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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 268 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 20.02.2025 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TORBOLI ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Maffei, 7 38066 Riva del Garda ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Nago-Torbole (TN), via di Santa Lucia, 16; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TORBOLI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Maffei, 7 38066 Riva del Garda ITALIA;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da ricorso congiunto dd. 20.02.2025.
Parte convenuta: come da ricorso congiunto dd. 20.02.2025.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia regolare l'affidamento dei figli minori come dalle medesime richiesto.”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20/02/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nato a [...], il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Rovereto (TN), il 07.12.2016, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore/della minore/dei minori/delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) i genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidarsi i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
fissazione della residenza presso la madre signora non appena la stessa avrà Parte_1
reperito alloggio, dove si trasferirà con gli stessi e con previsione di esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3) la casa di famiglia di proprietà del signor sita in Nago-Torbole sul Garda, via di Santa Pt_2
Lucia, 16 rimarrà assegnata al medesimo con tutti i beni mobili che l'arredano; la signora asporterà quanto ha già individuato di comune accordo con il signor Pt_1 Pt_2
pagina2 di 4 4) la signora si obbliga a lasciare la casa coniugale entro il mese di agosto 2025 Parte_1
insieme ai figli e ritirerà dalla casa coniugale i beni personali e quelli di sua esclusiva proprietà
e quelli ovviamente concordati di cui al punto 3);
5) i figli permarranno con il padre un fine settimana alternato, dal venerdì sera al lunedì mattina;
inoltre staranno con il padre sempre il giorno di martedì compreso di pernotto a cui si aggiunge anche il giorno di mercoledì compreso di pernotto quando non li terrà il fine settimana;
6) ciascun genitore terrà con sé i figli la metà delle Vacanze Natalizie (sempre la Vigilia con la mamma e il Natale con il papà) e la metà delle Vacanze Pasquali (alternativamente Pasqua e
Pasquetta);
7) durante le Vacanze Estive i genitori terranno con sé i figli minori due o 3 settimane ciascuno, anche non consecutive, a seconda della loro disponibilità lavorativa. Le settimane dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 30 marzo di ogni anno per poter iscrivere i figli ad eventuali grest o colonie estive;
8) per ogni altra festività (come compleanni e/o onomastici, ponti scolastici ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costanze presenza, sia pure alternata, ai figli;
9) il Signor contribuirà nel mantenimento dei figli minori mediante versamento Parte_2 dell'importo pari a € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), somma da corrispondersi entro il giorno 13 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della Signora Pt_1
e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. e ciò fino a quando
[...]
entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti;
detta previsione decorrerà dal momento dell'effettivo allontanamento della madre con i figli dalla casa coniugale;
10) le spese straordinarie per i figli saranno a carico dei genitori nella misura 50 % ciascuno fatta eccezione per quelle dentistiche che saranno a carico del padre al 60 % e della madre al 40 %.
In dette spese sono già ricomprese per accordo dei genitori anche le spese di abbigliamento
(capispalla) e la mensa, necessiteranno tutte di consenso se superiori ad € 150,00; per l'individuazione delle spese si rimanda a quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo del
C.N.F. a cui si demanda anche per le modalità di rimborso. Fin d'ora i genitori concordano che vi è già l'assenso per le colonie e estive e i grest a prescindere dall'entità della spesa.
11) le parti concordano che l'Assegno Universale ed ogni altro emolumento statale o provinciale sarà da attribuire alla madre signora e il signor si obbliga a Parte_1 Pt_2
sottoscrivere la documento necessaria;
12) spese legali suddivise a metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
Il presidente
Riccardo Dies
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 268 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 20.02.2025 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TORBOLI ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Maffei, 7 38066 Riva del Garda ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Nago-Torbole (TN), via di Santa Lucia, 16; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. TORBOLI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Maffei, 7 38066 Riva del Garda ITALIA;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da ricorso congiunto dd. 20.02.2025.
Parte convenuta: come da ricorso congiunto dd. 20.02.2025.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia regolare l'affidamento dei figli minori come dalle medesime richiesto.”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20/02/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nato a [...], il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Rovereto (TN), il 07.12.2016, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 25.02.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore/della minore/dei minori/delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) i genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affidarsi i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
fissazione della residenza presso la madre signora non appena la stessa avrà Parte_1
reperito alloggio, dove si trasferirà con gli stessi e con previsione di esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3) la casa di famiglia di proprietà del signor sita in Nago-Torbole sul Garda, via di Santa Pt_2
Lucia, 16 rimarrà assegnata al medesimo con tutti i beni mobili che l'arredano; la signora asporterà quanto ha già individuato di comune accordo con il signor Pt_1 Pt_2
pagina2 di 4 4) la signora si obbliga a lasciare la casa coniugale entro il mese di agosto 2025 Parte_1
insieme ai figli e ritirerà dalla casa coniugale i beni personali e quelli di sua esclusiva proprietà
e quelli ovviamente concordati di cui al punto 3);
5) i figli permarranno con il padre un fine settimana alternato, dal venerdì sera al lunedì mattina;
inoltre staranno con il padre sempre il giorno di martedì compreso di pernotto a cui si aggiunge anche il giorno di mercoledì compreso di pernotto quando non li terrà il fine settimana;
6) ciascun genitore terrà con sé i figli la metà delle Vacanze Natalizie (sempre la Vigilia con la mamma e il Natale con il papà) e la metà delle Vacanze Pasquali (alternativamente Pasqua e
Pasquetta);
7) durante le Vacanze Estive i genitori terranno con sé i figli minori due o 3 settimane ciascuno, anche non consecutive, a seconda della loro disponibilità lavorativa. Le settimane dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 30 marzo di ogni anno per poter iscrivere i figli ad eventuali grest o colonie estive;
8) per ogni altra festività (come compleanni e/o onomastici, ponti scolastici ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costanze presenza, sia pure alternata, ai figli;
9) il Signor contribuirà nel mantenimento dei figli minori mediante versamento Parte_2 dell'importo pari a € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), somma da corrispondersi entro il giorno 13 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della Signora Pt_1
e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. e ciò fino a quando
[...]
entrambi i figli non saranno economicamente autosufficienti;
detta previsione decorrerà dal momento dell'effettivo allontanamento della madre con i figli dalla casa coniugale;
10) le spese straordinarie per i figli saranno a carico dei genitori nella misura 50 % ciascuno fatta eccezione per quelle dentistiche che saranno a carico del padre al 60 % e della madre al 40 %.
In dette spese sono già ricomprese per accordo dei genitori anche le spese di abbigliamento
(capispalla) e la mensa, necessiteranno tutte di consenso se superiori ad € 150,00; per l'individuazione delle spese si rimanda a quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo del
C.N.F. a cui si demanda anche per le modalità di rimborso. Fin d'ora i genitori concordano che vi è già l'assenso per le colonie e estive e i grest a prescindere dall'entità della spesa.
11) le parti concordano che l'Assegno Universale ed ogni altro emolumento statale o provinciale sarà da attribuire alla madre signora e il signor si obbliga a Parte_1 Pt_2
sottoscrivere la documento necessaria;
12) spese legali suddivise a metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
pagina3 di 4 La giudice estensora
Giulia Paoli
Il presidente
Riccardo Dies
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