale contro la CP_1
(l'eventuale pretesa obbligazione alternativa del Fondo potrebbe Controparte_1
Cont eventualmente sorgere solo se viene condannata la ), l'obbligazione si deve eseguire all'estero, secondo le regole dei pagamenti della , che non Controparte_1
risulta avere sedi italiane deputate a disporre pagamenti in favore di cittadini italiani, se non, forse, presso la sua ambasciata in Roma, rimanendo così confermata la competenza del
Tribunale di Roma.
Ha poi dedotto che l'art. 43 ha introdotto un'ipotesi peculiare di parziale surroga di pagamento, che trova fondamento espresso nelle menzionate disposizioni dell'Accordo, con cui l'Italia (il
Parlamento) si è obbligata ad effettuare, in luogo della (parzialmente surrogata) il CP_1
pagamento per i vantati crediti risarcitori pretesamente scaturiti a carico di quest'ultima verso le vittime del Terzo Reich (pretesi creditori della , secondo il paradigma delineato CP_1
10 dagli artt.1201 e/o 1203 c.c.
Tale ricostruzione giuridica trovava conferma nelle seguenti circostanze:
a) i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich possono essere fatti valere esclusivamente nei confronti del (comma 2), con espressa esclusione anche di eventuali azioni esecutive CP_5
nei confronti della (comma 3); CP_1
b) il Governo italiano – attraverso il – viene espressamente legittimato in nome e CP_5 nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2), ma sempre a carico del Fondo;
c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del cod. proc. civ.
Alla luce di tali considerazioni, trattandosi – nel caso di specie – di un'azione giudiziaria introdotta dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto-legge, essa avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nei confronti del Fondo insediato a Roma, nella qualità di unico successore ex lege nel debito risarcitorio pretesamente scaturito a carico dallo Stato tedesco.
Conseguentemente, nel momento in cui è stata proposta l'odierna azione giudiziaria, il fenomeno surrogatorio sopra descritto si era già realizzato e, quindi, l'unico soggetto che avrebbe potuto essere evocato in giudizio per rispondere dei debiti in questione non poteva che essere il Fondo istituito con il citato art. 43.
Ha ricordato che in tutti i giudizi azionati dopo la sentenza della Corte Internazionale di
Giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012 e la successiva sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale, la Repubblica di Germania non si è mai costituita in giudizio in quanto non riconosce la giurisdizione del giudice italiano, pretendendo – in via diplomatica – che l'Italia la manlevi, per l'appunto, da tutte le azioni e pronunce giudiziarie interne in considerazione della responsabilità internazionale anche di natura patrimoniale che la CIG fa discendere a carico della Repubblica Italiana dall'inosservanza della immunità della dalla giurisdizione CP_1
italiana, fermamente riaffermata dalla Corte internazionale.
Cont A fronte di una recente nuova iniziativa della dinanzi alla CIG, anche in considerazione del fatto che la menzionata pronuncia n. 238/2014 della Corte costituzionale non ha modificato
(né modifica) la posizione di diritto internazionale dell'Italia e la sua responsabilità nei Cont confronti della , il legislatore nazionale ha quindi provveduto all'introduzione del sopra illustrato articolo 43 D.L. n. 36/2022.
Alla luce di quanto sopra, il è stato designato quindi quale surrogato pagatore per conto CP_5
della nelle pretese obbligazioni il cui accertamento Controparte_1 costituisce l'oggetto del presente giudizio, ed è l' unico eventuale legittimato a sollevare tutte
11 le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”.
Il ha, quindi, eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice essendo CP_2 decorso il termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. rispetto al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p. svolgendo ampi richiami anche all'evoluzione delle norme di diritto internazionale in materia di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium e di retroattività o meno del relativo principio.
Quanto alla questione, sollevata in altri giudizi, per la quale, anche a ritenere applicabile all'odierna fattispecie le suddette disposizioni codicistiche, i crediti risarcitori derivanti dai crimini internazionali commessi dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale non si sarebbero ancora estinti per prescrizione in quanto, prima della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana e della successiva ordinanza n. 30/2015, non sarebbe esistita in Italia la possibilità giuridica di far valere siffatti diritti di credito con le conseguenze espressamente previste dall'art. 2935 cod. civ., ha evidenziato come tale deduzione sia smentita dalla stessa evoluzione dei fatti, posto che controversie concernenti tale tipologia di crediti sono state instaurate in Italia ben prima dei citati pronunciamenti della Corte costituzionale, e che non mancano i casi in cui l'autorità giurisdizionale si è pronunciata nel merito, nonostante la
Repubblica di Germania avesse ritualmente sollevato l'eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione del Giudice italiano (ha citato, ad esempio, Tribunale di Firenze, 8 febbraio 2011,
n. 411).
Nel merito, il Ministero ha precisato come la posizione del signor rispetto alla Persona_1
domanda risarcitoria vada qualificata non quale civile deportato, bensì quale militare dell'esercito italiano catturato nell'ambito dell'operazione bellica consistita nell'invasione dell'Italia settentrionale da parte dell'esercito tedesco dopo l'8 luglio 1944 e legittimamente internato in secondo le previsioni dell'art. 4 del Regolamento accluso alla CP_1
Convezione dell'Aja del 1907e della Convezione di Ginevra 1929.
Dopo avere precisato quindi che, il mero fatto della cattura e del trasferimento in CP_1
come prigioniero di guerra non rientra di per sé tra i crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona, ha evidenziato come dalle allegazioni attoree la violazione dei diritti fondamentali subita (lavori forzati non retribuiti, maltrattamenti, violazione del dovere di mantenimento: v. articoli 4, 5, 6, 7, 8 del Regolamento della Convenzione dell'Aja) si sarebbe verificata esclusivamente in territorio tedesco, con ogni conseguenza in ordine alla giurisdizione ex art. 3, comma 1, L. 218/15 e all'individuazione del diritto applicabile ex art. 62, comma 1, della medesima legge.
12 Nel merito, ha ulteriormente contestato la domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Infine, ha eccepito che dall'ammontare del risarcimento eventualmente riconosciuto dovrebbe comunque essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa, richiamando puntualmente la normativa emanata negli anni dalla Repubblica italiana in materia di benefici e indennizzi in favore delle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich e dal regime fascista.
***
Dichiarata la contumacia della , alla prima udienza la causa è Controparte_1 stata ritenuta matura per la decisione e, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c, all'ultima udienza è stata trattenuta in decisione.
***
Il signor agisce in questo giudizio, iure hereditario, chiedendo la condanna Parte_1 della in solido con il Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal padre, signor , Persona_1
nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in per quasi due anni, dal giorno CP_1
9.9.1943 al giorno 16.04.1945, per un totale di giorni 585.
Viste anche le difese svolte dall'Avvocatura dello Stato, costituitasi per il
[...]
e per il Fondo istituito ex art. 43 D.L. 30.4.2022, n. 36, appare necessario CP_2
esaminare preliminarmente se sussista la giurisdizione del giudice adito nei confronti della
Repubblica di Germania. CP_1
A tal fine, ripercorrendo precedenti conformi di questo stesso Tribunale, va approfondita ab origine la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Come noto, si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre
1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa) e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione) nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia.
Lunga e complessa è la vicenda dei ristori per il trattamento subito dagli internati militari italiani
13 con profili sia interni che internazionali che hanno portato all'odierno contenzioso.
Con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961, da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”, con contestuale definizione di ogni ulteriore pretesa da parte dello Stato italiano.
In base a tale Accordo, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile
1962, n. 1263:
a) la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi
(art. 1, paragrafo 1);
b) il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della
Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti delle persone fisiche o Controparte_1 giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Controparte_1
da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2).
[...]
La legge italiana di applicazione dell'accordo, prevedeva poi che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento e, così, solo gli internati militari deportati nei “campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (art. 4) si presero in considerazione i conti in Reichsmark – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani, avevano dovuto versare i propri salari.
La Germania riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Successivamente, gli I.M.I. furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, EVZ) del 12 agosto 2000. Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda”. Peraltro, alla luce dell'alto numero
14 di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi, andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento. Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento.
In tale contesto di sostanziale esclusione da ogni tutela risarcitoria o indennitaria, gli IMI iniziarono una serie di azioni giudiziarie, anche in Italia, nell'ambito delle quali la Repubblica
Federale di Germania eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana invocando il principio di diritto internazionale consuetudinario di immunità per i fatti compiuti da uno Stato straniero nell'esercizio della propria sovranità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 5044 del 2004, è giunta peraltro ad affermare il principio per cui il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. La Corte ha, quindi, concluso per la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica CP_1
Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in per essere CP_1
utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale (v. anche in epoca più recente Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15812 del
29/07/2016, Cassazione SSUU, sentenza n. 20442 del 2020).
