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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 51214/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51214 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
P.VA , con sede in Pomezia, Via Campobello, Parte_1 P.VA_1
n. 15, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Meliadò, Mariarosa Marozzo e Laura Porta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Meliadò in Roma, Via Giambattista Vico, n. 1;
- attrice -
E
(P.VA ), con sede in Roma, Via Cerchiara, n. 86, Controparte_1 P.VA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Navarra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 86;
- convenuta -
(già (C.F. e P.VA ), con Controparte_2 Controparte_3 P.VA_3 sede in Roma, Via Ombrone, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Arcione, n. 71; - convenuta -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.VA ), con sede in Bologna, in Controparte_4 P.VA_4
Via Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Marcelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Egeo 61;
- terza chiamata in causa -
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, ed per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: “chiedendo, ogni contraria istanza respinta, previe le pronunce e declaratorie meglio viste e ritenute: - nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa che la ha subito un danno dell'importo di € 109.833,70, come dettagliato in atti Parte_1
e, per l'effetto, condannare tutte le convenute, in solido tra di loro, ovvero secondo la percentuale di responsabilità che verrà accertata in corso di giudizio, al pagamento in favore dell'attrice di
€ 109.833,70, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà quantificata. Qualora inoltre venisse accertata la responsabilità esclusiva di condannare al CP_1 CP_1
pagamento di € 109.833,70 in favore di Qualora infine venisse accertata la Parte_1 responsabilità esclusiva di , e, ai sensi dell'art. 2050 c.c., condannarla al Controparte_5 pagamento di € 109.833,70 in favore di - In via istruttoria: si reiterano tutte le Parte_1
istanze istruttorie formulate in atti e non accolte. - Con vittoria di spese e compensi di lite”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituivano in giudizio:
- rassegnando le seguenti conclusioni: “richiamando quelle rassegnate nella Controparte_1 propria memoria di costituzione e nell'atto di chiamata di terzo in causa e, nei seguenti termini: -
Riconoscere che la ha eseguito la propria obbligazione con diligenza e che nessun CP_6
addebito di responsabilità a titolo di colpa né a titolo di dolo per il danno che si è prodotto può essere mosso alla e, pertanto, imputare la responsabilità per la produzione del CP_7
danno e il conseguente risarcimento unicamente ad - In via subordinata, Controparte_8
condannare la a manlevare la da ogni onere dovesse la stessa essere Controparte_2 CP_6 tenuta a corrispondere oltre quanto coperto dalla polizza assicurativa;
- In via ulteriormente subordinata, di riconoscere il concorso di responsabilità tra ed nella CP_6 Controparte_2 causazione dell'evento e, pertanto, di condannare le due società in solido - In ogni caso, rigettare in tutto o in parte la richiesta risarcitoria avanzata dalla per insufficienza Parte_1 della documentazione prodotta a sostenere la misura del risarcimento richiesto dall'attrice - In caso di riconoscimento di un diritto al risarcimento a favore dell'attrice, ovvero a manlevare la da ogni responsabilità e condanna risarcitoria e, per l'effetto, condannare al CP_6
pagamento la in forza della polizza assicurativa prodotta in atti. Con Controparte_4 vittoria di spese, competenze ed onorari”.
- rassegnando le seguenti conclusioni: “- Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e pronunciate tutte le declaratorie del caso,
- in via pregiudiziale, autorizzare a chiamare in causa la società Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Terenzio, n.
[...]
7, differendo all'uopo la data dell'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge ex art. 269, comma II, c.p.c.; - in via principale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della nella vicenda, rigettare tutte le CP_1 CP_1 domande ex adverso proposte dall'attore e dalla convenuta nei confronti della società esponente per totale assenza di responsabilità della predetta e poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, ovvero, in ogni caso, non provate. - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attore e di condanna della società accertare e Controparte_2
dichiarare la stessa garantita e manlevata dalla in quanto Controparte_2 Controparte_1 unica responsabile in ordine all'evento fonte di danno lamentato dall'attore per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare a rimborsare ad quanto Controparte_1 Controparte_2 questa fosse costretta a pagare all'attore, ivi comprese le eventuali spese, anche legali, che dovesse sostenere. - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali e gli accessori dovuti come per legge nei confronti di tutte le parti del procedimento”.
Si costituiva, altresì, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_4
l'On.le Tribunale adito, 1) In ordine alla domanda di garanzia e manleva formulata dalla accertarne la sussistenza nei limiti della regolamentazione di polizza avuto anche Controparte_7
riguardo ai massimali ed alle franchigie e/o scoperti. Voglia altresì accertare e dichiarare non tenuta la stessa a corrispondere e/o rimborsare e comunque tenere Controparte_4 indenne la dalle spese di giudizio ai sensi ed effetti dell'art. 19 delle condizioni CP_7
generali. 2) Nel merito respingere le domande tutte proposte dalla Parte attrice siccome infondate in punto di fatto per essere le domande prive di fondamento probatorio. 3) Sempre nel merito valutare le domande attrici alla stregua dell'art. 2 della Carta Costituzionale e delle norme di cui agli artt.1223-1226 e 1227 del codice civile così come richiamate dall'art. 2056 del codice civile, avuto anche riguardo al 2° comma della prefata norma. 4) Ancora nel merito, ed in via subordinata, valutare le rispettive responsabilità delle Parti convenute principali ai sensi ed effetti dell'art. 2055 del codice civile all'esito dell'assolvimento degli oneri probatori di competenza delle prefate Parti convenute. Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri ed accessori di legge.
Rilevando, altresì, che all'esito dell'attività istruttoria espletata è emersa l'estraneità della CP_1 dal punto di vista della responsabilità nella causazione dell'evento”.
[...]
In sintesi, società farmaceutica, subentrava in un contratto di fornitura di Parte_1
Co energia elettrica stipulato con la , la quale si riforniva di energia elettrica da CP_9
essendo lo stabilimento dell'attrice approvvigionato da una cabina elettrica Controparte_3
(codice pod n. IT001E00222711). CP_3
In data 09.01.2015, la società incaricata dalla Regione Lazio di effettuare un Controparte_1
intervento sulla strada comunale Via Groenlandia in Pomezia (RM), attigua allo stabilimento della sito in Via Campobello n. 15, tranciava un cavo elettrico di media Parte_1
tensione, provocando un blackout all'interno dello stabilimento.
L'interruzione della corrente durava circa un'ora e mezza, provocando la sospensione di alcuni processi produttivi in corso della con conseguente perdita dei prodotti in Parte_1
produzione al momento del blackout, oltre che di alcuni prodotti ultimati e in fase di confezionamento, a causa dell'alterazione dello stato di conservazione dei medesimi, trattandosi di farmaci e prodotti sterili.
Conseguentemente, istaurava il presente giudizio al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento del danno subito, comprensivo anche dell'ulteriore danno da mancata produzione derivante dall'impossibilità di riprendere la produzione nelle successive 24 ore, tempo occorrente per il ripristino degli impianti e dell'ambiente sterile per la produzione, secondo quanto dedotto e articolato dalla medesima parte attrice, che quantificava i detti danni in complessivi € 109.833,70.
La costituitasi in giudizio, non contestava la commissione del fatto lesivo, ma Controparte_1
addebitava ogni responsabilità ai tecnici di imputando il fatto alle erronee Controparte_2
informazioni dai medesimi ricevute circa il posizionamento dei cavi elettrici nel sottosuolo;
la infine, chiamava in causa formulando domanda di Controparte_1 Controparte_4
manleva e garanzia nei suoi confronti, essendo assicurata con la detta società al momento della verificazione del fatto di cui è causa, così come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni rassegnate in giudizio.
La si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto dedotto dalla Controparte_2 Pt_1
e dalla sia in ordine alla sussistenza e quantificazione dei danni Parte_1 Controparte_1
da parte della società attrice, che in ordine alle pretese avanzate da nei suoi Controparte_1
confronti, il tutto come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni.
Infine, la si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_4
attoree, in quanto infondate e non provate oltre che, per l'ipotesi di accertamento della sussistenza dei danni richiesti, in ordine alla domanda di garanzia e manleva formulata dalla Controparte_1
in ordine alla quale chiedeva di contenere i danni nei limiti dei massimali e delle franchigie di polizza, come meglio articolato e precisato nelle sopra riportate conclusioni.
Ammesse le prove per testi richieste dalle parti in causa, escussi i testimoni e conclusa la fase istruttoria, all'udienza del 09.05.2024 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, alla luce di quanto emerso e provato in giudizio documentalmente, oltre che a seguito dell'escussione dei testimoni ammessi per ogni parte costituita in giudizio, la domanda di parte attrice merita di essere accolta, nei termini di seguito specificati.
La domanda di risarcimento danni formulata da trova fondamento sia in Parte_1
punto di diritto, che di fatto, con riguardo alla condotta lesiva della società unica Controparte_1
società alla quale può riconoscersi la responsabilità ex art. 2043 c.c., in ordine alla causazione dell'evento dannoso: invero, nelle spiegate difese, non contestava la condotta in Controparte_1
oggetto, ovvero la recisione del cavo di media tensione di , ma addossava ogni Controparte_2 responsabilità a quest'ultima, per averle fornito indicazioni errate in ordine alla collocazione dei cavi elettrici presenti sotto il suolo, senza, tuttavia, provare l'adozione delle necessarie cautele per la realizzazione dei lavori di scavo;
nella specie, in particolare, non provava l'avvenuta richiesta formale delle planimetrie a e non forniva alcuna prova documentale Controparte_2 dell'avvenuto sopralluogo dei tecnici CP_3
A ben vedere, più nello specifico, dall'espletata prova per testi emergeva quanto segue: il Sig. teste di parte convenuta escusso a prova contraria (udienza del Testimone_1 Controparte_1
21.10.2021) sui quesiti di asseriva che tutti i concessionari erano stati Controparte_2
convocati e che ognuno aveva segnato i tracciati dei propri servizi e, tuttavia, di non esser stato presente in tale momento, ma di aver visto i tracciati sul suolo;
il Sig. (udienza del Testimone_2
9.6.2022), teste escusso di parte convenuta all'epoca dei fatti operaio Controparte_2 dipendente di quest'ultima, negava che fossero state richieste le planimetrie, incombenza necessaria ogni qual volta si procede all'effettuazione di lavori (nella specie scavi) in prossimità dei cavi elettrici.
D'altro canto, i testi escussi per parte attrice confermavano i capitoli di prova formulati da quest'ultima, in particolare, l'interruzione del processo produttivo a causa del blackout, il prodotto che in quel momento stavano confezionando, le ore necessarie per il ripristino dell'ambiente sterile e le quantità di prodotto danneggiato indicato nei detti capitoli.
In definitiva, da quanto complessivamente emerso dalla prova per testi e da quanto documentalmente prodotto in giudizio, non risulta provato l'effettivo sopralluogo da parte dei tecnici non essendovi neanche la prova documentale circa l'effettiva richiesta di planimetrie CP_3
raffiguranti il posizionamento dei cavi elettrici nel sottosuolo – incombenza che avrebbe dovuto essere assolta prima di procedere ai lavori di scavo della pubblica via, secondo la diligenza richiesta dalla legge per lo svolgimento di tali attività – considerato, altresì, che il teste di si Controparte_1
limitava ad affermare che erano state adottate le dovute precauzioni, in quanto aveva visto i tracciati sul suolo ma, al tempo stesso, che non era presente al momento in cui era ipoteticamente avvenuto il detto sopralluogo, mentre, d'altro canto, i testi di smentivano e negavano Controparte_2
che tale sopralluogo fosse effettivamente avvenuto, in quanto mancava la richiesta formale delle dette planimetrie, formalità necessaria ai fini dell'intervento dei tecnici per il sopralluogo in CP_3
oggetto.
Per tutto quanto sopra rilevato e dedotto deve, quindi, riconoscersi in capo a unico Controparte_1 soggetto agente, ogni responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso, circostanza questa, peraltro, non oggetto di contestazione da parte della stessa e confermata Controparte_1
anche in sede di prova per testi. Né risulta provato che vi sia stato concorso da parte di
[...]
nella condotta lesiva addebitabile a;
pertanto, devono essere respinte le CP_8 CP_1
domande svolte nei confronti della . Controparte_2
Quanto all'elemento psicologico, deve ritenersi sussistente la colpa, nella condotta descritta, che avrebbe richiesto una specifica cautela in considerazione della presenza di cavi nel sottosuolo;
pertanto, fino alla consegna delle planimetrie, la avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire CP_1
i lavori, fonte del danno subito dall'attrice. Conseguentemente, deve riconoscersi la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in capo a
[...] in relazione ai danni subiti da per l'ammontare di complessivi CP_1 Parte_1
€ 109.833,70, in virtù di quanto documentalmente prodotto da quest'ultima (fatture d'acquisto di sodica sterile e di vendita di estratto batch record, report di rilevazione Parte_2 Parte_3 ore giornaliere relativo ai turni di produzione, estratto dell'albo interventi, Procedura SOP A30037, prospetto del costo per la manodopera impiegata per il ripristino degli impianti), tenuto conto, sulla quantificazione operata, che le convenute si limitavano a formulare delle contestazioni generiche e non puntuali in ordine alle singole voci di danno richieste e ai documenti prodotti da parte attrice.
Deve, infine, essere accolta la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_1
nei limiti di cui alla polizza assicurativa n. 41083184 sottoscritta Controparte_4
dalle parti: pertanto, sarà tenuta a manlevare la Controparte_4 Controparte_1 sino all'ammontare di complessivi € 98.850,33, al netto dello scoperto del 10% previsto per i danni da interruzioni o sospensioni di attività di cui alla scheda riepilogativa delle condizioni aggiuntive della detta polizza versata in atti. Non può, invece, essere riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute dalla in quanto in considerazione della previsione di cui all'art. 19 Parte_1
delle Condizioni Generali di Assicurazione, “La Società non riconosce le spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati”, circostanza che non ricorre nel Parte_4
caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del principio di causalità nella chiamata in giudizio di tutte le parti costituite (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di risarcimento danni, come formulata da parte attrice, per le ragioni indicate in parte motiva e per l'effetto:
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva pari ad € 109.833,70, oltre interessi legali dalla domanda
[...] all'effettivo soddisfo;
- condanna, la e la in solido, alla Controparte_1 Controparte_4
rifusione delle spese di lite sostenute dalla che liquida in Parte_1 € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- condanna la a tenere indenne la Controparte_4 Controparte_1
per quanto sarà tenuta a pagare in favore della in ragione della Parte_1
presente sentenza, entro i massimali previsti dalla polizza assicurativa n. 41083184, al netto dello scoperto di cui in parte motiva e, quindi, fino all'importo di € 98.850,33;
- condanna la e la in solido, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in € 7.052,00 a Controparte_2
titolo di compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 26/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51214 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
P.VA , con sede in Pomezia, Via Campobello, Parte_1 P.VA_1
n. 15, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Meliadò, Mariarosa Marozzo e Laura Porta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Meliadò in Roma, Via Giambattista Vico, n. 1;
- attrice -
E
(P.VA ), con sede in Roma, Via Cerchiara, n. 86, Controparte_1 P.VA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Navarra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 86;
- convenuta -
(già (C.F. e P.VA ), con Controparte_2 Controparte_3 P.VA_3 sede in Roma, Via Ombrone, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Arcione, n. 71; - convenuta -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.VA ), con sede in Bologna, in Controparte_4 P.VA_4
Via Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Marcelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Egeo 61;
- terza chiamata in causa -
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, ed per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: “chiedendo, ogni contraria istanza respinta, previe le pronunce e declaratorie meglio viste e ritenute: - nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa che la ha subito un danno dell'importo di € 109.833,70, come dettagliato in atti Parte_1
e, per l'effetto, condannare tutte le convenute, in solido tra di loro, ovvero secondo la percentuale di responsabilità che verrà accertata in corso di giudizio, al pagamento in favore dell'attrice di
€ 109.833,70, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà quantificata. Qualora inoltre venisse accertata la responsabilità esclusiva di condannare al CP_1 CP_1
pagamento di € 109.833,70 in favore di Qualora infine venisse accertata la Parte_1 responsabilità esclusiva di , e, ai sensi dell'art. 2050 c.c., condannarla al Controparte_5 pagamento di € 109.833,70 in favore di - In via istruttoria: si reiterano tutte le Parte_1
istanze istruttorie formulate in atti e non accolte. - Con vittoria di spese e compensi di lite”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituivano in giudizio:
- rassegnando le seguenti conclusioni: “richiamando quelle rassegnate nella Controparte_1 propria memoria di costituzione e nell'atto di chiamata di terzo in causa e, nei seguenti termini: -
Riconoscere che la ha eseguito la propria obbligazione con diligenza e che nessun CP_6
addebito di responsabilità a titolo di colpa né a titolo di dolo per il danno che si è prodotto può essere mosso alla e, pertanto, imputare la responsabilità per la produzione del CP_7
danno e il conseguente risarcimento unicamente ad - In via subordinata, Controparte_8
condannare la a manlevare la da ogni onere dovesse la stessa essere Controparte_2 CP_6 tenuta a corrispondere oltre quanto coperto dalla polizza assicurativa;
- In via ulteriormente subordinata, di riconoscere il concorso di responsabilità tra ed nella CP_6 Controparte_2 causazione dell'evento e, pertanto, di condannare le due società in solido - In ogni caso, rigettare in tutto o in parte la richiesta risarcitoria avanzata dalla per insufficienza Parte_1 della documentazione prodotta a sostenere la misura del risarcimento richiesto dall'attrice - In caso di riconoscimento di un diritto al risarcimento a favore dell'attrice, ovvero a manlevare la da ogni responsabilità e condanna risarcitoria e, per l'effetto, condannare al CP_6
pagamento la in forza della polizza assicurativa prodotta in atti. Con Controparte_4 vittoria di spese, competenze ed onorari”.
- rassegnando le seguenti conclusioni: “- Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e pronunciate tutte le declaratorie del caso,
- in via pregiudiziale, autorizzare a chiamare in causa la società Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Terenzio, n.
[...]
7, differendo all'uopo la data dell'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge ex art. 269, comma II, c.p.c.; - in via principale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della nella vicenda, rigettare tutte le CP_1 CP_1 domande ex adverso proposte dall'attore e dalla convenuta nei confronti della società esponente per totale assenza di responsabilità della predetta e poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, ovvero, in ogni caso, non provate. - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attore e di condanna della società accertare e Controparte_2
dichiarare la stessa garantita e manlevata dalla in quanto Controparte_2 Controparte_1 unica responsabile in ordine all'evento fonte di danno lamentato dall'attore per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, condannare a rimborsare ad quanto Controparte_1 Controparte_2 questa fosse costretta a pagare all'attore, ivi comprese le eventuali spese, anche legali, che dovesse sostenere. - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali e gli accessori dovuti come per legge nei confronti di tutte le parti del procedimento”.
Si costituiva, altresì, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_4
l'On.le Tribunale adito, 1) In ordine alla domanda di garanzia e manleva formulata dalla accertarne la sussistenza nei limiti della regolamentazione di polizza avuto anche Controparte_7
riguardo ai massimali ed alle franchigie e/o scoperti. Voglia altresì accertare e dichiarare non tenuta la stessa a corrispondere e/o rimborsare e comunque tenere Controparte_4 indenne la dalle spese di giudizio ai sensi ed effetti dell'art. 19 delle condizioni CP_7
generali. 2) Nel merito respingere le domande tutte proposte dalla Parte attrice siccome infondate in punto di fatto per essere le domande prive di fondamento probatorio. 3) Sempre nel merito valutare le domande attrici alla stregua dell'art. 2 della Carta Costituzionale e delle norme di cui agli artt.1223-1226 e 1227 del codice civile così come richiamate dall'art. 2056 del codice civile, avuto anche riguardo al 2° comma della prefata norma. 4) Ancora nel merito, ed in via subordinata, valutare le rispettive responsabilità delle Parti convenute principali ai sensi ed effetti dell'art. 2055 del codice civile all'esito dell'assolvimento degli oneri probatori di competenza delle prefate Parti convenute. Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri ed accessori di legge.
Rilevando, altresì, che all'esito dell'attività istruttoria espletata è emersa l'estraneità della CP_1 dal punto di vista della responsabilità nella causazione dell'evento”.
[...]
In sintesi, società farmaceutica, subentrava in un contratto di fornitura di Parte_1
Co energia elettrica stipulato con la , la quale si riforniva di energia elettrica da CP_9
essendo lo stabilimento dell'attrice approvvigionato da una cabina elettrica Controparte_3
(codice pod n. IT001E00222711). CP_3
In data 09.01.2015, la società incaricata dalla Regione Lazio di effettuare un Controparte_1
intervento sulla strada comunale Via Groenlandia in Pomezia (RM), attigua allo stabilimento della sito in Via Campobello n. 15, tranciava un cavo elettrico di media Parte_1
tensione, provocando un blackout all'interno dello stabilimento.
L'interruzione della corrente durava circa un'ora e mezza, provocando la sospensione di alcuni processi produttivi in corso della con conseguente perdita dei prodotti in Parte_1
produzione al momento del blackout, oltre che di alcuni prodotti ultimati e in fase di confezionamento, a causa dell'alterazione dello stato di conservazione dei medesimi, trattandosi di farmaci e prodotti sterili.
Conseguentemente, istaurava il presente giudizio al fine di ottenere il Parte_1 risarcimento del danno subito, comprensivo anche dell'ulteriore danno da mancata produzione derivante dall'impossibilità di riprendere la produzione nelle successive 24 ore, tempo occorrente per il ripristino degli impianti e dell'ambiente sterile per la produzione, secondo quanto dedotto e articolato dalla medesima parte attrice, che quantificava i detti danni in complessivi € 109.833,70.
La costituitasi in giudizio, non contestava la commissione del fatto lesivo, ma Controparte_1
addebitava ogni responsabilità ai tecnici di imputando il fatto alle erronee Controparte_2
informazioni dai medesimi ricevute circa il posizionamento dei cavi elettrici nel sottosuolo;
la infine, chiamava in causa formulando domanda di Controparte_1 Controparte_4
manleva e garanzia nei suoi confronti, essendo assicurata con la detta società al momento della verificazione del fatto di cui è causa, così come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni rassegnate in giudizio.
La si costituiva in giudizio, contestando tutto quanto dedotto dalla Controparte_2 Pt_1
e dalla sia in ordine alla sussistenza e quantificazione dei danni Parte_1 Controparte_1
da parte della società attrice, che in ordine alle pretese avanzate da nei suoi Controparte_1
confronti, il tutto come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni.
Infine, la si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_4
attoree, in quanto infondate e non provate oltre che, per l'ipotesi di accertamento della sussistenza dei danni richiesti, in ordine alla domanda di garanzia e manleva formulata dalla Controparte_1
in ordine alla quale chiedeva di contenere i danni nei limiti dei massimali e delle franchigie di polizza, come meglio articolato e precisato nelle sopra riportate conclusioni.
Ammesse le prove per testi richieste dalle parti in causa, escussi i testimoni e conclusa la fase istruttoria, all'udienza del 09.05.2024 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, alla luce di quanto emerso e provato in giudizio documentalmente, oltre che a seguito dell'escussione dei testimoni ammessi per ogni parte costituita in giudizio, la domanda di parte attrice merita di essere accolta, nei termini di seguito specificati.
La domanda di risarcimento danni formulata da trova fondamento sia in Parte_1
punto di diritto, che di fatto, con riguardo alla condotta lesiva della società unica Controparte_1
società alla quale può riconoscersi la responsabilità ex art. 2043 c.c., in ordine alla causazione dell'evento dannoso: invero, nelle spiegate difese, non contestava la condotta in Controparte_1
oggetto, ovvero la recisione del cavo di media tensione di , ma addossava ogni Controparte_2 responsabilità a quest'ultima, per averle fornito indicazioni errate in ordine alla collocazione dei cavi elettrici presenti sotto il suolo, senza, tuttavia, provare l'adozione delle necessarie cautele per la realizzazione dei lavori di scavo;
nella specie, in particolare, non provava l'avvenuta richiesta formale delle planimetrie a e non forniva alcuna prova documentale Controparte_2 dell'avvenuto sopralluogo dei tecnici CP_3
A ben vedere, più nello specifico, dall'espletata prova per testi emergeva quanto segue: il Sig. teste di parte convenuta escusso a prova contraria (udienza del Testimone_1 Controparte_1
21.10.2021) sui quesiti di asseriva che tutti i concessionari erano stati Controparte_2
convocati e che ognuno aveva segnato i tracciati dei propri servizi e, tuttavia, di non esser stato presente in tale momento, ma di aver visto i tracciati sul suolo;
il Sig. (udienza del Testimone_2
9.6.2022), teste escusso di parte convenuta all'epoca dei fatti operaio Controparte_2 dipendente di quest'ultima, negava che fossero state richieste le planimetrie, incombenza necessaria ogni qual volta si procede all'effettuazione di lavori (nella specie scavi) in prossimità dei cavi elettrici.
D'altro canto, i testi escussi per parte attrice confermavano i capitoli di prova formulati da quest'ultima, in particolare, l'interruzione del processo produttivo a causa del blackout, il prodotto che in quel momento stavano confezionando, le ore necessarie per il ripristino dell'ambiente sterile e le quantità di prodotto danneggiato indicato nei detti capitoli.
In definitiva, da quanto complessivamente emerso dalla prova per testi e da quanto documentalmente prodotto in giudizio, non risulta provato l'effettivo sopralluogo da parte dei tecnici non essendovi neanche la prova documentale circa l'effettiva richiesta di planimetrie CP_3
raffiguranti il posizionamento dei cavi elettrici nel sottosuolo – incombenza che avrebbe dovuto essere assolta prima di procedere ai lavori di scavo della pubblica via, secondo la diligenza richiesta dalla legge per lo svolgimento di tali attività – considerato, altresì, che il teste di si Controparte_1
limitava ad affermare che erano state adottate le dovute precauzioni, in quanto aveva visto i tracciati sul suolo ma, al tempo stesso, che non era presente al momento in cui era ipoteticamente avvenuto il detto sopralluogo, mentre, d'altro canto, i testi di smentivano e negavano Controparte_2
che tale sopralluogo fosse effettivamente avvenuto, in quanto mancava la richiesta formale delle dette planimetrie, formalità necessaria ai fini dell'intervento dei tecnici per il sopralluogo in CP_3
oggetto.
Per tutto quanto sopra rilevato e dedotto deve, quindi, riconoscersi in capo a unico Controparte_1 soggetto agente, ogni responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso, circostanza questa, peraltro, non oggetto di contestazione da parte della stessa e confermata Controparte_1
anche in sede di prova per testi. Né risulta provato che vi sia stato concorso da parte di
[...]
nella condotta lesiva addebitabile a;
pertanto, devono essere respinte le CP_8 CP_1
domande svolte nei confronti della . Controparte_2
Quanto all'elemento psicologico, deve ritenersi sussistente la colpa, nella condotta descritta, che avrebbe richiesto una specifica cautela in considerazione della presenza di cavi nel sottosuolo;
pertanto, fino alla consegna delle planimetrie, la avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire CP_1
i lavori, fonte del danno subito dall'attrice. Conseguentemente, deve riconoscersi la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in capo a
[...] in relazione ai danni subiti da per l'ammontare di complessivi CP_1 Parte_1
€ 109.833,70, in virtù di quanto documentalmente prodotto da quest'ultima (fatture d'acquisto di sodica sterile e di vendita di estratto batch record, report di rilevazione Parte_2 Parte_3 ore giornaliere relativo ai turni di produzione, estratto dell'albo interventi, Procedura SOP A30037, prospetto del costo per la manodopera impiegata per il ripristino degli impianti), tenuto conto, sulla quantificazione operata, che le convenute si limitavano a formulare delle contestazioni generiche e non puntuali in ordine alle singole voci di danno richieste e ai documenti prodotti da parte attrice.
Deve, infine, essere accolta la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_1
nei limiti di cui alla polizza assicurativa n. 41083184 sottoscritta Controparte_4
dalle parti: pertanto, sarà tenuta a manlevare la Controparte_4 Controparte_1 sino all'ammontare di complessivi € 98.850,33, al netto dello scoperto del 10% previsto per i danni da interruzioni o sospensioni di attività di cui alla scheda riepilogativa delle condizioni aggiuntive della detta polizza versata in atti. Non può, invece, essere riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute dalla in quanto in considerazione della previsione di cui all'art. 19 Parte_1
delle Condizioni Generali di Assicurazione, “La Società non riconosce le spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati”, circostanza che non ricorre nel Parte_4
caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del principio di causalità nella chiamata in giudizio di tutte le parti costituite (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di risarcimento danni, come formulata da parte attrice, per le ragioni indicate in parte motiva e per l'effetto:
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva pari ad € 109.833,70, oltre interessi legali dalla domanda
[...] all'effettivo soddisfo;
- condanna, la e la in solido, alla Controparte_1 Controparte_4
rifusione delle spese di lite sostenute dalla che liquida in Parte_1 € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- condanna la a tenere indenne la Controparte_4 Controparte_1
per quanto sarà tenuta a pagare in favore della in ragione della Parte_1
presente sentenza, entro i massimali previsti dalla polizza assicurativa n. 41083184, al netto dello scoperto di cui in parte motiva e, quindi, fino all'importo di € 98.850,33;
- condanna la e la in solido, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in € 7.052,00 a Controparte_2
titolo di compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 26/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.