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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 69/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 69/2025 R.G. vertente
TRA
C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Durazzo n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Albertini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Mariani n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Adriano di Ravenna, viale Benvenuto Cellini n. 81, attualmente dimorante presso la
[...]
in Fontanelice (BO), via Torre n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Trane, Controparte_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna, via Murri n. 48, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente come da verbale di udienza del 07/05/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“ affido condiviso ai genitori della figlia minore e collocamento prevalente della stessa presso la madre con diritto del padre di vederla liberamente, dal termine del percorso terapeutico, previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà, impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con programma di sostegno alla genitorialità e attività di vigilanza sulle condizioni di vita della minore;
assegno di mantenimento della minore a carico del padre di € 250,00 mensili, a decorrere da gennaio 2025, oltre 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie;
assegno unico interamente alla madre;
spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 16/01/2025 onveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo CP_1
di aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio dal mese di ottobre 2021, dalla quale era nata la figlia , in data 08.10.2007, riconosciuta da entrambi i genitori, e che, dopo la nascita Per_1
della figlia, i rapporti tra le parti si sono gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza.
Con decreto emesso in data 20/01/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
07/05/2025, per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 28/03/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12/03/2025 il resistente , che, contestate le allegazioni della ricorrente, ha chiesto CP_1
disporsi statuizioni diverse da quelle indicate da Parte_1
All'udienza del 07/05/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. La causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis
21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
07/05/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della minore.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
69/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 07/05/2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali del Comune di Ravenna per la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare, con programma di sostegno alla genitorialità e attività di vigilanza sulle condizioni di vita della minore.
Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 69/2025 R.G. vertente
TRA
C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via Durazzo n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Albertini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Mariani n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
Adriano di Ravenna, viale Benvenuto Cellini n. 81, attualmente dimorante presso la
[...]
in Fontanelice (BO), via Torre n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Trane, Controparte_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna, via Murri n. 48, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente come da verbale di udienza del 07/05/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“ affido condiviso ai genitori della figlia minore e collocamento prevalente della stessa presso la madre con diritto del padre di vederla liberamente, dal termine del percorso terapeutico, previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà, impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con programma di sostegno alla genitorialità e attività di vigilanza sulle condizioni di vita della minore;
assegno di mantenimento della minore a carico del padre di € 250,00 mensili, a decorrere da gennaio 2025, oltre 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie;
assegno unico interamente alla madre;
spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 16/01/2025 onveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo CP_1
di aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio dal mese di ottobre 2021, dalla quale era nata la figlia , in data 08.10.2007, riconosciuta da entrambi i genitori, e che, dopo la nascita Per_1
della figlia, i rapporti tra le parti si sono gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza.
Con decreto emesso in data 20/01/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
07/05/2025, per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 28/03/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12/03/2025 il resistente , che, contestate le allegazioni della ricorrente, ha chiesto CP_1
disporsi statuizioni diverse da quelle indicate da Parte_1
All'udienza del 07/05/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. La causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis
21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
07/05/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della minore.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
69/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 07/05/2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali del Comune di Ravenna per la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare, con programma di sostegno alla genitorialità e attività di vigilanza sulle condizioni di vita della minore.
Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi