Art. 1.
Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , sono soppresse le parole: "A decorrere dal 1 luglio 1951".
Il penultimo comma dell'articolo medesimo e' sostituito dal seguente:
"I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento".
Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , sono soppresse le parole: "A decorrere dal 1 luglio 1951".
Il penultimo comma dell'articolo medesimo e' sostituito dal seguente:
"I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento".