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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, composta dai
Magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n.1087/24 RG promossa in grado di appello da
Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avvocato Giulio Catalano Appellante
contro
CP_1 rappresentato e difeso dall' Avvocato Delia Cernigliaro.
All'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi
FATTO E MOTIVI.
1)Con la sentenza n. 321/2024 il Tribunale di Termini Imerese, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 dpr n. CP_1
639/70, ha respinto la domanda proposta da di ricono- Parte_1 scimento del diritto, quale figlia inabile, alla pensione di riversibilità del padre , avendo escluso che la ricorrente avesse allegato e CP_2 fornito prova della c.d. “vivenza a carico” del genitore alla data del suo de- cesso. 2) La sentenza è stata appellata dalla che ne ha denunciato la erro- Pt_1 neità per avere omesso la valutazione dei documenti depositati (certificato di stato di famiglia, certificazione reddituale 2012/2013 e visura catastale per soggetto) a suo dire attestanti, oltre alla convivenza col genitore, la di- pendenza economica dallo stesso.
1 3) Si è costituito in giudizio l' che ha riproposto l'eccezione di deca- CP_1 denza;
in subordine, ha contestato la sussistenza del requisito della vivenza a carico e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
4) Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza non accolta nel- la sentenza di primo grado e ritualmente riproposta ( con argomentata con- testazione delle ragioni della decisione) ai sensi dell'art. 346 cpc che come è noto, ha ad oggetto le eccezioni che la statuizione di primo grado abbia superate o non esaminato perché assorbite o anche quelle, come nel caso che occupa, esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizza- re una domanda comunque respinta per altre ragioni (tra le tante Cass. n.
24124/2016). Tale eccezione è fondata. Infatti, come dedotto dall' fin dal primo grado sulla base dei docu- CP_1 menti depositati (estratto archivio domande), senza che abbia sol- Pt_1 levato contestazioni al riguardo, l'odierna appellante il 23/4/2013 aveva avanzato identica domanda all'Istituto che l'aveva respinta. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, era così concluso un pro- cedimento amministrativo rispetto al quale la avrebbe dovuto atti- Pt_1 varsi nei termini di cui all'art. 47 dpr n. 639/70, come modificato dall'art. 4 l. n. 384 del 1992, il quale dispone che: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dal- CP_3 la data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a partire dalla data di presentazione della richiesta”. La lettura della norma sopra riportata non lascia margini di dubbio circa la decadenza che ha colpito inesorabilmente la domanda e l'azione dell'appellante. Infatti, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo e' de- terminato sommando al termine di 120 giorni previsto dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per la formazione del silenzio rifiuto, il termi- ne di 90 giorni per il ricorso al Comitato Provinciale e il termine di 90 giorni per la decisione del ricorso, previsti dall'articolo 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Pertanto, il ricorso giudiziario avrebbe dovuto essere proposto decorsi, al più, trecento giorni dalla domanda del 23/4/2013 entro i tre anni successivi, cosa che non è avvenuta dato che il ricorso di primo grado è stato deposita- to il 29.8.2018.
2 Non rileva poi la nuova domanda presentata il 10/11/2017, cui il Tribunale ha riconosciuto valenza sanante, perché la decadenza è di ordine pubblico e non è consentito attivare un nuovo procedimento amministrativo per sot- trarsi ai suoi effetti. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “In tema di de- cadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previ- denziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza , di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bi- lancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata”.( Cass. n. 21039/2018). Il principio è consolidato e non vi è motivo di disattenderlo. Infine, diversamente da quanto dedotto dalla difesa dell'appellante nel cor- so della discussione all'udienza del 2 gennaio 2025, il termine di decadenza non è suscettibile di interruzione. Pertanto, con la diversa motivazione qui esposta, l'impugnata sentenza va confermata.
5) Alla soccombenza non segue la condanna dell'appellante al pagamento dele spese processuali stante la dichiarazione di redditi nei limiti per l'esonero ( art. 152 disp. Att. Cpc).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 321/24 del Tribunale di Ter- mini Imerese. Dichiara che l'appellante non è tenuta al pagamento dele spese processuali. Palermo 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Maria G. Di Marco
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