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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4470 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione in data 18 settembre 2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Paola Gaudio, come da procura in C.F._4
atti;
-attori-
E
P.I. , in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Montemiletto (AV), alla Via Variante Appia, al Km 293;
- convenuta contumace –
NONCHE'
C.F. in persona del suo curatore fallimentare, con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Benevento alla Via Michelangelo Schipa n. 2;
- convenuta contumace –
E
C.F. , in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Venticano (AV) alla Via Tremoli n. 27;
- convenuta contumace-
Conclusioni delle parti: il difensore degli attori precisava le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato alle parti convenute, , Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio il la
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_4
la e la per sentir accertare e dichiarare, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 via principale, l'esistenza in favore dei fondi di loro proprietà di una servitù di passaggio, secondo quanto stabilito nell'atto per notar del 7.10.1922 (reg. a Vitulano (BN) al n. 427 Mod Persona_1
I Vol. 68), gravante sulle particelle di proprietà delle parti convenute e per l'effetto sentir obbligare i convenuti, in solido o meno tra loro, ad osservare quanto disposto nell'atto notarile costitutivo della servitù e che gli venisse garantito, attraverso il fondo servente, l'accesso ed il passaggio ai fondi di essi attori attualmente interclusi.
In via subordinata, gli attori chiedevano la costituzione di una servitù coattiva in favore dei fondi di loro proprietà interclusi dalle opere realizzate sulle particelle 558, 620 e 566 del foglio n. 6 del
Comune di attraverso un tracciato da individuare, ed in via ancor più gradata chiedevano CP_4
garantirsi un passaggio, anche alternativo, idoneo allo scopo menzionato.
A sostegno della domanda, gli attori e assumevano di Parte_1 Parte_2
essere rispettivamente usufruttuario e proprietaria dei terreni siti nel Comune di Ponte (BN), contraddistinti al foglio n. 6 particelle nn. 65,66,68 e 69, mentre affermava di Parte_3
essere proprietario dei terreni siti nel Comune di Ponte (BN), contraddistinti al foglio n. 6 particelle nn. 47,48, 58, 59, 60, 61, 71,73,429,506,422,423, ed infine di essere proprietario del Parte_4
terreno sito nel Comune di Ponte (BN), contraddistinto al foglio n. 6 particella n 54.
Gli attori deducevano che tali fondi erano limitrofi tra loro e, allo stato attuale, “impraticabili ed inagibili” in quanto le particelle n. 558, 620, 566, foglio n. 6 del Comune di gravate dalla CP_4
suddetta servitù di passaggio, e dunque costituenti fondo servente, erano state interessate da lavori rientranti nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) i quali avevano determinato la realizzazione di edifici adibiti ad opifici industriali.
Si costituiva in giudizio solo il eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione Controparte_4 passiva dell' con la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio de quo, nonché il Pt_5 difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito rispetto all'azione promossa, che secondo la prospettazione fornita dall'ente convenuto andava proposta innanzi alla competente Autorità giurisdizionale amministrativa, stante la natura amministrativa degli atti di concessione in assegnazione dei lotti all'interno dell'area P.I.P. e delle convenzioni urbanistiche.
Il contestava nel merito la domanda, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'intervenuta CP_4
estinzione della servitù per intervenuta prescrizione.
2 Dichiarata la contumacia della della e della Controparte_3 CP_2 Controparte_1
[...
depositate le memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., il Giudice designato, con ordinanza del
6.9.2022, ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice e, rilevato che il CP_4
aveva chiesto la pronuncia di una sentenza parziale non definitiva di estromissione dal
[...] giudizio per carenza di legittimazione passiva, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 82/2024 ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Controparte_4
La causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento della prova testimoniale articolata dagli attori.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione in data 18.9.2024, a seguito del deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalla parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Deve premettersi che gli attori agiscono in giudizio chiedendo, in via principale, l'accertamento della servitù di passaggio insistente sui fondi di proprietà della e della Controparte_1
censite in catasto al foglio particelle n. 558, 620, 566 del Comune di Controparte_3 CP_4
assumendo che questi ultimi costituiscono fondo servente, in virtù di un atto notarile del 1922, in favore dei fondi di loro proprietà puntualmente indicati in citazione.
La domanda avanzata deve essere qualificata quale actio confessoria servitutis di cui all'art. 1079
c.c.
Trattasi di una azione che può essere esercitata dal titolare della servitù per farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e far cessare gli eventuali impedimenti e turbative
Ebbene, per giurisprudenza costante, nell'ipotesi di azione cd. di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c. (cfr.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.1.2014, n. 1332).
In altri termini, la cd. actio confessoria servitutis può essere promossa esclusivamente nei confronti del proprietario del presunto fondo gravato dalla servitù che ne contesti o impedisca l'esercizio:
“l'actio confessoria a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di
3 far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, va proposta nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio” (cfr. Cass. N. 12479/2013).
Ed ancora, “l'actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù” (in questi termini, Cass. 22 maggio 2019).
Tanto premesso, legittimate passive sono le società convenute che, come documentato in atti sono proprietarie delle particelle di cui al foglio 6 n. 558, 620 e 566 sulle quali grava, secondo la prospettazione degli attori, la servitù di passaggio e sulle quali sono presenti opifici industriali e opere edili che precludono l'esercizio del passaggio e l'accesso alle particelle di proprietà degli attori.
Il Tribunale osserva che gli attori hanno avanzato domanda di accertamento della servitù asserendo che tale diritto trovava la sua fonte in un titolo negoziale, l'atto per notar del Persona_1
7.10.1922 prodotto in giudizio, e quindi deducendo la natura convenzionale della pretesa servitù di passaggio.
Il Tribunale evidenzia che con riferimento alle particelle 558, 620 e 566 del foglio 6 del Comune di dagli atti di causa emerge quanto segue: CP_4
-con atto di vendita del 23.1.2001 per OT , la acquistò da Persona_2 CP_2 CP_5
la proprietà della particella 391 del foglio 6 del Comune di Dalla visura catastale in atti
[...] CP_4
emerge che dalla particella 391 è derivata la particella 566 (facente parte del presunto fondo servente) la quale a seguito del fallimento della società è stata trasferita alla CP_2 [...]
con decreto di trasferimento del 3.7.2020 del Tribunale di Varese nella procedura CP_3
fallimentare n. 3577/2006 della CP_2
- con il predetto decreto di trasferimento la ha acquistato anche la proprietà della Controparte_3
particella 620 del foglio 6 del Comune di CP_4
-la particella 558 del foglio 6 è divenuta di proprietà della per effetto Controparte_1
di decreto di trasferimento del 11.1.2012 del Tribunale di Varese nella procedura fallimentare n.
3577/2006 della CP_2
Si osserva che i suddetti decreti di trasferimento non menzionano affatto l'esistenza di una servitù di passaggio a carico delle particelle acquistate dalle aggiudicatarie, in favore delle particelle indicate in citazione di proprietà degli attori, neppure indirettamente e inequivocabilmente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi.
4 Ritiene il Tribunale che tale argomento è sufficiente per affermare che la servitù volontariamente costituita con l'atto per notar del 7.10.1922, il cui contenuto è assolutamente Persona_1
indecifrabile, non è opponibile alle società convenute, terze acquirenti delle particelle costituenti il presunto fondo servente.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante afferma che la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, ancorché indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente, e non con clausole generiche o di mero stile, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti ( cfr Cassazione civile n. 757/1999; n. 21501/2018; n. 24121/2020).
Ne consegue che la domanda principale degli attori va respinta.
Procedendo all'esame della domanda subordinata avanzata dagli attori volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù coattiva, prima non esistente, ex art. 1051 c.c., a vantaggio delle particelle di proprietà degli attori, giova premettere che ai sensi di tale norma “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.
La domanda degli attori non merita accoglimento.
Ed invero le risultanze della CTP prodotta dagli attori e le dichiarazioni dei testi hanno dimostrato che attualmente i terreni degli attori sono di fatto interclusi e non hanno accesso sulla pubblica via.
In particolare, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che l'accesso alla pubblica via è stato definitamente precluso per effetto della costruzione di un muro adiacente agli opifici industriali edificati sulle particelle 558, 620 e 566 del foglio 6 del Comune di di proprietà delle società CP_4
convenute.
Si osserva che la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo.
I criteri dettati dall'art. 1051 c.c. per la costituzione della servitù coattiva di passaggio (criterio del percorso più breve e criterio del minor danno) sono sostanzialmente preordinati ad assicurare una
5 compensazione opportuna dei contrapposti interessi sempre che ciò sia strumentale alla coltivazione e al conveniente uso del fondo intercluso.
In diritto si osserva che i criteri (della maggior brevità e del minor danno) dettati dal 2° comma dell'art. 1051 c.c. debbono essere applicati non soltanto per stabilire, all'interno del fondo servente, il percorso del tracciato sul quale potrà essere esercitato il passaggio, ma anche per individuare il fondo destinato ad essere gravato dalla servitù, nell'ipotesi in cui il fondo intercluso sia circondato, come nel caso di specie, da una pluralità di fondi tutti astrattamente suscettibili di essere assoggettati al passaggio. In quest'ultima ipotesi, peraltro, si esclude che vi siano due momenti di valutazione distinti e successivi, il primo attinente all'individuazione del fondo da asservire, il secondo relativo alla determinazione del percorso sul fondo prescelto, e si afferma per contro la necessità di una valutazione. unitaria e complessiva, nella quale i criteri della brevità del percorso e del minore aggravio per il fondo servente debbono confluire in un esame comparativo di tutti gli elementi suscettibili di venire in rilievo ai fini dell'adozione di una soluzione più equa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che dalla planimetria allegata alla relazione del consulente di parte attorea si evince che il passaggio sarebbe in astratto possibile, e con minore aggravio, su particelle limitrofe a quelle in proprietà delle convenute (particelle 558,620 e 566 del foglio 6) sulle quali, invece, la costituzione di una servitù coattiva comporterebbe, necessariamente, la distruzione di alcuni manufatti rientranti nel Piano per gli insediamenti produttivi del Controparte_4
Per tali ragioni la domanda di costituzione della servitù coattiva a favore degli attori e a carico delle particelle 558,620 e 566 del foglio 6 del Comune di in proprietà delle convenute CP_4 CP_3
e non può trovare accoglimento. Controparte_1
Né la pronuncia di sentenza costitutiva di servitù coattiva può essere pronunciata a carico di terreni di proprietà di soggetti terzi non chiamati in giudizio.
Nulla deve disporsi per le spese processuale atteso che le convenute non si sono costituite in giudizio e quindi non hanno sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da , , e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
della e della ogni altra istanza ed Controparte_1 CP_2 Controparte_3
eccezione disattesa, così provvede: respinge le domande degli attori;
nulla per le spese.
Benevento 7 febbraio 2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Consolante
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4470 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione in data 18 settembre 2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Paola Gaudio, come da procura in C.F._4
atti;
-attori-
E
P.I. , in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Montemiletto (AV), alla Via Variante Appia, al Km 293;
- convenuta contumace –
NONCHE'
C.F. in persona del suo curatore fallimentare, con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Benevento alla Via Michelangelo Schipa n. 2;
- convenuta contumace –
E
C.F. , in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Venticano (AV) alla Via Tremoli n. 27;
- convenuta contumace-
Conclusioni delle parti: il difensore degli attori precisava le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato alle parti convenute, , Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio il la
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_4
la e la per sentir accertare e dichiarare, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 via principale, l'esistenza in favore dei fondi di loro proprietà di una servitù di passaggio, secondo quanto stabilito nell'atto per notar del 7.10.1922 (reg. a Vitulano (BN) al n. 427 Mod Persona_1
I Vol. 68), gravante sulle particelle di proprietà delle parti convenute e per l'effetto sentir obbligare i convenuti, in solido o meno tra loro, ad osservare quanto disposto nell'atto notarile costitutivo della servitù e che gli venisse garantito, attraverso il fondo servente, l'accesso ed il passaggio ai fondi di essi attori attualmente interclusi.
In via subordinata, gli attori chiedevano la costituzione di una servitù coattiva in favore dei fondi di loro proprietà interclusi dalle opere realizzate sulle particelle 558, 620 e 566 del foglio n. 6 del
Comune di attraverso un tracciato da individuare, ed in via ancor più gradata chiedevano CP_4
garantirsi un passaggio, anche alternativo, idoneo allo scopo menzionato.
A sostegno della domanda, gli attori e assumevano di Parte_1 Parte_2
essere rispettivamente usufruttuario e proprietaria dei terreni siti nel Comune di Ponte (BN), contraddistinti al foglio n. 6 particelle nn. 65,66,68 e 69, mentre affermava di Parte_3
essere proprietario dei terreni siti nel Comune di Ponte (BN), contraddistinti al foglio n. 6 particelle nn. 47,48, 58, 59, 60, 61, 71,73,429,506,422,423, ed infine di essere proprietario del Parte_4
terreno sito nel Comune di Ponte (BN), contraddistinto al foglio n. 6 particella n 54.
Gli attori deducevano che tali fondi erano limitrofi tra loro e, allo stato attuale, “impraticabili ed inagibili” in quanto le particelle n. 558, 620, 566, foglio n. 6 del Comune di gravate dalla CP_4
suddetta servitù di passaggio, e dunque costituenti fondo servente, erano state interessate da lavori rientranti nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) i quali avevano determinato la realizzazione di edifici adibiti ad opifici industriali.
Si costituiva in giudizio solo il eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione Controparte_4 passiva dell' con la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio de quo, nonché il Pt_5 difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito rispetto all'azione promossa, che secondo la prospettazione fornita dall'ente convenuto andava proposta innanzi alla competente Autorità giurisdizionale amministrativa, stante la natura amministrativa degli atti di concessione in assegnazione dei lotti all'interno dell'area P.I.P. e delle convenzioni urbanistiche.
Il contestava nel merito la domanda, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'intervenuta CP_4
estinzione della servitù per intervenuta prescrizione.
2 Dichiarata la contumacia della della e della Controparte_3 CP_2 Controparte_1
[...
depositate le memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., il Giudice designato, con ordinanza del
6.9.2022, ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice e, rilevato che il CP_4
aveva chiesto la pronuncia di una sentenza parziale non definitiva di estromissione dal
[...] giudizio per carenza di legittimazione passiva, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 82/2024 ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Controparte_4
La causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento della prova testimoniale articolata dagli attori.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione in data 18.9.2024, a seguito del deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalla parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Deve premettersi che gli attori agiscono in giudizio chiedendo, in via principale, l'accertamento della servitù di passaggio insistente sui fondi di proprietà della e della Controparte_1
censite in catasto al foglio particelle n. 558, 620, 566 del Comune di Controparte_3 CP_4
assumendo che questi ultimi costituiscono fondo servente, in virtù di un atto notarile del 1922, in favore dei fondi di loro proprietà puntualmente indicati in citazione.
La domanda avanzata deve essere qualificata quale actio confessoria servitutis di cui all'art. 1079
c.c.
Trattasi di una azione che può essere esercitata dal titolare della servitù per farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e far cessare gli eventuali impedimenti e turbative
Ebbene, per giurisprudenza costante, nell'ipotesi di azione cd. di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c. (cfr.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.1.2014, n. 1332).
In altri termini, la cd. actio confessoria servitutis può essere promossa esclusivamente nei confronti del proprietario del presunto fondo gravato dalla servitù che ne contesti o impedisca l'esercizio:
“l'actio confessoria a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di
3 far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, va proposta nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio” (cfr. Cass. N. 12479/2013).
Ed ancora, “l'actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù” (in questi termini, Cass. 22 maggio 2019).
Tanto premesso, legittimate passive sono le società convenute che, come documentato in atti sono proprietarie delle particelle di cui al foglio 6 n. 558, 620 e 566 sulle quali grava, secondo la prospettazione degli attori, la servitù di passaggio e sulle quali sono presenti opifici industriali e opere edili che precludono l'esercizio del passaggio e l'accesso alle particelle di proprietà degli attori.
Il Tribunale osserva che gli attori hanno avanzato domanda di accertamento della servitù asserendo che tale diritto trovava la sua fonte in un titolo negoziale, l'atto per notar del Persona_1
7.10.1922 prodotto in giudizio, e quindi deducendo la natura convenzionale della pretesa servitù di passaggio.
Il Tribunale evidenzia che con riferimento alle particelle 558, 620 e 566 del foglio 6 del Comune di dagli atti di causa emerge quanto segue: CP_4
-con atto di vendita del 23.1.2001 per OT , la acquistò da Persona_2 CP_2 CP_5
la proprietà della particella 391 del foglio 6 del Comune di Dalla visura catastale in atti
[...] CP_4
emerge che dalla particella 391 è derivata la particella 566 (facente parte del presunto fondo servente) la quale a seguito del fallimento della società è stata trasferita alla CP_2 [...]
con decreto di trasferimento del 3.7.2020 del Tribunale di Varese nella procedura CP_3
fallimentare n. 3577/2006 della CP_2
- con il predetto decreto di trasferimento la ha acquistato anche la proprietà della Controparte_3
particella 620 del foglio 6 del Comune di CP_4
-la particella 558 del foglio 6 è divenuta di proprietà della per effetto Controparte_1
di decreto di trasferimento del 11.1.2012 del Tribunale di Varese nella procedura fallimentare n.
3577/2006 della CP_2
Si osserva che i suddetti decreti di trasferimento non menzionano affatto l'esistenza di una servitù di passaggio a carico delle particelle acquistate dalle aggiudicatarie, in favore delle particelle indicate in citazione di proprietà degli attori, neppure indirettamente e inequivocabilmente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi.
4 Ritiene il Tribunale che tale argomento è sufficiente per affermare che la servitù volontariamente costituita con l'atto per notar del 7.10.1922, il cui contenuto è assolutamente Persona_1
indecifrabile, non è opponibile alle società convenute, terze acquirenti delle particelle costituenti il presunto fondo servente.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante afferma che la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, ancorché indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente, e non con clausole generiche o di mero stile, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti ( cfr Cassazione civile n. 757/1999; n. 21501/2018; n. 24121/2020).
Ne consegue che la domanda principale degli attori va respinta.
Procedendo all'esame della domanda subordinata avanzata dagli attori volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù coattiva, prima non esistente, ex art. 1051 c.c., a vantaggio delle particelle di proprietà degli attori, giova premettere che ai sensi di tale norma “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.
La domanda degli attori non merita accoglimento.
Ed invero le risultanze della CTP prodotta dagli attori e le dichiarazioni dei testi hanno dimostrato che attualmente i terreni degli attori sono di fatto interclusi e non hanno accesso sulla pubblica via.
In particolare, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che l'accesso alla pubblica via è stato definitamente precluso per effetto della costruzione di un muro adiacente agli opifici industriali edificati sulle particelle 558, 620 e 566 del foglio 6 del Comune di di proprietà delle società CP_4
convenute.
Si osserva che la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo.
I criteri dettati dall'art. 1051 c.c. per la costituzione della servitù coattiva di passaggio (criterio del percorso più breve e criterio del minor danno) sono sostanzialmente preordinati ad assicurare una
5 compensazione opportuna dei contrapposti interessi sempre che ciò sia strumentale alla coltivazione e al conveniente uso del fondo intercluso.
In diritto si osserva che i criteri (della maggior brevità e del minor danno) dettati dal 2° comma dell'art. 1051 c.c. debbono essere applicati non soltanto per stabilire, all'interno del fondo servente, il percorso del tracciato sul quale potrà essere esercitato il passaggio, ma anche per individuare il fondo destinato ad essere gravato dalla servitù, nell'ipotesi in cui il fondo intercluso sia circondato, come nel caso di specie, da una pluralità di fondi tutti astrattamente suscettibili di essere assoggettati al passaggio. In quest'ultima ipotesi, peraltro, si esclude che vi siano due momenti di valutazione distinti e successivi, il primo attinente all'individuazione del fondo da asservire, il secondo relativo alla determinazione del percorso sul fondo prescelto, e si afferma per contro la necessità di una valutazione. unitaria e complessiva, nella quale i criteri della brevità del percorso e del minore aggravio per il fondo servente debbono confluire in un esame comparativo di tutti gli elementi suscettibili di venire in rilievo ai fini dell'adozione di una soluzione più equa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che dalla planimetria allegata alla relazione del consulente di parte attorea si evince che il passaggio sarebbe in astratto possibile, e con minore aggravio, su particelle limitrofe a quelle in proprietà delle convenute (particelle 558,620 e 566 del foglio 6) sulle quali, invece, la costituzione di una servitù coattiva comporterebbe, necessariamente, la distruzione di alcuni manufatti rientranti nel Piano per gli insediamenti produttivi del Controparte_4
Per tali ragioni la domanda di costituzione della servitù coattiva a favore degli attori e a carico delle particelle 558,620 e 566 del foglio 6 del Comune di in proprietà delle convenute CP_4 CP_3
e non può trovare accoglimento. Controparte_1
Né la pronuncia di sentenza costitutiva di servitù coattiva può essere pronunciata a carico di terreni di proprietà di soggetti terzi non chiamati in giudizio.
Nulla deve disporsi per le spese processuale atteso che le convenute non si sono costituite in giudizio e quindi non hanno sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da , , e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
della e della ogni altra istanza ed Controparte_1 CP_2 Controparte_3
eccezione disattesa, così provvede: respinge le domande degli attori;
nulla per le spese.
Benevento 7 febbraio 2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Consolante
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