Articolo 55 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 54Articolo 56
Versione
14 marzo 1948
Art. 55.
Spetta allo Stato la disciplina, dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attivita' anche al di fuori del territorio della Regione.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948