Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1957, n. 48
Articolo 2
Versione
26 marzo 1957
Art. 1.
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 8750 di lire da destinare ai finanziamenti industriali, nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 .
Entrata in vigore il 26 marzo 1957
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