La giurisprudenza di merito aderì quindi all'interpretazione della Corte, argomentando
15 l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla – prima con gli accordi del 1961 CP_1
e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Tale orientamento della giurisprudenza italiana ha portato, poi, alla decisione della Corte
Internazionale di Giustizia del 3.02.2012, adìta dalla proprio per denunciare CP_1
l'introduzione di numerose cause di risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del Terzo Reich e per contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti della
In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile della CP_1 violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della Germania
(in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio. Questo in ragione:
i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno Stato straniero commesse sul territorio dello Stato del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini, è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno Stato sia accordata
l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità della Germania doveva escludersi alla luce della gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare
16 rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, della gravità dell'illecito; “se la mera asserzione che uno Stato ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità della atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole CP_1 sull'immunità dello Stato sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le
Corti di un altro Stato possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro Stato” disinteressandosi “della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello Stato a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-
1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il pagamento delle riparazioni
o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte della nel predisporre una riparazione nei CP_1
confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la CP_1
della sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello
Stato all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt.
3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 – la quale imponeva al giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, nel corso della seconda guerra mondiale – e della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il
17 giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Ed infatti, osserva la Corte Costituzionale, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo
Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza Per internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la , le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, a giudizio della Consulta, si delinea dunque un contrasto della legge di adattamento dell'ordinamento italiano alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost. Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 della Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento della CIG. Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla
Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia. Con la legge n. 5 del 2013
l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche.
18 Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello Stato italiano di Per conformarsi a tutte le decisioni con le quali la abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso Per di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della .
Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul territorio dello Stato del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati. L'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali. In conclusione, proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole Cont all'accoglimento delle domande risarcitorie degli IMI e loro aventi causa contro la .
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, infatti, si sono avute varie pronunce di condanna
19 della da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque CP_1
provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo Stato italiano.
A sua volta, la ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo CP_1 Controparte_1
procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ed è in tale contesto che è stato emanato il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) istitutivo del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Tale disciplina è stata introdotta in “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263” al fine di “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
La legge si pone quindi espressamente e dichiaratamente in un'ottica di bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii declinato dalla CIG e l'incomprimibilità della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) di cui alle succiate pronunce di legittimità e della Corte costituzionale italiana.
La continuità con l'Accordo di Bonn emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di Bonn del 2 CP_1
giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Come già ritenuto da questo stesso Tribunale, la disposizione dell'art. 43 decreto – legge
30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) ha comportato e comporta una determinante
20 sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 della
Corte Costituzionale, posto che, con l'istituzione del lo Stato italiano ha inteso farsi CP_5 carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque a danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente quale unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica Federale di Germania secondo un meccanismo assimilabile ad “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 c.c.), eccezionalmente a contenuto liberatorio” (v. così espressamente sul punto Corte cost. n. 159/2023 su cui amplius infra), o di un accollo attuativo degli impegni assunti ancora con gli accordi di Bonn.
Questo, in sintesi, il sistema introdotto dalla norma in esame.
A norma del secondo comma dell'art. 43, hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto “l'accertamento”
e “la liquidazione” dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14. E' poi a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo CP_5
CP (comma 2 ).
Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo (comma 2 ibid).
Si prevede, poi, al terzo comma, che le pronunce, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Conseguentemente, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti
(comma 3 ibid).
Infine, si prevede espressamente che il pagamento effettuato con le procedure previste secondo le procedure da disciplinarsi con separato decreto del Mef, estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1 (art. 43, comma 5).
Dall'esame complessivo della disciplina istitutiva del emerge come sia ora offerta alle CP_5
vittime una forma di riparazione dei diritti fondamentali violati al ricorrere dei requisiti previsti dalla medesima norma.
La disciplina di cui all'art. 43 ha già superato un primo vaglio di costituzionalità con riferimento alla fase esecutiva. Con la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale sono state, infatti,
21 dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di
Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111
Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La Corte costituzionale in quella pronuncia ha ritenuto che la disposizione censurata operi un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei CP_1
suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna
(art. 117, primo comma, Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione e lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva. La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
Ciò posto, in punto di giurisdizione si ricorda che la sentenza n. 238/2014 della Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale (CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più a tutela dei
22 diritti fondamentali della persona” (art. 2 e 24 Cost.).
Ora, peraltro, l'ordinamento italiano ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio italiano da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022
n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti.
Di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla
Consulta nel 2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal
Legislatore italiano.
Elemento principale della novella è la formalizzazione dello Stato italiano quale unico soggetto pagatore – per espromissione ex lege – del debito della FG ex art. 1272 c.c.; e questo, peraltro,
a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
Nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo Stato italiano (“sentita l'avvocatura dello Stato”) consente l'accesso al Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna della Repubblica
Federale di Germania o dalla partecipazione di questa all'accordo transattivo.
Ai fini dell'accesso al sono necessari e sufficienti il mero “accertamento” e la CP_5
Cont
“liquidazione dei danni”, non anche la condanna della al relativo risarcimento, dovendosi tenere conto che la disposizione in esame è volta a regolare sia i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (generalmente, se non necessariamente, proposti nei confronti della
Repubblica di Germania secondo gli orientamenti della Corte di cassazione e della CP_1
Corte costituzionale già più volte richiamati) sia i giudizi introdotti successivamente (v. ad esempio deroga alla disciplina di cui all'art. 282 c.p.c.).
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto della novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della FG (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati (avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 cost). Cont Nè la necessaria partecipazione al giudizio della può farsi desumere dalla sola generica previsione della notifica della citazione all'avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c. (ritenuta in alcuni commenti altrimenti apparentemente ultronea), tenuto conto ad esempio della possibilità di coinvolgimento dell'avvocatura in sede transattiva, o, in ogni caso, della opportunità che
23 della pendenza del giudizio sia in ogni caso notiziato il soggetto pagatore indipendentemente da chi la parte attrice abbia inteso evocare in giudizio nel singolo giudizio.
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della FG
(essendo individuato lo Stato italiano quale unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore) non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10
Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola – prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli
Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte
Internazionale di Giustizia 3.12.2012 vs. Italia, oltre che dalla stessa pronuncia della CP_1
Corte Cost. 238/14) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica Federale di
Germania.
Rispetto alla domanda di condanna della non vi è quindi Controparte_1
giurisdizione del Giudice italiano.
***
Parte attrice ha chiesto anche la condanna in solido del Controparte_2 proprio in forza del richiamo di cui all'art. 43 D.L. n. 36/22, convertito con modificazioni nella
L. 29.6.2022 n. 79. Nel costituirsi in giudizio, l'avvocatura dello Stato ha dichiarato di essersi costituita anche per il sostenendo il difetto di legittimazione passiva di ogni altra CP_5
amministrazione statale.
Deve, peraltro, ritenersi come correttamente sia stato evocato in giudizio il
[...]
posto che il di cui si discute, privo di autonoma Controparte_2 CP_5
personalità giuridica, è espressamente istituito presso tale (art. 43, comma 1, cit.) il CP_2
quale, in ogni caso, come unico pagatore, è in ogni caso legittimato a svolgere difese nel merito.
E, in effetti, stante la qualificazione in termini di espromissione ex lege (art. 1272 c.c.) conseguente alla istituzione del così come chiarita dalla già citata pronuncia della Corte CP_5 costituzionale n. 159/23, il , presso cui il è Controparte_2 CP_5
istituito, è legittimato a proporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione.
Ad analoghe conclusioni, del resto, si giunge anche a voler qualificare le previsioni di cui all'art. 43 in termini di un accollo liberatorio esecutivo degli impegni assunti dall'Italia con gli Accordi di Bonn.
24 ***
Va, quindi, affermata la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere la controversia condividendosi sul punto quanto dedotto da parte attrice in ordine al fatto che l'odierno giudizio, contemplando quale convenuta un'Amministrazione dello Stato, è stato correttamente incardinato ex art. 25, 2^ parte, c.p.c., avanti al Tribunale di Venezia quale Giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione: luogo, quest'ultimo, individuato secondo le norme di contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 278, lett. d), R.D. 23.5.1924 n.
827) in quello ove il creditore è domiciliato (cfr., ex multis, Cass., 17.9.2015, n. 18287).
***
Viene poi preliminarmente in rilievo l'eccezione di prescrizione sollevata dal Mef.
Anche sotto questo profilo, si condividono le recenti pronunce di merito di questo Tribunale, qui di seguito richiamate e ripercorse anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att.
c.p.c. (v. per tutte sentenza n. 18151/24 e sentenza n. 503/25 del 23.01.2025).
Parte attrice, quanto all'aspetto prescrizionale, ha fatto riferimento all'imprescrittibilità degli illeciti civili che costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità, come sancito dalla
Convenzione dell'ONU del 26.11.1968 e dalla Convenzione del Consiglio Europeo del
25.01.1974 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Dev'essere in primo luogo osservato che il consolidato (e qui condiviso) orientamento dalle
Suprema Corte secondo cui l'art. 2947 cod. civ., "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento
a titolo di responsabilità indiretta" ovvero, nella specie, contro uno Stato per fatto illecito dei propri militari e non già solo nei confronti di essi come unici soggetti penalmente imputabili
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 6 febbraio 1989, n. 729; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 28 ottobre 1978, n. 4937; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 1977, n. 1941) intanto può trovare applicazione in quanto non si verifichi una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi
25 due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”.
Parte attrice non ha individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p.
Per l'effetto, si deve ritenere che, in assenza di più specifici elementi offerti dall'attrice, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei (gli autori materiali del reato, per quanto ignoti, in quanto incardinati nell'esercito tedesco, dovevano necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni cosicché essi avrebbero circa 94 anni qualora in vita, a fronte di un'aspettativa di vita di 79 anni per un uomo tedesco, come documentato dal MEF intervenuto).
Tuttavia, anche a voler considerare astrattamente non estinto il reato, si deve ritenere che la condotta criminosa perpetrata dai militari del Terzo Reich nei confronti del de cuius integri il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p. ratione temporis applicabile (con pena della “reclusione da cinque a quindici anni”) e non già, invece, quello di crimine di guerra o contro l'umanità, in quanto categoria di delitti riconosciuta e punita a livello internazionale pattizio solo successivamente al perfezionamento della condotta contestata.
Per l'effetto, in applicazione dell'art. 157 co. 1 n. 2 c.p. vigente all'epoca del fatto, si deve ritenere che il reato (e quindi il diritto risarcitorio, l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individuando il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, operativo il principio dell'irretroattività della norma ex art. 11 preleggi) si sia estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni dal giorno di cessazione della condotta illecita nel corso del 1945; certamente molti decenni prima, dunque, del momento di proposizione della domanda attorea.
Inoltre, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra e Italia nell'ordinamento CP_1
italiano) non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda
Cont risarcitoria nei confronti della -tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito- o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante).
26 Le stesse pronunce della Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 238/2014, comprovano di sé l'esistenza di risalente contenzioso in subiecta materia.
Costituisce in effetti orientamento pacifico quello per il quale “la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto- costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.” (cfr. Cass. civ.
n. 4235/96; n. 747/97; n. 21500/05).
In ogni caso, il diritto attoreo sarebbe prescritto anche applicando il principio espresso dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 3642/2024 secondo la quale il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non potrebbe essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 poteva considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
Anche a far riferimento al dies a quo indicato dalla Suprema Corte, il diritto si è estinto per prescrizione, non avendo parte attrice dimostrato di aver interrotto il termine quinquennale (o anche di quindici anni ex art. 157 c.p.) prima della notifica dell'atto di citazione intervenuta nel maggio 2023.
Infine, a superare la questione preliminare di merito della prescrizione nei termini sopra esaminati non può giovare la natura imprescrittibile dei delitti contro l'umanità e dei crimini di guerra perpetrati dai militari del Terzo Reich nei confronti del de cuius affermata da parte attrice, a ciò ostando il principio di irretroattività dell'imprescrittibilità penale e quindi, per l'effetto, del diritto sotteso all'azione civile risarcitoria per fatti integranti crimini contro l'umanità, stante l'elaborazione della recepita norma internazionale generalmente riconosciuta, che l'ha assunta a contenuto, solo successivamente ai fatti giudicati (segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'Italia, la quale
27 non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità), tenuto conto del basilare principio riversato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie.
E' stato più volte affermato che l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine prescrizionale "con la tecnica del rinvio recettizio", rimanendo, però, "operativo il principio dell'irretroattività della norma (art. 11 prel.), per cui — ai fini della determinazione del termine di prescrizione— occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale" (Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2012, n. 13407; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6333). Ciò che trova invero conferma nella seconda parte del terzo comma, ove -come sopra ricordato- è stabilito che, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione (e quindi morte del reo e amnistia), devono trovare applicazione gli ordinari termini di prescrizione in armonia al principio della norma più favorevole, anche agli effetti civilistici.
A riprova di quanto sopra, non può non osservarsi che il comma 6 dell'art. 43 prevede espressamente che le azioni de quo possano essere esperite “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” con previsione di natura quantomeno ricognitiva volta ad offrire una chiave interpretativa anche in relazione alla regolazione dei fatti pregressi.
Infine, dev'essere dichiarata la prescrizione di ogni pretesa a carattere patrimoniale, trattandosi di credito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla liberazione dalla detenzione in o quantomeno dalla ratifica degli accordi Bonn i quali, come CP_1 sopra già precisato, avevano inteso regolare anche quell'aspetto.
Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio azionato da parte attrice nei confronti del MEF, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito della controversia sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum debeatur.
La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
28 - Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della;
Controparte_1
- Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato dall'attore nei confronti del
; Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 24/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore
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