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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di EN, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 889/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in IA (En) al corso Vittorio Emanuele n. 80 presso lo studio dell'Avv. Nunzio
Buscemi (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in SO (EN) alla via Cottone n. 56 presso lo studio dell'Avv. Mario Tosetto (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 6 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 10.01.2025 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.08.2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario, celebrato a IA (EN) il 14.07.2012, scegliendo il regime di separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SO (EN) al numero 3, parte II, serie B, Anno 2012 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso e doc. 1 allegato alla memoria di costituzione del resistente).
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio , ad EN il Persona_1
28.08.2016; che i coniugi hanno fissato la propria casa coniugale presso l'abitazione sita in SO alla via Spirito Santo n. 29, in proprietà del padre del marito.
La ricorrente, da sempre casalinga, ha dedotto che dopo i primi anni di matrimonio e, in particolare, durante la sua gravidanza, si è manifestata la crisi coniugale, causata dal comportamento del marito che
“instaurò un'inconsueta amicizia femminile”; che la crisi, durata circa un anno e mezzo, era venuta meno nel periodo della pandemia ma che nel novembre 2022, “il marito iniziò una ulteriore inconsueta amicizia femminile [e] cominciò a mostrarsi insofferente al consorzio coniugale”, finendo per allontanarsi di fatto dalla casa coniugale, dimettendosi dal posto di lavoro e provvedendo sporadicamente “a lasciare alcune centinaia di euro alla moglie per il mantenimento del figlio e della moglie” (cfr. pag. 2 del ricorso).
La ricorrente ha quindi chiesto di: “1) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito per la violazione da parte sua degli obblighi di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di fedeltà verso il coniuge;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando liberi di fissare la propria residenza a proprio piacimento, salvo quanto sub 4; 3) affidare in esclusiva alla moglie il figlio nato ad [...] il [...], per Persona_2
l'impossibilità di gestirlo insieme al padre, attesi i suoi frequenti allontanamenti dal comune di residenza senza dare alcuna notizia in merito al coniuge, determinando i termini e le modalità
pagina 2 di 6 dell'esercizio del diritto – dovere di visita del padre verso il figlio;
4) anche in considerazione dell'affidamento in esclusiva alla madre del figlio, assegnare a la casa coniugale, sita in Parte_1
SO (En) alla via Spirito Santo n.29, con i relativi mobili, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti;
5) onerare il marito di corrispondere alla moglie un assegno mensile di CP_1 mantenimento per complessivi €.700,00, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui per
€.350,00 per il mantenimento della stessa moglie ed €.350,00 per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie possibilmente da concordare preventivamente e successivamente da documentare”.
In data 03.11.2023 si è costituito il resistente il quale non si è opposto alla chiesta separazione ma ha negato le circostanze narrate dalla moglie circa le cause della crisi coniugale e riferito che dopo i primi
24 mesi di vita del bambino, “desiderava che la moglie … potesse trovare un impiego così da poter trovare una sorta di realizzazione personale”, ma che la stessa non abbia mai nemmeno cercato un lavoro, “cullandosi dello status di casalinga” (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione).
Il resistente ha riferito che per non far mancare nulla alla famiglia “era costretto a fare anche ore di lavoro straordinario alle dipendenze dell'ex datore di lavoro”.
Il resistente ha riferito che la crisi coniugale, presente anche durante la pandemia, è stata determinata da una incompatibilità caratteriale;
che la ricorrente “sospettava che il marito potesse avere qualche conoscenza per il tramite dei social network”; che nelle occasioni in cui il resistente dormiva fuori casa, si trovava “presso la dimora del di lui padre … il quale nel frattempo si era gravemente ammalato di tumore al colon e aveva bisogno di assistenza notturna” (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione).
Il resistente ha negato di avere abbandonato la casa coniugale, continuando a vivere ivi, nonostante la crisi coniugale.
Ha altresì negato di essersi volontariamente dimesso, riferendo che il proprio datore di lavoro, titolare di ditta individuale avente ad oggetto l'attività di riparazione veicoli, sia stato costretto a licenziarlo “a causa di un brusco calo della propria attività”.
Il resistente ha dedotto e documentato di avere iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione dal mese di agosto 2023 per € 877,41 mensili, pur attivandosi per cercare lavoro nello stesso settore e senza far mancare il sostentamento economico al proprio nucleo familiare.
Il resistente ha così concluso: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) rigettare la domanda di addebito della separazione;
3) disporre l'affido condiviso del figlio con Persona_1
pagina 3 di 6 collocazione presso la madre, con diritto di visita del resistente almeno tre volte a settimana compatibilmente con i di lui impegni scolastici;
4) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, salvo che il padre anziano proprietario dell'immobile sig. necessiti di Persona_2 tornare ad abitare presso l'abitazione coniugale di sua proprietà stante la patologia di tumore al colon di cui è affetto;
nel caso sopra rappresentato il resistente si obbliga a pagare il canone di locazione di altro immobile adibito per la moglie e il figlio a casa coniugale;
5) porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore pari ad Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) porre a carico del resistente contributo per il mantenimento pari ad Euro
100,00 per il mantenimento della moglie, la quale stante la giovane età (37 anni) e la capacita lavorativa ben potrebbe trovare lavoro se si adoperasse a cercarlo”.
All'udienza di comparizione del 10.01.2024, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler addivenire alla separazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. resa il 10.01.2024, lo scrivente relatore, nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
in ordine all'assegnazione della casa familiare, in assenza di disaccordo tra i coniugi sul punto, ha disposto l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, di proprietà del padre del resistente, sita in SO (EN) alla via Spirito Santo n. 29; sul regime di affidamento del figlio minorenne , ritenuta non adeguatamente comprovata la richiesta di affidamento Persona_1
esclusivo del figlio svolta dalla ricorrente, peraltro in netto contrasto con le difese del resistente, ha disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre, disciplinando in dettaglio il diritto di visita del padre;
in ordine alle questioni economiche, ha ritenuto congrua la somma spontaneamente offerta dal resistente di complessivi € 350,00 al mese, di cui € 250,00 per il figlio ed € 100,00 per il coniuge, oltre rivalutazione e il 50% delle spese straordinarie, essendo un importo in linea con l'effettiva capacità economica del resistente e tenuto conto della giovane età della ricorrente la quale è tenuta ad adoperarsi per conseguire la propria indipendenza economica.
Ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha disposto rinvio precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in vista della predetta udienza, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni da sottoporre al Collegio, chiedendone il recepimento in sentenza, nei termini di seguito trascritti: “
1. i sigg.ri e , come già autorizzati dal G.I. CP_1 Parte_1
Dott. Rosario Vacirca in data 10.01.2024, continueranno a vivere separatamente;
2.la casa coniugale
pagina 4 di 6 di proprietà del sig. , padre del sig. , ubicata in SO alla via Persona_2 CP_1
Spirito Santo, n. 29, rimane assegnata alla ricorrente sig.ra come già disposto dal G.I., Parte_1
mentre il sig. ha già provveduto a trasferire la propria dimora ed i propri effetti CP_1
personali presso altra abitazione di SO (En);
3. il figlio minore , nato Persona_2
dall'unione delle parti, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma resta collocato prevalentemente presso la madre sig.ra nella casa di cui su.2; 4. il padre Parte_1 CP_1
potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore almeno tre giorni alla settimana da concordare con la sig.ra . In caso di disaccordo, il padre potrà incontrare e tenere con sé il Parte_1 CP_1
figlio minore nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 22,00 della domenica;
continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo;
per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno nel periodo natalizio;
per tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese (come già fa regolarmente dal mese di dicembre 2023) un assegno di mantenimento di Euro
100,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
6. il sig. corrisponderà CP_1
alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese (come già fa regolarmente dal mese di Parte_1
dicembre 2023) un assegno di mantenimento pari ad Euro 250,00 quale contributo economico a titolo di mantenimento del figlio , da rivalutarsi annualmente in base agli indici Persona_2
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
7. il sig. , attualmente disoccupato, si CP_1
impegna per il futuro, ove la sua capacità economica dovesse migliorare, a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio minore con aumento Persona_2 rispetto all'importo di Euro 250,00 attualmente corrisposto”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, l'accordo tra le parti recepisce le statuizioni adottate in sede di provvedimenti provvisori ed è conforme all'interesse del minore.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e ,
[...] C.F._1 CP_1
nato in [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni trascritte in parte motiva. C.F._3
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SO (EN) al numero 3, parte II, serie B, Anno 2012.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in EN, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di EN, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 889/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in IA (En) al corso Vittorio Emanuele n. 80 presso lo studio dell'Avv. Nunzio
Buscemi (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in SO (EN) alla via Cottone n. 56 presso lo studio dell'Avv. Mario Tosetto (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 6 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 10.01.2025 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.08.2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario, celebrato a IA (EN) il 14.07.2012, scegliendo il regime di separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SO (EN) al numero 3, parte II, serie B, Anno 2012 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso e doc. 1 allegato alla memoria di costituzione del resistente).
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio , ad EN il Persona_1
28.08.2016; che i coniugi hanno fissato la propria casa coniugale presso l'abitazione sita in SO alla via Spirito Santo n. 29, in proprietà del padre del marito.
La ricorrente, da sempre casalinga, ha dedotto che dopo i primi anni di matrimonio e, in particolare, durante la sua gravidanza, si è manifestata la crisi coniugale, causata dal comportamento del marito che
“instaurò un'inconsueta amicizia femminile”; che la crisi, durata circa un anno e mezzo, era venuta meno nel periodo della pandemia ma che nel novembre 2022, “il marito iniziò una ulteriore inconsueta amicizia femminile [e] cominciò a mostrarsi insofferente al consorzio coniugale”, finendo per allontanarsi di fatto dalla casa coniugale, dimettendosi dal posto di lavoro e provvedendo sporadicamente “a lasciare alcune centinaia di euro alla moglie per il mantenimento del figlio e della moglie” (cfr. pag. 2 del ricorso).
La ricorrente ha quindi chiesto di: “1) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito per la violazione da parte sua degli obblighi di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di fedeltà verso il coniuge;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, restando liberi di fissare la propria residenza a proprio piacimento, salvo quanto sub 4; 3) affidare in esclusiva alla moglie il figlio nato ad [...] il [...], per Persona_2
l'impossibilità di gestirlo insieme al padre, attesi i suoi frequenti allontanamenti dal comune di residenza senza dare alcuna notizia in merito al coniuge, determinando i termini e le modalità
pagina 2 di 6 dell'esercizio del diritto – dovere di visita del padre verso il figlio;
4) anche in considerazione dell'affidamento in esclusiva alla madre del figlio, assegnare a la casa coniugale, sita in Parte_1
SO (En) alla via Spirito Santo n.29, con i relativi mobili, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti;
5) onerare il marito di corrispondere alla moglie un assegno mensile di CP_1 mantenimento per complessivi €.700,00, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui per
€.350,00 per il mantenimento della stessa moglie ed €.350,00 per il mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie possibilmente da concordare preventivamente e successivamente da documentare”.
In data 03.11.2023 si è costituito il resistente il quale non si è opposto alla chiesta separazione ma ha negato le circostanze narrate dalla moglie circa le cause della crisi coniugale e riferito che dopo i primi
24 mesi di vita del bambino, “desiderava che la moglie … potesse trovare un impiego così da poter trovare una sorta di realizzazione personale”, ma che la stessa non abbia mai nemmeno cercato un lavoro, “cullandosi dello status di casalinga” (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione).
Il resistente ha riferito che per non far mancare nulla alla famiglia “era costretto a fare anche ore di lavoro straordinario alle dipendenze dell'ex datore di lavoro”.
Il resistente ha riferito che la crisi coniugale, presente anche durante la pandemia, è stata determinata da una incompatibilità caratteriale;
che la ricorrente “sospettava che il marito potesse avere qualche conoscenza per il tramite dei social network”; che nelle occasioni in cui il resistente dormiva fuori casa, si trovava “presso la dimora del di lui padre … il quale nel frattempo si era gravemente ammalato di tumore al colon e aveva bisogno di assistenza notturna” (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione).
Il resistente ha negato di avere abbandonato la casa coniugale, continuando a vivere ivi, nonostante la crisi coniugale.
Ha altresì negato di essersi volontariamente dimesso, riferendo che il proprio datore di lavoro, titolare di ditta individuale avente ad oggetto l'attività di riparazione veicoli, sia stato costretto a licenziarlo “a causa di un brusco calo della propria attività”.
Il resistente ha dedotto e documentato di avere iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione dal mese di agosto 2023 per € 877,41 mensili, pur attivandosi per cercare lavoro nello stesso settore e senza far mancare il sostentamento economico al proprio nucleo familiare.
Il resistente ha così concluso: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) rigettare la domanda di addebito della separazione;
3) disporre l'affido condiviso del figlio con Persona_1
pagina 3 di 6 collocazione presso la madre, con diritto di visita del resistente almeno tre volte a settimana compatibilmente con i di lui impegni scolastici;
4) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, salvo che il padre anziano proprietario dell'immobile sig. necessiti di Persona_2 tornare ad abitare presso l'abitazione coniugale di sua proprietà stante la patologia di tumore al colon di cui è affetto;
nel caso sopra rappresentato il resistente si obbliga a pagare il canone di locazione di altro immobile adibito per la moglie e il figlio a casa coniugale;
5) porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore pari ad Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) porre a carico del resistente contributo per il mantenimento pari ad Euro
100,00 per il mantenimento della moglie, la quale stante la giovane età (37 anni) e la capacita lavorativa ben potrebbe trovare lavoro se si adoperasse a cercarlo”.
All'udienza di comparizione del 10.01.2024, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler addivenire alla separazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. resa il 10.01.2024, lo scrivente relatore, nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
in ordine all'assegnazione della casa familiare, in assenza di disaccordo tra i coniugi sul punto, ha disposto l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare, di proprietà del padre del resistente, sita in SO (EN) alla via Spirito Santo n. 29; sul regime di affidamento del figlio minorenne , ritenuta non adeguatamente comprovata la richiesta di affidamento Persona_1
esclusivo del figlio svolta dalla ricorrente, peraltro in netto contrasto con le difese del resistente, ha disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre, disciplinando in dettaglio il diritto di visita del padre;
in ordine alle questioni economiche, ha ritenuto congrua la somma spontaneamente offerta dal resistente di complessivi € 350,00 al mese, di cui € 250,00 per il figlio ed € 100,00 per il coniuge, oltre rivalutazione e il 50% delle spese straordinarie, essendo un importo in linea con l'effettiva capacità economica del resistente e tenuto conto della giovane età della ricorrente la quale è tenuta ad adoperarsi per conseguire la propria indipendenza economica.
Ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha disposto rinvio precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in vista della predetta udienza, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni da sottoporre al Collegio, chiedendone il recepimento in sentenza, nei termini di seguito trascritti: “
1. i sigg.ri e , come già autorizzati dal G.I. CP_1 Parte_1
Dott. Rosario Vacirca in data 10.01.2024, continueranno a vivere separatamente;
2.la casa coniugale
pagina 4 di 6 di proprietà del sig. , padre del sig. , ubicata in SO alla via Persona_2 CP_1
Spirito Santo, n. 29, rimane assegnata alla ricorrente sig.ra come già disposto dal G.I., Parte_1
mentre il sig. ha già provveduto a trasferire la propria dimora ed i propri effetti CP_1
personali presso altra abitazione di SO (En);
3. il figlio minore , nato Persona_2
dall'unione delle parti, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma resta collocato prevalentemente presso la madre sig.ra nella casa di cui su.2; 4. il padre Parte_1 CP_1
potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore almeno tre giorni alla settimana da concordare con la sig.ra . In caso di disaccordo, il padre potrà incontrare e tenere con sé il Parte_1 CP_1
figlio minore nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 22,00 della domenica;
continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo;
per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno nel periodo natalizio;
per tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
5. il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese (come già fa regolarmente dal mese di dicembre 2023) un assegno di mantenimento di Euro
100,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
6. il sig. corrisponderà CP_1
alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese (come già fa regolarmente dal mese di Parte_1
dicembre 2023) un assegno di mantenimento pari ad Euro 250,00 quale contributo economico a titolo di mantenimento del figlio , da rivalutarsi annualmente in base agli indici Persona_2
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
7. il sig. , attualmente disoccupato, si CP_1
impegna per il futuro, ove la sua capacità economica dovesse migliorare, a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio minore con aumento Persona_2 rispetto all'importo di Euro 250,00 attualmente corrisposto”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, l'accordo tra le parti recepisce le statuizioni adottate in sede di provvedimenti provvisori ed è conforme all'interesse del minore.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e ,
[...] C.F._1 CP_1
nato in [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni trascritte in parte motiva. C.F._3
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SO (EN) al numero 3, parte II, serie B, Anno 2012.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in EN, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6