Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 ottobre 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 ottobre 2014 |
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- 1. Le SSUU 2020 sull'immunità giurisdizionale della Germania per crimini nazistihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. civ., Sez. un., sent. 7 luglio 2020 (dep. 28 settembre 2020), n. 20442, Pres. Travaglino, Est. Scrima SSUU 20442/2020 1. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20442 depositata il 28 settembre 2020 ha ribadito un orientamento che sembra ormai potersi definire consolidato nella nostra giurisprudenza, consistente nella mancata concessione dell'immunità dalla giurisdizione di cognizione ad uno Stato estero nei procedimenti promossi avverso quest'ultimo al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai c.d. delicta imperii[1]. Come noto, l'indirizzo giurisprudenziale è stato elaborato a seguito delle cause intentate nei confronti della Repubblica federale tedesca da parte …
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Giurisprudenza • 393
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/09/2020, n. 20442Provvedimento: 20442-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - CIVILE GENERALE CAMILLA DI IASI -- Presidente di Sezione - Ud. 07/07/2020 - GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 18326/2019 LUCIA TRIA · Presidente di Sezione - Cor. 20442 Rep. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - (u - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA -Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO -Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18326-2019 proposto da: LD PA, elettivamente …Leggi di più...
- "delicta imperii"·
- configurabilità·
- fondamento·
- giurisdizione giudice nazionale·
- stati esteri ed enti extraterritoriali·
- giurisdizione civile
Versioni del testo
- Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n.45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanita', lesivi di diritti inviolabili della persona". - Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione dello Statuto suddetto per il pagamento:
a) del contribuito annuale dei Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955;
b) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di esercizio delle Nazioni Unite. - Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 780.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.
All'onere di lire 625.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.