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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/06/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5767/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5767/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti ANNAMARIA DI STOLFO e C.F._2
CH RR
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PAOLO Parte_3 P.IVA_1
LL e DI DI RZ
- parte convenuta -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione in riassunzione in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n.
11693/2020, pubblicata in data 11.11.2020, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, parte attrice ha convenuto in giudizio il Parte_3 chiedendo al Tribunale intestato di “annullare e/o accertare l'illegittimità e/o la nullità e/o
l'inefficacia delle delibere di Giunta Comunale nn. 34 e 24 del 2017 e della delibera di pagina 1 di 6 Consiglio Comunale n. 18 del 2017 e di ogni altro atto amministrativo impugnato e, per
l'effetto, dichiarare priva di ogni efficacia giudica per nullità e/o illegittimità l'ingiunzione de qua per tutti i motivi su esposti”, ovvero, in via subordinata, di “ridurre la somma ingiunta a quella che sarà ritenuta congrua secondo principi di equità”.
Si è regolarmente costituito il , chiedendo il rigetto dell'opposizione in Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto, generica, priva di idoneo supporto probatorio ex art. 2697 c.c. e, comunque, meramente riproduttiva di doglianze su cui si è già espresso il Tar del Lazio con la sentenza n. 11693 del 2020 e non impugnata dagli attori;
ha chiesto, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, di ridurre la quantificazione dell'ingiunzione alla somma ritenuta di giustizia o in quella derivante dall'eventuale espletamento di CTU.
All'esito della prima udienza di comparizione sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; la causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. In sede conclusionale, quando la causa era già stata trattenuta in decisione, parte attrice ha dato atto del decesso del (cfr. il certificato di morte Pt_1
allegato alla comparsa conclusionale).
***
Il presente giudizio è stato riassunto a seguito della sentenza n. 11693/2020 del TAR
LAZIO, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale nonché il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario “quanto all'impugnativa delle delibere di
Giunta n. 24 del 2017 e n. 34 del 2017; all'ordine di pagamento;
alla delibera del
Consiglio comunale impugnata per motivi aggiunti;
all'ordine di sgombero, per la sola parte relativa all'indennità di occupazione, assegnando il termine perentorio di legge per la riassunzione”.
Gli odierni attori avevano adito con ricorso il TAR Lazio chiedendo l'annullamento dei seguenti provvedimenti: provvedimento prot. n. 00011746 del 3.3.2017, con cui il
[...]
ha disposto lo sgombero da persone e cose dell'immobile sito in , Via Parte_3 Pt_3
Castagnole di Sotto snc;
provvedimento n. 00014229 del 16.3.2016, con cui il Parte_3
aveva loro ingiunto il pagamento di indennità di occupazione senza titolo;
nota di
[...]
trascrizione trasmessa dal Dirigente Area V con prot. 9799 in data 22.2.2017; deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24.2.2017; deliberazione di Giunta Comunale verbale n. 24 del 1.3.2017; nota trasmessa al Sindaco in data 17.2.2017 prot. 9339; nota prot. n. 10427
pagina 2 di 6 del 2016 trasmessa dal di alla Procura della Repubblica;
nota prot. 4672 Pt_3 Pt_3
del 29.1.2015 del Commissario Straordinario.
La vicenda, come ricostruita dal Giudice Amministrativo nella sentenza sopra menzionata, prende avvio dall'ordine di demolizione adottato dal nei confronti degli attori ed Pt_3
avente ad oggetto opere edilizie totalmente abusive. Il ha emesso Parte_3
l'ordine demolitorio di tali opere, la cui impugnazione è stata rigettata con sentenza oramai definitiva. Gli attori sono stati condannati penalmente per i medesimi fatti in un procedimento culminato anch'esso nella pronuncia di ordine demolitorio da parte del giudice penale. A tali eventi è seguito l'iter previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Come precisato dal Giudice amministrativo, gli atti censurati avanti allo stesso e nella presente sede attengono, dunque, alla fase esecutiva, essendosi già prodotto l'effetto legale acquisitivo della proprietà. Da un lato, quindi, il ha avviato la procedura Parte_3 di recupero dell'immobile, intimandone lo sgombero;
dall'altro lato, il ha chiesto Pt_3 la corresponsione di un'indennità di occupazione.
Il TAR ha quindi concluso per la propria carenza di giurisdizione limitatamente alla pretesa del di percepire l'indennità di occupazione, atteso che gli atti sottesi “sono sottratti Pt_3
alla giurisdizione amministrativa, poiché la relativa domanda ha fondamento nel diritto di proprietà ed attiene ad una procedura ove l'amministrazione, priva di poteri autoritativi conferitile dalla legge, agisce per conseguire un'utilità (il cd. danno figurativo da occupazione abusiva di un bene) che eventualmente le potrebbe spettare iure privatorum”.
Il Giudice amministrativo ha invero ritenuto la propria competenza quanto all'impugnativa della nota di trascrizione e delle note sulle procedure di esecuzione degli ordini di demolizione pronunciati dal giudice penale - ritenendo sul punto il ricorso inammissibile -, nonché quanto all'ordine di sgombero. A tale ultimo proposito, ha ritenuto l'infondatezza del ricorso e delle doglianze degli odierni attori in punto di: tempo trascorso tra la realizzazione degli abusi e l'ordine di sgombero;
assetto residenziale dell'area; tentativi dei ricorrenti di “regolarizzare” la propria situazione;
pendenza di un ricorso straordinario;
adibizione dell'immobile a prima casa del ricorrente e del figlio invalido e applicazione dell'art. 54 c.p.; violazione dello statuto proprietario della CEDU;
violazione del principio convenzionale del divieto di ne bis in idem; incompetenza del a porre in Pt_3
esecuzione ordini demolitori del giudice penale (cfr. pagg.
8-12 della sentenza del TAR
Lazio). Tutti i predetti motivi, si ribadisce, sono stati già vagliati dal giudice amministrativo e ritenuti infondati, per cui è precluso ogni vaglio degli stessi da parte dell'odierno pagina 3 di 6 giudicante, il quale, in ogni caso, sarebbe privo di giurisdizione.
Il presente giudizio concerne quindi esclusivamente l'indennità di occupazione chiesta dal
Pt_3
Così delimitato l'oggetto del giudizio ai profili civilistici relativi alla richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione dell'immobile, ritiene la Giudicante che la domanda attorea vada qualificata come domanda di accertamento negativo del credito vantato dal comune di nei suoi confronti. Pt_3
Come correttamente ritenuto dal TAR Lzio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto si discute della sussistenza di un diritto di credito (cfr. Corte di Cassazione Sezioni
Unite n. 6629 del 29/04/2003: “Ove il disposta l'acquisizione al patrimonio Pt_3
comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia, ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del
Comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia”).
Nella specie, le pretese del nascono dall'occupazione abusiva di un immobile Pt_3
acquisito al patrimonio comunale secondo quanto previsto dalla normativa in tema di repressione degli abusi edilizi.
Risulta in atti che la traslazione dell'immobile a favore del si è perfezionata e Pt_3 quest'ultimo ha ormai pacificamente acquisito la proprietà del bene (cfr. la Determinazione
n. 32082 del 28.6.2016 con cui il ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio Pt_3 comunale dell'area di proprietà degli attori, nonché la nota di trascrizione del provvedimento presso i pubblici registri del 14.7.2016 - docc. 3 e 4 di parte resistente).
Ciò posto, quanto alla indennità di occupazione richiesta in forza della ingiunzione del
16.3.2017 (cfr. doc. 3 del ricorrente), la domanda attorea deve essere accolta, attesa la mancata prova del danno causato dall'occupazione illegittima.
Si ricorda, infatti, che secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione n. 33645 del
15/11/2022, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
pagina 4 di 6 la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Il proprietario, che agisce per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, deve quindi allegare la concreta possibilità di godimento che gli è stata preclusa a causa dell'altrui azione illecita.
Ebbene, nel caso di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, di regola non è prospettabile alcuna occasione di godimento impedita dall'occupazione senza titolo, in quanto, come espressamente previsto dalla normativa in materia, il destino dell'opera acquisita è quello di essere demolita a spese dell'autore dell'abuso – si veda l'art. 7, comma
5, della legge n. 47 del 1985 e art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché Corte
Cost. n. 140/2018, secondo con cui “la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di «misure alternative alle demolizioni»” (cfr. sul punto Tribunale Napoli sez. X, 09/10/2023, n.9101 in una fattispecie analoga).
Nella specie, si ribadisce, gli immobili sono stati acquisiti al patrimonio del con Pt_3
provvedimento del giugno 2016. Detti immobili sono pacificamente abusivi (si veda quanto sopra e la sentenza n. 11639 del 2020 del TAR Lazio) e destinati alla demolizione: ne consegue che nessun danno ha subito il Comune a causa dell'occupazione di cui si discute, perché non risulta né è stato altrimenti provato che gli stessi potessero avere una destinazione diversa dalla demolizione.
In conclusione, la domanda – così come sopra qualificata in termini di accertamento negativo della pretesa creditoria - va accolta, non essendo dovuto alcunché al in Pt_3
forza del provvedimento prot. 00014229 del 16.3.2017. Non sussiste invero alcuna necessità di disapplicare, come richiesto da parte attorea, gli ulteriori atti amministrativi di cui all'atto di citazione in riassunzione in quanto relativi all'ordine di sgombero, ovvero non attinenti se non genericamente al caso di specie, ovvero ancora privi di efficacia lesiva.
Essendo stata fatta applicazione di un principio giurisprudenziale affermato dalla
Cassazione successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene congruo compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta l'inesistenza del credito vantato dal nei confronti di parte attrice Parte_3
in forza del provvedimento prot. 00014229 del 16.3.2017 per l'occupazione dell'immobile sito in , Via Castagnole di Sotto snc;
Pt_3
- rigetta le ulteriori domande;
- spese di lite compensate.
Velletri, 19 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5767/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti ANNAMARIA DI STOLFO e C.F._2
CH RR
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PAOLO Parte_3 P.IVA_1
LL e DI DI RZ
- parte convenuta -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8.1.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione in riassunzione in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n.
11693/2020, pubblicata in data 11.11.2020, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, parte attrice ha convenuto in giudizio il Parte_3 chiedendo al Tribunale intestato di “annullare e/o accertare l'illegittimità e/o la nullità e/o
l'inefficacia delle delibere di Giunta Comunale nn. 34 e 24 del 2017 e della delibera di pagina 1 di 6 Consiglio Comunale n. 18 del 2017 e di ogni altro atto amministrativo impugnato e, per
l'effetto, dichiarare priva di ogni efficacia giudica per nullità e/o illegittimità l'ingiunzione de qua per tutti i motivi su esposti”, ovvero, in via subordinata, di “ridurre la somma ingiunta a quella che sarà ritenuta congrua secondo principi di equità”.
Si è regolarmente costituito il , chiedendo il rigetto dell'opposizione in Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto, generica, priva di idoneo supporto probatorio ex art. 2697 c.c. e, comunque, meramente riproduttiva di doglianze su cui si è già espresso il Tar del Lazio con la sentenza n. 11693 del 2020 e non impugnata dagli attori;
ha chiesto, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, di ridurre la quantificazione dell'ingiunzione alla somma ritenuta di giustizia o in quella derivante dall'eventuale espletamento di CTU.
All'esito della prima udienza di comparizione sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; la causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. In sede conclusionale, quando la causa era già stata trattenuta in decisione, parte attrice ha dato atto del decesso del (cfr. il certificato di morte Pt_1
allegato alla comparsa conclusionale).
***
Il presente giudizio è stato riassunto a seguito della sentenza n. 11693/2020 del TAR
LAZIO, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale nonché il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario “quanto all'impugnativa delle delibere di
Giunta n. 24 del 2017 e n. 34 del 2017; all'ordine di pagamento;
alla delibera del
Consiglio comunale impugnata per motivi aggiunti;
all'ordine di sgombero, per la sola parte relativa all'indennità di occupazione, assegnando il termine perentorio di legge per la riassunzione”.
Gli odierni attori avevano adito con ricorso il TAR Lazio chiedendo l'annullamento dei seguenti provvedimenti: provvedimento prot. n. 00011746 del 3.3.2017, con cui il
[...]
ha disposto lo sgombero da persone e cose dell'immobile sito in , Via Parte_3 Pt_3
Castagnole di Sotto snc;
provvedimento n. 00014229 del 16.3.2016, con cui il Parte_3
aveva loro ingiunto il pagamento di indennità di occupazione senza titolo;
nota di
[...]
trascrizione trasmessa dal Dirigente Area V con prot. 9799 in data 22.2.2017; deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24.2.2017; deliberazione di Giunta Comunale verbale n. 24 del 1.3.2017; nota trasmessa al Sindaco in data 17.2.2017 prot. 9339; nota prot. n. 10427
pagina 2 di 6 del 2016 trasmessa dal di alla Procura della Repubblica;
nota prot. 4672 Pt_3 Pt_3
del 29.1.2015 del Commissario Straordinario.
La vicenda, come ricostruita dal Giudice Amministrativo nella sentenza sopra menzionata, prende avvio dall'ordine di demolizione adottato dal nei confronti degli attori ed Pt_3
avente ad oggetto opere edilizie totalmente abusive. Il ha emesso Parte_3
l'ordine demolitorio di tali opere, la cui impugnazione è stata rigettata con sentenza oramai definitiva. Gli attori sono stati condannati penalmente per i medesimi fatti in un procedimento culminato anch'esso nella pronuncia di ordine demolitorio da parte del giudice penale. A tali eventi è seguito l'iter previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Come precisato dal Giudice amministrativo, gli atti censurati avanti allo stesso e nella presente sede attengono, dunque, alla fase esecutiva, essendosi già prodotto l'effetto legale acquisitivo della proprietà. Da un lato, quindi, il ha avviato la procedura Parte_3 di recupero dell'immobile, intimandone lo sgombero;
dall'altro lato, il ha chiesto Pt_3 la corresponsione di un'indennità di occupazione.
Il TAR ha quindi concluso per la propria carenza di giurisdizione limitatamente alla pretesa del di percepire l'indennità di occupazione, atteso che gli atti sottesi “sono sottratti Pt_3
alla giurisdizione amministrativa, poiché la relativa domanda ha fondamento nel diritto di proprietà ed attiene ad una procedura ove l'amministrazione, priva di poteri autoritativi conferitile dalla legge, agisce per conseguire un'utilità (il cd. danno figurativo da occupazione abusiva di un bene) che eventualmente le potrebbe spettare iure privatorum”.
Il Giudice amministrativo ha invero ritenuto la propria competenza quanto all'impugnativa della nota di trascrizione e delle note sulle procedure di esecuzione degli ordini di demolizione pronunciati dal giudice penale - ritenendo sul punto il ricorso inammissibile -, nonché quanto all'ordine di sgombero. A tale ultimo proposito, ha ritenuto l'infondatezza del ricorso e delle doglianze degli odierni attori in punto di: tempo trascorso tra la realizzazione degli abusi e l'ordine di sgombero;
assetto residenziale dell'area; tentativi dei ricorrenti di “regolarizzare” la propria situazione;
pendenza di un ricorso straordinario;
adibizione dell'immobile a prima casa del ricorrente e del figlio invalido e applicazione dell'art. 54 c.p.; violazione dello statuto proprietario della CEDU;
violazione del principio convenzionale del divieto di ne bis in idem; incompetenza del a porre in Pt_3
esecuzione ordini demolitori del giudice penale (cfr. pagg.
8-12 della sentenza del TAR
Lazio). Tutti i predetti motivi, si ribadisce, sono stati già vagliati dal giudice amministrativo e ritenuti infondati, per cui è precluso ogni vaglio degli stessi da parte dell'odierno pagina 3 di 6 giudicante, il quale, in ogni caso, sarebbe privo di giurisdizione.
Il presente giudizio concerne quindi esclusivamente l'indennità di occupazione chiesta dal
Pt_3
Così delimitato l'oggetto del giudizio ai profili civilistici relativi alla richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione dell'immobile, ritiene la Giudicante che la domanda attorea vada qualificata come domanda di accertamento negativo del credito vantato dal comune di nei suoi confronti. Pt_3
Come correttamente ritenuto dal TAR Lzio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto si discute della sussistenza di un diritto di credito (cfr. Corte di Cassazione Sezioni
Unite n. 6629 del 29/04/2003: “Ove il disposta l'acquisizione al patrimonio Pt_3
comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia, ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del
Comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia”).
Nella specie, le pretese del nascono dall'occupazione abusiva di un immobile Pt_3
acquisito al patrimonio comunale secondo quanto previsto dalla normativa in tema di repressione degli abusi edilizi.
Risulta in atti che la traslazione dell'immobile a favore del si è perfezionata e Pt_3 quest'ultimo ha ormai pacificamente acquisito la proprietà del bene (cfr. la Determinazione
n. 32082 del 28.6.2016 con cui il ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio Pt_3 comunale dell'area di proprietà degli attori, nonché la nota di trascrizione del provvedimento presso i pubblici registri del 14.7.2016 - docc. 3 e 4 di parte resistente).
Ciò posto, quanto alla indennità di occupazione richiesta in forza della ingiunzione del
16.3.2017 (cfr. doc. 3 del ricorrente), la domanda attorea deve essere accolta, attesa la mancata prova del danno causato dall'occupazione illegittima.
Si ricorda, infatti, che secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione n. 33645 del
15/11/2022, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
pagina 4 di 6 la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Il proprietario, che agisce per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, deve quindi allegare la concreta possibilità di godimento che gli è stata preclusa a causa dell'altrui azione illecita.
Ebbene, nel caso di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, di regola non è prospettabile alcuna occasione di godimento impedita dall'occupazione senza titolo, in quanto, come espressamente previsto dalla normativa in materia, il destino dell'opera acquisita è quello di essere demolita a spese dell'autore dell'abuso – si veda l'art. 7, comma
5, della legge n. 47 del 1985 e art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché Corte
Cost. n. 140/2018, secondo con cui “la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di «misure alternative alle demolizioni»” (cfr. sul punto Tribunale Napoli sez. X, 09/10/2023, n.9101 in una fattispecie analoga).
Nella specie, si ribadisce, gli immobili sono stati acquisiti al patrimonio del con Pt_3
provvedimento del giugno 2016. Detti immobili sono pacificamente abusivi (si veda quanto sopra e la sentenza n. 11639 del 2020 del TAR Lazio) e destinati alla demolizione: ne consegue che nessun danno ha subito il Comune a causa dell'occupazione di cui si discute, perché non risulta né è stato altrimenti provato che gli stessi potessero avere una destinazione diversa dalla demolizione.
In conclusione, la domanda – così come sopra qualificata in termini di accertamento negativo della pretesa creditoria - va accolta, non essendo dovuto alcunché al in Pt_3
forza del provvedimento prot. 00014229 del 16.3.2017. Non sussiste invero alcuna necessità di disapplicare, come richiesto da parte attorea, gli ulteriori atti amministrativi di cui all'atto di citazione in riassunzione in quanto relativi all'ordine di sgombero, ovvero non attinenti se non genericamente al caso di specie, ovvero ancora privi di efficacia lesiva.
Essendo stata fatta applicazione di un principio giurisprudenziale affermato dalla
Cassazione successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene congruo compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta l'inesistenza del credito vantato dal nei confronti di parte attrice Parte_3
in forza del provvedimento prot. 00014229 del 16.3.2017 per l'occupazione dell'immobile sito in , Via Castagnole di Sotto snc;
Pt_3
- rigetta le ulteriori domande;
- spese di lite compensate.
Velletri, 19 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 6 di 6