Sentenza 8 febbraio 2024
Massime • 2
La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.
Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2024, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 -controricorrente- Numero di raccolta generale 3642/2024 Data pubblicazione 08/02/2024 nonché
contro
REPUBBLICA FEDERALE GERMANIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 772/2021 depositata il 08/04/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO PORRECA. Udito l'Avvocato Claudio Giangiacomo;
Udito l'Avvocato Emanuele Feola per l'Avvocatura dello Stato;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO MAURO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Rilevato che VA e ZI CE, quali eredi di IL CE ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 772 del 2021 della Corte di appello di Firenze esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - il dante causa aveva convenuto nel 2006 la Repubblica Federale di Germania per la condanna al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati come subiti a séguito della sua cattura ad opera dei militari tedeschi in Grecia e conseguente deportazione in Germania nei “lager” di Fallingbostel-Oerbke e Solingen, dov'era stato costretto a lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945; - la RFG si era costituita chiamando in garanzia la Repubblica d'Italia, eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione e l'intervenuta prescrizione;
2 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 - il Tribunale aveva rigettato la domanda accogliendo Numero di raccolta generale 3642/2024 l'eccezione di prescrizione;
Data pubblicazione 08/02/2024 - la Corte di appello aveva dichiarato invece il difetto di giurisdizione trattandosi di “acta iure imperii”, applicando il principio di cui alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3 dicembre 2012, Germany v. Italy, cui era seguita la legge attuativa n. 5 del 2013; - questa Corte, con decisione 13/01/2017, n. 762, in applicazione della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale italiana 22/10/2014, n. 238, aveva cassato la decisione di secondo grado, riaffermando la sussistenza della giurisdizione civile adita;
- la Corte di appello, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda osservando, in particolare, che: - esclusa l'improponibilità della domanda per effetto della rinuncia di cui all'art. 77, quarto comma, del Trattato di Pace di Parigi 10 Febbraio 1947, recepito con d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1430 del 1947, trattandosi della richiesta di danni non patrimoniali ovvero per lesione di diritti personalissimi, e di domanda comunque non pendente l'8 maggio 1945, ed esclusa analoga conseguenza in rito per effetto del doppio Accordo di Bonn 2 Giugno 1961, ratificati il primo con legge n. 404 del 1963 e il secondo con d.P.R. n. 1263 del 1962, non trattandosi propriamente di persecuzioni nazionalsocialiste e in ogni caso vertendosi in ipotesi di domanda successiva all'8 maggio 1945, andava riconosciuto che si trattava della richiesta di tutela risarcitoria per danni subiti a causa di condotte integranti crimini contro l'umanità, come tale imprescrittibili, dovendosi al contempo affermare che tale ultima imprescrittibilità era stata il contenuto di un principio di diritto internazionale da ritenere recepito 3 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 Numero di raccolta generale 3642/2024 nell'ordinamento italiano ma con una matrice genetica da Data pubblicazione 08/02/2024 collocare temporalmente nel corso degli anni '60 del '900, con manifestazione di sicuro rilievo nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità adottata il 26 novembre 1968, sicché, in forza del generalissimo principio della irretroattività delle norme incriminatrici e punitive ovvero più sfavorevoli, contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana, da ritenere inderogabile in quanto basilare, non poteva applicarsi a condotte cessate nell'aprile del 1945, senza che potessero scindersi i profili penalistici e civilistici, a mente del principio riversato nell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., e attesa la mancata previsione dell'imprescrittibilità per i reati in questione, in specie di riduzione in schiavitù ex art. 600, cod. pen., invece prescrivibili, ex art. 157, cod. pen., “ratione temporis” vigente, in quindici anni, in uno alla disposizione di cui all'art. 2935, cod. civ., a tenore della quale la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere ostando solo, alla stessa, l'impossibilità legale e non fattuale dell'esercizio di quello;
