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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice delegato, dott. Corrado Bonanzinga, scaduti i termini concessi con provvedimento del 31.01.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che ha sostituito l'udienza in presenza delle parti del 24.03.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nella causa iscritta al n. 216 dell'anno
2025 RG
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Via Inferrera, Rione Aldisio, rappresentata ed assistita dall'avv. Federica
Ballistreri (C.F: ), domicilio digitale C.F._2 Email_1
tel. 0902939375, domiciliata presso lo Studio Legale Ballistreri&Partners, mail fax: 1786050484, giusta procura in atti;
PARTE Email_2
RICORRENTE
E
.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Messina, Via Ducezio n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_2
Bonaventura Candido (C.F.: FAX: 090/713278; PEC: C.F._3
, presso il cui studio sito in Messina, Via Email_3
Ghibellina n. 77, è elettivamente domiciliata;
PARTE RESISTENTE
preso atto delle note di udienza depositate in data 21.03.2025 dal procuratore di parte ricorrente e in data 23.03.2025 dal procuratore di parte resistente, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1
ritenuto che
ricorrano i presupposti per ritenere ammissibile la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., in quanto appaiono rispettati i limiti oggettivi richiesti dalla norma - accertamento e determinazione di crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito - e la consulenza appare in astratto idonea a comporre la lite, mentre non risulta che l'indagine richiesta sia meramente esplorativa e si deve, comunque, escludere una riduttiva interpretazione della portata di detto istituto che ne limiti l'ammissibilità ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all' an della pretesa e si controverta esclusivamente in merito al quantum dell'importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale;
ritenuto, di conseguenza, che non sia condivisibile la tesi secondo cui la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi debba ritenersi ammissibile solo qualora la lite sia circoscritta alla componente tecnica della controversia, poiché in tale situazione sarebbe riscontrabile la sua potenziale idoneità a definire la lite, con la conseguenza che l'istanza debba ritenersi inammissibile, laddove il contrasto tra le parti riguardi anche ulteriori questioni, vuoi di diritto, vuoi di fatto, estranee alle competenze specialistiche del consulente;
ritenuto, viceversa, che proprio in ragione della funzione conciliativa del rimedio, la sussistenza di ulteriori questioni controverse non sia ostativa al suo svolgimento, poiché l'accertamento tecnico preventivo non è uno strumento diretto a risolvere la lite, ma è uno strumento che tende in primo luogo a sollecitare la conciliazione tra le parti, facendo chiarezza sui profili più critici e tendenzialmente meno prevedibili della lite e rimettendo poi alle parti la scelta di addivenire o meno ad un accordo transattivo sulla base delle rispettive valutazioni d'opportunità, che terranno conto anche del prevedibile esito del giudizio di merito con riguardo alle distinte questioni controverse, con la conseguenza che il procedimento di ATP non può essere dichiarato inammissibile se la lite esorbita i confini della componente tecnica del giudizio, e che in sede di ATP il giudice non è neppure tenuto a valutare sommariamente la fondatezza della domanda con riguardo ai profili di merito non rimessi all'accertamento tecnico del consulente, salvo che la domanda appaia da subito manifestamente infondata o in
2 difetto dei presupposti processuali, posto che solo in tal caso la celebrazione del procedimento comporterebbe uno spreco di risorse processuali contrario al principio di ragionevole durata;
ritenuto, in ogni caso, che l'accertamento richiesto non sia funzionale esclusivamente all'assolvimento della condizione di procedibilità di cui alla Legge Gelli – Bianco, sicché è irrilevante che nel caso in esame sia stata già esperita la mediazione obbligatoria;
ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni previste dalla legge e che, quindi, il ricorso meriti di essere accolto, mentre ogni altra questione va esaminata nell'eventuale giudizio di merito;
applicati gli artt. 696 bis e segg. c.p.c.;
ORDINA
procedersi a consulenza tecnica preventiva ai fini specificati nel ricorso
NOMINA
Consulente Tecnico d'Ufficio la dott. affinché: Persona_1
1) accerti e descriva le lesioni patite dalla ricorrente;
2) stabilisca se le lesioni refertate o successivamente certificate alla ricorrente siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti e ne valuti la riconducibilità o quantomeno la compatibilità al sinistro di cui al ricorso;
3) accerti se sussista rapporto causale tra le lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, valutando se sussistano precedenti morbosi e se tali precedenti siano concorrenti o coesistenti rispetto ai postumi;
4) indichi il grado percentuale di invalidità temporanea e permanente precisandone i criteri di determinazione ed il barème di riferimento o il metodo seguito, in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (c.d. danno biologico nella sua componente dinamico-relazionale);
3 5) dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie od interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; in tal caso stabilisca la eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
6) valuti la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate;
7) in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili, se gli stessi possano essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate;
FISSA
Per l'inizio delle operazioni peritali la data del 18.04.2025; faculta le parti alla nomina di propri CC.TT.UU. sino alla data di inizio delle operazioni peritali;
dispone, ai sensi dell'art. 193 comma 2 c.p.c., che il nominato C.T.U. depositi entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e comunque prima dell'inizio delle operazioni peritali, dichiarazione scritta di giuramento, sottoscritta con firma digitale;
dispone a favore del C.T.U. un acconto di € 1.000,00 che pone a carico di parte ricorrente;
concede al C.T.U. termine di giorni 60 dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione alle parti costituite della relazione, da inviare in forma digitale;
concede alle parti termine di giorni venti dalla data di ricezione della relazione per trasmettere al consulente le proprie osservazioni;
concede al C.T.U. successivo termine di venti giorni per il deposito in Cancelleria, in forma digitale, della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse;
richiede al C.T.U. di tentare, ove possibile, prima di provvedere al deposito della relazione, la conciliazione delle parti.
Si comunichi ai procuratori delle parti e si notifichi al Consulente nominato.
Messina lì 25/03/2025
Il Giudice delegato
(dott. Corrado Bonanzinga)
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