Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 6382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6382 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. SERGIO MASSIMO Parte_1
MANCUSI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CIOCCA IVANOE
resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2022, ritualmente notificato all' , il CP_1
ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa dell'8/8/2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento iscritto al N. R. G. 1772/2020, lo riconosceva in possesso del requisito sanitario previsto dall'art.1 della legge n. 222 del 1984, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- di aver notificato il suddetto decreto di omologa all' in data 23/08/2022; CP_1
- di avere altresì trasmesso alla sede competente, in data 9/8/2022, la modulistica finalizzata al pagamento della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di legge, l' non ha provveduto a dare CP_1 esecuzione all'omologa.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come il ricorrente, alla data della domanda amministrativa
(27/11/2019), non fosse in possesso del requisito contributivo richiesto dalla legge ai fini della concessione della prestazione dedotta in lite, avendo maturato, nei tre anni del quinquennio antecedente la domanda, 110 settimane contributive in luogo di
156.
Previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 16.01.2025, sostituita da note di trattazione scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, previa verifica del deposito delle stesse da parte del solo procuratore del ricorrente, viene decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che l'assegno ordinario di invalidità, disciplinato dalla legge n.222
del 1984, è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione,
superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che risultino accreditati al lavoratore cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, unicamente il possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge citata, così come riconosciuto da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.; il ricorso, invece, non contiene alcuna deduzione in relazione al possesso del requisito contributivo richiesto dalla legge ai fini della concessione della prestazione dedotta in lite.
Deve peraltro osservarsi come, a fronte della specifica eccezione sollevata sul punto dall' , il ricorrente si sia limitato ad una contestazione oltremodo generica, CP_1 rappresentando unicamente di essere titolare di Naspi e chiedendo “un ulteriore breve rinvio per poter depositare certificato contributivo Ecocert aggiornato”.
Al riguardo, è opportuno evidenziare, da una parte, come a nulla rilevi, ai fini della verifica del requisito contributivo, l'attuale fruizione della Naspi da parte del ricorrente, dovendosi aver riguardo alla contribuzione maturata al momento della presentazione della domanda amministrativa (27/11/2019); per altro verso, non appare superfluo sottolineare come l'assegno ordinario di invalidità e la Naspi siano prestazioni tra loro incompatibili.
Le considerazioni fin qui svolte determinano il rigetto del ricorso.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Tivoli, 16/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli