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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 19/06/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter c.p.c. e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3702/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CAPPELLANO GIUSEPPE , giusta CodiceFiscale_1
procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA;
- resistente -
OGGETTO: ricorso avverso ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/12/2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI002598126 relativa ad atto di CP_ accertamento n. 4800.15/02/2023.0083947 del 15/02/2023 riferito all'anno 2021, a mezzo del quale l' gli ingiungeva il pagamento, entro 30 giorni, della somma di euro 17.419,40 come CP_1
sanzione amministrativa per le violazioni accertate, consistite nel mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Eccepiva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, e previa istanza di sospensione, insisteva per l'annullamento della stessa, con vittoria di spese e comensi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio depositando atto di annullamento in autotutela del CP_1
provvedimento impugnato, del 15.04.25; chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente giudizio, da parte dell' , ha chiesto a verbale CP_1
che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con l'annullamento dell'atto impugnato e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell'Istituto a resistere, dal momento che siffatta atto risulta essere annullato in autotutela.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 06/12/2024 .
Ora, è pur vero che l' ha annullato in autotutela l'ordinanza-ingiunzione, ma è altresì CP_1
vero che, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall'Istituto, ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 06/12/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 19/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena