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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/07/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 95 R.G. dell'anno 2021, proposta da nella persona dell'institore pro tempore Avv. Antonino Russo, giusta procura Notaio Parte_1
Dott. del 12 marzo 2008, Rep. n. 72872 con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Cagliari, Persona_1 al n. 29 del Viale Diaz presso lo studio e la persona dell'Avvocato Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti che si deposita telematicamente unitamente al presente atto, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tiziana La Verghetta del Foro di Roma
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente a [...], ed elettivamente dom.to in Cagliari CP_1 presso lo studio dell'avv. Giovanna F. Dessì che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale, resa con atto separato, che si deposita telematicamente unitamente alla memoria di costituzione
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva agito in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, nei CP_1 confronti di per esporre di essere stato dichiarato dipendente della società (con riconoscimento Parte_1 dell'inquadramento in area II, livello V, settore tecnico, qualifica di operatore specializzato, secondo le previsioni del C.C.N.L. Ferrovieri 1990-1992) in forza della sentenza n. 1137 del 26 aprile 2005 del giudice del lavoro del medesimo Tribunale e della successiva sentenza della Corte d'appello di Cagliari, n. 57 del 22 marzo
2008, confermata all'esito del giudizio di legittimità con sentenza della Corte di Cassazione n. 27207 del 23 dicembre 2011, “per la sussistenza di interposizione fittizia con altre società subappaltatrici che si sono avvicendate nel tempo illegittimamente”, per effetto delle quali il rapporto di lavoro doveva intendersi intercorso dal 1° gennaio
1993 (e non dalla data di formale assunzione disposta da risalente al novembre 2008), fino alla Parte_1 sua cessazione, risalente al luglio 2011. Al momento della definitiva cessazione del rapporto, aveva proseguito gli aveva CP_1 Parte_1 corrisposto il t.f.r. maturato solo dalla data di formale assunzione e non la quota residua, di cui era rimasto pertanto creditore, maturata dal 1° gennaio 1993 (data di assunzione) al mese di novembre 2008 (data di riassunzione da parte di , per euro 27.678,87, essendo rimasto altresì creditore della somma di
Parte_1 euro 28.443,84, pari al valore differenziale tra le retribuzioni maturate in forza del rapporto di lavoro instaurato con e quelle percepite, per il periodo corrente dal marzo 2004 al novembre 2008, il cui
Parte_1 pagamento aveva sollecitato a con lettere del 7 febbraio 2012 e del 10 aprile 2015.
Parte_1 si era, infatti, limitata a corrispondere le differenze retributive maturate nel periodo
Parte_1 precedente, fino al marzo 2004, come liquidate in forza della sentenza della Corte d'appello di Cagliari n.
57/2008, in giudicato, che aveva peraltro sancito il suo diritto di ottenere tutte le indennità e le differenze salariali dovute in relazione alle mansioni svolte.
Sulla base di tale rappresentazione in fatto aveva, quindi, domandato la condanna di CP_1 Parte_1 al pagamento delle differenze retributive allegate, oltre accessori.
* aveva resistito in giudizio, deducendo la genericità della domanda di pagamento di somme a Parte_1 titolo di t.f.r., che era “in ogni caso insufficientemente documentata”.
Inoltre, l'azione avente ad oggetto il pagamento del t.f.r., aveva dedotto la società, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della società appaltatrice AS Srl che, come documentato dalle buste paga versate in atti da aveva accantonato mensilmente i relativi importi nel corso del rapporto e sarebbe stato onere CP_1 del ricorrente dimostrare di non aver percepito l'emolumento dalla medesima.
Più precisamente veva omesso di allegare di aver domandato il pagamento di quanto dovuto a titolo CP_1 di t.f.r. alla ditta appaltatrice, AS Srl al momento della cessazione del relativo rapporto, nè aveva dedotto di aver percepito a tale titolo alcun emolumento da parte della stessa AS srl alla cessazione del rapporto o, a titolo di anticipazione, in un momento antecedente.
Il ricorso, aveva proseguito la società, era anche fortemente carente sotto il profilo delle allegazioni documentali - con conseguente decadenza dalla possibilità di future integrazioni - non essendo stati prodotti i cedolini relativi ad alcuni mesi degli anni 2005 e 2006, mentre mancavano del tutto i cedolini paga di AS
Srl degli anni 2004 e 2008 ed in particolare l'ultima busta paga successiva al licenziamento del mese di gennaio
2008, dalla quale si sarebbe potuto evincere quanto percepito a titolo di t.f.r. al momento della cessazione del rapporto.
In definitiva, aveva concluso la società, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del mancato pagamento del t.f.r. da parte di AS srl, circostanza questa che costituiva il necessario presupposto della domanda dispiegata nei suoi confronti, né soccorreva in tal senso la documentazione prodotta in giudizio, con la conseguenza che i difetti di allegazione come sopra rilevati, anche documentali, impedivano alla società di formulare una compiuta difesa.
Avuto, invece, riguardo alle altre somme richieste, aveva aggiunto la difesa di erano state Parte_1 integralmente corrisposte le differenze retributive “scaturenti dal riconoscimento della sussistenza dell'interposizione illecita di manodopera” relative al periodo 1993/2005, pari a euro 7.295,51 lordi, per un netto di euro 5.617,54, puntualmente versate ad in data 16 maggio 2008 presso il suo difensore, unitamente CP_1 alle ulteriori somme dovute a titolo di spese legali, e sui relativi importi netti corrisposti la società aveva anche calcolato le quote di t.f.r. dovute al lavoratore, corrispondenti a 540,40 €, che, come documentato in atti, aveva anche pagato.
Ed era proprio a tali emolumenti, cioè le quote di t.f.r. relative alle differenze retributive a decorrere dal 1993 fino all'assunzione del 2008, che si riferiva la comunicazione di di cui al documento 5 di controparte. Parte_1
La domanda formulata sul punto da aveva concluso la società, era quindi infondata. CP_1
Quanto alle ulteriori differenze retributive rivendicate da la resistente aveva lamentato quello CP_1 che aveva definito un “rilevante difetto d'allegazione documentale relativo all'aliunde perceptum” per il periodo successivo al 2005, posto che la società aveva già provveduto a liquidare le differenze stipendiali maturate nel periodo 1993-2005, per un valore netto di 5.617,54 €, mancando in atti i cedolini paga di AS Srl degli anni
2004 e 2008 e quelli relativi ad alcuni mesi degli anni 2005 e 2006, in merito ai quali vi era quindi un difetto di allegazione a sostegno della domanda ed un'evidente violazione dell'onere di allegazione che, solo se puntualmente onorato, avrebbe potuto far scattare il contrapposto onere di contestazione specifica della difesa convenuta, non potendo il giudice rimediare all'ingiustificato difetto di allegazione di fatti rilevanti ai fini della decisione.
aveva perciò concluso domandando dichiararsi, in via principale, la nullità del ricorso e, in via Parte_1 subordinata e nel merito, l'infondatezza della domanda.
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 829/2020 del 21 ottobre 2020, aveva accolto in parte la domanda di condannando “ al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro CP_1 Parte_1
49.502,89, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione in misura di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo”, oltre che “alla rifusione in favore del ricorrente delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il primo giudice, dopo avere evidenziato che la domanda di ra volta ad ottenere in pagamento quote CP_1 di t.f.r. che la datrice di lavoro avrebbe omesso di corrispondere, calcolate sulle retribuzioni Parte_1 globalmente maturate lungo il periodo compreso tra il gennaio 1993 e il novembre 2008, mentre gli importi richiesti in pagamento, per stessa ammissione del lavoratore, erano stati attinti dalla consulenza tecnica di parte allegata al ricorso (doc. 4), la quale si basava su conteggi che riguardavano il periodo corrente dal gennaio
1993 al mese di agosto 2008, aveva dapprima chiarito che a questa più limitata forbice temporale avrebbe in definitiva fatto riferimento.
Aveva poi proseguito rilevando che, in forza della sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 57 del 13 febbraio/22 aprile 2008, resa in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 26 aprile/22 dicembre 2005 e successivamente confermata con sentenza della Corte di Cassazione n. 27207 del 16 dicembre
2011, nel caso di era stato incontrovertibilmente accertato un fenomeno di interposizione illecita di CP_1 manodopera, realizzato attraverso una successione di appalti posti in essere in violazione del divieto di cui all'art. 1, comma terzo, della legge n. 1369 del 1960 e che, conseguentemente, era stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e dal 1° gennaio 1993 “con inquadramento CP_1 Parte_1 iniziale nell'ex Area II (operatori specializzati) di cui al CCNL 1990-1992”.
aveva rilevato il Tribunale, con la stessa sentenza, era stata anche condannata al pagamento Parte_1 in favore del ricorrente della somma lorda di euro 7.295,51 a titolo di differenziale retributivo, anche se la Corte
d'appello non aveva precisato il periodo di riferimento assunto ai fini della liquidazione dell'importo indicato, essendosi limitata a richiamare i calcoli attinti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, peraltro non presente in atti ed acquisita, quindi, dal primo giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (il documento era stato esibito dal ricorrente con deposito telematico effettuato in data 10 maggio 2017), che aveva così potuto verificare che l'importo di euro 7.295,51, interamente corrisposto, al pari della quota di t.f.r. su di questa calcolata, pari a complessivi euro 540,40, versata da all'atto del pagamento del trattamento di Parte_1 fine rapporto, era stato calcolato “nell'ambito di quella procedura con riferimento al periodo corrente da gennaio 1993 ad aprile 2005, con l'inclusione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità fino ad allora maturati”, senza includere, a parte la somma di euro 540,40, alcun altro importo a titolo di trattamento di fine rapporto per la parte maturata con riferimento al periodo compreso tra il gennaio 1993 e l'agosto 2008, benché fosse Parte_1 tenuta al pagamento nelle vesti di datrice di lavoro effettiva, ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Posto, quindi, che i dati contenuti nella consulenza tecnica di parte allegata da al ricorso esaminato, CP_1 circa la quantificazione del t.f.r. maturato lungo il periodo lavorativo corrente dal gennaio 1993 al mese di agosto 2008, non erano stati contestati dalla parte resistente e che tali conteggi di parte, eseguiti da un professionista consulente del lavoro, analitici e chiari, recavano come cifra finale quella di euro 27.678,87, il
Tribunale aveva concluso di poter fare affidamento sui suddetti conteggi, anche ai sensi dell'art. 116, comma
2, c.p.c., aggiungendo che analoghe considerazioni erano valide per il calcolo del differenziale retributivo maturato dal ricorrente nel periodo da maggio 2005 alla data di cessazione del rapporto, che la c.t.p. del ricorrente aveva quantificato in euro 24.671,83, tenendo conto dell'inquadramento riconosciuto nella sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 57/2008, debitamente aggiornato sulla base del C.C.N.L. applicabile al rapporto (doc.ti 4 e 10).
Il separato conteggio del trattamento differenziale relativo al periodo compreso tra il mese di marzo 2004 e il mese di aprile 2005, contenuto nella c.t.p., aveva rilevato il primo giudice, non poteva essere invece riconosciuto in favore di posto che sul punto si era già pronunciata la Corte d'appello di CP_1
Cagliari con la più volte citata sentenza n. 57/2008, passata in giudicato.
Secondo il Tribunale, quindi, alla luce del principio per cui “nella vigenza della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile un'obbligazione del datore di lavoro apparente (interposto) concorrente con quella del datore di lavoro effettivo (interponente) con riferimento alle retribuzioni dovute al lavoratore (cfr. Cass. civ., S.U., 26 ottobre 2006, n. 22910), rimanendo tuttavia salva l'incidenza satisfattiva, ai sensi dell'art. 1180, primo comma, c.c., dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, nei confronti del quale, per la sua posizione di corresponsabile della violazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, deve essere esclusa la scusabilità dell'errore sull'identità dell'effettivo debitore, con conseguente irripetibilità della somma eventualmente versata a titolo di retribuzioni”, di fronte “alla allegazione del lavoratore/creditore circa l'inadempimento dell'obbligazione retributiva”, poteva ritenersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fosse onere del datore di lavoro effettivo provare il pagamento (totale o parziale) delle retribuzioni maturate nel corso del rapporto di subordinazione, compresa la fase attuativa con il datore di lavoro apparente.
Di conseguenza, nel caso di specie, poteva dirsi emerso che le somme dovute a a titolo di quote CP_1 di t.f.r. maturate tra il mese di gennaio 1993 e il mese di agosto 2008 fossero state solo parzialmente corrisposte nel corso del fenomeno di interposizione illecita di manodopera in discussione, come peraltro ammesso da in sede di interrogatorio libero, reso all'udienza del 21.09.2016. CP_1
Egli infatti aveva dichiarato di aver ricevuto senz'altro il pagamento del t.f.r. da una società denominata “Coop
Cam”, senza che fosse chiaro se questo emolumento fosse riferibile al periodo oggetto di disamina (corrente dal 1° gennaio 1993) e, quindi, al fenomeno di interposizione illecita di manodopera accertato dalla Corte
d'appello di Cagliari con la sentenza n. 57/2008, non essendo neppure dato conoscere gli importi che sarebbero stati erogati per il suddetto titolo, ma anche di aver ricevuto in pagamento la somma (euro 2.307,41) esposta a titolo di t.f.r. nella busta paga del mese di giugno 2006, esibitagli in quell'occasione dal primo giudice, emessa dalla società pacificamente datrice di lavoro apparente nell'ambito del fenomeno CP_2 dell'interposizione illecita più volte menzionato, con dichiarazioni che, pur prive di valore di prova legale e non assimilabili ad una vera a propria confessione ex art. 2730 c.c., il Tribunale aveva comunque ritenuto avessero “valore di argomento di prova del pagamento, ex art. 116, comma 2, c.p.c.”, e fossero perciò “legittimamente utilizzabili quale unica fonte di prova” (Cass. civ., Sez. L, 1° ottobre 2014, n. 20736)”, tanto più che il ricorrente non aveva neppure allegato di essersi mai rivolto a per ottenere il pagamento delle somme in CP_2 questione, benché da questa riconosciute in suo favore in busta paga, pur se in forza di un rapporto di lavoro fittizio e che all'epoca in cui era stata emessa la busta paga, nel giugno 2006, non era ancora univoca in giurisprudenza l'interpretazione, prevalsa in seguito, secondo cui, in caso di appalto illecito posto in essere in violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, l'unico soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento retributivo era il datore di lavoro interponente (cfr. S.U. n. 22910/2006 cit.).
Sulla scorta di tali premesse il primo giudice aveva, quindi, ritenuto debitrice del residuo Parte_1 trattamento di fine rapporto ancora spettante ad maturato con riferimento al periodo compreso tra il CP_1 gennaio 1993 e il mese di agosto 2008, per la complessiva somma di euro 24.831,06 (ottenuta detraendo dall'importo rivendicato, di euro 27.678,87, quelli di 2.307,41 euro già versati da e di 540,40 euro CP_2 versato da e dell'ulteriore somma di euro 24.671,83, a titolo di differenziale economico tra le Parte_1 retribuzioni maturate dal ricorrente dal mese di maggio 2005 al mese di agosto 2008 in forza del rapporto di lavoro all'epoca ancora in essere tra le parti ed il valore delle retribuzioni effettivamente corrisposte lungo quel periodo dai datori di lavoro apparenti coinvolti nel fenomeno di interposizione illecita di manodopera che aveva visto nelle vesti di interponente e l'aveva perciò condannata al pagamento di un Parte_1 totale di 49.502,89 euro in favore di oltre accessori come per legge. CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 CP_1
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte “contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna di alla corresponsione in favore dell' della complessiva somma di euro 49.502,89, oltre a Parte_1 CP_1 interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al saldo, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellato: Voglia la Corte “in via pregiudiziale 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434
c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito 2) rigettare l'avversa impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso 3) con vittoria di compensi professionali, maggiorati del rimborso forfettario (15%) e spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha premesso di ritenere corretta la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto di limitare il periodo di riferimento per la decisione all'intervallo temporale da gennaio 1993 ad agosto 2008
(invece che a quello, più ampio, da gennaio 1993 a novembre 2008 indicato da in ricorso), ed ancora CP_1 nella parte in cui aveva ritenuto che assumessero valore di prova le dichiarazioni rese da in CP_1 merito al pagamento di alcuni importi a titolo di trattamento di fine rapporto (segnatamente l'importo di
2.307,41 € esposto nella busta paga del mese di giugno 2006 dalla società , scorporandoli dal totale CP_2 ed anche laddove il Tribunale aveva ritenuto non dovuti, perché già corrisposti, gli incrementi a titolo di t.f.r. derivanti dalle differenze retributive intercorrenti tra quanto percepito alle dipendenze di AS e quanto spettante ai dipendenti da gennaio 1993 ad aprile 2005, corrispondenti a 540,40 €. Parte_1
La sentenza è stata, invece, censurata dalla società per non avere tenuto conto dell'eccezione preliminare di genericità della domanda relativa al t.f.r. dedotta già dal giudizio di primo grado, nel quale aveva Parte_1 anche dedotto che la stessa non era sufficientemente documentata, per avere il lavoratore prodotto solo una parte dei cedolini paga di AS (per gli anni 2005 e 2006, si era rilevato, mancavano alcuni cedolini e mancavano invece tutti per gli anni 2004 e 2008, tra cui in particolare la busta paga successiva al licenziamento intervenuto nel mese di gennaio 2008, che avrebbe attestato quanto percepito a titolo di t.f.r. al momento della cessazione del rapporto), essendo il ricorrente tenuto a dimostrare il mancato pagamento del t.f.r. da parte delle ditte appaltatrici succedutesi nel tempo, necessario presupposto, mancante nel caso di specie, della domanda dispiegata nei confronti di come peraltro riconosciuto dal primo giudice che aveva dato Parte_1 atto in sentenza del fatto che non fosse né allegato e tantomeno documentato che i fosse mai rivolto a CP_1
datore di lavoro apparente, per ottenere il pagamento delle somme a tale titolo dovute, benché CP_2 indicate in suo favore nelle busta paga emesse a suo nome da questa società ed in particolare nella busta paga di giugno 2006.
Ed infatti sentito con le forme dell'interrogatorio libero, aveva dovuto confermare di aver ricevuto sia CP_1 dalla società cooperativa Cam, per un importo sconosciuto, che dalla società alcune somme a titolo CP_2 di t.f.r, che il primo giudice aveva scorporato dall'importo ritenuto dovuto.
L'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive poste dal ricorrente a fondamento della domanda giudiziale, ha rilevato l'appellante, non erano né precise né esaustive al fine di consentire un'adeguata difesa alla parte resistente rispetto alle circostanze di fatto e di diritto su cui la domanda era fondata, per rendere operante il contrapposto a onere di contestazione specifica, valendo analogo discorso di genericità della domanda e di difetto di allegazione con riferimento alle differenze retributive rivendicate per il periodo dal 2004 al 2008, con la conseguenza che neppure il giudicante poteva rimediare all'ingiustificato difetto di allegazione di fatti rilevanti ai fini della decisione.
Se potevano, quindi, ritenersi astrattamente corrette le valutazioni del primo giudice in merito al fatto che la normativa in tema di intermediazione prevede che l'obbligazione del datore di lavoro apparente non concorra con quello del datore di lavoro effettivo, che resta pertanto l'unico obbligato, salvo l'effetto satisfattivo dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro apparente, con la conseguenza che una volta individuato il datore di lavoro effettivo quale unico obbligato grava su di esso l'onere di provare l'avvenuto pagamento, il Tribunale non aveva però tenuto conto del fatto che nel caso di specie , nella propria qualità di datore di lavoro Parte_1 effettivo convenuto in giudizio, fin dal principio aveva evidenziato carenze probatorie documentali talmente vistose e rilevanti da determinare addirittura la nullità del ricorso, non rimediabili perciò neppure in nome della ripartizione dell'onere probatorio data l'inattendibilità - emersa ed accertata in giudizio con riferimento all'ammontare degli importi percepiti a titolo di tfr - delle affermazioni contenute in ricorso.
E ciò in quanto attribuire in via esclusiva l'onere probatorio all'appaltante avrebbe rivestito il significato anche, parallelamente, di porlo nelle condizioni di conoscere con esattezza il contenuto della domanda e gli elementi di fatto sui quali la stessa era fondata, mentre nel caso di specie il ricorso non era chiaro e completo, nè era stata fornita tutta la documentazione – le buste paga - relativa agli importi percepiti a titolo di t.fr e di retribuzione o quella utilizzata per l'elaborazione dei conteggi prodotti.
Nel caso di specie, in conclusione, era stata erroneamente ritenuta la validità di una domanda formulata mediante semplice asserzione del mancato pagamento di rilevanti importi da parte dell'appaltatrice, finalizzata all'ottenimento degli stessi dall'impresa appaltante, in assenza del benché minimo elemento idoneo a far conoscere quanto già percepito dal lavoratore, al fine di evitare che potesse ottenere il riconoscimento anche di quanto non dovuto, percependolo due volte.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non era neppure vero che avesse omesso Parte_1 qualsivoglia contestazione in ordine ai conteggi, dato che aveva formulato eccezione di nullità in proposito, totalmente disattesa dal Tribunale, rilevando la mancanza dei cedolini paga, totale per alcuni anni e per altri limitata ad alcuni mesi, che impediva, come espressamente eccepito, qualsivoglia valutazione sulla congruità degli stessi e conseguentemente delle somme richieste.
Era, quindi, radicalmente preclusa alla società una contestazione precisa dei conteggi, non essendo stati resi noti gli elementi sulla base dei quali gli stessi erano stati effettuati ovvero le buste paga di tanto più CP_1 che gli stessi erano stati effettuati senza la conoscenza di quanto effettivamente dal medesimo percepito, deponendo in tal senso gli importi già corrisposti a titolo di t.fr da e le ammissioni formulate nel libero CP_2 interrogatorio da tesso, che avrebbero dovuto di per sé fa sorgere un dubbio in ordine alla correttezza CP_1 dei conteggi, attestandone pacificamente l'erroneità.
Analogo difetto di allegazione documentale relativo alle buste paga, con conseguente impossibilità di puntuale contestazione, ha proseguito l'appellante, era stato formulato con riferimento alle differenze retributive rivendicate, che precludevano in radice la possibilità di contestare puntualmente i conteggi prodotti con il ricorso e di addebitare alla società le rilevanti conseguenze previste dall'articolo 115 c.p.c., come aveva erroneamente fatto il primo giudice, peraltro ormai interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che lo stesso impone la contestazione specifica dei soli fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte e non di fatti che le sono ignoti, essendo in questo caso evidente che non rientravano nella sfera di conoscibilità dell'appaltatore le somme percepite dal lavoratore da parte dell'impresa appaltante a titolo di differenze sulle retribuzioni e sul t.f.r., come reso evidente dalle ammissioni sul percepito effettuate dal lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero.
In conclusione, quindi, nel caso di specie aveva perfettamente assolto al proprio onere probatorio, Parte_1 indicando nel dettaglio le ragioni per cui i fatti - l'ammontare degli importi già percepiti - le fossero sconosciuti in assenza di documentazione da cui evincerli e in assenza di qualsivoglia documento volto ad attestarne la ricezione, tanto più evidente data l'incompletezza delle produzioni documentali effettuate e la conseguente inattendibilità dei conteggi, confermata dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio, nel corso del quale era emerso che aveva già percepito una parte delle somme richieste nel contesto del ricorso.
Da ciò la necessaria e parziale riforma della sentenza impugnata e la conseguente revoca della condanna di alla corresponsione in favore di ella complessiva somma di 49.502,89 €, con gli accessori. Parte_1 CP_1
*
L'appello è solo in parte fondato.
In via preliminare, peraltro, posto che la parte appellata ne ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 434 nn. 1 e 2 c.p.c., deducendo che avrebbe omesso di indicare le parti della sentenza di primo grado Parte_1 che intendeva impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, oltre che la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, il collegio rileva che il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, quale previsto dall'art. 434 c.p.c., può ritenersi soddisfatto dall'appello, diffuso nelle argomentazioni, contenute in diversi capi di impugnazione (capo III del ricorso, punti da 1 a 4, alle pagg. 13/18), che investono la decisione censurata nella sua interezza.
Nel caso specifico, l'atto di appello contiene una critica mirata alla sentenza nel suo complesso, in linea con i principi che governano la materia secondo cui “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza), esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni - perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi” (cfr.
Cass. n. 23742/2004, n. 21566/2017) e nel riprodurre gli atti li accompagna ad una parte espositiva, che contiene una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (cfr: Cass. Sez. U, ord.
n.4324 del 24/02/2014; Cass. ord. n. 20393 del 22/09/2009).
Tanto premesso, va precisato che è ormai accertato incontrovertibilmente, in assenza di censure alla sentenza sul punto da parte di che la domanda dal medesimo proposta è riferita all'intervallo temporale che va CP_1 da gennaio 1993 ad agosto 2008, avendo il lavoratore attinto gli importi richiesti in pagamento a titolo di differenze sulla retribuzione e di quote di TFR maturate sulle retribuzioni globalmente dovute dalla consulenza tecnica di parte allegata al ricorso (doc. 4), che contiene conteggi solo fino al mese di agosto 2008.
E tale limitazione temporale si spiega se si considera che si tratta di importi rivendicati da sul CP_1 presupposto, pacifico tra le parti, che con sentenza ormai definitiva (doc.ti 2 e 3) fosse stata nel suo caso accertata la sussistenza di una interposizione illecita di manodopera dal gennaio 1993, individuando come datore di lavoro effettivo essendo altresì pacifico tra le parti che AS Società Consortile, suo Parte_1 fittizio datore di lavoro, lo avesse licenziato con decorrenza dal 17 gennaio 2008 (doc. 1) e che per CP_1 essere immesso in servizio nei ruoli di , avesse dovuto proporre ricorso d'urgenza, in data 6 giugno Parte_1
2008, definito con provvedimento del 12 luglio 2008, con il quale era stata ordinata alla società la sua immediata immissione in servizio con inquadramento nella ex area II, profilo di operatore specializzato ex CCNL 1990-
1992, con la decorrenza precisata nella sentenza in atti del giudice d'appello e cioè dal 1 gennaio 1993 con tutte le conseguenze di legge e che a tale immissione in servizio avesse provveduto solo a far data da Parte_1 settembre 2008 (doc. 1 bis e doc. 12).
Gli importi qui contestati attengono quindi, da un lato, al t.f.r. maturato tra gennaio 1993 e agosto 2008, calcolato sulle retribuzioni che il lavoratore avrebbe dovuto globalmente percepire in tale periodo se fosse stato dal principio assunto dall'effettivo datore di lavoro, avendo , che ne aveva l'onere ai sensi Parte_1 dell'art. 2120 c.c., dato prova di avere corrisposto la sola quota di t.f.r. (540,40 euro) calcolata sulle differenze retributive di 7.295,51 euro accertate nella sentenza di questa Corte n. 57/2008 con riferimento al periodo da gennaio 1993 ad aprile 2005 e non sul loro intero ammontare, oltre al t.f.r maturato da settembre 2008, e dall'altro alle differenze sulla retribuzione per il periodo da maggio 2005 ad agosto 2008, non compreso nell'importo liquidato dalla Corte d'appello di Cagliari nella sentenza n. 57 del 2008, che si era fermata, nel ricalcolo, al mese di aprile 2005, da calcolarsi in ragione dell'inquadramento riconosciuto in sentenza, aggiornato nel tempo secondo il CCNL applicabile al rapporto e della retribuzione che vrebbe dovuto CP_1 percepire se fosse stato dipendente dell'interponente fin dal principio rispetto alla retribuzione erogata invece dalle società solo fittiziamente sue datrici di lavoro.
lamenta in proposito che il primo giudice, nel riconoscere come dovuto l'importo di 24.831,06 € a Parte_1 titolo di t.f.r., già detratti gli importi ricevuti a tale titolo da (2.307,41 euro) e da (540,40) CP_2 Parte_1
e l'importo di 24.671,83 euro a titolo di differenziale retributivo, avrebbe errato in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorso era caratterizzato da genericità della domanda e non supportato da adeguate allegazioni, essendo la domanda anche insufficientemente documentata, non avendo il ricorrente prodotto i cedolini relativi ad alcuni mesi degli anni 2005 e 2006 e tutti i cedolini degli anni dal 2004 al 2008, tra cui in particolare l'ultima busta paga emessa da AS nel mese di gennaio 2008, quando egli era stato licenziato, che avrebbe potuto attestare quanto percepito alla cessazione del rapporto a titolo di t.f.r., non considerando che le carenze probatorie erano talmente vistose e rilevanti da determinare la nullità del ricorso.
Né poteva sorgere, a fronte di tali evidenti carenze, soprattutto in ordine conteggi, erroneamente ritenuti in sentenza non contestati, un onere di contestazione specifica in merito agli stessi, radicalmente preclusa dall'assenza di conoscenza degli elementi sulla base dei quali i conteggi erano stati effettuati e cioè le buste paga di non colmabile certamente da parte del giudice. CP_1 *
Ebbene, in proposito, a parere del Collegio, come già implicitamente ritenuto dal primo giudice, che ha infatti esaminato la domanda, non sono ravvisabili, nel ricorso proposto da la lamentata genericità e le CP_1 lamentate carenze in termini di allegazione e prova censurate con i motivi di appello.
Se è vero che al fine di rivendicare la corresponsione degli emolumenti controversi, avrebbe dovuto CP_1 non solo allegare, ma anche provare i fatti costituivi della domanda nei termini che verranno di seguito spiegati, distinguendo il piano assertorio da quello probatorio, cioè il piano delle allegazioni con quello delle prove, che delle allegazioni devono solo comprovare la veridicità, senza possibilità del giudice, anche del lavoro, che pure dispone di pregnanti poteri ufficiosi istruttori, che possono cioè essere esercitati solo in presenza di fatti puntualmente allegati, di recuperare le allegazioni di cui il ricorso introduttivo del giudizio risulti eventualmente carente, che una volta omesse non fanno sorgere, a carico dell'altra parte, un onere di contestazione, è anche vero che tale principio va coniugato, come evidenziato dal primo giudice - con affermazione della cui astratta correttezza ha peraltro dato atto anche l'appellante (si veda il punto 2 del ricorso in appello a pag. 14) che pure l'ha ritenuta mal applicata al caso concreto - con quello in tema di onere della prova nella fattispecie della illecita intermediazione di manodopera cui la giurisprudenza è definitivamente giunta con la sentenza n. 22910 del 26 ottobre 2006 delle Sezioni Unite Civili (ma così anche Cass. n. 13748/2013
e n. 9890/2023) e cioè il principio secondo cui, nella vigenza della legge n. 1369 del 1960, che disciplina l'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile un'obbligazione del datore di lavoro apparente (interposto) concorrente con quella del lavoro del datore di lavoro effettivo (interponente), con riferimento alle retribuzioni dovute al lavoratore, rimanendo tuttavia salva l'incidenza satisfattiva, ai sensi dell'art. 1180, primo comma, c.c., dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, nei confronti del quale, per la sua posizione di corresponsabile della violazione dell'art. 1 della citata legge n. 1369 del 1960, deve essere anche esclusa la scusabilità dell'errore sull'identità dell'effettivo debitore, con conseguente irripetibilità della somma eventualmente versata a titolo di retribuzioni.
L'obbligazione sotto il profilo retributivo resta, quindi, carico del datore il lavoro effettivo, che è l'unico obbligato, pur salvo l'effetto satisfattivo dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro apparente, con la conseguenza che sul piano dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, come ritenuto dal primo giudice, è il datore di lavoro effettivo, quale unico obbligato, a dover provare l'avvenuto pagamento della retribuzione e del t.f.r. e non il lavoratore.
E di tali principi, ritenendo che il lavoratore avesse adeguatamente allegato e provato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte di , il primo giudice ha fatto corretta applicazione nella Parte_1 sentenza censurata, attribuendo al datore di lavoro effettivo l'onere di dare la prova del pagamento totale o parziale delle retribuzioni maturate lungo il rapporto di subordinazione, comprendendovi la fase attuativa con il datore di lavoro apparente.
E lo ha fatto anche correttamente considerando la previsione dell'art. 1180 c.c., che innesca un meccanismo compensativo in ragione del quale dalle somme rivendicate deve essere detratto quanto percepito dai datori di lavoro apparenti, terzi adempienti all'obbligazione che fa capo al datore di lavoro effettivo, con la conseguenza che se i pagamenti effettuati dal terzo hanno comportato solo un parziale adempimento dell'obbligazione, versando un importo minore rispetto a quello dovuto dal debitore, il medesimo debitore rimane obbligato per la differenza, peraltro fino a concorrenza dell'importo dovuto.
Nel caso di specie, quindi, a fronte delle allegazioni e delle produzioni documentali effettuate dal lavoratore, il primo giudice ha ritenuto provato che vesse percepito dal datore di lavoro fittizio, terzo adempiente, CP_1 un compenso retributivo inferiore rispetto a quello dovuto, a parità di condizioni lavorative, da . Parte_1
Il primo giudice ha, infatti, considerato che il lavoratore, che aveva l'onere di allegare e documentare l'inadempimento del datore di lavoro effettivo, quale unico obbligato, aveva onorato tale onere deducendo che era rimasta parzialmente inadempiente, documentando quanto percepito dal terzo e Parte_1 quantificando gli importi residui dovuti da quale unico obbligato mediante una consulenza Parte_1 contabile, mentre , che avrebbe dovuto provare di aver esattamente adempiuto al pagamento totale Parte_1
o parziale delle retribuzioni maturate lungo il rapporto di subordinazione, comprendendo anche la fase attuativa con il datore di lavoro apparente, non aveva dato prova dell'integrale pagamento del dovuto.
A tal fine il primo giudice ha valorizzato la circostanza che il lavoratore avesse adeguatamente allegato, e anche documentalmente provato, tutti i fatti costitutivi della propria pretesa, deducendo l'accertamento con sentenza passata in giudicato, dell'esistenza di un rapporto di lavoro fin dal mese di gennaio 1993 con e del suo diritto ad un inquadramento iniziale nella seconda area con profilo di operatore Parte_1 specializzato di cui al CCNL 1990-1992, divenuto poi F2 e F1 (così nelle buste paga emesse da settembre 2008 da , prodotte da ome doc. 9), e così pure del suo diritto di percepire le medesime retribuzioni Parte_1 CP_1
e indennità proprie del trattamento economico dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, poi Ferrovie dello
Stato rispetto a quelle corrisposte dalle società appaltatrici succedutesi nel tempo, di fatto ottenute in quel giudizio per il solo periodo da gennaio 1993 ad aprile 2005 nella misura di 7.295,51 € a titolo di differenziale retributivo e di 540,40 € di ricalcolo del t.f.r. su tali differenze (si consideri, per spiegare la limitazione del periodo esaminato dalla Corte d'appello al mese di aprile 2005, che il ricorso di primo grado era stato proposto davanti al Tribunale di Cagliari, in quel giudizio, nel mese di dicembre 1996 e che la causa era stata decisa dal
Tribunale il 26 aprile 2005).
Il lavoratore aveva poi allegato in causa una dichiarazione del datore di lavoro effettivo, , all'epoca Parte_1
Ferrovie dello Stato, datata 20 aprile 2010, prot. n. 1456, con la quale la società aveva comunicato al suo difensore l'accantonamento delle quote di t.f.r. relativamente al periodo dal mese di gennaio 1993 alla sua assunzione avvenuta nel 2008 (doc. 5) ed aveva prodotto, a documentazione anche degli importi ricevuti, le buste paga delle società e AS sue datrici di lavoro fittizie, degli anni dal 2005, a partire dal mese di CP_2 maggio, che è il periodo controverso, e fino al 2007, di cui risultano omesse solo le buste paga riferite ai mesi di ottobre 2015 e gennaio 2006, coprendo del tutto invece i restanti periodi a tali anni riferiti, nonché le buste paga riferite alla instaurazione del rapporto di lavoro con da settembre 2008 fino alla definitiva Parte_1 cessazione nel 2011 (doc 9), ed il CCNL delle attività ferroviarie di aprile 2003, che con riferimento ai fatti oggetto di domanda disciplinava il rapporto con e conteneva tutti i parametri e i dati necessari per Parte_1 quantificare gli importi che il lavoratore avrebbe dovuto percepire qualora il rapporto fosse stato correttamente instaurato con il datore di lavoro effettivo fin dal 1993 (doc. 10). Nessuna busta paga risulta invece prodotta per il periodo da gennaio ad agosto 2008, data dopo la quale stato definitivamente assunto da , ma ciò si spiega perché in tale periodo, a parte gli importi CP_1 Parte_1 indicati nei conteggi allegati al ricorso come percepiti (doc. 4 a pag. 2), e cioè la retribuzione ricevuta per il periodo lavorato fino al 16 di gennaio 2008 (868,21 €), oltre tredicesima e quattordicesima mensilità
(rispettivamente indicate come percepite per 830,82 € e 134,44 €), come allegato e documentato in atti da CP_1
(si vedano i punti 1 e 2 del ricorso), a partire dal 17 gennaio 2008 il suo rapporto con AS era definitivamente cessato essendo stato licenziato, senza che avesse proceduto ad immetterlo in servizio e ad iscriverlo Parte_1 nei libri paga, nonostante quanto statuito dal Tribunale di Cagliari, già con sentenza del 26 aprile 2005 che aveva accertato la natura fittizia del rapporto intercorso con le società formali datori di lavoro, seguita poi dalla sentenza n. 57 di questa Corte d'appello del 13 febbraio 2008.
