Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 ottobre 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 ottobre 2014 |
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CEDU e cultura giuridica italiana. 7) La CEDU e i processualcivilisti Roberto Giovanni Conti intervista Paolo Biavati, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Bologna Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università Roma3 Elena D'Alessandro, ordinaria di diritto processuale civile presso l'Università diTorino 1. Le domande. 2. La scelta del tema. 3. Le risposte. 4.Le conclusioni. 5.L'intervista in pdf. Le domande. 1) Qual è, a Suo giudizio, il futuro dei rapporti fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo? 2) L'autonomia e indipendenza della giurisdizione nazionale da ogni altro potere dello Stato in che misura è assimilabile a …
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Per scaricare il testo della sentenza in commento, pubblicata sul sito www.giurcost.it, clicca qui. 1. Segnaliamo ai lettori l'importante sentenza della Corte Costituzionale, depositata in data 22 ottobre 2014, redatta dal Presidente Tesauro, in materia di crimini internazionali e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile dei tribunali italiani. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, di due disposizioni legislative riguardanti le immunità giurisdizionali degli Stati esteri nei giudizi volti al risarcimento del danno subito dalle vittime dei crimini di guerra e crimini contro l'umanità, …
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Cass. civ., Sez. un., sent. 7 luglio 2020 (dep. 28 settembre 2020), n. 20442, Pres. Travaglino, Est. Scrima SSUU 20442/2020 1. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20442 depositata il 28 settembre 2020 ha ribadito un orientamento che sembra ormai potersi definire consolidato nella nostra giurisprudenza, consistente nella mancata concessione dell'immunità dalla giurisdizione di cognizione ad uno Stato estero nei procedimenti promossi avverso quest'ultimo al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai c.d. delicta imperii[1]. Come noto, l'indirizzo giurisprudenziale è stato elaborato a seguito delle cause intentate nei confronti della Repubblica federale tedesca da parte …
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Giurisprudenza • 393
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Versioni del testo
- Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n.45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanita', lesivi di diritti inviolabili della persona". - Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione dello Statuto suddetto per il pagamento:
a) del contribuito annuale dei Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955;
b) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di esercizio delle Nazioni Unite. - Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 780.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.
All'onere di lire 625.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.