- il Collegio, infine, escludeva l'applicabilità della moratoria dei termini prescrizionali prevista dall'Accordo di Londra del 27 Febbraio 1953, poiché l'oggetto del trattato, relativo alla ristrutturazione “post” bellica del debito tedesco, erano i debiti già liquidi ed esigibili alla data dell'8 maggio 1945; resiste con controricorso l'Avvocatura dello Stato, mentre è rimasta intimata la Repubblica Federale di Germania;
le parti hanno depositato memorie;
il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
4 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 Numero di raccolta generale 3642/2024 Rilevato che Data pubblicazione 08/02/2024 con il primo motivo si prospetta la violazione delle norme internazionali generalmente riconosciute, e dell'art. 2947, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'applicare il richiamato principio d'irretroattività afferente alla responsabilità penale ma non a quella civile risarcitoria, fondata sulla riconosciuta imprescrittibilità di tale tutela nel caso di crimini contro l'umanità, derivante dal diritto internazionale generalmente riconosciuto;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935, cod. civ., degli artt. 5, 7, 18, del trattato di Londra 27 Febbraio 1953, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: - l'accordo internazionale richiamato aveva ad oggetto, in specie a mente dell'art. 7 citato, anche crediti a titolo non contrattuale non ancora liquidi ed esigibili l'8 maggio 1945, sicché la prescrizione non avrebbe potuto decorrere sino al regolamento definitivo degli stessi, offerto dalla Germania una volta riunificata;
- in ogni caso, l'azione non poteva essere legalmente esercitata sino alla caduta dell'immunità giurisdizionale riconosciuta dall'arresto di questa Corte dell'11 marzo 2004, n. 5044, o meglio sino a alla decisione della Consulta n. 238 del 2014, citata, che aveva riaffermato l'impossibilità di escludere la giurisdizione, nelle ipotesi in parola, anche se la correlata immunità sia il contenuto di una norma consuetudinaria di diritto internazionale quale infine così validata dalla Corte Internazionale di Giustizia;
- al contempo, la RFG aveva violato il principio di buona fede ovvero il divieto di “venire contra factum proprium” nell'eccepire la prescrizione per sottrarsi all'obbligo riparatorio senza aver offerto una regolazione del credito 5 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 ritenendola differita al momento della riunificazione dello Numero di raccolta generale 3642/2024 Stato come previsto dal trattato di Londra (lettera di Data pubblicazione 08/02/2024 Adenauer 6 marzo 1951, Allegato A dell'Accordo), e dopo aver sostenuto, prima, che il disconoscimento dello “status” di prigionieri di guerra ai deportati italiani (IMI, internati militari italiani) sarebbe stato illegittimo, quindi nullo, con conseguente legittimità dell'obbligo lavorativo imposto (parere Tomuschat, in atti nel fascicolo di parte del precedente giudizio di legittimità R.G. n. 2018/2015), e poi, a mente dell'ordinamento e della giurisprudenza tedeschi, che il ristoro non poteva essere accordato in assenza di condizioni di reciprocità con lo Stato di appartenenza dei cittadini richiedenti (BGH, 26 giugno 2003, III ZR 245/98); - infine, la sospensione della prescrizione per i crimini commessi dal regime nazista fino alla riunificazione dello Stato tedesco era stata comunque prevista dalla legge 20 dicembre 1945, n. 10, del Consiglio di controllo Alleato per la Germania, mentre per le indennità per il lavoro coatto la sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 18 dell'Accordo di Londra operava rientrando nella fattispecie dei danni patiti durante una prestazione di servizio o di carattere analogo insorti prima dell'8 maggio 1945, a mente degli art. 1 e 4 dell'Allegato IV dello stesso trattato;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 134, Cost., e dell'art. 2947, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe comunque errato nel disconoscere l'irretroattività della pur riconosciuta imprescrittibilità dell'azione risarcitoria, di cui la Convenzione ONU 26 novembre 1968, citata, era ricognitiva, al pari di quanto doveva dirsi per l'art. 29 dello Statuto della Corte Penale Internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998, tenendo conto del fatto che il principio in parola era 6 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 Numero di raccolta generale 3642/2024 emerso, nella comunità giuridica internazionale, proprio per Data pubblicazione 08/02/2024 consentire l'azione anche penale contro i criminali di guerra nazisti, sicché a maggior ragione doveva almeno riconoscersi operante per la tutela risarcitoria e non punitiva;
Considerato che 1. i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione;
va subito rimarcato nel presente giudizio è passata in cosa giudicata l'affermazione della sussistenza della giurisdizione civile;
la Corte territoriale, al contempo, ha respinto la domanda argomentando dalla ritenuta irretroattività dell'imprescrittibilità del diritto sotteso all'azione civile risarcitoria per fatti integranti crimini contro l'umanità, stante l'emersione della recepita norma internazionale generalmente riconosciuta, che l'ha assunta a contenuto, solo successivamente ai fatti giudicati, tenuto conto del basilare principio riversato nell'art. 25, secondo comma, della Carta italiana, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie;
la sentenza impugnata ha quindi statuito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, in ragione della ricordata normativa “ratione temporis” applicabile;
al riguardo, in coerenza con quanto si sta per dire al § 3.1., deve pertanto escludersi che sussista un giudicato interno sull'astratta imprescrittibilità in parola, proprio perché, sul punto, la specifica statuizione è stata nel senso della prescrittibilità e prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, sicché la difesa erariale, vittoriosa sul punto, unico e non scindibile in distinguibili statuizioni decisorie rispetto all'eccezione delibata, non può dirsi che fosse onerata di formulare un'impugnazione incidentale condizionata;
7 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 i due profili – giurisdizione e imprescrittibilità – sono connessi Numero di raccolta generale 3642/2024 nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale di cui è necessario Data pubblicazione 08/02/2024 dar conto ai fini dello scrutinio in esame;
2. molto di recente, la Corte costituzionale italiana, con sentenza 21 luglio 2023, n. 159, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione – con cui è stato previsto, a fronte dell'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti;
nell'affermare la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, la Consulta ha ricostruito quest'ultima osservando come al tempo degli Accordi tra la Repubblica Italiana e la RFG conclusi a Bonn il 2 giugno 1961 – concernenti, l'uno, il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con esecuzione e ratifica contenute rispettivamente nel d.P.R. n. 1263 del 1962 e nella legge 6 febbraio 1963, n. 404, di cui la Corte di appello ha nel caso escluso l'applicabilità (pag. 7) – si riteneva che «il principio dell'immunità ristretta degli Stati, col fatto di negare la giurisdizione del giudice nazionale, schermasse ogni pretesa risarcitoria individuale, ulteriore rispetto ai suddetti benefici, come 8 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 Numero di raccolta generale 3642/2024 del resto, con riferimento specifico al risarcimento del danno da Data pubblicazione 08/02/2024 crimini di guerra commessi dal Terzo Reich, affermerà la Corte Internazionale di Giustizia nella più volte citata sentenza del 3 febbraio 2012. Questo, per lungo tempo, è stato anche l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (ex plurimis, sezioni unite civili, ordinanza 5 giugno 2002, n. 8157), secondo cui gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale»; tutto è cambiato con la ricordata sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, di questa Corte con cui, per la prima volta, è stato affermato che per gli atti posti in essere nel corso di operazioni belliche integranti crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona vi è una deroga al principio dell'immunità, pur ristretta agli “acta iure imperii”, degli Stati, avendosi riguardo a valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali;
di qui la reazione della Corte Internazionale di Giustizia che, con la menzionata sentenza del 3 febbraio 2012, ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente rispetto all'obbligo di rispettare l'immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale sia accogliendo, in sede di cognizione del giudice civile, le pretese vantate nei confronti della Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo Reich tedesco tra il 1943 e il 1945; sia, in sede esecutiva, adottando misure coercitive (l'iscrizione all'ipoteca giudiziale) relativamente, nel caso specifico, a Villa Vigoni, di proprietà della Germania;
la Corte dell'Aja ha: - ribadito che il principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione per gli atti funzionali svolge un importante ruolo nel diritto internazionale e nelle relazioni internazionali poiché deriva da quello della pari sovranità tra gli Stati, che a propria volta è principio fondamentale 9 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 dell'ordinamento internazionale ai sensi dell'art. 2, Numero di raccolta generale 3642/2024 paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 Data pubblicazione 08/02/2024 giugno 1945 a San Francisco e ratificata con legge n. 848 del 1957; - indicato che le richieste di risarcimento avanzate dalle vittime dei crimini di guerra, essendo impedite in qualunque sede giudiziale dall'immunità così riconosciuta, avrebbero potuto essere, piuttosto, oggetto di negoziazioni tra i due Stati coinvolti, finalizzate alla risoluzione pacifica della questione;
lo Stato italiano, allo scopo di conformarsi alla richiamata decisione della Corte Internazionale di Giustizia, ha approvato la legge n. 5 del 2013, il cui art. 3 disponeva che «quando la Corte Internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo»; questa Corte è tornata quindi ad affermare l'insussistenza della giurisdizione civile (Cass., Sez. U., 21/01/2014, n. 1136) ma, successivamente, la Consulta, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, come parimenti noto, pur escludendo di poter sindacare l'interpretazione della Corte Internazionale di Giustizia sulla portata della norma consuetudinaria dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione per “acta iure imperii”, ha ritenuto invece di dover controllare la compatibilità degli effetti della previsione interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa da quella Corte, con l'ordinamento costituzionale;
10 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 con tale pronuncia è stato affermato che gli effetti così Numero di raccolta generale 3642/2024 prodotti si ponevano in contrasto con uno dei principi supremi Data pubblicazione 08/02/2024 dell'ordinamento costituzionale, ovvero il «diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2)», entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale «controlimite» all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento;
con tale arresto è stata riaffermata la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della RFG, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini contro l'umanità, costituenti “delicta iure imperii” piuttosto che “acta iure imperii”; questa Corte si è adeguata, nuovamente affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti “iure imperii” costituisce una prerogativa, e non un diritto, riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, per i “delicta imperii”, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (Cass., Sez. U., 29/07/2016, n. 15812, Cass., Sez. U., n. 762 del 2017, cit., pronunciata nel presente giudizio, Cass., Sez. U., 28/09/2020, n. 20442); in questo contesto, tenuto conto dell'Accordo di Bonn del 1961, che conteneva una clausola liberatoria in favore della RFG e a carico dello Stato italiano, è intervenuto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che con l'art. 43: a) ha istituito il «Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque 11 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo Numero di raccolta generale 3642/2024 tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità Data pubblicazione 08/02/2024 all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263»; b) ha stabilito che «hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente…coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni…, a séguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6…»; c) ha previsto, per quanto qui in rilievo, che «in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni…acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma…»; d) al comma 6 ha prescritto che «fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data» (termine prorogato, al momento dell'udienza odierna sino al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, quale convertito, art. 8, comma 11- ter, quale a sua volta modificato dall'art.
5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170); 3. la difesa erariale, con il depositato controricorso, ha innanzi tutto sostenuto che la domanda coltivata in questa sede dai ricorrenti sarebbe quella di responsabilità statuale per violazione di norme internazionali, mentre la qualificazione correttamente e 12 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 Numero di raccolta generale 3642/2024 definitivamente data dalla Corte di appello alla richiesta di tutela Data pubblicazione 08/02/2024 quale svolta nelle fasi di merito sarebbe a titolo risarcitorio civile, con conseguente applicazione dell'art. 2947, cod. civ.; il rilievo non è fondato, nel senso che la domanda in questione è rimasta, anche nell'oggetto dell'odierno ricorso, quella di risarcimento danni per responsabilità civile;
ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale;
in altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale (Cass., 29/09/2004, n. 19566, pag. 6, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato); nella stessa logica si è affermato che il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici (e per questo bisogna aver riguardo alla previsione della prescrizione penale vigente al momento della consumazione, senza applicare retroattivamente la 13 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 norma successiva e riduttiva dei termini prescrizionali penali: Numero di raccolta generale 3642/2024 Cass., 27/07/2012, n. 13407, Cass., 14/03/2018, n. 6333); Data pubblicazione 08/02/2024 3.1. naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima (che secondo la giurisprudenza della Consulta «ha rango equivalente a quello costituzionale, in virtù del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost.»: Corte cost., n. 238 del 2014, cit., § 3.1., quinto capoverso), per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo (pag. 10, righi 20 e 21), rimasto quindi “sub iudice”;
4. ciò posto, va ora detto che non è possibile limitarsi a correggere la motivazione facendo leva sulla sopravvenuta norma contenuta nell'art. 43, comma 6, decreto-legge n. 36 del 2022, quale convertito, che ha fatto salva, come visto, la decorrenza degli «ordinari termini di prescrizione»; ciò sia perché la norma è complessivamente riferita alle «azioni di accertamento e liquidazione dei danni…non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto», sia perché pur assumendo, come fa la difesa erariale, che il legislatore ordinario abbia inteso ricognitivamente indicare, con norma interna, l'esclusione di ogni imprescrittibilità, operando appunto i (comuni) termini al riguardo tempo per tempo applicabili – conclusivamente avallando, per altra via, il ragionamento decisorio della Corte di appello quando ha correlato la prescrizione all'ipotesi di riduzione in schiavitù nella disciplina temporale in rilievo – il diritto oggetto dell'azione svolta non potrebbe dirsi prescritto;
riprendendo anche gli spunti contenuti nella requisitoria della Procura Generale presso questa Corte nel giudizio R.G. n. 18326 del 2019, sfociato nella sentenza n. 20442 del 2020 di questa Corte (§§ 11.4 e seguenti), deve osservarsi come i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non 14 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la Numero di raccolta generale 3642/2024 sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto Data pubblicazione 08/02/2024 cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, come sopra rammentato al § 3, primo capoverso (nella rievocata requisitoria si richiamavano, tra le altre, Cass., Sez. U., 03/02/1996, n. 919, Cass., S.U., 12/06/1999, n. 328); fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.; questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi» (art. 1); del resto, come osserva la difesa erariale, la convenzione seguiva il clamore causato dal processo, celebrato in Israele, a carico di Adolf Eichmann, dove fu posto il tema dell'assenza di una specifica disciplina internazionale in tema d'imprescrittibilità dei crimini in discussione, in quel caso superata in ragione di una norma di diritto interno (Attorney General of Israel v. Eichmann, Trial Court Decision 36 Intl. L. Rep.
5 - Israel, Dist. Ct. Jerusalem, 1961, 53, Decision A); non potrebbe però ipotizzarsi l'ancoraggio dell'azionabilità a tale ultima data, ossia al 1968, piuttosto che al 2004; sul punto, infatti, furono sollevate alcune critiche dottrinali poiché quella Convenzione non è stata sottoscritta dall'Italia, così come non è stata ratificata la successiva Convenzione europea 15 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini
contro
Numero di raccolta generale 3642/2024 l'umanità, del 25 gennaio 1974, peraltro entrata in vigore il 27 Data pubblicazione 08/02/2024 giugno 2003, con cui si era però esclusa l'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità, ma la si consentiva per i fatti relativamente ai quali non fosse ancora spirato il termine di prescrizione;
ai fini in parola, tali dati, pur nella prospettiva della prescrittibilità, imporrebbero in concreto di escludere l'ipotizzata decorrenza prescrizionale, come specificatamente dedotto in ricorso con censura fondata;
4.1. deve infine escludersi che, alla conclusione raggiunta, osti – come ipotizzato invece dalla difesa erariale in memoria – il consolidato principio, evocato anche dalla sentenza qui impugnata, per cui la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale non può qualificarsi come "impedimento giuridico" all'esercizio del diritto medesimo, costituendo, di esso, per converso, un mero ostacolo "di fatto", ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo, atteso che il carattere retroattivo tipico delle pronunce di incostituzionalità di una norma ne comporta l'eliminazione "ex tunc" dall'ordinamento giuridico, con la conseguenza che la norma medesima, dalla data di pubblicazione della pronuncia del giudice delle leggi, non è più idonea a produrre, né a conservare, alcun effetto giuridico, eccezion fatta per i cosiddetta "rapporti esauriti", e non può, pertanto, costituire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorso della prescrizione ex art. 2935 cod. civ. (Cass., 11/08/1998, n. 7878, Cass., 11/09/2004, n. 18237); nella fattispecie, innanzitutto, non vi era ancora alcuna norma ordinaria, quale quella contenuta nella legge n. 5 del 2013, art. 5, suscettibile di essere oggetto di un incidente di costituzionalità; 16 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 potrebbe, invece, ipotizzarsi che, analogamente, potesse e Numero di raccolta generale 3642/2024 dovesse promuoversi un incidente di costituzionalità nella Data pubblicazione 08/02/2024 prospettiva dei c.d. “controlimiti” (ovvero, più semplicemente, “limiti”) quale per la prima volta assunta a ragione decisoria anche nei confronti di una decisione della Corte Internazionale di Giustizia, nell'arresto n. 238 del 2014 della Corte costituzionale;
ciò in quanto, sin dalla pronuncia della Corte costituzionale 18 giugno 1979, n. 48, si trova affermato che «il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma e Titolo VI della Costituzione)»; ciò nondimeno, deve constatarsi che, sino alla più volte ricordata decisione di questa Corte n. 5044 del 2004, era escluso ogni dubbio che la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che sanciva l'immunità giurisdizionale potesse essere in contrasto con i valori fondanti della Carta, non a caso non risultando mai sollevata e neppure ipotizzata tale questione dalle Sezioni Unite di questa Corte in tutte le innumerevoli volte che riaffermò il principio;
anzi, a ben vedere, come osservato nel precedente appena menzionato, e come rammentato dalla Consulta nel precedente del 2023 di cui al § 2, ci si confrontava paradigmaticamente con Cass., Sez. U., 05/06/2002, n. 8157, in cui era stato ribadito (§§ 2 e 3) che «gli atti di guerra costituiscono manifestazione di una funzione politica, della quale è nella Costituzione la previsione della sua attribuzione ad un organo costituzionale: funzione che per sua natura è tale da non potersi configurare, in rapporto ad essa, una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui si manifesta assumano o non assumano un determinato contenuto - Sez. Un. 12 17 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 Numero di raccolta generale 3642/2024 luglio 1968 n. 2452; 17 ottobre 1980 n. 5583; 8 gennaio 1993 n. Data pubblicazione 08/02/2024 124. Rispetto ad atti di questo tipo nessun giudice ha potere di sindacato circa il modo in cui la funzione è stata esercitata…»; dunque, secondo il “diritto vivente”, sino ad allora indiscusso, lo stesso assetto costituzionale nazionale giustificava e piuttosto imponeva l'esclusione di ogni giustiziabilità risarcitoria simile;
la decisione del 2004 ha preso le distanze da quella conclusione proprio distinguendo la conduzione delle ostilità dalla commissione di reati, costituenti anche titolo risarcitorio, in uno alla riconosciuta e progressiva emersione della differente norma di diritto internazionale, integrante un'eccezione da ritenersi recepita ex art. 10, Cost., la cui sussistenza fu poi negata dalla Corte Internazionale di Giustizia otto anni dopo, con statuizione a sua volta ritenuta non recepibile né recepita dall'ordinamento nazionale ad opera della Consulta nel 2014; 5. conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili, con l'ulteriore conseguenza che l'azione, introdotta nel 2006 dagli odierni ricorrenti, non potrebbe comunque ritenersi prescritta;
ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui fa riferimento alla morte del reo, che la difesa erariale con inammissibile novità della questione ipotizza, in memoria, in relazione al decesso degli autori del delitto, tenuto conto, a suo dire, presuntivamente, della ricostruibile età minima dei militari al momento del fatto, e dell'aspettativa di vita media assunta come riscontrabile in Germania;
6. spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. 18 di 19 Numero registro generale 28809/2021 Numero sezionale 4365/2023 Numero di raccolta generale 3642/2024 Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2023 Data pubblicazione 08/02/2024 Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Porreca Dott. Giacomo Travaglino 19 di 19