Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2024, n. 3642
CASS
Sentenza 8 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 18 dicembre 2023 e pubblicata il 8 febbraio 2024. Le parti in causa, da un lato, richiedevano il risarcimento dei danni subiti a causa di crimini contro l'umanità perpetrati durante la Seconda Guerra Mondiale, sostenendo l'imprescrittibilità della loro azione risarcitoria. Dall'altro lato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva il difetto di giurisdizione e l'intervenuta prescrizione, richiamando il principio di immunità degli Stati per atti di guerra.

Il giudice ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi di impugnazione. Ha argomentato che la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere applicabile l'irretroattività della norma sull'imprescrittibilità, affermando che i diritti risarcitori per crimini contro l'umanità non potevano considerarsi prescritti, poiché fino al 2004 non era possibile esercitare legalmente tali diritti a causa dell'immunità giurisdizionale. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame, evidenziando la necessità di considerare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di responsabilità civile per crimini internazionali.

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Massime2

La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.

Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

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    Franco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 27 dicembre 2024

  • 3Crimini di guerra ed esecuzione civile
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/2024, n. 3642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3642
Data del deposito : 8 febbraio 2024

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