Ed veva anche allegato e documentato che, solo a seguito di ricorso d'urgenza, definito con ordinanza CP_1 del 12 luglio 2008 (punto 1 del ricorso e doc. 1 bis in atti), nel mese di settembre 2008 si era finalmente Parte_1 decisa ad inserirlo nei propri ruoli ripristinando il rapporto (doc. 1, 1 bis e 12) e ad erogare solo da quella data la dovuta retribuzione, come attestato dalle buste paga prodotte che risalgono appunto al mese di settembre
2008 (doc. 9 e 12 in atti), con la conseguenza che nessuna busta paga poteva essere prodotta dal lavoratore per il periodo precedente, dal licenziamento operato da AS nel gennaio 2008 fino all'immissione in servizio da parte di nel mese di settembre 2008, dal momento che è evidente che nessuna retribuzione gli era Parte_1 stata in quel periodo erogata, non da AS che lo aveva licenziato e non da che non lo aveva immesso Parte_1 in servizio come avrebbe dovuto. ha poi prodotto, a supporto delle proprie allegazioni, un dettagliato conteggio delle somme dovute a CP_1 titolo di differenze retributive, per il periodo controverso (doc. 4) e le lettere di sollecito inviate dal suo difensore (doc. 6 e 7).
E tanto bastava per supportare le allegazioni in merito formulate da contenute in ricorso, con riguardo CP_1 all'inadempimento conseguente di per il periodo da maggio 2005 ad agosto 2008 quanto al Parte_1 differenziale retributivo, seppure con alcune omissioni (per ottobre 2005, in assenza di busta paga, non prodotta da egli ha comunque riconosciuto, con i conteggi depositati, di avere percepito una CP_1 retribuzione di 1.138,65 euro e così pure ha fatto per il mese di gennaio 2006 per il quale, in assenza di busta paga, nei conteggi è indicata come ricevuta la somma di 1.584,48 euro e per il mese di gennaio 2008 per il quale, nei conteggi, è indicata come ricevuta la somma di 868,21 euro, oltre mensilità aggiuntive per 830,82 euro e
138,44 euro), comunque superabili ai fini di una corretta quantificazione del credito, tanto più che non era neppure controverso tra le parti, ed anzi è risultato accertato con consulenza tecnica contabile nel giudizio ormai definito con valenza di giudicato (RG 89/2006 - Doc. 2), che il differenziale economico riconosciuto nella sentenza n. 57 del 2008 dalla Corte d'appello di Cagliari era stato calcolato considerando, da gennaio 1993 a aprile 2005, un imponibile dovuto di 229.744,44 €, a fronte di un compenso percepito per 222.448 93 €, come dimostra la circostanza che proprio , al fine di attestare il credito già corrisposto come differenziale Parte_1 retributivo fino ad aprile 2005 e relativo t.f.r., avesse fatto riferimento a tale ormai pacifico imponibile, documentandolo con la produzione del relativo prospetto di calcolo (doc. 1 di ). Parte_1 Ed in proposito il primo giudice, senza contestazione alcuna in merito di , che nulla aveva eccepito Parte_1 in merito (v. verbale dell'udienza del 24.05.2017), aveva acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c, la relazione di c.t.u. posta a base della decisione della Corte d'appello n. 57 del 2008 ormai in giudicato, al fine di meglio verificare, peraltro in sfavore di il periodo di riferimento per la liquidazione del differenziale retributivo di cui CP_1 alla citata sentenza, a seguito della quale aveva escluso dai conteggi depositati in questo giudizio il periodo da marzo 2004 a aprile 2005, in quanto già riconosciuto con la più volte citata sentenza della Corte d'appello di Cagliari passata in giudicato.
Si tratta di acquisizione documentale che mostra chiaramente che il prospetto di calcolo prodotto nel giudizio di primo grado dalla società come documento 1) è proprio quello elaborato dal consulente nominato nel giudizio davanti alla Corte di appello a suo tempo, nel quale era stato appunto accertato, con valenza ormai di giudicato, un imponibile retributivo dovuto di 229.744,44 euro maturato dal 1993 ad aprile 2005 e che ha valenza di prova anche in questo giudizio che del precedente costituisce la naturale prosecuzione.
Si tratta di prova quantomeno atipica, che si è formata in un diverso giudizio tra le stesse parti, peraltro definito con accertamento anche sul punto ormai non più controvertibile, di cui era documentata l'esistenza in causa con la sentenza n. 57/2008 di questa Corte che ne faceva menzione e di cui le stesse parti, CP_3
avevano piena consapevolezza, tanto da averne prodotto anche uno stralcio al momento della
[...] costituzione in giudizio, invocandola in proprio favore, al fine di documentare il credito già pagato, che il giudice può liberamente utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, come accade per qualsiasi altra produzione, tra le quali rientra la consulenza tecnica ammessa ed espletata in un diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la stessa sia stata ritualmente acquisita nel giudizio, come nel caso di specie, in ragione dei principi ormai consolidati in merito della
Suprema Corte, tanto più rilevante se si considera che sui dati contenuti nella stessa, invocati a suo favore dalla società, vi è stato accertamento tra le medesime parti coperto da giudicato (Cass. n. 9843/2014, ma anche
12422/2000 tra le altre).
E da tale imponibile è possibile, quindi, ricavare i dati necessari per il calcolo del t.f.r. per la parte che risulta ancora dovuta, perché non pagata dall'unico obbligato, con riferimento a tale ampio periodo da gennaio 1993
a aprile 2005, come ha fatto il consulente di parte di in questo giudizio, che ai medesimi ha fatto CP_1 riferimento come si evince da un raffronto tra gli importi riportati nel citato documento 1 prodotto da
, con quelli, del tutto coincidenti, indicati nella pagina 2 della consulenza acquisita d'ufficio e con Parte_1 quelli, altrettanto coincidenti, riportati dal dott. nella consulenza di parte elaborata nel presente Per_2 giudizio, sotto la voce “Imponibile t.f.r.” (si veda la colonna a pag. 2 del doc. 4, per gli anni dal 1993 ad aprile
2005), essendo invece presenti in atti, perché forniti da i dati necessari per il calcolo del restante t.f.r., CP_1 per le quote maturate da maggio 2005 a agosto 2008, così come i pagamenti che a tale titolo a ricevuto CP_1 dai datori di lavoro fittizi nei limiti in cui sono ricavabili, per la gran parte, dalle buste paga prodotte e entro certi limiti dai conteggi in proposito formulati, oltre che dalla dichiarazioni rese dal lavoratore nel giudizio di primo grado, già in tal senso correttamente valorizzate dal primo giudice.
Nella sostanza il ricorso, lungi dal contenere una domanda di pagamento somme (anche a titolo di trattamento di fine rapporto), nulla perché generica ovvero carente di allegazioni e comunque insufficientemente documentata, conteneva una domanda che deduceva un inadempimento di alle proprie Parte_1 obbligazioni retributive adeguatamente specifica e supportata da accertamenti ormai definitivi e non più controversi tra le parti e da adeguate produzioni documentali, idonee ad attestare il parziale pagamento di
, unica debitrice tenuta al pagamento della retribuzione e del t.f.r., documentando in particolare i Parte_1 pagamenti, con valenza satisfattiva, eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, comma primo, c.c, e cioè dai datori di lavoro fittizi, con la produzione delle buste paga acquisite agli atti, prodotte da con il fine evidente CP_1 di attestare la retribuzione ed il t.f.r ricevuti.
La domanda era, quindi, idonea a far sorgere i dovuti oneri, anche di contestazione, in capo a , alla Parte_1 quale , datore di lavoro effettivo dal 1993, non aveva invece opposto, come avrebbe dovuto, in Parte_1 quando unico soggetto tenuto all'obbligazione retributiva fin dal 1993, allegazione e prova del proprio esatto adempimento, e cioè dell'effettivo pagamento delle retribuzioni e del t.f.r. realmente dovuti, in ragione del rapporto di subordinazione riconosciuto con la medesima fin dal principio, anche nella fase attuativa con il datore di lavoro apparente, dalla citata sentenza di questa Corte ormai passata in giudicato.
Tuttavia, nonostante tali premesse, il credito spettante per le due voci rivendicate, differenziale retributivo da maggio 2005 ad agosto 2008 e t.f.r. maturato sulla retribuzione realmente dovuta da gennaio 1993 ad agosto
2008, che a quantificato producendo una dettagliata consulenza tecnica di parte, va riquantificato per CP_1 le ragioni che seguono.
Il collegio condivide, infatti, solo in parte l'affermazione del primo giudice che i predetti conteggi, eseguiti da un professionista consulente del lavoro, fossero specifici, analitici e chiari e non fossero stati quindi contestati da , profilandosi tali solo con riferimento alla ricostruzione degli importi che sarebbero spettati ad Parte_1 se il rapporto fosse stato, fin dal 1993, instaurato con il datore di lavoro effettivo e non invece con CP_1 riferimento agli importi indicati nella colonna del percepito.
La censura di ovvero che la possibilità di muovere in proposito qualsivoglia contestazione gli sia Parte_1 stata impedita dalla mancata completa produzione dei cedolini paga AS degli anni 2004 e 2008 e di quelli relativi ad alcuni mesi degli anni 2005 e 2006, non coglie nel segno a fronte sia degli oneri probatori a suo carico come sopra ricostruiti, tanto più che non risulta che la società si sia mai attivata presso i datori di lavoro fittizi per acquisire informazioni sul punto come sarebbe stato suo onere, né ha ritenuto di doverne richiedere l'acquisizione in causa, sia delle ammissioni in proposito operate da che ha da un lato prodotto le CP_1 buste paga per il periodo controverso, riconoscendo di fatto come ricevuti gli importi nelle medesime dichiarati e dall'altro compensato l'assenza della busta paga del mese di ottobre 2005, unica a mancare per il periodo da maggio a dicembre 2005 (le buste paga dei restanti mesi del 2005, da maggio a dicembre sono presenti in atti, così come quelle riferite alla tredicesima e quattordicesima mensilità) e della busta paga del mese di gennaio 2006, anche questa unica mancante per l'anno 2006, dichiarando comunque gli importi percepiti, mentre irrilevanti a tali fini risultano le buste paga del 2004, in quanto già oggetto del precedente giudizio definito con la sentenza più volte citata n. 57/2008 di questa Corte, valendo invece per il 2008 le considerazioni già sopra riportate che spiegano l'assenza di buste paga di AS, che dopo il 16 gennaio 2008 aveva posto fine al fittizio rapporto (i pagamenti ricevuti fino al 16 gennaio 2008, anche a titolo di mensilità aggiuntive, sono invece riportati nei conteggi in atti). I conteggi, infatti, riportano con chiarezza il periodo esaminato ed anche, per quanto qui interessa in ragione della domanda circoscritta al periodo da maggio 2005 ad agosto 2008, i calcoli della retribuzione lorda che in tale periodo sarebbe spettata ad se fin dal principio fosse stato assunto dal datore di lavoro effettivo, CP_1 oggi che sono evidentemente frutto dell'applicazione del contratto collettivo delle attività Parte_1 ferroviarie all'epoca vigente allegato agli atti (doc. 8), riferiti al periodo dal 1 maggio 2005 al 28 febbraio 2007
(foglio 2 del doc. 10) e poi al periodo dal 1 marzo 2007 al mese di agosto 2007 (foglio 3 del doc. 10), dove sono quantificate le retribuzioni lorde che gli sarebbero spettate con riferimento ad un livello indicato come F2 fino al 30 giugno 2005 e F1 dal 1 luglio 2005 fino al mese di agosto 2008, per il settore manutenzione rotabili, frutto dell'aggiornamento nel tempo dell'originario inquadramento di cui alla citata sentenza n. 57/2008 (il livello
F1 è riportato nei cedolini paga di da febbraio 2006 e in quelli di AS da aprile 2006, ma anche nei CP_2 cedolini emessi nel 2008 da , dove è indicato come “operatore specializzato manutenzione” Parte_1 CP_1 con livello F1 e sul riferimento degli operatori specializzati nel settore della manutenzione al parametro retributivo F2 da una certa data in poi si veda il CCNL nella parte riferita alla classificazione del personale).
Nei medesimi sono poi chiaramente indicate le voci considerate ai fini del calcolo della retribuzione che sarebbe spettata e cioè “paga globale”, “scatti”, “salario professionale”, indennità “util. prof.le”, e “una tantum”, che sono poi quelle che, come si evince dalle previsioni del contratto collettivo allegato agli atti, avrebbero composto la retribuzione dovuta (art. 63, voci a, b, d e c, rubricato “retribuzione” e art. 64 rubricato
“aumenti periodici di anzianità”, art. 67 rubricato “salario professionale” e all. A a pag. 169 per la voce “una tantum”) e il consulente ha fatto anche corretta applicazione dei parametri tabellari previsti nel medesimo contratto per i diversi periodi considerati (nei conteggi il consulente ha, per esempio, quantificato la retribuzione globale riportando il valore previsto per il livello F2 dal luglio 2004 a pag. 138, e così ha fatto per gli aumenti periodici il cui valore è indicato a pag. 140 e per il salario professionale, indicato in euro 104,21 euro che è esattamente quello indicato nel CCNL a pag. 145 per tale voce con riferimento alla figura dell'operatore specializzato manutenzione inserito nel livello professionale F, addetto alla manutenzione rotabili, come il ricorrente).
Già tali considerazioni danno atto della specificità dei conteggi prodotti dall'appellato, quantomeno nella parte in cui il consulente ha proceduto alla quantificazione della retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore se fosse stato assunto fin dal principio dal reale datore di lavoro, oggi , correttamente Parte_1 ritenuti analitici e chiari dal primo giudice, perché elaborati sulla base dei dati ricavabili dai documenti prodotti, e cioè sulla base dell'inquadramento spettante al lavoratore nei diversi periodi e dei parametri tabellari ricavabili dal contratto collettivo di settore che avrebbe applicato al rapporto nel periodo Parte_1 rivendicato, che ben potevano essere esaminati sul punto dalla società appellante e contestati nello specifico, cosa che invece si era ben guardata dal fare, come rilevato dal primo giudice, essendosi limitata a Parte_1 dedurre l'impossibilità di contestarli per le inconferenti ragioni già sopra evidenziate.
La complessiva retribuzione lorda che sarebbe quindi spettata al lavoratore nel periodo da maggio CP_1
2005 ad agosto 2008, comprensiva di mensilità aggiuntive, sarebbe stata pari 79.760,46 €, ottenuta sommando l'importo di 41.669,41 euro calcolato dal consulente per il periodo da maggio 2005 a febbraio 2007 (foglio 2 doc. 10), l'importo di 19.851,67 € calcolato da marzo a dicembre 2007 e l'importo di 18.239,38 calcolato da gennaio ad agosto 2008, comprensivi di mensilità aggiuntive.
Da tali importi vanno però detratti quelli percepiti dal lavoratore nel medesimo periodo, anche se erogati dai datori di lavoro fittizi, al fine di calcolare il differenziale retributivo spettante, che a documentato per CP_1 la gran parte producendo le relative buste paga, di cui ha attestato anche la correttezza (in tal senso le pur parziali ammissioni di cui al libero interrogatorio) e in minima parte, per alcuni mesi in cui non risulta prodotta la busta paga, come già sopra evidenziato, anche con i riconoscimenti contenuti nei conteggi elaborati dal suo c.t.p..
Ed è qui, rileva il collegio, che gli importi indicati dal consulente nella colonna “retribuzione percepita” risultano difformi da quelli riportati, come competenze, nei prospetti paga che il lavoratore ha prodotto con l'evidente fine di attestare il proprio credito residuo a fronte di quanto già percepito in precedenza, senza che sia chiaro al proposito, come giustamente rilevato dall'appellante, il criterio seguito dal c.t.p. per la quantificazione della retribuzione percepita, seppure rilevante ai sensi dell'art. 1180 c.c., come già sopra evidenziato.
Le buste paga allegate agli atti da evidentemente a supporto della retribuzione ricevuta, per il periodo CP_1 dal 2005 al 2007, attestano infatti competenze lorde percepite per 63.530,56 €, superiori rispetto a quelle indicate nei conteggi, ottenute sommando l'importo di 14.097,11 € che si ricava dalle competenze indicate mensilmente nelle buste da maggio a dicembre 2005, quello di 22.285,86 € ricavabile dalle buste paga dell'anno
2006 allegate agli atti e quello di 24.147,59 € per l'anno 2007, al quale vanno anche aggiunti, in assenza della buste paga del mese di ottobre 2005 e del mese di gennaio 2006, gli importi per tali mesi dichiarati come ricevuti nei conteggi, pari rispettivamente a 1.138,65 € e a 1.584,48 €, nonché gli importi indicati come ricevuti nell'anno 2008 per il mese di gennaio (868,21 €) e a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità 2008, rispettivamente di 138,44 € e di 830,82 €, per un totale di 68.091,16 €.
Ed è a tali importi, come attestati dai prospetti paga prodotti dallo stesso - che si profilano peraltro CP_1 congruenti con quelli in precedenza accertati dalla Corte d'appello nella più volte citata sentenza n. 57/2008 se si considera il più ristretto arco temporale qui esaminato, ma anche l'evoluzione nel tempo del rapporto, per inquadramento, anzianità e maggiori retribuzioni - che il collegio intende fare riferimento per quantificare il differenziale retributivo dovuto.
Di conseguenza, decurtando dall'importo lordo accertato come dovuto di 79.760,46 € da maggio 2005 a agosto
2008 l'importo lordo risultante da buste paga e conteggi di 68.091,16 €, si ottiene un credito, a titolo di differenziale retributivo, di 11.669,3 €, che è quello che è tenuta effettivamente a pagare a Parte_1 CP_1 in luogo di quello, superiore, di 24.671,83 riconosciuto in sentenza, che è frutto di un calcolo che non
[...] spiega le divergenze con gli importi indicati come erogati nel medesimo periodo dalle società fittiziamente datrici di lavoro, come documentati dallo stesso lavoratore con la produzione dei citati prospetti paga, calcolando gli importi percepiti su basi che non appaiono al collegio congruenti con tali dati e corrette.
I conteggi devono invece ritenersi corretti con riferimento al calcolo del t.f.r., quantificato nel complessivo importo di 27.678,87 €, per il periodo da gennaio 1993 ad agosto 2008, dato che tengono conto dell'imponibile retributivo che avrebbe maturato per tale complessivo periodo se fosse stato fin dal principio assunto CP_1 dall'effettivo datore di lavoro, pari a 229.744,44 € da gennaio 1993 ad aprile 2005 (come attestato anche nel documento 1 della società appellante) e, da maggio 2005 ad agosto 2008, pari all'imponibile sopra riportato, come calcolato dal consulente sulla base degli oggettivi criteri indicati sopra, cioè quello di 79.760,46 €.
Va, però, in proposito aggiunto che dalla lettura delle buste paga emerge l'erogazione non solo dell'importo di 2.307,41 € già detratto dal primo giudice, perché corrisposto da a tale titolo con la busta paga del CP_2 mese di giugno 2006, come peraltro riconosciuto nel corso del suo interrogatorio libero dal lavoratore, ma anche l'erogazione, a titolo di anticipo sul t.f.r. da parte della stessa dell'ulteriore importo di 1.000,00 CP_2
€ così indicato nella busta paga del mese di dicembre 2005 in atti.
Tenuto, quindi, conto anche dell'importo di 540,40 € pacificamente versato da in esito alla sentenza Parte_1 già citata di questa Corte d'appello per ricalcolo del t.f.r., può dirsi che abbia già percepito a titolo di CP_1
t.f.r. compensi per complessivi 3.847,81 €, che vanno detratti dall'importo di 27.678,87 € calcolato dal consulente, con conseguente credito residuo a tale titolo dovuto di 23.831,06 €.
Da tali complessive considerazioni discende, quindi, la parziale fondatezza dell'appello e la riforma della sentenza impugnata nei termini che seguono.
Più precisamente, a parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, la società deve essere condannata al pagamento in favore di della CP_1 complessiva somma lorda di 35.500,36 €, di cui 23.831,06 euro per t.f.r. maturato da gennaio 1993 a agosto 2008
e 11.669,3 euro quale differenziale retributivo riferito al periodo da maggio 2005 a agosto 2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria in misura di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
In considerazione del limitato accoglimento della domanda formulata da per 56.122,71 euro, accolta CP_1 dal Tribunale per 49.502,89 e qui riquantificata in 35.500,36 euro, così come della limitata fondatezza dei motivi di appello formulati da , nonché del complessivo andamento della lite, le spese di entrambi i gradi Parte_1 del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura della metà.
Le medesime, per la parte restante, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase, che tengono conto della effettiva complessità e dell'oggetto della causa, con esclusione, solo per il presente grado, di quella di trattazione e/o istruttoria non svoltasi - che può dirsi invece realmente svolta nel giudizio di primo grado in ragione dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c. esercitati dal primo giudice e va quindi riconosciuta – riferendosi allo scaglione di valore da €. 26.000,01 a 52.000,00, corrispondente al valore accertato della controversia, della tabella relativa alle cause di lavoro per il primo grado e della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello per la presente fase, devono essere perciò poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando a parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in conseguente riforma della sentenza n. Parte_1
829 pubblicata il 21.10.2020 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, condanna al pagamento Parte_1 in favore di della complessiva somma lorda di 35.500,36 €, di cui 23.831,06 € per t.f.r. maturato CP_1 da gennaio 1993 a agosto 2008 e 11.669,3 € quale differenziale retributivo dovuto da maggio 2005 a agosto
2008, oltre interessi legali e rivalutazione in misura di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Dichiara compensate per metà tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna alla Parte_1 rifusione in favore di della parte residua, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in CP_1 complessivi 4.628,50 € e, quanto al giudizio di appello, in complessivi 3.473,00 €, oltre spese forfettarie al 15%
e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 21 luglio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa