Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/06/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02673/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2022, proposto da Nugaro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Rubinacci e dall’Avv. Paolo Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges e dall’Avv. Antonio Andreottola dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l'annullamento
A) del provvedimento PG/2022/158834 del 28 febbraio 2022, successivamente notificato, con cui il Comune di Napoli - Area Urbanistica ha annullato la S.C.I.A. 505_2020 trasmessa il 10 luglio 2020;
B) per quanto possa occorrere, della nota PG/2021/918932 del 28.02.2021, avente ad oggetto “avvio del procedimento di annullamento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90 smi, della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA_505_2020)”;
C) della proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento - richiamata nella 2 nota sub. B) - che, in data 24 febbraio 2022 conferma l’istruttoria effettuata e quanto riportato nella comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
D) di tutti gli atti, ancorchè non conosciuti, preesistenti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 13 maggio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato 29 aprile 2022 e depositato il successivo 27 maggio, la società ricorrente – proprietaria, dal 2019, di un immobile sito in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 131, identificato in catasto al foglio 14, particella 570, sub. 30 – impugnava il provvedimento (PG/2022/158834 del 28 febbraio 2022), con cui il Comune resistente aveva annullato, per ritenuto contrasto con l’art. 21, comma 3, del Regolamento Edilizio (“che non consente opere su immobili o loro parti, di cui non è stata dimostrata la legittimità urbanistica-edilizia”) e con l’art. 75 del D.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, la SCIA presentata in data in data 25 maggio 2020 per il frazionamento in due unità immobiliari (sub. 34 e 35) e la diversa distribuzione degli spazi interni.
2.- A sostegno del ricorso, la ricorrente articolava tre distinte censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. - Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (1 giugno 2022), successivamente depositando documenti (16 luglio 2022).
4. – In vista dell’udienza pubblica le parti depositavano documenti.
5. - Con memoria depositata il 13 maggio 2025, parte ricorrente rappresentava di aver “perso interesse ad impugnare il provvedimento PG/2022/158834 del 28 febbraio 2022 con cui il Comune di Napoli - Area Urbanistica ha annullato la S.C.I.A. 505_2020 trasmessa il 10 luglio 2020, stante la sopravvenienza del successivo permesso di costruire in sanatoria n 652 dell’1 agosto 2022 per un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari censite con sub 34 e sub 35”.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 2025, tenutasi da remoto, mediante piattaforma TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
7.- Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria 13 maggio 2025, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
8.- Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO