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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4579/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4579/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.I. ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. PANARO GIOVANNI e C.F._2 dall'avv. Nicola Campana , elettivamente domiciliate come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RANZI GIORGIA , elettivamente domiciliato COME IN ATTI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART 650 C.P.C. Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per E Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. In via preliminare e di rito:
- disporre il mutamento del rito da semplificato ad ordinario
2. In via preliminare e di merito:
pagina 1 di 5 - sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 12348/2013 del Tribunale di Monza, stante i gravi motivi derivanti dalla prosecuzione della procedura esecutiva fondata su tale titolo e di cui al numero 1428/2023 R.G.E., del Tribunale di Monza.
3. nel merito:
- accertare il carattere abusivo delle clausole 2, 6, ed 8 delle fideiussioni siglate dalle sig.re
[...]
e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_1
- dichiarare la nullità delle fideiussioni siglate dalle sig.re e ed, Parte_2 Parte_1 in via consequenziale,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 12348/2013 del Tribunale di Monza in quanto fondato su un titolo nullo.
3. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa
“Preliminarmente ritenuto che entrambi gli ingiunti, in ragione dei legami con la società debitrice principale non abbiano prestato come consumatori le fideiussioni in forza del quale hanno maturato il debito oggetto della domanda, e non possano essere qualificate consumatrici, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione proposta, e passato in giudicato il d.i. opposto.
Previa conferma del d.i.opposto n. 6624/2013 rg 12348/13 del Tribunale di Monza nei confronti delle opponenti.
Nel merito Previa conferma del d.i. opposto n. 6624/2013 rg 12348/13 del Tribunale di Monza, rigettare l'opposizione e comunque tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni riferite in atto. Il tutto per i motivi dedotti in narrativa.
Comunque condannare la parte opponente ed- in via subordinata al pagamento della somma di la somma in base al rapporto di conto corrente n 2300000326 con esposizione per euro 38.250,73 e in base a mutuo chirografario n 230000327 con esposizione per euro 185.126,32 e garantito dalle opponenti nei limiti di euro 67.150,00, oltre ad interessi successivi, spese ed accessori come pattuiti ai sensi di legge e di contratto, maturati e maturandi al saldo del dovuto, respingere tutte le domande attoree perchè infondate in fatto ed in diritto mandando assolto la banca da ogni pretesa avversaria. In ogni caso con vittoria di spese oltre Iva e Cap. “
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 6624/2013 emesso dal Tribunale di Monza, notificato alle opponenti in data 3 dicembre 2023 e dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del Tribunale di Monza del 12.2.2019, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà del decreto impugnato e nel merito che venisse accertata l'abusività delle clausole delle fideiussioni poste a fondamento del credito ingiunto e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione a seguito di rinnovazione della notificazione della citazione si costituiva nel presente giudizio e per essa, quale mandataria, quale Controparte_1 CP_2 cessionaria del credito di per il tramite della Controparte_3 CP_4
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendo nel merito il rigetto
[...] delle domande avversarie e la conferma del decreto opposto.
Alla prima udienza, la causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e trattenimento della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⃰ L'opposizione proposta dalle opponenti ex art. 650 c.p.c. è inammissibile per le ragioni che di seguito sinteticamente si vanno ad esporre.
Si deve ritenere che le opponenti abbiano introdotto il presente giudizio ricorrendo alla fattispecie della c.d. opposizione tardiva consumeristica introdotta con la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023, al fine di dare applicazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nelle quattro sentenze gemelle del 17.05.20222 nell'ambito della tutela del consumatore di cui alla direttiva 93/13/CEE3 (Sentenza C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza C-
693/19 SPV Project 1503 e C-831/19 Banco di Desio;
sentenza C725/19 Impuls Leasing;
sentenza C-
869/19 ). Persona_1
Come è noto, la portata innovativa della pronuncia delle Sezioni Unite è, evidentemente, da individuarsi nel superamento del principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto laddove, dopo aver sancito l'obbligo per il giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali convenute tra professionista e consumatore, viene statuito l'obbligo per il Giudice dell'Esecuzione di valutare la ricorrenza di eventuali profili di abusività nelle clausole contrattuali sottese al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva e – in ogni caso – di informare il debitore della facoltà di proporre entro il termine di 40 giorni opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Se, dunque, la peculiarità di tale giudizio di opposizione tardiva è da rinvenirsi nella necessità di garantire un'adeguata tutela ad una specifica categoria di soggetti, “il consumatore”, è evidente che il presupposto per l'ammissibilità di tale procedimento è che il soggetto opponente rivesta la qualifica di consumatore. L'indagine del Tribunale dovrà, pertanto, concentrarsi preliminarmente su tale aspetto prima ancora che sull'abusività delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dalle odierne ingiunte. Sotto questo profilo, occorre subito rilevare che la difesa delle opponenti nel ricorso introduttivo di opposizione ex art. 650 c.p.c. non spende una parola per definire e comprovare la qualifica di consumatrici in capo alle odierne opponenti, incentrando l'opposizione unicamente sul rilievo della pagina 3 di 5 nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI e conseguente nullità ex legge 287/1990 e sul difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito. La questione circa la qualifica di consumatrici in capo alle odierne opponenti è stata in verità trattata solo in sede di memoria conclusiva, atto che, come
è noto, è deputato al solo riepilogo delle difese, eccezioni e argomentazioni tempestivamente introdotte nel processo nel rispetto dei termini preclusivi di cui al codice di rito.
La mancata tempestiva allegazione, prima ancora del difetto di prova, in relazione a un fatto costitutivo della pretesa azionata conduce, già di per sé sola, alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Nondimeno, va considerato che costituendosi nel presente giudizio, ha dato Controparte_1 piena prova che le odierne opponenti non possano essere considerate consumatrici in forza della posizione ricoperta negli anni nella società EM S.r.l., debitrice principale. Dall'esame della visura storica camerale di EM SR (dichiarata fallita nel 2014 dal Tribunale di Monza), prodotta dall'opposta (cfr. doc. 9), ma già atti nel fascicolo della esecuzione, emerge chiaramente che:
- sin dal 17.5.99 era Vice Presidente del CDA della società EM SR, e già Parte_2 consigliere dal 1998 al fallimento (doc. 9);
- e erano anche socie della EM SR, ed avevano Parte_2 Parte_1 ciascuna quote pari al 15% del capitale sociale pari ad 15.000 ciascuna (doc. 9).
Inoltre, dalla visura della cessionaria di EM SR, tale LL SR (doc. 13), emerge che Parte_2 era anche proprietaria al 50% di tale società LL SR.
[...]
Si osservi che secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE, in parte recepito dalla giurisprudenza di legittimità, il fideiussore persona fisica del credito di un'impresa può essere reputato consumatore solo nel caso in cui il credito garantito sia riferibile ad un'impresa a cui il fideiussore è estraneo.
Orbene, in argomento, superando l'automatismo precedentemente affermato tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato come, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica debbano essere valutati con riferimento alle parti di esso (confermando quanto già sostenuto dalla giurisprudenza unionale) “dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa” (Cass. SSUU ord. 5868/2023).
Anche un socio di minoranza di una società potrebbe, dunque, assumere la veste di consumatore in quanto l'elemento significativo non è l'esercizio della professione di “imprenditore”, bensì lo scopo avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto di fideiussione: ne consegue che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi
“consumatore” quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. ord. n. 32986/2023). Ciò posto, però, nel caso in esame non solo la parte attrice che ne era onerata non ha fornito alcuna prova del fatto che le odierne opponenti abbiano rilasciato la garanzia per scopi estranei a quelli imprenditoriali, ma anzi ricorrono elementi positivi e concreti per ritenere il contrario e cioè che le signore abbiano rilasciato la garanzia omnibus a favore delle obbligazioni assunte dalla Parte_2 società EM s.r.l. per fini che esulano dalla loro sfera privata e attengono, invece, all'attività imprenditoriale svolta dalle medesime. Invero, le opponenti non possono essere considerate estranee agli affari interni della EM in quanto detentrici di una non minima partecipazione sociale (15% ciascuna) e, quanto a consigliera e amministratrice della società, della quale Parte_2 pagina 4 di 5 approvava i bilanci (docc. 21-22-23), sottoscriveva finanziamenti (doc. 24) e presenziava, insieme a
, alle assemblee straordinarie della società (doc. 20). Parte_1
La partecipazione societaria del 15% in capo a ciascuna opponente non può dirsi irrilevante, costituendo invece indice, in difetto di prova contraria gravante sulle opponenti stesse, del fatto che la garanzia sia stata prestata allo scopo di consentire e favorire l'attività della società EM e non per scopi estranei ad essa. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225). L'assenza della qualità di consumatrici in capo alle odierne opponenti rende l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. inammissibile. La pronuncia di inammissibilità preclude l'esame nel merito sull'asserita abusività delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottesi al decreto ingiuntivo opposto e financo l'esame della eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla per asserita assenza dell'intervenuta cessione del CP_1 credito. Giova sul punto chiarire che il sindacato giudiziale relativo alla opposizione tardiva consumeristica è limitato al vaglio di abusività e vessatorietà delle clausole negoziali azionate con il decreto ingiuntivo, ma non può essere esteso ad alcuna altra eccezione di merito che resta preclusa dall'intervenuto giudicato. È inoltre evidentemente inammissibile la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte opponente di “disporre il mutamento del rito da semplificato ad ordinario”, posto che la scelta del rito semplificato è stata svolta dalla stessa parte richiedente il mutamento, il quale non può evidentemente essere disposto per colmare eventuali lacune probatorie o assertive in cui la stessa parte
è incorsa. Le spese di lite seguono la soccombenza e le opponenti devono essere condannate alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta al n. 4579/2024 R.G., ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 6624/2013 emesso dal Tribunale di Monza;
3. condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della controparte liquidate nella somma di € 4.217,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario per spese generali.
Così deciso in Monza, in data 27/03/2025
Il Giudice
Chiara Binetti pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4579/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.I. ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. PANARO GIOVANNI e C.F._2 dall'avv. Nicola Campana , elettivamente domiciliate come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RANZI GIORGIA , elettivamente domiciliato COME IN ATTI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART 650 C.P.C. Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per E Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. In via preliminare e di rito:
- disporre il mutamento del rito da semplificato ad ordinario
2. In via preliminare e di merito:
pagina 1 di 5 - sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 12348/2013 del Tribunale di Monza, stante i gravi motivi derivanti dalla prosecuzione della procedura esecutiva fondata su tale titolo e di cui al numero 1428/2023 R.G.E., del Tribunale di Monza.
3. nel merito:
- accertare il carattere abusivo delle clausole 2, 6, ed 8 delle fideiussioni siglate dalle sig.re
[...]
e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_1
- dichiarare la nullità delle fideiussioni siglate dalle sig.re e ed, Parte_2 Parte_1 in via consequenziale,
- revocare il decreto ingiuntivo n. 12348/2013 del Tribunale di Monza in quanto fondato su un titolo nullo.
3. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa
“Preliminarmente ritenuto che entrambi gli ingiunti, in ragione dei legami con la società debitrice principale non abbiano prestato come consumatori le fideiussioni in forza del quale hanno maturato il debito oggetto della domanda, e non possano essere qualificate consumatrici, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione proposta, e passato in giudicato il d.i. opposto.
Previa conferma del d.i.opposto n. 6624/2013 rg 12348/13 del Tribunale di Monza nei confronti delle opponenti.
Nel merito Previa conferma del d.i. opposto n. 6624/2013 rg 12348/13 del Tribunale di Monza, rigettare l'opposizione e comunque tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni riferite in atto. Il tutto per i motivi dedotti in narrativa.
Comunque condannare la parte opponente ed- in via subordinata al pagamento della somma di la somma in base al rapporto di conto corrente n 2300000326 con esposizione per euro 38.250,73 e in base a mutuo chirografario n 230000327 con esposizione per euro 185.126,32 e garantito dalle opponenti nei limiti di euro 67.150,00, oltre ad interessi successivi, spese ed accessori come pattuiti ai sensi di legge e di contratto, maturati e maturandi al saldo del dovuto, respingere tutte le domande attoree perchè infondate in fatto ed in diritto mandando assolto la banca da ogni pretesa avversaria. In ogni caso con vittoria di spese oltre Iva e Cap. “
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 6624/2013 emesso dal Tribunale di Monza, notificato alle opponenti in data 3 dicembre 2023 e dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del Tribunale di Monza del 12.2.2019, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà del decreto impugnato e nel merito che venisse accertata l'abusività delle clausole delle fideiussioni poste a fondamento del credito ingiunto e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione a seguito di rinnovazione della notificazione della citazione si costituiva nel presente giudizio e per essa, quale mandataria, quale Controparte_1 CP_2 cessionaria del credito di per il tramite della Controparte_3 CP_4
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendo nel merito il rigetto
[...] delle domande avversarie e la conferma del decreto opposto.
Alla prima udienza, la causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale e trattenimento della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
⃰ L'opposizione proposta dalle opponenti ex art. 650 c.p.c. è inammissibile per le ragioni che di seguito sinteticamente si vanno ad esporre.
Si deve ritenere che le opponenti abbiano introdotto il presente giudizio ricorrendo alla fattispecie della c.d. opposizione tardiva consumeristica introdotta con la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023, al fine di dare applicazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nelle quattro sentenze gemelle del 17.05.20222 nell'ambito della tutela del consumatore di cui alla direttiva 93/13/CEE3 (Sentenza C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza C-
693/19 SPV Project 1503 e C-831/19 Banco di Desio;
sentenza C725/19 Impuls Leasing;
sentenza C-
869/19 ). Persona_1
Come è noto, la portata innovativa della pronuncia delle Sezioni Unite è, evidentemente, da individuarsi nel superamento del principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto laddove, dopo aver sancito l'obbligo per il giudice nazionale di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali convenute tra professionista e consumatore, viene statuito l'obbligo per il Giudice dell'Esecuzione di valutare la ricorrenza di eventuali profili di abusività nelle clausole contrattuali sottese al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva e – in ogni caso – di informare il debitore della facoltà di proporre entro il termine di 40 giorni opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Se, dunque, la peculiarità di tale giudizio di opposizione tardiva è da rinvenirsi nella necessità di garantire un'adeguata tutela ad una specifica categoria di soggetti, “il consumatore”, è evidente che il presupposto per l'ammissibilità di tale procedimento è che il soggetto opponente rivesta la qualifica di consumatore. L'indagine del Tribunale dovrà, pertanto, concentrarsi preliminarmente su tale aspetto prima ancora che sull'abusività delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dalle odierne ingiunte. Sotto questo profilo, occorre subito rilevare che la difesa delle opponenti nel ricorso introduttivo di opposizione ex art. 650 c.p.c. non spende una parola per definire e comprovare la qualifica di consumatrici in capo alle odierne opponenti, incentrando l'opposizione unicamente sul rilievo della pagina 3 di 5 nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI e conseguente nullità ex legge 287/1990 e sul difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito. La questione circa la qualifica di consumatrici in capo alle odierne opponenti è stata in verità trattata solo in sede di memoria conclusiva, atto che, come
è noto, è deputato al solo riepilogo delle difese, eccezioni e argomentazioni tempestivamente introdotte nel processo nel rispetto dei termini preclusivi di cui al codice di rito.
La mancata tempestiva allegazione, prima ancora del difetto di prova, in relazione a un fatto costitutivo della pretesa azionata conduce, già di per sé sola, alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Nondimeno, va considerato che costituendosi nel presente giudizio, ha dato Controparte_1 piena prova che le odierne opponenti non possano essere considerate consumatrici in forza della posizione ricoperta negli anni nella società EM S.r.l., debitrice principale. Dall'esame della visura storica camerale di EM SR (dichiarata fallita nel 2014 dal Tribunale di Monza), prodotta dall'opposta (cfr. doc. 9), ma già atti nel fascicolo della esecuzione, emerge chiaramente che:
- sin dal 17.5.99 era Vice Presidente del CDA della società EM SR, e già Parte_2 consigliere dal 1998 al fallimento (doc. 9);
- e erano anche socie della EM SR, ed avevano Parte_2 Parte_1 ciascuna quote pari al 15% del capitale sociale pari ad 15.000 ciascuna (doc. 9).
Inoltre, dalla visura della cessionaria di EM SR, tale LL SR (doc. 13), emerge che Parte_2 era anche proprietaria al 50% di tale società LL SR.
[...]
Si osservi che secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE, in parte recepito dalla giurisprudenza di legittimità, il fideiussore persona fisica del credito di un'impresa può essere reputato consumatore solo nel caso in cui il credito garantito sia riferibile ad un'impresa a cui il fideiussore è estraneo.
Orbene, in argomento, superando l'automatismo precedentemente affermato tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato come, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica debbano essere valutati con riferimento alle parti di esso (confermando quanto già sostenuto dalla giurisprudenza unionale) “dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa” (Cass. SSUU ord. 5868/2023).
Anche un socio di minoranza di una società potrebbe, dunque, assumere la veste di consumatore in quanto l'elemento significativo non è l'esercizio della professione di “imprenditore”, bensì lo scopo avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto di fideiussione: ne consegue che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi
“consumatore” quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. ord. n. 32986/2023). Ciò posto, però, nel caso in esame non solo la parte attrice che ne era onerata non ha fornito alcuna prova del fatto che le odierne opponenti abbiano rilasciato la garanzia per scopi estranei a quelli imprenditoriali, ma anzi ricorrono elementi positivi e concreti per ritenere il contrario e cioè che le signore abbiano rilasciato la garanzia omnibus a favore delle obbligazioni assunte dalla Parte_2 società EM s.r.l. per fini che esulano dalla loro sfera privata e attengono, invece, all'attività imprenditoriale svolta dalle medesime. Invero, le opponenti non possono essere considerate estranee agli affari interni della EM in quanto detentrici di una non minima partecipazione sociale (15% ciascuna) e, quanto a consigliera e amministratrice della società, della quale Parte_2 pagina 4 di 5 approvava i bilanci (docc. 21-22-23), sottoscriveva finanziamenti (doc. 24) e presenziava, insieme a
, alle assemblee straordinarie della società (doc. 20). Parte_1
La partecipazione societaria del 15% in capo a ciascuna opponente non può dirsi irrilevante, costituendo invece indice, in difetto di prova contraria gravante sulle opponenti stesse, del fatto che la garanzia sia stata prestata allo scopo di consentire e favorire l'attività della società EM e non per scopi estranei ad essa. Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225). L'assenza della qualità di consumatrici in capo alle odierne opponenti rende l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. inammissibile. La pronuncia di inammissibilità preclude l'esame nel merito sull'asserita abusività delle clausole dei contratti di fideiussione omnibus sottesi al decreto ingiuntivo opposto e financo l'esame della eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla per asserita assenza dell'intervenuta cessione del CP_1 credito. Giova sul punto chiarire che il sindacato giudiziale relativo alla opposizione tardiva consumeristica è limitato al vaglio di abusività e vessatorietà delle clausole negoziali azionate con il decreto ingiuntivo, ma non può essere esteso ad alcuna altra eccezione di merito che resta preclusa dall'intervenuto giudicato. È inoltre evidentemente inammissibile la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte opponente di “disporre il mutamento del rito da semplificato ad ordinario”, posto che la scelta del rito semplificato è stata svolta dalla stessa parte richiedente il mutamento, il quale non può evidentemente essere disposto per colmare eventuali lacune probatorie o assertive in cui la stessa parte
è incorsa. Le spese di lite seguono la soccombenza e le opponenti devono essere condannate alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta al n. 4579/2024 R.G., ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 6624/2013 emesso dal Tribunale di Monza;
3. condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della controparte liquidate nella somma di € 4.217,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario per spese generali.
Così deciso in Monza, in data 27/03/2025
Il Giudice
Chiara Binetti pagina 5 di 5